Rifiuti. Abbandono: continuità normativa tra vecchia e nuova disciplina
Data: Venerdì, 28 dicembre @ 16:00:00 CET
Argomento: Rifiuti


Cass. Sez. III n. 44289 del 28 novembre 2007 (Ud 7 nov. 2007)
Pres. Postiglione Est. Lombardi Ric. Riva
Rifiuti. Abbandono: continuità normativa tra vecchia e nuova disciplina

Vi è piena continuità normativa tra la fattispecie dell'abbandono, del deposito incontrollato dei rifiuti e della loro immissione nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'art. 14, commi primo e secondo, prevista dall'art. 51, comma secondo, del D. Lvo n. 22-97 ed il corrispondente disposto di cui all'art. 256, comma secondo, in relazione all'art. 192, commi primo e secondo, del D. Lvo 152-06 Il testo delle disposizioni, infatti, è assolutamente identico e la volontà del legislatore di affermare la piena continuità normativa tra le fattispecie previste dalle leggi citate, succedutesi nel tempo, è chiaramente espressa nell'art. 264, comma primo letto i), del D.L.vo n. 152/06, che ha abrogato il D. L.vo 5.2.1997 n. 22. Non si palesa conferente, inoltre, al fine di contestare la continuità normativa tra le predette disposizioni, la statuizione, contenuta nell'art. 192, terzo comma, del D. L.vo n. 152/06, secondo la quale l'accertamento della violazione deve essere effettuato, in contraddittorio con i soggetti interessati, dagli organi preposti al controllo. La disposizione citata, infatti, si riferisce alla applicazione delle sanzioni consistenti nell'obbligo di rimozione dei rifiuti e di ripristino dello stato dei luoghi disciplinate dal comma terzo dell'art. 192, con particolare riferimento ai proprietari del suolo o titolari di diritti reali sullo stesso, obbligati in solido con i soggetti che hanno violato il divieto - sanzioni di natura amministrativa che vengono imposte dall'autorità sindacale -, e non all'accertamento dei reati ed alla applicazione delle sanzioni penali il cui procedimento è dettato dal codice di rito. Peraltro, le modalità di accertamento della fattispecie costituente reato afferiscono ad un profilo di natura non sostanziale e non rientrano, perciò, tra i parametri (entità della sanzione, circostanze aggravanti o attenuanti ed altri elementi di natura sostanziale) in base ai quali deve essere individuata la norma più favorevole ai sensi dell'art. 2, terzo comma, c.p.. Norma più favorevole che, nella specie, è quella di cui all'abrogato art. SI, commi primo e secondo, del D. L.vo n. 22/97, stante la maggiore tenuità, sia pure in misura irrisoria, della sanzione pecuniaria prevista dalla predetta disposizione.



 

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata il tribunale di Alba, sezione distaccata di Bra, ha affermato la colpevolezza di Riva Mario in ordine al reato di cui all’art. 51, comma secondo, in relazione all’art. 14, comma primo, del D.L.vo n. 22/97, ascrittogli, perché, quale socio accomandatario della ditta IM.PRO.MA. effettuava l’abbandono di rifiuti speciali non pericolosi, costituiti da acque reflue di sfioro di massima pressione del pozzo utilizzato dall’azienda e di fanghi di depurazione, mediante l’immissione degli stessi nel corpo idrico superficiale denominato Rio Venesina.

A seguito di ispezioni eseguite dagli organi di polizia giudiziaria era emerso in punto di fatto che le acque del citato corpo idrico superficiale erano inquinate per la presenza di sedimenti di natura organica, fanghi di depurazione ed altri scarti di lavorazione nella zona a valle dello stabilimento industriale della ditta IM.PRO.MA., produttrice di farine ad uso zootecnico.

Il giudice di merito ha, quindi, accertato sulla base delle risultanze processuali acquisite nel corso del dibattimento che il descritto fenomeno di inquinamento era determinato dalla fuoriuscita occasionale di acque di sfioro, di fanghi di supero e comunque di acque luride tracimanti dall’impianto di depurazione dello stabilimento industriale, fenomeno che si verificava o a seguito di piogge di particolare rilevanza o per il blocco della pompa dell’impianto ogniqualvolta si era verificata una mancanza di energia elettrica.

La sentenza ha affermato che il fatto accertato integra l’ipotesi dell’abbandono di rifiuti liquidi previsto dalle disposizioni citate e che vi è continuità normativa tra la fattispecie contravvenzionale prevista dai citati articoli del D.L.vo n. 22/97 e quella di cui agli art. 256, comma secondo, in relazione all’art. 192, commi primo e secondo, del D.L.vo 3 aprile 2006 n. 152, attualmente vigente.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato, che la denuncia per violazione di legge e vizi della motivazione.

 

Motivi della decisione

Con il primo mezzo di annullamento il ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazione degli art. 14, comma primo, e 51, comma secondo, del D.L.vo n. 22/97, nonché mancanza o manifesta illogicità della motivazione della sentenza.

Si deduce che le disposizioni citate sono state abrogate dall’art. 264 del D.L.vo n. 152/06 e che, contrariamente a quanto affermato dalla sentenza impugnata, non vi è piena continuità normativa tra le disposizioni che sanzionano l’abbandono di rifiuti dettate dal D.L.vo n. 22/97 e quelle di cui al testo unico in materia ambientale attualmente vigente.

Si osserva sul punto che l’art. 192, comma terzo, del D.L.vo n. 152/06 nel porre a carico dei trasgressori sanzioni di natura amministrativa, quali la rimozione dei rifiuti ed il ripristino dello stato dei luoghi, stabilisce che gli accertamenti delle violazioni previste dalla norma siano effettuati dai soggetti preposti al controllo in contraddittorio con i soggetti interessati.

Si deduce, quindi, che la normativa vigente si palesa maggiormente improntata al principio del favor rei in merito all’accertamento delle violazioni e, pertanto, la sua applicazione avrebbe dovuto formare oggetto di contestazione nel corso del dibattimento, al fine di consentire alla difesa dell’imputato la verifica della ritualità degli accertamenti eseguiti dagli organi di vigilanza.

Con lo stesso motivo di gravame si deduce che la ditta IM.PRO.MA. era titolare di una regolare autorizzazione allo scarico e che nel dibattimento è stata dichiarata la nullità delle analisi effettuate per violazione dei diritti di difesa dell’imputato, sicché questi è stato assolto dal reato di cui all’art. 59 del D.L.vo n. 152/99. Da tale fatto si inferisce, poi, la carenza di prove in ordine alla natura della chiazza rilevata dai verbalizzanti e che la stessa fosse conseguenza della presenza di sostanze inquinanti. Si censura altresì l’accertamento relativo alla provenienza dallo stabilimento industriale delle sostanze rilevate, non essendo stata accertata la presenza di tubi provenienti dall’impianto per lo scarico nel corso d’acqua. Si aggiunge, infine, che poco prima dei controlli vi era stato un evento meteorologico imprevedibile, consistito in un violento nubifragio, con un conseguente blackout protrattosi per molte ore che determinò il blocco degli impianti elettrici, sicché nella specie doveva essere escluso del tutto l’elemento soggettivo del reato.

Con il secondo mezzo di annullamento si deduce l’eccessività della pena inflitta, in relazione alla modesta gravità dell’episodio accertato dai tecnici dell’Arpa, e si chiede il contenimento della sanzione nel minimo edittale, nonché l’applicazione dell’indulto ai sensi dell’art. 1 della L. n. 241/2006.

Il ricorso non è fondato.

La sentenza impugnata ha esattamente affermato che vi è piena continuità normativa tra la fattispecie dell’abbandono, del deposito incontrollato dei rifiuti e della loro immissione nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all’art. 14, commi primo e secondo, prevista dall’art. 51, comma secondo, del D.L.vo n. 22/97 ed il corrispondente disposto di cui all’art. 256, comma secondo, in relazione all’art. 192, commi primo e secondo, del D.L.vo 3 aprile 2006 n. 152.

Il testo delle disposizioni sopra riportate, infatti, è assolutamente identico e la volontà del legislatore di affermare la piena continuità normativa tra le fattispecie previste dalle leggi citate, succedutesi nel tempo, è chiaramente espressa nell’art. 264, comma primo lett. i), del D.L.vo n. 264/06, che ha abrogato il D.L.vo 5 febbraio 1997 n. 22.

Non si palesa conferente, inoltre, al fine di contestare la continuità normativa tra le predette disposizioni, la statuizione, contenuta nell’art. 192, terzo comma, del D.L.vo n. 152/06, secondo la quale l’accertamento della violazione deve essere effettuato, in contraddittorio con i soggetti interessati, dagli organi preposti al controllo.

La disposizione citata, infatti, si riferisce alla applicazione delle sanzioni consistenti nell’obbligo di rimozione dei rifiuti e di ripristino dello stato dei luoghi disciplinate dal comma terzo dell’art. 192, con particolare riferimento ai proprietari del suolo o titolari di diritti reali sullo stesso, obbligati in solido con i soggetti che hanno violato il divieto - sanzioni di natura amministrativa che vengono imposte dall’autorità sindacale -, e non all’accertamento dei reati ed alla applicazione delle sanzioni penali il cui procedimento è dettato dal codice di rito.

Peraltro, le modalità di accertamento delta fattispecie costituente reato afferiscono ad un profilo di natura non sostanziale e non rientrano, perciò, tra i parametri (entità della sanzione, circostanze aggravanti o attenuanti ed altri elementi di natura sostanziale) in base ai quali deve essere individuata la norma più favorevole ai sensi dell’art. 2, terzo comma, c.p..

Norma più favorevole che, nella specie, è quella di cui all’abrogato art. 51, commi primo e secondo, del D.L.vo n. 22/97, stante la maggiore tenuità, sia pure in misura irrisoria, della sanzione pecuniaria prevista dalla predetta disposizione.

Nel caso in esame, pertanto, non doveva essere effettuata alcuna ulteriore contestazione in dibattimento dello ius superveniens, riferendosi, in ogni caso, la contestazione agli elementi fattuali che integrano la fattispecie di reato.

Nel resto le doglianze del ricorrente costituiscono esclusivamente una censura in punto di fatto dell’accertamento di merito relativo alla immissione illecita delle sostanze inquinanti di cui alla contestazione da parte della ditta di cui è responsabile l’imputato nelle acque del Rio Venesina. In proposito è appena il caso di rilevare che il giudice di merito ha correttamente qualificato rifiuti liquidi le acque che tracimavano dall’impianto di depurazione, senza essere immesse in corpi recettori mediante una condotta, e, pertanto, trattandosi di rifiuti, esula dalla fattispecie contravvenzionale l’accertamento della effettiva capacità inquinante delle sostanze oggetto dell’abbandono o immissione nelle acque superficiali, dovendo essere solo accertato che le stesse rientrano nella categoria delle cose di cui il soggetto si è disfatto o aveva intenzione o l’obbligo di disfarsi, così come affermato in sentenza.

Del tutto inammissibile è inoltre la deduzione in sede di legittimità, al fine di contestare l’esistenza dell’elemento psicologico del reato, di circostanze fattuali che non hanno neppure formato oggetto di accertamento nella sede di merito.

Il secondo motivo di gravame è inammissibile, in quanto anche esso costituisce esclusivamente una censura della valutazione del giudice di merito in ordine alla misura della pena inflitta, peraltro correttamente ancorata ai parametri della gravità del fatto e della personalità dell’imputato. L’indulto, infine, deve essere applicato in sede esecutiva.

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p. al rigetto dell’impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.







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