Cass. Sez. III n. 44298 del 28 novembre 2007 (Ud 13 nov. 2007)
Pres. Postiglione Est. Teresi Ric. Porfido
Aria. Domanda di autorizzazione incompleta
La presentazione per gli impianti produttivi emittenti nell'atmosfera. di una domanda di autorizzazione incompleta in quanto priva delle obbligatorie ed essenziali indicazioni relative alla quantità e alla qualità delle emissioni, equivale a mancata presentazione della domanda e integra, pertanto, reato a carico di coloro i quali hanno proseguito nell'esercizio degli impianti sapendo e comunque dovendo sapere (e controllare) che lo domanda di autorizzazione non era stata presentata, a suo tempo, con le prescritte modalità, dal precedente amministratore
Osserva
Con
sentenza in data 11 gennaio 2007
il Tribunale di Avellino condannava Porfido Salvatore alla pena
dell’ammenda
quale colpevole del reato di cui all’art. 25 D.P.R. n. 203/1988 per
avere,
quale legale rappresentante della Marmifera
Irpina s.r.l., omesso di presentare alla competente
autorità la domanda
di autorizzazione prescritta dall’art. 12 del suddetto decreto.
Rilevava
il Tribunale che
-
la società, di cui l’imputato
era legale rappresentante alla data del primo sopralluogo (ottobre
2001),
esistente alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 203/1988, non
aveva
presentato, fino alla data della sentenza di primo grado, valida
domanda di
autorizzazione di cui all’art.12 del suddetto decreto;
-
era irrilevante che l’imputato
fosse subentrato ad altro amministratore che aveva omesso di presentare
la
domanda sopraindicata;
-
non era
maturata la prescrizione trattandosi di reato omissivo permanente,
sicché la
condotta criminosa persiste sino a quando non intervenga
l’autorizzazione;
-
che, comunque,
non sussisteva una valida domanda d’autorizzazione idonea a fare
cessare la
permanenza, perché quella presentata dalla società il 15 febbraio 2002,
non era
stata ritenuta valida dalla Commissione tecnica consultiva della
Regione
Campania per incompletezza della documentazione, che neppure
successivamente
era stata presentata.
Proponeva
ricorso per cassazione l’imputato denunciando violazione di legge e
illogicità
della motivazione sulla configurabilità del reato perché la condotta
contestata
non aveva leso il bene giuridico tutelato a seguito della presentazione
della
domanda d’autorizzazione all’emissione nell’atmosfera esaminata dai
funzionari
regionali.
La
contravvenzione di cui all’art. 25 del citato decreto ha efficacia
temporalmente limitata per l’attitudine delle disposizioni
incriminatrici a
operare nei confronti di condotte circoscritte nel tempo con
conseguente
incapacità della disciplina punitiva di proiettarsi oltre la data
ultima
fissata per l’adempimento dell’obbligo amministrativo, sicché non era
penalmente sanzionabile una condotta attuata dopo oltre 10 anni dalla
scadenza
del termine per la presentazione della domanda.
Inoltre,
l’imputato non poteva essere punito sia perché l’omessa presentazione
era
riferibile soltanto ai precedenti amministratori sia perché egli aveva
presentato nel 2002 una domanda valida corredata di completa
documentazione
sicché era ravvisabile il reato di cui all’art. 25, comma 5, del citato decreto.
Censurava,
infine, il ricorrente l’omessa declaratoria d’estinzione del reato per
intervenuta prescrizione il cui termine iniziale andava fissato alla
data di
presentazione della domanda (7 maggio
2002).
Al
termine
massimo di anni 4 mesi 6 poteva sommarsi solo l’aumento di giorni 60,
come
previsto dalla legge n. 251/2005 entrata in vigore alla data della
sentenza
impugnata.
Chiedeva
l’annullamento della sentenza.
Il
primo motivo
non è puntuale.
In
materia
d’inquinamento atmosferico il sistema del D.P.R. n. 203/1988 impone
sempre
l’obbligo di presentare la domanda d’autorizzazione per gli impianti
esistenti
come si desume dal tenore formale degli art. 12, 13 e 25 (Cassazione
Sezione III n. 2321/1999, RV. 159888), sicché non è
fondato l’assunto del
ricorrente secondo cui l’art. 25 avrebbe
efficacia temporalmente limitata.
Per
gli impianti
esistenti, infatti, continua a sussistere l’obbligo della presentazione
della
domanda d’autorizzazione con la conseguenza che la prosecuzione
dell’emissione
nell’atmosfera in assenza dell’adempimento amministrativo costituisce
illecito
penale.
Né
può essere
ravvisata la fattispecie criminosa di cui al comma 5
dell’art. 25 del suddetto decreto perché, nel caso in
esame,
l’autorizzazione non è stata rifiutata stante che la Regione
Campania
ha sollecito, vanamente, per ultimo in data 23 giugno 2006, la società
irpina a
produrre la documentazione richiesta.
E’
infondato
anche il secondo motivo perché, secondo la giurisprudenza di questa
Corte, “la presentazione,
per gli impianti produttivi
eminenti nell’atmosfera.
di una domanda di
autorizzazione
incompleta, in quanto priva delle obbligatorie ed essenziali indicazioni relative
alla quantità e alla qualità delle
emissioni, equivale a
mancata presentazione
della domanda e integra, pertanto, il reato sancito dall’art. 25 D.P.R. 24 maggio 1988, n, 203” (Cassazione
n. 2669/1995,
Castaman,
RV. 201575).
La condotta di presentazione di domanda
incompleta, ove priva delle obbligatorie ed essenziali indicazioni
sulla
quantità e sulla qualità delle
emissioni, è equiparabile all’omessa presentazione della domanda
d’autorizzazione di cui all’art. 25 legge
24 maggio 1988 n. 203 a
carico di “coloro i quali hanno proseguito nell’esercizio
degli impianti sapendo e
comunque dovendo sapere
(e controllare) che la domanda di autorizzazione
non era stata presentata, a suo
tempo, con le prescritte
modalità, dal precedente amministratore”
(Cassazione
Sezione III n. 7300/1996, Simonetti, RV 206237).
Quindi, correttamente, nella specie, è stato
ritenuto che l’incompletezza della domanda presentata dall’imputato era equiparabile all’omessa
presentazione perché priva
delle
indicazioni relative alle caratteristiche
tecniche dell’impianto nonché dei valori d’emissione, come
rilevato dai
tecnici della Regione Campania
(cfr. comunicazione,
richiamata in sentenza, a
firma del legale rappresentante della Marmifera Irpina srl Porfido Salvatore) e che risponde
della contravvenzione de qua anche
chi prosegua nell’esercizio degli impianti non autorizzati.
Non è, infine, censurabile la decisione di
non dichiarare la prescrizione del reato perché, per costante
giurisprudenza di
questa Corte “in materia d’inquinamento atmosferico,
il reato punito dall’art. 25
del D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203 per l’omessa
richiesta dell’autorizzazione
per gli impianti già esistenti, ha natura di
reato formale di pericolo,
perché prescinde dall’effettiva produzione di
un evento dannoso ed ha
carattere permanente, in quanto
è nel potere del relativo
autore far cessare la situazione lesiva del bene
giuridico protetto richiedendo
l’autorizzazione. La prescrizione perciò non comincia a decorrere dal
termine
fissata dalla legge per la presentazione della
domanda, ma dalla cessazione dello
permanenza” (Cassazione n. 12220/1995,
Candeloro, rv. 203902; Cassazione
Sezione III n. 10885/2002, Magliulo, rv. 221267: “ In materia di inquinamento
atmosferico, la fattispecie di cui
all’art. 25 del D.P.R. 24 maggio
1988 n. 203 (emissioni senza
autorizzazione) ha natura di reato omissivo
permanente, e la condotta criminosa persiste sino a quando non
intervenga
l’atta formale di controllo
con le relative
prescrizioni, atteso che
trattasi di reato di pericolo che prescinde
dall’effettiva produzione dell’inquinamento. CONF. ASN
1999/13534 RIV. 214988”).
La prescrizione, coincidendo l’inizio del
termine prescrizionale con la data della sentenza impugnata, non è
maturata.
Grava sul ricorrente
l’onere delle spese del procedimento.