
PERICOLOSI PER L'AMBIENTE: l'accordo multilaterale M185 deroga dall'ADR
Data: Giovedì, 20 settembre @ 08:21:02 CEST Argomento: Sostanze Pericolose
PERICOLOSI PER L'AMBIENTE: l'accordo multilaterale M185 deroga dall'ADR
A cura del Dott. Filippo Bonfatti (Ecoricerche S.r.l.- Sassuolo)
La recente circolare del 15 giugno 2007 (Divisione 2 - Prot. n.57747 ) del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti informa che l’Italia ha sottoscritto in data 25 maggio 2007 l’accordo multilaterale M185 con il quale viene applicata la deroga prevista dalla sezione 1.1.4.2.1 dell’accordo ADR anche alla classe 9, che include anche le materie pericolose dal punto di vista dell’ambiente liquide e solide.
Si rammenta che la sezione 1.5.1 dell’ADR consente alle autorità competenti dei Paesi firmatari di convenire direttamente tra di loro al fine di autorizzare i trasporti di merci pericolose sul loro territorio in deroga ad alcune disposizioni dell’ADR, a condizione però che la sicurezza degli stessi non venga compromessa.
Tali deroghe devono essere comunicate dalle autorità che hanno preso l’iniziativa al Segretario della Commissione Economica per l’Europa delle Nazioni Unite, il quale a sua volta le porterà a conoscenza delle Parti contraenti.
Per completezze ricordiamo che la sezione 1.1.4.2.1, oggetto dell’accordo multilaterale M185, prevede testualmente che “[…] i colli, i contenitori, le cisterne mobili e i contenitori-cisterna che non soddisfano interamente le disposizioni di imballaggio, di imballaggio in comune, di marcatura e d’etichettatura dei colli o d’etichettatura sui veicoli e di segnalazione arancio dell'ADR, ma che sono conformi alle disposizioni del Codice IMDG o delle Istruzioni Tecniche dell’ICAO, sono ammessi al trasporto, comportante un percorso marittimo o aereo, alle seguenti condizioni:
a) i colli devono recare marchi ed etichette di pericolo conformi alle disposizioni del Codice IMDG o delle Istruzioni Tecniche dell’ICAO, se i marchi e le etichette non sono conformi all'ADR;
b) si devono applicare le disposizioni del Codice IMDG o delle Istruzioni Tecniche dell’ICAO per l'imballaggio in comune in un collo;
c) per i trasporti comportanti un percorso marittimo, i contenitori, le cisterne mobili, i contenitori-cisterna, se non sono muniti di etichette e marcati conformemente al capitolo 5.3 del presente allegato, devono essere muniti di etichette e marcati conformemente al capitolo 5.3 del Codice IMDG. In questo caso, all'etichettatura del veicolo si applica soltanto il paragrafo 5.3.2.1.1 del presente allegato.
Per le cisterne mobili e i contenitori-cisterna vuoti, non ripuliti, questa disposizione si applica fino al (e compreso il) successivo trasferimento ad un impianto di pulizia.
Questa deroga non vale per le merci classificate come pericolose
nelle classi da 1 a 9 dell'ADR e considerate come non pericolose conformemente alle disposizioni applicabili del Codice IMDG o delle Istruzioni Tecniche dell’ICAO.”
La sezione 1.1.4.2.1 consente quindi, in caso di trasporto intermodale, di evitare lo stretto rispetto delle prescrizioni previste dall’ADR, a patto però che la spedizione sia pienamente conforme alle disposizioni degli accordi che regolano le tratte connesse (via mare, via aerea).
L’ultimo capoverso della sezione però esclude di fatto dalla possibilità di usufruire di tale deroga, quelle merci pericolose classificate nelle classi da 1 a 9 dell’ADR, ma non da altri accordi.
L’accordo multilaterale M185, che riguarda il trasporto delle materie classificate in classe 9 dall’ADR ovvero, ad esempio, le pile al litio, le materie pericolose per l’ambiente, i PCB, l’amianto, è finalizzato a ricomprendere nelle modalità semplificate di inoltro previste dalla sezione 1.1.4.2.1 anche la classe 9, in deroga all’ultimo capoverso della stessa sezione.
Il fine ultimo di questo accordo è dunque quello di superare le discrasie inerenti le modalità di classificazione delle merci in classe 9 previste nei diversi accordi, rendendo più agevole il trasporto intermodale di tali merci, anche in considerazione del fatto che in questa classe viene classificata la maggio parte rifiuti.
Pertanto, ad esempio, uno speditore che deve inoltrare con modalità intermodale una merce classificata come inquinante per l’ambiente in classe 9 ADR e non classificata come tale dagli accordi relativi alle altre modalità di trasporto previste nel tragitto, potrà usufruire di quanto previsto dalla sezione 1.1.4.2.1 anche per questa merce, conformando quindi la spedizione a quanto previsto dagli altri accordi modali, ovvero non classificandola.
Per rendere più agevoli eventuali controlli sulla spedizione, lo speditore è chiamato ad integrare in questo caso, il documento di trasporto (sia esso un ddt o un formulario di identificazione del rifiuto) con la apposita dicitura prevista dall’accordo: “Carriage agreed under the terms of multilateral agreement M 185”.
Si ricorda che tale accordo è valevole fino al 30 giugno 2009 e limitatamente ai paesi che hanno sottoscritto l’accordo.
Filippo BONFATTI
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