Corte Costituzionale sent. n. 9 del 14 gennaio 2008
Edilizia e urbanistica - Norme della legge finanziaria 2006 -Regime dei beni immobili delle Ferrovie dello Stato S.p.A. e delle società dalla stessa (direttamente oindirettamente) controllate - Modifiche all'art. 1 del decreto legge n. 351/2001 (introduzione del comma 6ter) -Presunzione della conformità dei predetti immobili alla legge vigente al momento della loro edificazione -Possibilità di presentazione di una dichiarazione sostitutiva per ottenere l'attestazione della regolarità urbanistica ed edilizia mancante anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti e con gli stessi effetti di una concessione in sanatoria -Previsione dettagliata della documentazione daallegare e della misura dell'oblazione - Introduzione di un silenzio-assenso (entro 60 giorni) per situazioni edilizie che derogano agli strumenti di programmazione territoriale degli enti locali -Estensione della sanatoria agli acquirenti privati dei predetti immobili.
SENTENZA N. 9
ANNO 2008
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Franco BILE Presidente
- Giovanni Maria FLICK Giudice
- Francesco AMIRANTE “
- Ugo DE SIERVO “
- Paolo MADDALENA “
- Alfio FINOCCHIARO “
- Alfonso QUARANTA “
- Franco GALLO “
- Luigi MAZZELLA “
- Gaetano SILVESTRI “
- Sabino CASSESE “
- Giuseppe TESAURO “
- Paolo Maria NAPOLITANO “
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei
giudizi di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 88, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006),
promossi con ricorso delle Regioni Campania, Emilia-Romagna e
Friuli-Venezia Giulia notificati il 27 febbraio 2006, depositati in
cancelleria il 3 e il 4 marzo 2006 ed iscritti ai nn. 36, 39 e 41 del
registro ricorsi 2006.
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 20 novembre 2007 il Giudice relatore Ugo De Siervo;
uditi gli avvocati Vincenzo Cocozza per la Regione Campania,
Giandomenico Falcon per le Regioni Emilia-Romagna e Friuli-Venezia
Giulia, e l'avvocato dello Stato Antonio Tallarida per il Presidente
del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. – La Regione Campania
(reg. ric. n. 36 del 2006) ha sollevato questioni di legittimità
costituzionale nei riguardi di una pluralità di disposizioni della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2005, suppl. ord. n. 211. In questa sede viene in rilievo la questione relativa al comma 88 dell'art. 1, che aggiunge il comma 6-ter
all'art. 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 novembre 2001, n.
410 (Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e
valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei
fondi comuni di investimento immobiliare), e che, secondo la
ricorrente, confliggerebbe con gli articoli «114, 117, 118 Cost.»,
ledendo «la sfera di competenza delle Regioni» e violando i princìpi di
leale collaborazione e di ragionevolezza.
La
disposizione impugnata stabilisce che «I beni immobili appartenenti a
Ferrovie dello Stato S.p.a. ed alle società dalla stessa direttamente o
indirettamente integralmente controllate si presumono costruiti in
conformità alla legge vigente al momento della loro edificazione.
Indipendentemente dalle alienazioni di tali beni, Ferrovie dello Stato
S.p.a. e le società dalla stessa direttamente o indirettamente
integralmente controllate, entro tre anni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, possono procedere all'ottenimento
di documentazione che tenga luogo di quella attestante la regolarità
urbanistica ed edilizia mancante, in continuità d'uso, anche in deroga
agli strumenti urbanistici vigenti. Allo scopo, dette società possono
proporre al comune nel cui territorio si trova l'immobile una
dichiarazione sostitutiva della concessione allegando: a) dichiarazione
resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, corredata dalla
documentazione fotografica, nella quale risulti la descrizione delle
opere per le quali si rende la dichiarazione; b) quando l'opera supera
i 450 metri cubi
una perizia giurata sulle dimensioni e sullo stato delle opere e una
certificazione redatta da un tecnico abilitato all'esercizio della
professione attestante l'idoneità statica delle opere eseguite. Qualora
l'opera sia stata in precedenza collaudata, tale certificazione non è
necessaria se non è oggetto di richiesta motivata da parte del sindaco;
c) denuncia in catasto dell'immobile e documentazione relativa
all'attribuzione della rendita catastale e del relativo frazionamento;
d) attestazione del versamento di una somma pari al 10 per cento di
quella che sarebbe stata dovuta in base all'Allegato 1 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, per le opere di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d),
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380. La dichiarazione sostitutiva produce i medesimi
effetti di una concessione in sanatoria, a meno che entro sessanta
giorni dal suo deposito il comune non riscontri l'esistenza di un abuso
non sanabile ai sensi delle norme in materia di controllo dell'attività
urbanistico-edilizia e lo notifichi all'interessato. In nessun caso la
dichiarazione sostitutiva potrà valere come una regolarizzazione degli
abusi non sanabili ai sensi delle norme in materia di controllo
dell'attività urbanistico-edilizia. Ai soggetti che acquistino detti
immobili da Ferrovie dello Stato S.p.a. e dalle società dalla stessa
direttamente o indirettamente integralmente controllate è attribuita la
stessa facoltà, ma la somma da corrispondere è pari al triplo di quella
sopra indicata».
Secondo
la ricorrente, la disposizione censurata avrebbe introdotto «una nuova
forma di condono edilizio», anzitutto tramite «la presunzione de iure
di regolarità urbanistico-edilizia» degli immobili dalla stessa
previsti. In particolare, tale disposizione assegna alla dichiarazione
sostitutiva gli stessi effetti di una concessione in sanatoria, a meno
che, entro sessanta giorni dal suo deposito, il Comune non riscontri
l'esistenza di un abuso non sanabile ai sensi delle norme in materia di
controllo dell'attività urbanistico-edilizia e lo notifichi
all'interessato: si sarebbe così introdotto un'ipotesi di
silenzio-assenso per situazioni che espressamente potrebbero derogare
agli strumenti di programmazione territoriale degli enti locali.
L'art.
1, comma 88, della legge n. 266 del 2005 inoltre, individua nel
dettaglio, senza alcun rinvio alla disciplina regionale, la
documentazione necessaria per l'ottenimento della sanatoria, con ampio
ricorso all'autocertificazione, ed esclude, nelle ipotesi di collaudo,
la necessità di una certificazione redatta da tecnico abilitato.
La
stessa disposizione, poi, limita l'oblazione ad una somma pari al 10
per cento dell'importo dovuto in virtù dell'ultimo condono edilizio.
Somma, questa, triplicata in caso di sanatoria a favore degli
acquirenti dei predetti immobili.
La
censurata disposizione, «in quanto surrettizia ipotesi di condono
edilizio», violerebbe, pertanto, la competenza legislativa regionale in
materia di «governo del territorio», «anche alla luce della sentenza n.
196 del 2004» della Corte costituzionale.
In particolare con tale sentenza, la Corte
costituzionale ha ritenuto ammissibile il condono edilizio solo sulla
base della sua straordinarietà: condizione, questa, non sussistente nel
caso di specie. Infine, i contenuti della disposizione impugnata non
sarebbero in linea con quanto affermato nella richiamata pronuncia,
secondo la quale spetta al legislatore regionale determinare la
possibilità, le condizioni e le modalità per l'ammissione a sanatoria
degli abusi edilizi.
1.1.
– Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, si è costituito in giudizio,
sostenendo l'infondatezza della promossa questione di legittimità
costituzionale (avente per oggetto l'art. 1, comma 88, della legge n.
266 del 2005).
Per
la difesa erariale, la censurata disposizione intende semplificare la
documentazione occorrente per le operazioni di dismissione di edifici
costruiti per solito da più decenni, «e non certo – come insinuato nel
motivo di ricorso – consentire nuove edificazioni». A sostegno di tale
asserzione l'Avvocatura generale ricorda come più volte squadre di
tecnici abbiano provveduto a redigere rilievi degli immobili in
oggetto, sovente oggetto di occupazioni abusive, per i quali non era
stato possibile reperire adeguata documentazione. Ed in effetti, il
comma 88 censurato farebbe riferimento alla documentazione «mancante».
Né
potrebbe «ravvisarsi ulteriore condono edilizio», poiché la potestà
dell'autorità urbanistica e l'osservanza delle norme e degli strumenti
urbanistici sarebbero garantite dall'inciso «a meno che [...] il Comune
non riscontri l'esistenza di un abuso non sanabile ai sensi delle norme
in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia» e dal
successivo periodo. Semmai, una condizione di favore sarebbe costituita
dalla previsione di un termine perentorio di 60 giorni, «mirante a
superare inerzie ed a prevenire manovre».
2. – Anche la Regione Emilia-Romagna
(reg. ric. n. 39 del 2006), ha promosso questioni di legittimità
costituzionale nei riguardi di una pluralità di disposizioni della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, per violazione degli artt. 3, 97, 117,
118, 119 Cost. e dei princìpi costituzionali di leale collaborazione,
nonché di ragionevolezza e di proporzionalità. In questa sede viene in
rilievo la censura relativa al comma 88 dell'art. 1 di questa legge.
La
censurata disposizione, introducendo una «presunzione legale di
regolarità urbanistico-edilizia» degli immobili in questione «che
prescinde dalla situazione reale» ad avviso della ricorrente,
configurerebbe «una singolare forma di sanatoria urbanistica». La
stessa disposizione definisce una procedura per consentire, entro tre
anni, la formazione di una documentazione attestante la stessa
regolarità, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti.
La
ricorrente sottolinea, poi, l'assimilazione, sul piano dell'efficacia,
della prevista dichiarazione sostitutiva e della concessione in
sanatoria, anche a favore di eventuali acquirenti, salvo che il Comune
non riscontri una situazione di abuso non sanabile.
L'autonomia legislativa regionale sarebbe violata sotto diversi profili.
La
disposizione sospettata d'incostituzionalità introdurrebbe un altro
caso di condono edilizio, «che risulta, però, ancora più difforme dalla
Costituzione rispetto alla disciplina generale introdotta nel 1985, nel
1994 e nel 2003». Infatti: a) il condono sarebbe circoscritto ad una
specifica società, alle società ad essa collegate ed ai loro aventi
causa; b) non essendo previsti limiti temporali, il condono potrebbe
essere esteso anche agli immobili edificati nel triennio successivo
all'entrata in vigore della legge; c) l'oblazione risulterebbe ridotta
al 10 per cento rispetto a quella prevista dal decreto-legge n. 269 del
2003, ed inoltre si applicherebbe l'importo previsto per le
«ristrutturazioni edilizie, anche se l'abuso è più grave»; d) il
silenzio-assenso è soggetto ad un termine molto più ristretto rispetto
a quello previsto dal decreto-legge n. 269 del 2003; e) non sarebbero
fissati limiti quanto alle volumetrie sanabili; f) non sarebbero
previsti àmbiti di intervento del legislatore regionale, diversamente
da quelli, seppur in misura ridotta, contemplati dal decreto-legge n.
269 del 2003.
Alla
luce della più recente giurisprudenza costituzionale (sono citate le
sentenze n. 49 del 2006, n. 71 del 2005 e n. 196 del 2004), l'autonomia
legislativa e amministrativa delle Regioni in materia apparirebbe
violata nella misura in cui il comma 88 denunciato «disciplina
dettagliatamente i (quasi inesistenti) limiti e la procedura di
condono, senza consentire alle Regioni di modulare l'ampiezza del
condono edilizio in relazione alla quantità e alla tipologia degli
abusi sanabili».
Né
la stessa sanatoria straordinaria troverebbe comunque giustificazione:
mentre i condoni “generali” miravano principalmente alla estinzione dei
reati, con conseguente estinzione degli illeciti amministrativi e
acquisizione di nuove risorse finanziarie, la previsione qui in
discussione avrebbe «solamente lo scopo di facilitare la
privatizzazione degli immobili pubblici».
Oltre
alla lamentata lesione delle attribuzioni, legislative e
amministrative, delle Regioni, la stessa disposizione violerebbe
irragionevolmente il principio di eguaglianza, in quanto configurerebbe
un “privilegio” per un gruppo specifico di società e per i loro aventi
causa.
Infine,
la denunciata riduzione della misura della prevista oblazione (misura
corrispondente, peraltro, a quella delle ristrutturazioni edilizie,
anche se l'abuso è più grave), violerebbe l'autonomia finanziaria dei
Comuni e si tradurrebbe «in una lesione dell'autonomia finanziaria
regionale», come riconosciuto dalla giurisprudenza della Corte
costituzionale.
2.1.
– Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, si è costituito anche nel
presente giudizio sostenendo l'infondatezza della questione di
legittimità costituzionale avente per oggetto l'art. 1, comma 88, della
legge n. 266 del 2005.
La difesa erariale sviluppa, in tale atto di costituzione, le medesime argomentazioni, di cui al punto 1.1.
3. – Anche la Regione Friuli-Venezia Giulia
(reg. ric. n. 41 del 2006), impugna, unitamente ad una pluralità di
disposizioni, l'art. 1, comma 88, della legge n. 266 del 2005.
In
relazione a questa disposizione, la ricorrente assume la lesione della
potestà legislativa primaria e dell'autonomia amministrativa in materia
di urbanistica, previste dall'art. 4, numero 12, e dall'art. 8 della
legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della
Regione Friuli-Venezia Giulia). La stessa parte ritiene «che tale
potestà è, dopo il 2001, soggetta solo ai limiti di cui all'art. 117,
comma 1, per effetto dell'art. 10 legge cost. n. 3 del 2001».
Per il resto, la Regione deduce le medesime censure e sviluppa il medesimo iter argomentativo del ricorso proposto dalla Regione Emilia-Romagna.
3.1
– Anche in tale giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato,
sostenendo l'infondatezza del ricorso con argomentazioni analoghe a
quelle svolte negli altri due giudizi aventi il medesimo oggetto.
4. – In prossimità dell'udienza del 17 aprile 2007 la Regione Campania ha depositato una memoria con la quale ribadisce le proprie censure.
In
particolare, la ricorrente sostiene che la «conformità alla legge
vigente», nella quale si sostanzia la prevista presunzione legale
prevista dalla disposizione impugnata, consentirebbe «la implicita
sanabilità anche “in deroga agli strumenti urbanistici”» ed a
prescindere dalla gravità dell'abuso. Particolarmente criticabile
sarebbe la mancata previsione di un limite alla volumetria sanabile e
la mancata predeterminazione dell'àmbito temporale di operatività del
condono. Di conseguenza tale àmbito potrebbe riguardare anche le future
costruzioni, realizzando una sorta di «sanatoria anticipata».
Anche
alla luce delle statuizioni rese dalla Corte costituzionale con la
sentenza n. 196 del 2004, la censurata disposizione sarebbe
incostituzionale, in quanto non riconoscerebbe alcun ruolo alla
Regione, titolare di potestà legislativa in materia, ridurrebbe
radicalmente i poteri del Comune, non prevedrebbe alcun tipo di
coordinamento idoneo ad evidenziare le esigenze territoriali.
5.
– Anche l'Avvocatura generale delle Stato ha depositato, relativamente
al giudizio promosso dalla Regione Friuli-Venezia Giulia (reg. ric. n.
41 del 2006), una memoria nella quale ricostruisce l'evoluzione della
speciale disciplina relativa alla costruzione delle opere delle
Ferrovie dello Stato, disciplina prevista dagli artt. 29 e 31 della
legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), dall'art. 9 della
legge 14 agosto 1974, n. 377 (Programma di interventi straordinari per
l'ammodernamento e il potenziamento della rete delle ferrovie dello
Stato e mutamento della denominazione del Ministero dei trasporti e
della aviazione civile), dall'art. 81 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616
(Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975,
n. 382), dall'art. 25 della legge 17 maggio 1985, n. 210 (Istituzione
dell'ente “Ferrovie dello Stato” ).
Tali
disposizioni evidenzierebbero il peculiare regime giuridico cui era
assoggettata la realizzazione di questi immobili e spiegherebbe che il
comma 88 sarebbe finalizzato a rendere possibile la circolazione
giuridica di immobili privi della relativa documentazione
urbanistico-edilizia. A tale scopo, infatti, sarebbe risultata
insufficiente la previsione contenuta nel comma 6-bis
dell'art. 1 del decreto-legge n. 351 del 2001 che esonera le Ferrovie
dello Stato dall'obbligo di presentare la documentazione attestante la
proprietà e la regolarità urbanistica, edilizia e fiscale dei beni che
essa intende alienare, poiché i terzi acquirenti, in assenza di tale
documentazione, non potrebbero a loro volta ritrasferire gli immobili
acquistati.
Pertanto,
la disposizione impugnata non avrebbe inteso sanare abusi edilizi, ma
soltanto costituire la documentazione necessaria a consentire o
facilitare la circolazione giuridica di immobili «normalmente già
regolari». Ulteriore finalità sarebbe la prevenzione di futuri abusi,
consentendosi ai Comuni di identificare gli immobili in questione e di
verificare se dopo la vendita essi subiscano ampliamenti o
trasformazioni.
Infondata
sarebbe, dunque, la prospettazione secondo la quale il censurato comma
88 introdurrebbe una nuova ipotesi di condono edilizio, e del pari, la
opinione secondo la quale non esisterebbero limiti temporali al
condono: infatti tale comma 88 si riferirebbe unicamente agli immobili
già esistenti e non potrebbe essere interpretato nel senso di
consentire interventi edilizi in deroga alle leggi statali e regionali
vigenti.
Pertanto, erroneamente la Regione Friuli
- Venezia Giulia lamenterebbe la lesione della propria competenza
primaria in materia urbanistica. Peraltro, osserva l'Avvocatura
generale, l'art. 26 del D.P.R. 26 agosto 1965, n. 1116 (Norme di
attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia
in materia di agricoltura e foreste, industria e commercio, turismo e
industria alberghiera, istituzioni ricreative e sportive, lavori
pubblici) qualificherebbe la costruzione e manutenzione degli immobili
ferroviari come di interesse statale e tale materia sarebbe dunque
sottratta alla competenza legislativa ed amministrativa della Regione.
La
difesa erariale contesta, poi, l'affermazione, contenuta nel ricorso
secondo la quale la potestà primaria regionale, dopo la riforma del
titolo V della parte seconda della Costituzione, sarebbe soggetta solo
ai limiti di cui all'art. 117, primo comma, Cost., poiché ove si
invochino le norme costituzionali introdotte nel 2001, verrebbe in
gioco tutto il sistema di riparto delle competenze di cui al nuovo
titolo V della Costituzione e, dunque, i limiti alla potestà
legislativa regionale andrebbero rinvenuti anche nell'art. 117, secondo
e terzo comma, Cost.
La
competenza dello Stato ad emanare la disposizione impugnata andrebbe
ravvisata nel «congiunto disposto» dell'art. 117, secondo comma,
lettera l), Cost. «ordinamento civile», dal momento
che il comma 88 denunciato riguarderebbe l'acquisizione della
documentazione richiesta per la stipulazione dei contratti di
compravendita degli immobili; dell'art. 117, secondo comma, lettera g),
Cost., poiché la documentazione concernerebbe interventi edilizi
realizzati anteriormente alla trasformazione delle Ferrovie dello Stato
in società commerciale e, per tale ragione, non corredati dalla
documentazione urbanistico-edilizia; e dell'art. 117, secondo comma,
lettera r), Cost. in quanto il comma 88 censurato disciplinerebbe «la raccolta e la documentazione di dati fattuali».
6.
– L'Avvocatura dello Stato ha depositato una memoria anche
relativamente al giudizio promosso dalla Regione Campania (reg. ric. n.
36 del 2006). Oltre a richiamare le argomentazioni svolte nel giudizio
promosso dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, la difesa dello Stato
sostiene che questo ricorso sarebbe inammissibile in quanto ometterebbe
di indicare in modo chiaro «le specifiche disposizioni oggetto del
ricorso ed il parametro costituzionale invocato».
Nel
merito, l'Avvocatura esclude che la disposizione censurata consenta la
realizzazione di nuovi interventi edilizi in deroga, dal momento che
l'espressione «anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti» si
riferirebbe soltanto «all'ottenimento della documentazione».
7. – La Regione Friuli-Venezia Giulia e la Regione Emilia-Romagna
hanno depositato memorie, di identico contenuto, nelle quali,
replicando alle difese svolte dall'Avvocatura generale, sostengono che
la disciplina introdotta dal comma 88 censurato non potrebbe essere
ricondotta all'istituto dell'accertamento di conformità di cui all'art.
36 del d.P.R. n. 380 del 2001, il quale presuppone la conformità degli
immobili alla disciplina urbanistica vigente, sia al momento della
realizzazione dei medesimi, sia al momento della presentazione della
domanda. Diversamente, il significato della disposizione impugnata
sarebbe proprio quello di consentire comunque di ottenere la
documentazione attestante la regolarità urbanistica ed edilizia
mancante, anche nel caso di interventi realizzati in deroga agli
strumenti urbanistici.
La
riconducibilità della disciplina censurata ad un'ipotesi di condono
edilizio straordinario sarebbe confermata dalla previsione del
versamento di una somma pari al 10 per cento di quella prevista dal
decreto-legge n. 269 del 2003, nonché dalla espressa previsione che «la
dichiarazione sostitutiva produce i medesimi effetti di una concessione
in sanatoria».
La Regione Friuli-Venezia Giulia,
in una memoria successiva, osserva come la tesi dell'Avvocatura
erariale, relativa alla riconducibilità della disciplina in esame alla
competenza esclusiva statale in materia di lavori pubblici concernenti
la costruzione e manutenzione di opere ferroviarie, ai sensi dell'art.
26 del d.P.R. n. 1116 del 1965, sarebbe «fuorviante ed arbitraria»: il
comma 88 denunciato non riguarderebbe, infatti, opere ferroviarie e non
regolerebbe i lavori pubblici, ma disciplinerebbe la regolarizzazione
urbanistica di taluni immobili.
Arbitraria
sarebbe l'individuazione del fondamento della disciplina censurata
nella materia dell'ordinamento civile di cui all'art. 117, secondo
comma, lettera l), Cost.; infatti, la disposizione
denunciata disciplinerebbe un procedimento di regolarizzazione
urbanistico-edilizia e quindi non potrebbe che essere ricondotto alla
materia urbanistica. Quanto al riferimento alla materia
dell'ordinamento ed organizzazione amministrativa degli enti pubblici
nazionali di cui all'art. 117, secondo comma, lettera g), Cost., la Regione rileva come la disposizione impugnata non inciderebbe sull'ordinamento e sull'organizzazione dell'ente, «ma sullo status urbanistico dei suoi immobili». Del tutto inconferente sarebbe, poi, il richiamo all'art. 117, secondo comma, lettera r), Cost.
8.
– In prossimità dell'udienza pubblica del 20 novembre 2007,
l'Avvocatura dello Stato ha depositato un'ulteriore memoria, con la
quale ha ribadito l'infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1, comma 88, della legge n. 266 del 2005.
L'impugnata disposizione, lungi dal «condonare, ossia sanare» eventuali
infrazioni edilizie, mirerebbe semplicemente a consentire la
ricostruzione documentale della situazione urbanistica ed edilizia
degli immobili in questione attraverso la previsione di una presunzione
di costruzione in conformità alle leggi vigenti e la disciplina di una
procedura amministrativa per il conseguimento della documentazione
mancante. Il riferimento alla eventuale deroga agli strumenti
urbanistici si spiegherebbe alla luce della possibilità, «da sempre
prevista», di edificazioni in deroga consentite dalla legge.
Il
resistente sottolinea, in particolare, che, analogamente a quanto
previsto da risalenti discipline (cfr. r.d.l. n. 2071 del 1925,
Disposizioni eccezionali per la ricostruzione degli atti e documenti
distrutti in occasione di terremoti, inondazioni, altre pubbliche
calamità o tumulti popolari.;
d.lgs.lgt. n. 272 del 1946, Disposizioni per la ricostruzione degli
atti e documenti degli archivi dei municipi distrutti a seguito di
eventi bellici o di tumulti popolari o di incendi, inondazioni,
terremoti ed altre pubbliche calamità; art. 2720 codice civile), la
prevista operazione di ricostruzione documentale non sarebbe
unilaterale, in quanto coinvolge l'amministrazione comunale. Il
contributo parametrato a quelli dovuti per il condono – che per
l'Avvocatura dello Stato «può aver ingenerato l'equivoco in cui è
caduta la ricorrente» – sarebbe un contributo non dissimile da quelli
versati al Comune per la richiesta di un servizio.
La
difesa erariale riafferma, dunque, l'ascrivibilità della disposizione
oggetto di censura alle materie dell'«ordinamento civile»,
dell'«ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli
enti pubblici nazionali» e del «coordinamento informativo», di cui
all'art. 117, secondo comma, lettere e), g) e r), della Costituzione.
9. – La Regione Campania, in prossimità dell'udienza pubblica del 20 novembre 2007, ha
depositato una ulteriore memoria, con la quale insiste nel chiedere che
sia dichiarata l'incostituzionalità della disposizione impugnata.
La
stessa normativa anteriore alla riforma costituzionale del 2001
riconosceva un ruolo decisivo agli enti locali in relazione a
molteplici profili della materia: accertamento della conformità
urbanistica delle opere statali (art. 29 della legge n. 1150 del 1942);
parere obbligatorio sui progetti esecutivi di costruzioni edilizie da
realizzare nell'ambito dei comprensori ferroviari (art. 9 della legge
n. 377 del 1974); intesa con le Regioni interessate per la
realizzazione delle opere in oggetto (art. 81 del d.P.R. n. 616 del
1977). L'accertamento della conformità di tali opere alle prescrizioni
urbanistiche ed il coinvolgimento diretto delle istituzioni locali sono
state confermate dalla successiva legislazione (art. 10 della legge 12
febbraio 1981, n. 17, recante «Finanziamento per l'esecuzione di un
programma integrativo di interventi di riclassamento, potenziamento ed
ammodernamento delle linee, dei mezzi e degli impianti e per il
proseguimento del programma di ammodernamento e potenziamento del parco
del materiale rotabile della rete ferroviaria dello Stato»; art. 25
della legge n. 210 del 1985). Sicché, la censurata disposizione
determinerebbe un «arretramento rispetto al ruolo riconosciuto alla
Regione in materia».
Contrariamente
a quanto sostenuto dalla controparte, la disposizione impugnata non si
limiterebbe a colmare una carenza documentale, dal momento che la
dichiarazione unilaterale avrebbe in realtà una efficacia sanante nei
confronti degli immobili in questione. Pertanto – conclude la difesa
regionale – la prevista presunzione assoluta di conformità, la
possibilità di derogare ai vigenti strumenti urbanistici e l'assenza di
limiti temporali, volumetrici e tipologici delle opere «presuntivamente
conformi» darebbero vita ad un nuovo condono edilizio.
Considerato in diritto
1. – La Regione Campania e la Regione Emilia-Romagna hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale nei riguardi di numerose disposizioni
della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria
2006). Oggetto del presente giudizio sono le sole questioni di
costituzionalità che riguardano il comma 88 dell'art. 1 impugnato dalle
suddette ricorrenti per contrasto con gli artt. 114 (evocato dalla sola
Regione Campania), 117, terzo comma, e 118 della Costituzione.
Anche la Regione Friuli-Venezia Giulia
ha impugnato – tra le altre – l'art. 1, comma 88 della legge n. 266 del
2005, denunciando la violazione dell'art. 4, numero 12, e dell'art. 8
della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale
della Regione Friuli-Venezia Giulia).
Tutte
le ricorrenti lamentano la violazione delle rispettive competenze in
materia di governo del territorio o di urbanistica ad opera della
disposizione impugnata, che prevedrebbe un eccezionale procedimento di
sanatoria edilizia per i beni immobili «appartenenti a Ferrovie dello
Stato Spa ed alle società dalla stessa direttamente o indirettamente
integralmente controllate» o a coloro che li abbiano acquistati da tali
società. Ciò, tramite la presunzione che detti immobili siano stati
«costruiti in conformità alla legge vigente al momento della loro
edificazione» ed uno speciale procedimento, da avviare entro un
triennio dalla data di entrata in vigore della legge, per ottenere la
«documentazione che tenga luogo di quella attestante la regolarità
urbanistica ed edilizia mancante, in continuità d'uso, anche in deroga
agli strumenti urbanistici vigenti». In particolare, vengono indicati
dalle ricorrenti, come sintomi evidenti della natura di sanatoria
edilizia straordinaria, la previsione, contenuta nella disposizione
impugnata, secondo cui la
«dichiarazione sostitutiva della concessione» produce «i medesimi
effetti di una concessione in sanatoria, a meno che entro sessanta
giorni dal suo deposito il Comune non riscontri l'esistenza di un abuso
non sanabile ai sensi delle norme in materia di controllo dell'attività
urbanistico-edilizia», e la previsione per la quale deve essere versata
al Comune una somma pari al 10 o al 30 per cento di quella che sarebbe
stata dovuta per il condono edilizio previsto dal decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e
per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con
modificazioni dall'art.1, comma 1, della legge 24 novembre 2003, n. 326.
La Regione Campania denuncia, altresì, la violazione del principio di leale cooperazione e del principio di ragionevolezza.
Le
Regioni Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia lamentano, inoltre, il
contrasto della disposizione impugnata con l'art. 3 Cost. per
violazione al principio di uguaglianza, sostenendo che tale
disposizione introdurrebbe un privilegio per un gruppo di società,
consistente, appunto, nella previsione di un condono il quale si
ripercuoterebbe sulle prerogative delle Regioni, in violazione
dell'art. 119 Cost.
Le
medesime ricorrenti sostengono, infine, che l'art. 1, comma 88, della
legge n. 266 del 2005, nel prevedere il pagamento di un'oblazione in
misura ridotta rispetto a quella prevista dal decreto-legge n. 269 del
2003, lederebbe l'autonomia finanziaria dei Comuni e, conseguentemente,
quella delle Regioni.
2.
– In considerazione dell'identità della disposizione impugnata, nonché
degli analoghi profili di illegittimità costituzionale fatti valere, i
ricorsi per la parte relativa al comma 88 dell'art. 1 della legge n.
266 del 2005, possono essere riuniti per essere decisi con un'unica
pronuncia.
3. – In via preliminare, va considerata l'eccezione della Avvocatura generale dello Stato secondo la quale il
ricorso della Regione Campania sarebbe inammissibile, in quanto
ometterebbe di indicare in modo chiaro «le specifiche disposizioni
oggetto del ricorso ed il parametro costituzionale invocato».
In
questi termini generali la eccezione deve essere respinta, dal momento
che – al contrario di quanto sostenuto dall'Avvocatura erariale –
il ricorso regionale, da una parte, si riferisce con chiarezza alle
varie fasi della procedura prevista nel comma 88, considerata dalla
ricorrente «surrettizia ipotesi di condono edilizio», e, dall'altra,
elenca come parametri asseritamente violati gli articoli «114, 117, 118
Cost.», nonché i princìpi di leale collaborazione e di ragionevolezza.
Piuttosto,
deve essere dichiarata inammissibile la censura fondata sull'art. 114
Cost., perché la relativa censura non è suffragata da alcun contributo
argomentativo (analogamente si veda già la sentenza n. 196 del 2004).
Quanto
alla censura con cui viene dedotta la violazione del principio di
ragionevolezza, benché la costante giurisprudenza di questa Corte
ritenga ammissibile tale doglianza allorché con essa le Regioni
deducano la (almeno) potenziale lesione delle proprie attribuzioni
costituzionali, nel caso di specie, essa deve essere dichiarata
inammissibile in quanto non sorretta da alcuna motivazione.
Per le medesime ragioni, anche la questione concernente la denunciata lesione del
principio di leale collaborazione deve essere dichiarata inammissibile:
ciò tanto più in quanto proprio nella sentenza n. 196 del 2004 si è
affermato che «non è individuabile un fondamento costituzionale
dell'obbligo di procedure legislative ispirate alla leale
collaborazione tra Stato e Regioni (né risulta sufficiente il sommario
riferimento all'art. 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001)»
(analogamente, da ultimo, si veda la sentenza n. 401 del 2007).
4.
– Inammissibile è, inoltre, la censura con cui le Regioni
Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia deducono la violazione dell'art.
119 Cost., sostenendo che la lesione dell'autonomia finanziaria dei
Comuni si tradurrebbe in una lesione dell'autonomia finanziaria
regionale: pur non negandosi che ciò possa avvenire, come questa Corte
ha riconosciuto (sentenze n. 417 del 2005, n. 196 del 2004 e n. 533 del
2002), nel caso di specie le ricorrenti argomentano la dedotta
compressione della finanza locale in ragione della riduzione della
misura della somma che deve essere corrisposta per il conseguimento
della «dichiarazione sostitutiva della concessione», rispetto
all'importo previsto dal decreto-legge n. 269 del 2003. Tuttavia, le
ricorrenti lamentano la lesione della propria autonomia finanziaria con
riguardo ad un'entrata che esse stesse qualificano come “oblazione” e
che dunque, per sua natura, è di spettanza dello Stato.
5.
– Venendo al merito della questione, in via preliminare occorre
considerare il fondamento dell'intervento legislativo statale in
oggetto.
L'Avvocatura
dello Stato ha sostenuto più volte che il censurato comma 88 avrebbe
inteso solo «semplificare la documentazione occorrente per le
operazioni di dismissione» degli immobili «appartenenti a Ferrovie
dello Stato S.p.a. ed alle società dalla stessa direttamente o
indirettamente integralmente controllate», dal momento che, per
molteplici motivi, non si riusciva a ricostruire la documentazione
relativa alla situazione di tipo urbanistico-edilizio di molti di
questi beni. Non ci si troverebbe, quindi, dinanzi ad una ipotesi di
condono edilizio ma, semmai, solo ad una speciale procedura per
ottenere, entro brevi termini perentori, dai Comuni interessati la
documentazione urbanistico-edilizia necessaria per la
commercializzazione di questi beni anche da parte dei loro acquirenti.
La
disciplina in esame sarebbe dunque riconducibile a materie di esclusiva
competenza statale, e precisamente: alla materia dell'ordinamento
civile, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera l),
Cost., dal momento che il comma 88 riguarderebbe l'acquisizione della
documentazione richiesta per la stipulazione dei contratti di
compravendita degli immobili; alla materia dell'ordinamento degli enti
pubblici nazionali, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera g),
Cost., poiché la disciplina, concernendo interventi edilizi realizzati
anteriormente alla trasformazione delle Ferrovie dello Stato in società
commerciale, riguarderebbe un ente pubblico; al coordinamento dei dati
relativi all'amministrazione statale, di cui all'art. 117, secondo
comma, lettera r), Cost., in quanto il comma 88 concernerebbe «la raccolta e la documentazione di dati fattuali».
La ricostruzione proposta dall'Avvocatura non può essere condivisa.
La
necessità di speciali disposizioni per facilitare la vendita dei beni
immobili delle Ferrovie dello Stato, pur in mancanza della
documentazione attestante la relativa conformità urbanistico-edilizia,
è già stata soddisfatta con il comma 6-bis dell'art. 1
del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 (Disposizioni urgenti in
materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare
pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare),
convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 23
novembre 2001, n. 410, il quale prevede che detti immobili possano
essere alienati «con esonero dalla consegna dei documenti relativi alla
proprietà e di quelli attestanti la regolarità urbanistica, edilizia e
fiscale».
Più
in generale, per la alienazione degli immobili degli enti pubblici
trasformati in società per azioni l'art. 43, comma 6, della legge 23
dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2001), prevede
che gli atti aventi ad oggetto i suddetti beni possano essere
validamente compiuti «senza l'osservanza delle norme previste nella
citata legge n. 47 del 1985, con il rilascio di una dichiarazione resa
ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni,
attestante, per i fabbricati, la regolarità urbanistico-edilizia con
riferimento alla data delle costruzioni e, per i terreni la
destinazione urbanistica, senza obbligo di allegare qualsiasi documento
probatorio».
Attraverso
le disposizioni ora richiamate il legislatore ha affrontato e
disciplinato il problema concernente la commercializzazione di immobili
privi della necessaria documentazione urbanistico-edilizia, stabilendo
eccezionalmente la non necessità di tale documentazione ovvero la
possibilità della sua sostituzione.
Diverso
è invece il contenuto della disposizione impugnata. Essa, anzitutto,
pone una presunzione assoluta di «conformità alla legge vigente al
momento della loro edificazione» per tutti «i beni immobili
appartenenti a Ferrovie dello Stato s.p.a. ed alle società dalla stessa
direttamente o indirettamente integralmente controllate». La norma non
si riferisce, quindi, alle sole fasi della costruzione del bene o della
sua successiva trasformazione sulla base delle speciali normative che
disciplinavano questi beni immobili, ma genericamente anche a tutte le
successive innovazioni e trasformazioni che fossero comunque
intervenute.
In
secondo luogo, si prevede che Ferrovie dello Stato spa e le società
dalla stessa direttamente o indirettamente controllate integralmente,
nonché gli acquirenti dei relativi beni immobili, possono, entro il
termine di tre anni dalla entrata in vigore della disposizione
impugnata, ottenere una documentazione «che tenga luogo di quella
attestante la regolarità urbanistica ed edilizia mancante, in
continuità d'uso, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti».
D'altra parte, questa derogabilità alla disciplina urbanistica
ed edilizia vigente è confermata dalla previsione contenuta nella
stessa disposizione impugnata, secondo la quale «la dichiarazione
sostitutiva produce» effetti sostanziali, e cioè «i medesimi effetti di
una concessione in sanatoria».
In
terzo luogo, la disposizione impugnata stabilisce che «in nessun caso
la dichiarazione sostitutiva potrà valere come una regolarizzazione
degli abusi non sanabili ai sensi delle norme in materia di controllo
dell'attività urbanistico-edilizia». Il riferimento agli «abusi non
sanabili» richiama evidentemente la categoria delle opere abusive «non
suscettibili di sanatoria» di cui all'art. 33 della legge 28 febbraio
1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività
urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere
edilizie), e (da ultimo) al comma 27 dell'art. 32 del decreto-legge n.
269 del 2003, e cioè il limite assoluto posto alle ipotesi di condono
edilizio straordinario. Tale riferimento attesta che il legislatore, da
un lato, ha richiamato i medesimi limiti previsti per la sanatoria
edilizia straordinaria, con ciò ritenendo analoga la natura
dell'intervento in esame; dall'altro lato, ha ritenuto ammissibile la
sanatoria sostanziale di tutti gli altri interventi abusivi.
In
quarto luogo, la previsione della necessità del versamento di una somma
pari al 10 o al 30 per cento di quella che sarebbe stata dovuta in base
all'Allegato 1 del decreto-legge n. 269 del 2003, il quale individua la
tipologia delle opere abusive suscettibili della sanatoria edilizia
straordinaria del 2003, nonché l'entità dell'oblazione da corrispondere
a tal fine, conferma che l'art. 1, comma 88, della legge n. 266 del
2005 si riferisce ad un fenomeno del tutto analogo.
Si
aggiunga, infine, che il meccanismo previsto dalla disposizione
impugnata, è destinato ad operare, per espressa previsione,
«indipendentemente dalle alienazioni di tali beni».
In
conclusione, la disposizione impugnata si caratterizza per la netta
prevalenza di elementi caratteristici di una procedura di sanatoria
edilizia di tipo straordinario, mentre i profili documentativi,
finalizzati alla commercializzazione dei beni in parola da parte degli
acquirenti, si configurano come meramente conseguenti ed accessori.
D'altra
parte, durante i lavori parlamentari relativi alla disposizione
impugnata, appariva pacificamente condivisa l'opinione che si trattasse
di una nuova ipotesi di condono straordinario.
6.
– La giurisprudenza di questa Corte successiva alla modificazione del
Titolo V della seconda parte della Costituzione e formatasi in
relazione al recente condono edilizio previsto dal decreto-legge n. 269
del 2003 (si vedano le sentenze n. 49 del 2006; n. 304, n. 71 e n. 70
del 2005 e n. 196 del 2004), è caratterizzata in primo luogo dalla
affermazione secondo cui il legislatore statale può prevedere una
sanatoria edilizia straordinaria solo in presenza di gravi situazioni
di interesse generale; in secondo luogo, dalla riconduzione della
competenza legislativa in tema di condono, salvi i soli profili di
ordine penale che sono di esclusiva competenza statale, essenzialmente
alla materia «governo del territorio», di cui all'art. 117, comma
terzo, Cost. ovvero alla materia “urbanistica” per le Regioni a statuto
speciale che hanno tale competenza.
La
disposizione censurata nel presente giudizio non supera evidentemente
quello «stretto esame di costituzionalità» che questa Corte ha ritenuto
indispensabile per legittimare un condono edilizio straordinario:
anzitutto, perché non sono ravvisabili esigenze che costituiscano un
«ragionevole fondamento» alla reiterazione di un istituto «a carattere
contingente e del tutto eccezionale» (sentenze n. 196 del 2004 e n. 427
del 1995), che determina la compressione di valori come «quelli del
paesaggio, della cultura, della salute, della conformità
dell'iniziativa economica privata all'utilità sociale, della funzione
sociale della proprietà» (sentenza n. 427 del 1995), tanto più che la
disposizione impugnata segue – quasi senza soluzione di continuità –
una sanatoria straordinaria di portata generale appena conclusa. In
secondo luogo, la sua disciplina del tutto analitica contrasta con la
natura della potestà legislativa delle Regioni ad autonomia ordinaria
in tema di «governo del territorio» ed, a maggior ragione, con quella
di una Regione ad autonomia speciale, come il Friuli-Venezia Giulia,
dotata in materia di potestà legislativa di tipo primario, e con il
conseguente «doveroso riconoscimento alla legislazione regionale di un
ruolo specificativo – all'interno delle scelte riservate al legislatore
nazionale – delle norme in tema di condono» (sentenza n. 196 del 2004 -
punto 23 del diritto).
Infine, viene del tutto negata l'autonomia amministrativa in una materia del genere dei Comuni e delle Regioni.
La
censura di costituzionalità è pertanto fondata in riferimento agli
artt. 117 e 118 della Costituzione e agli artt. 4, numero 12, e 8 dello
statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia.
Resta assorbito l'esame degli altri profili di censura prospettati.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata
a separate pronunce la decisione sulle questioni di legittimità
costituzionale, sollevate nei confronti di altre disposizioni della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006)
con i ricorsi indicati in epigrafe;
riuniti i giudizi,
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 88, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
dichiara inammissibili
le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 88, della
legge n. 266 del 2005, sollevate, in riferimento all'art. 114 Cost., al
principio di ragionevolezza e al principio di leale cooperazione, dalla
Regione Campania con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara inammissibili
le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 88, della
legge n. 266 del 2005, sollevata, in riferimento all'art. 119 Cost.,
dalla Regione Emilia-Romagna e dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, con
il ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 2008.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Ugo DE SIERVO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 25 gennaio 2008.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA