Cons. Stato Sez. VI sent. 4934 del 25 settembre 2007
Il d. lgs. n. 133 dell’11/5/2005 prevede che siano accessibili, per un periodo di tempo adeguato, in uno o più luoghi aperti al pubblico, le domande di “nuove autorizzazioni”. Non rientra in tale ipotesi la mera prosecuzione dei lavori, a seguito della presentazione di una variante progettuale relativa alle opere civili per la realizzazione dell’impianto di termovalorizzazione del CDR.

REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME
DEL POPOLO ITALIANO
|
N.4934/2007
Reg.Dec.
N. 4071 Reg.Ric.
ANNO 2006
|
Il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la
seguente
DECISIONE
sul ricorso
in appello n. 4071/2006 proposto dal Comune di Acerra, in persona del Sindaco
p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Alessio Petretti e Maurizio Balletta, presso il primo
elettivamente domiciliato in Roma via degli Scipioni n. 268/A;
contro
il
Commissario di Governo per l’emergenza rifiuti nella Regione Campania,
la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, - dipartimento per la protezione civile, in persona del
Presidente in carica, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio,
in persona del Ministro in carica, rappresentati e difesi dall’Avvocatura
Generale dello Stato, presso la quale sono legalmente domiciliati in Roma, alla
via dei Portoghesi, n. 12;
il Ministero
dell’interno e per il coordinamento della protezione civile,
il Ministero
per i beni e le attività culturali, non costituiti;
la Provincia di Napoli, in
persona del Presidente p.t. della Giunta provinciale,
la Regione Campania,
in persona del Presidente p.t. della Giunta regionale, tutti non costituiti;
e
nei confronti di
- FIBE
s.p.a., in persona dell’amministratore delegato, legale rappresentante p.t.,
rappresentata e difesa dagli avv.ti Fabrizio
Magrì ed Ennio Magrì, ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via G.
D’Arezzo, n. 18, presso lo studio del secondo;
per
l’annullamento
della
sentenza n. 20693/2005 resa dalla Prima Sezione del Tribunale Amministrativo
Regionale per la Campania,
che ha respinto il ricorso proposto avverso l’ordinanza n. 12 del 27/4/2005
recante l’autorizzazione alla prosecuzione dei lavori per la realizzazione di
un termovalorizzatore di combustibile derivato da rifiuti (CDR) in località
Pantano, con autorizzazione alla realizzazione degli impianti ex art. 27 del d.
lgs. n. 22 del 1997 e con riserva dell’approvazione della variante ai sensi
della legge n. 109 del 1994; delle ordinanze commissariali n. 16 del 21/1/2003,
n. 179 del 29/7/2004, n. 28 del 4/2/2005, della nota n. 3279/CDRif.
dell’1/3/2005, della nota FIBE assunta al prot. n. 5377/CDRif. del 25/3/2005,
della nota FIBE n. F/057677/Ape/ri del 7/4/2005 assunta al prot. 6297/CDRif.
dell’8/4/2005, del parere del RUP del 26/4/2005 trasmesso con nota n. 7804, di
ogni altro atto connesso.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione delle parti in epigrafe specificate;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti di causa;
alla pubblica udienza del 13 aprile 2007 , relatore il cons. Francesco
Caringella, uditi l’avv. Magrì (nelle preliminari), l’avv. Petretti, l’avv.
dello Stato Aiello e l’avv. Marangi per delega dell’avv. Magrì,
FATTO E
DIRITTO
1. Con la sentenza in epigrafe
specificata il Tribunale ha respinto il ricorso proposto dal Comune di Acerra
avverso gli atti in epigrafe relativi
all’autorizzazione alla prosecuzione dei lavori per la realizzazione di un
termovalorizzatore di combustibile derivato da rifiuti (CDR) in località
Pantano, con autorizzazione alla realizzazione degli impianti ex art. 27 del d.
lgs. n. 22 del 1997 e con riserva dell’approvazione della variante ai sensi
della legge n. 109 del 1994.
Il Comune appella contestando gli argomenti posti a sostegno del decisum.
Resistono il Commissariato di Governo, le amministrazioni dello
Stato e la FIBE.
Le parti hanno affidato al deposito di apposite memorie
l’ulteriore illustrazione delle rispettive posizioni.
All’udienza del 13 aprile 2007 la causa è stata trattenuta per la
decisione.
2. L’appello non merita
accoglimento.
2.1. Con un primo motivo il Comune di Acerra ripropone la
doglianza volta a dedurre la violazione dell’art. 12 della direttiva 76/2000,
in relazione all’ omessa comunicazione al Comune ai fini della preventiva
pubblicazione strumentale all’informazione del pubblico e dei cittadini
residenti in funzione partecipativa.
La censura è infondata.
La disposizione invocata (cfr. ora il d.
lgs. n. 133 dell’11/5/2005) prevede che siano accessibili, per un periodo di
tempo adeguato, in uno o più luoghi aperti al pubblico, le domande di “nuove
autorizzazioni”. Sennonché nella specie non vi è una domanda nuova, ma si
tratta piuttosto della mera prosecuzione dei lavori, a seguito della
presentazione di una variante progettuale relativa alle opere civili per la
realizzazione dell’impianto di termovalorizzazione del CDR. Non rileva neanche
il richiamo alla necessità di procedere a dette formalità anche con
riguardo al successivo aggiornamento
dell’autorizzazione, posto che nella specie viene in rilievo l’assenso ad una
soluzione progettuale meramente esecutiva che attiene alle sole opere civili.
2.2. Non coglie nel segno neanche il successivo motivo di
gravame con il quale si ripropongono i motivi del ricorso originario relativi
al rapporto tra l’impugnato provvedimento di autorizzazione alla variante e
l’aggiornamento della valutazione di impatto ambientale, che confluiscono
nell’assunto unitario della necessità della valutazione delle opere di cui
all’impugnata ordinanza di variante rispetto al progetto del termovalorizzatore
valutato in sede di aggiornamento VIA del 9.2.2005.
Al riguardo si deve premettere che la pronuncia di compatibilità
ambientale dell’intervento risulta già emanata in data 20/12/1999. Nella specie
l’ordinanza n. 3369 del 2004
ha disposto non già un completo riesame, ma piuttosto un
mero aggiornamento delle suddette valutazioni.
Il relativo approfondimento istruttorio
viene specificamente riferito “al possibile mutato contesto derivante sia dai
limiti di emissione previsti dalla vigente normativa comunitaria, sia da altre
situazioni rilevanti sotto il profilo tecnico-ambientale, che da altri
interventi ed opere ricadenti nell’area interessata”.
In sostanza, non è stata disposta una nuova valutazione
ambientale ma viene in rivivo un semplice
aggiornamento con il respiro specifico ora rammentato.
In questo quadro si deve soggiungere
che il provvedimento impugnato si
riferisce alla esecuzione delle opere civili, in conformità con le soluzioni
tecniche approvate con ordinanza commissariale n. 25 del 4/2/2005, per risolvere
i problemi emersi nello scavo delle fondazioni e per ottimizzare conseguentemente
aspetti logistici e planimetrici secondo le prescrizioni dettate con la stessa
ordinanza n. 25/2005. Detta Ordinanza nega expressis verbis che le modifiche progettuali introdotte alterino
la funzionalità degli impianti, e che, quindi, possano incidere sugli aspetti, attinenti precipuamente
alla parte impiantistica, considerati nel parere di aggiornamento della compatibilità
ambientale eseguito in applicazione dell’ordinanza n. 3369 del 2004. In tal senso
militano anche i pareri tecnici posti a base delle determinazioni impugnate,
contro i quali peraltro neppure vengono dedotte specifiche e circostanziate
contestazioni.
In definitiva, dall’esame sinergico del
provvedimento in questa sede gravato con il suddetto aggiornamento VIA si ricava l’inesistenza di un apprezzabile collegamento
tra l’ordinanza commissariale n.
25/2005, relativa alla realizzazione di sole opere civili, e
l’aggiornamento VIA, relativa ad
alcuni aspetti del solo lay out impiantistico. Se ne ricava
la fragilità del presupposto posto a
fondamento della censura, così come l’insussistenza del dedotto profilo di
deficienza istruttoria sotto tale aspetto prospettato.
4. In
conclusione, il ricorso va respinto.
Sussistono tuttavia giusti motivi per la compensazione
delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta,
respinge il ricorso in appello.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
Così deciso in Roma, il 13 aprile 2007 dal Consiglio di Stato, in
sede giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di Consiglio, con l'intervento dei
Signori:
Gaetano
Trotta Presidente
Giuseppe
Romeo Consigliere
Aldo
Scola Consigliere
Francesco
Caringella Consigliere Est.
Bruno
Rosario Polito Consigliere
Presidente
Gaetano
Trotta
Consigliere Segretario
Francesco Caringella Vittorio
Zoffoli
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il....25/09/2007
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
Maria Rita Oliva
CONSIGLIO DI STATO
In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)
Addì...................................copia conforme alla
presente è stata trasmessa
al
Ministero..............................................................................................
a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto
1907 n.642
Il
Direttore della Segreteria