TAR Emilia Romagna (BO) Sez. I sent. 1618 del 6 luglio 2007
Danno ambientale. Azione popolare
L'azione popolare di cui all'art. 9 co. 1 T.U.E.L. ha natura sostitutiva o suppletiva, in quanto è volta ad assicurare la tutela dei diritti e degli interessi del comune o della provincia nel caso di inerzia degli amministratori locali in ordine all'esercizio di tale tutela; si tratta dunque di una azione di tipo eccezionale, esercitata da un soggetto diverso da quello che è titolare della situazione sostanziale tutelata e che non può trasformarsi in una azione di tipo correttivo, in cui il cittadino faccia valere una posizione contrastante con quella espressa dall'ente esponenziale della collettività; in altre parole, l'azione popolare ex art. 9 presuppone che il comune o la provincia abbia omesso di esercitare le azioni ed i ricorsi che gli competevano e non può essere invece utilizzata dal cittadino per opporsi alla volontà manifestata dall'ente locale, perché ciò concreterebbe un evidente vulnus del principio di rappresentatività

REPUBBLICA
ITALIANA N.
560/2004 Reg. Ric.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. Reg. Sez.
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER
L’EMILIA-ROMAGNA N. 1618 Reg.
Sent.
SEZIONE I
Anno 2007
composto dai signori:
Dott. Calogero Piscitello Presidente
Dott. Giorgio Calderoni Consigliere
Dott. Carlo Testori Consigliere
Rel.est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso n. 560 del 2004 proposto da Palmisano Enrico,
Zuffa Marino, Boldreghini Liana, Bassi
Maria Teresa, Stefani Elvezio, Cristofori Barbara, Stefani Cesarino, Cristofori
Maria, Galli Gianni, Giacobino Maria Maddalena, Albertazzi Carlo, Pozzati
Andrea, Piccioni Teresa, Bergamaschi Bruna, Mengoli Lorenzo, Armaroli Roberto,
Vighi Luciana, Bonazzi Alberto, D’Emelio Loredana, Senni Guidotti Magnani
Paolo, Senni Guidotti Magnani Maria Alessandra, Ghini Severino, Bortolotti
Graziella, Fabbri Marco, Fazioli Angela, Righi Patrizia, Righi Fabio, Guglielmi
Giuseppe, Martelli Andrea, Gaiardi Enrico, Tirelli Elena e Randi Roberto, tutti
rappresentati e difesi dagli
Avv.ti Federico Gualandi e Francesca Minotti, presso lo studio dei quali sono
elettivamente domiciliati in Bologna, via Marconi n. 20,
contro
- la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio, il Ministero per gli Affari Regionali, costituitisi in giudizio in
persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura distrettuale
dello Stato in Bologna, presso i cui uffici sono domiciliati in via G. Reni n.
4;
- la Regione Emilia-Romagna, costituitasi in giudizio in persona
del Presidente p.t. della Giunta Regionale, rappresentata e difesa dagli Avv.ti
Stefano Baccolini e Francesco Rizzo, presso lo studio dei quali è elettivamente
domiciliata in Bologna, via San Gervaso n. 10,
e nei confronti
- della Provincia di Bologna, costituitasi in giudizio in
persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa
dall’Avv. Vittorio Domenichelli e dall’Avv. Patrizia Onorato ed elettivamente
domiciliata presso la sede dell'Avvocatura provinciale in Bologna, via
Benedetto XIV n. 3;
- del Comune di Bologna, non costituitosi in giudizio,
per l'annullamento,
previa sospensione,
della cd. "Intesa generale quadro" sottoscritta
a Roma il 19 dicembre 2003 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
nella parte in cui individua il cd. "Passante
autostradale Nord" come opera di "preminente interesse strategico";
nonché, per quanto occorrer possa, del Documento di Programmazione Economica e
Finanziaria 2004-2007, nella parte in cui prevede (anche a seguito dell'Intesa
di cui sopra), il cd. "Passante
autostradale Nord" come intervento infrastrutturale di
"preminente interesse strategico" e, sempre per quanto occorrer
possa, dell'Intesa preliminare sottoscritta in data 8 agosto 2002.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Ministero per gli
Affari Regionali; della Regione
Emilia-Romagna; della Provincia di Bologna;
Visti gli atti tutti della causa e, in particolare:
A) i motivi aggiunti (depositati il 24/6/2004) proposti dai
medesimi ricorrenti (contro la Provincia di Bologna e la Regione Emilia-Romagna
e nei confronti del Comune di Bologna) per l'annullamento:
·
della delibera del Consiglio provinciale n. 19
del 30 marzo 2004 con cui è stato approvato il Piano Territoriale di
Coordinamento della Provincia di Bologna, nella parte in cui prevede e
localizza il cd. "Passante autostradale
Nord", nonché, per quanto occorrer possa, della delibera della Giunta
Regionale n. 405/2004 avente ad oggetto la cd. "Intesa" al PTCP;
B) i motivi aggiunti (depositati il 20/4/2005) proposti da
Palmisano Enrico, in proprio e quale rappresentante dei cd. "Comitati
spontanei contro il Passante Nord" (contro la Provincia di Bologna e nei
confronti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, della Regione
Emilia-Romagna, del Comune di Bologna, di ANAS s.p.a. e di R.F.I. s.p.a.) per
l'annullamento:
·
della delibera della G.P. di Bologna n. 18 del
25 gennaio 2005 con cui è stato approvato lo schema dell'Accordo procedimentale
relativo alle procedure per la riorganizzazione del sistema
tangenziale-autostradale bolognese;
C) i motivi aggiunti (depositati il 30/5/2005) proposti da
Palmisano Enrico, in proprio e quale rappresentante dei cd. "Comitati
spontanei contro il Passante Nord" (contro la Regione Emilia-Romagna e nei
confronti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, della Provincia
di Bologna, del Comune di Bologna, di ANAS s.p.a. e di R.F.I. s.p.a.) per
l'annullamento:
·
della delibera G.R. n. 352 del 14 febbraio 2005
con cui è stato approvato lo schema dell'Accordo procedimentale relativo alle
procedure per la riorganizzazione del sistema tangenziale-autostradale
bolognese;
D) i motivi aggiunti (depositati il 28/11/2005) proposti da
Palmisano Enrico, in proprio e quale rappresentante dei cd. "Comitati
spontanei contro il Passante Nord", nonché da WWF Sezione regionale
dell’Emilia-Romagna; Legambiente Emilia-Romagna; Italia Nostra Onlus, Sezione
regionale dell'Emilia Romagna (contro il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, la Regione Emilia-Romagna, la Provincia di Bologna e il Comune di
Bologna e nei confronti di ANAS s.p.a. e di R.F.I. s.p.a.) per l'annullamento:
·
dell'Accordo procedimentale relativo alle
procedure per la riorganizzazione del sistema tangenziale-autostradale
bolognese e per la realizzazione del Passante Autostradale Nord, sottoscritto a
Roma il 27 luglio 2005, nonché di ogni altro atto presupposto e/o conseguente,
ivi comprese le delibere successivamente adottate dai singoli Enti, con riferimento
alla sottoscrizione dell'Accordo stesso (delibera G.R. n. 1420 del 5/9/2005;
delibera G.P. n. 31 del 29/7/2005; delibera di Giunta del Comune di Bologna n.
240 del 27/9/2005).
Relatore il Cons. Carlo Testori;
Uditi alla pubblica udienza del 24 maggio 2007 i difensori delle
parti, presenti come da verbale;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:
F A T
T O
Con l'atto introduttivo del giudizio 32 cittadini, qualificandosi
come residenti in vari Comuni dell'hinterland bolognese e appartenenti ai cd.
"Comitati spontanei contro il Passante Nord", hanno impugnato -
limitatamente alla parte riguardante il cd. "Passante autostradale
Nord" - l'Intesa Generale Quadro stipulata il 19 dicembre 2003 tra il
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Emilia-Romagna, con
cui è stato convenuto che rivestono carattere di "preminente interesse
strategico" le infrastrutture interessanti il territorio
emiliano-romagnolo comprese nel Programma approvato dal CIPE il 21 dicembre
2001 (tra cui figura, appunto, l'infrastruttura autostradale di cui sopra).
Contro detta Intesa i ricorrenti hanno formulato censure di violazione di legge
ed eccesso di potere sotto molteplici profili.
Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni statali
intimate (con memoria di forma), nonché la Regione Emilia-Romagna e la
Provincia di Bologna, che hanno eccepito l'inammissibilità del ricorso per
difetto di legittimazione attiva e, comunque, ne hanno contestato la
fondatezza.
Nella camera di consiglio del 20 maggio 2004 questo Tribunale,
con ordinanza n. 658, ha respinto la domanda cautelare formulata insieme
all'originaria impugnazione.
Con successivi atti recanti motivi aggiunti proposti nel
giudizio già pendente (depositati rispettivamente: - il 24/6/2004 da parte dei
medesimi ricorrenti; - il 20/4/2005 ed il 30/5/2005 da parte del solo sig.
Enrico Palmisano, in proprio e quale rappresentante dei cd. "Comitati
spontanei contro il Passante Nord"; - il 28/11/2005 da parte del medesimo
Palmisano, in proprio e quale rappresentante dei cd. "Comitati spontanei
contro il Passante Nord", nonché delle sezioni regionali delle
associazioni WWF, Legambiente e Italia Nostra) l'impugnazione è stata estesa ad
ulteriori atti (il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale in parte
qua; le approvazioni regionale e
provinciale dello schema dell'Accordo procedimentale relativo alle
procedure per la riorganizzazione del sistema tangenziale-autostradale
bolognese; il medesimo Accordo procedimentale, sottoscritto a Roma il 27 luglio
2005) comunque incidenti sulla realizzazione del contestato Passante Nord.
Le parti hanno depositato
memorie e documentazione in vista dell'udienza del 24 maggio 2007, in cui la
causa è passata in decisione.
D I
R I T
T O
1) Il Collegio è innanzitutto chiamato a pronunciarsi sulla
legittimazione attiva dei ricorrenti, che le Amministrazioni
regionale e provinciale hanno insistentemente contestato sotto diversi profili.
Nell'atto introduttivo del giudizio i 32 sottoscrittori del
ricorso hanno affermato la propria legittimazione ad agire per un duplice
ordine di ragioni:
a) con riferimento alla previsione di
cui all’art. 9 del T.U.E.L. n. 267/2000, che così dispone al primo comma:
"Ciascun elettore può far valere in giudizio le
azioni e i ricorsi che spettano al comune e alla provincia";
b) in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale e dei
principi costituzionali che riconoscono la centralità, nell'ambito dell'ordinamento
giuridico, dell'individuo e delle formazioni sociali ove si svolge la sua
personalità.
Nella memoria
conclusiva depositata il 12/5/2007 la difesa dei ricorrenti sottolinea poi che
la legittimazione dei predetti ad agire contro gli atti impugnati consegue
anche alla loro posizione di soggetti destinatari di scelte fondamentali
dell'Amministrazione in materia di viabilità, come tali comportanti cospicui trasferimenti
di risorse in favore di una soluzione diversa da quelle precedentemente
deliberate.
2) La giurisprudenza
amministrativa afferma che l'azione popolare di cui al citato art. 9 co. 1
T.U.E.L. ha natura sostitutiva o suppletiva, in quanto è volta ad assicurare la
tutela dei diritti e degli interessi del comune o della provincia nel caso di
inerzia degli amministratori locali in ordine all'esercizio di tale tutela; si
tratta dunque di una azione di tipo eccezionale, esercitata da un soggetto
diverso da quello che è titolare della situazione sostanziale tutelata e che
non può trasformarsi in una azione di tipo correttivo, in cui il cittadino
faccia valere una posizione contrastante con quella espressa dall'ente
esponenziale della collettività; in altre parole, l'azione popolare ex art. 9
presuppone che il comune o la provincia abbia omesso di esercitare le azioni ed
i ricorsi che gli competevano e non può essere invece utilizzata dal cittadino
per opporsi alla volontà manifestata dall'ente locale, perché ciò concreterebbe
un evidente vulnus del
principio di rappresentatività (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 8 settembre
2003 n. 5034 e 28 maggio 2001 n. 2889; TAR Salerno, Sez. II, 24 ottobre 2005 n.
1984; TAR Toscana, Sez. I, 13 luglio 2004 n. 2524; TAR Veneto, Sez. III, 27
maggio 2004 n. 1728).
Prima della
sottoscrizione, in data 19 dicembre 2003, dell'Intesa Generale Quadro impugnata
con l'atto introduttivo del giudizio:
·
è stato
sottoscritto in data 8 agosto 2002 dalla Regione Emilia-Romagna, dalla Provincia
di Bologna e dal Comune di Bologna, d’intesa con il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, un accordo (doc. 3 prodotto dalla Provincia
resistente) in cui si conviene che "per quanto riguarda la questione
tangenziale-autostrada nell'area bolognese è fondamentale procedere alla realizzazione
di un nuovo passante autostradale a norma dell'attuale che colleghi A1/A 13/A
14…";
·
i
Sindaci dei Comuni interessati dalla realizzazione dell'intervento in questione
(Argelato, Bentivoglio, Budrio, Calderara di Reno, Castelmaggiore, Castenaso,
Granarolo, Ozzano dell'Emilia, Sala Bolognese, San Lazzaro di Savena, Zola
Predosa), prendendo spunto dall'accordo di cui sopra, hanno successivamente
sottoscritto un documento comune (doc. 4 della produzione provinciale) in cui
si riconosce che l'ipotesi del passante autostradale a nord di Bologna
costituisce "la soluzione che
appare attualmente più logica", pur evidenziando una pluralità di questioni
alla cui definizione viene subordinato
l'assenso conclusivo; tale orientamento sostanzialmente favorevole
all'intervento in questione, seppure variamente condizionato, è stato poi
espresso singolarmente dai Comuni di Argelato, Bentivoglio, Budrio, Calderara
di Reno, Castelmaggiore, Castenaso, Granarolo, Sala Bolognese (si vedano i
doc.ti 5-12 depositati dalla Provincia).
In tale quadro, in cui
l'orientamento degli Enti locali interessati alla questione è stato manifestato
dai rispettivi organi rappresentativi in senso complessivamente positivo, manca
il fondamento per l'esercizio di una azione la cui natura suppletiva presuppone
una inerzia che nel caso di specie non è ravvisabile; anzi, a fronte
dell'atteggiamento come detto complessivamente favorevole (ancorché
condizionato) assunto dai Comuni e dalla Provincia coinvolti, l'azione proposta
dai ricorrenti presenta quel carattere "correttivo" (cioè di
contrapposizione) che la giurisprudenza amministrativa ritiene incompatibile
con la natura dell'azione popolare ex art. 9 T.U.E.L.
3) Quanto alla
legittimazione che, nella prospettazione dei ricorrenti, deriverebbe ai singoli
cittadini del principio di sussidiarietà orizzontale, il Collegio ritiene che
tale principio trovi nell'ordinamento concreta attuazione, per il profilo che
qui interessa, proprio attraverso la previsione del citato art. 9, posto che
una diversa conclusione aprirebbe le porte ad una inammissibile
generalizzazione dell'azione popolare. Non è dunque nel principio di cui sopra
che può rinvenirsi la legittimazione ad agire dei ricorrenti, né rileva la
posizione di soggetti coinvolti in scelte fondamentali delle Amministrazioni
sotto il profilo della viabilità e, conseguentemente, della allocazione delle
relative risorse finanziarie; non essendo stata evidenziata una lesione personale,
concreta e diretta derivante in capo ai ricorrenti dalle determinazioni
impugnate, le stesse si configurano per i predetti come scelte
politico-amministrative non suscettibili di impugnazione in sede giurisdizionale.
4) In conclusione, non
sussistono presupposti idonei a legittimare i ricorrenti ad agire nella
presente sede giurisdizionale contro l'Intesa Generale Quadro impugnata con
l'atto introduttivo del giudizio, che dunque va dichiarato inammissibile.
5) Le stesse
considerazioni valgono ad escludere la legittimazione dei medesimi ricorrenti
ad impugnare il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato con
delibera C.P. n. 19 del 30 marzo 2004, contro il quale sono stati formulati i
motivi aggiunti depositati il 24/6/2004. Non essendo stati prospettati, al fine
di sostenere la legittimazione attiva, profili ulteriori rispetto a quelli
illustrati nell'atto introduttivo del giudizio e, soprattutto, non essendo
stato evidenziato quali concreti ed attuali pregiudizi comporterebbe il
P.T.C.P. (in parte qua) per le
posizioni giuridiche dei ricorrenti, va dichiarata l'inammissibilità anche
dell’azione impugnatoria così proposta.
6) Gli atti recanti
motivi aggiunti depositati il 20/4/2005 ed il 30/5/2005 (con cui sono
state impugnate, rispettivamente, le
approvazioni regionale e provinciale dello schema dell'Accordo
procedimentale relativo alle procedure per la riorganizzazione del sistema
tangenziale-autostradale bolognese) sono stati proposti dal solo sig. Enrico
Palmisano, in proprio e quale rappresentante dei cd. "Comitati spontanei
contro il Passante Nord". La legittimazione ad agire singolarmente va
esclusa per le stesse ragioni già illustrate ai punti precedenti in relazione
agli originari 32 ricorrenti (tra cui
il medesimo Palmisano); va altresì esclusa la legittimazione ad agire in
qualità di rappresentante, posto che tale ruolo è affermato in termini del
tutto generici e che, comunque, non è stato fornito alcun elemento riguardante
la natura e l'esistenza stessa dei comitati che il ricorrente pretende di
rappresentare.
7) Resta l'ultimo atto
recante motivi aggiunti, depositato il 28/11/2005 e riguardante
l'Accordo procedimentale relativo alle procedure per la riorganizzazione del
sistema tangenziale-autostradale bolognese e per la realizzazione del Passante
Autostradale Nord, sottoscritto a Roma il 27 luglio 2005; tale atto è stato
proposto ancora dal sig. Palmisano, in proprio e quale rappresentante dei cd.
"Comitati spontanei contro il Passante Nord", nonché dalle sezioni
regionali delle associazioni WWF, Legambiente e Italia Nostra.
Al riguardo si deve innanzitutto escludere la legittimazione ad
agire del privato per le ragioni illustrate al precedente punto 6). Quanto alle
predette associazioni va richiamato il consolidato indirizzo giurisprudenziale
secondo cui la speciale legittimazione delle associazioni di protezione
ambientale a ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per
l'annullamento di atti illegittimi, riconosciuto dall'art. 18 dalla legge n.
349/1986, riguarda l'associazione ambientalistica nazionale formalmente
riconosciuta e non le sue strutture territoriali, che non possono ritenersi
munite di autonoma legittimazione processuale neppure per l'impugnazione di
provvedimenti ed efficacia territorialmente limitata. Tale orientamento è stato
recentemente ribadito dalla Quarta Sezione del Consiglio di Stato, che nella
sentenza 14 aprile 2006 n. 2151 ha affermato: " ……il carattere nazionale o ultraRegionale dell'Associazione
(concretizzandosi negli elementi di filtro richiamati dall'art. 13 L. n. 349:
finalità programmatiche, continuità e rilevanza esterna) costituisce al tempo
stesso presupposto del riconoscimento e limite della legittimazione speciale,
che ha dunque carattere ontologicamente unitario. Solo l'Associazione nazionale in quanto tale è dunque titolare ex lege,
proprio in virtù delle caratteristiche che ne consentono il riconoscimento,
della legittimazione alla causa e solo questa è giusta parte, anche nel caso di
giudizio introdotto dall'impugnazione di provvedimenti ad effetti ambientali
circoscritti".
Sulla base di tali argomentazioni il Consiglio di Stato ha, in quell'occasione,
dichiarato inammissibile un ricorso proposto dal Presidente del Comitato
regionale pugliese di Legambiente; e richiamandosi alle medesime considerazioni
il TAR Veneto, Sez. II, con la sentenza 26 febbraio 2007 n. 513 ha dichiarato
inammissibile un ricorso proposto da Legambiente Veneto. La situazione non è
diversa nel caso in esame, in cui l'azione impugnatoria introdotta con gli
ultimi motivi aggiunti è stata proposta dalle articolazioni regionali di
associazioni ambientalistiche nazionali formalmente riconosciute e dunque, in
relazione a quanto precedentemente esposto, è da ritenersi inammissibile.
8) In conclusione il
giudizio va definito con una declaratoria di inammissibilità riguardante tanto
l'atto introduttivo del giudizio, quanto i motivi aggiunti successivamente
depositati.
La particolarità della
vicenda induce a ritenere equa l’integrale compensazione tra le parti delle
spese di causa.
P. Q.
M.
Il Tribunale Amministrativo per l’Emilia-Romagna, Sezione I,
dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Così deciso in Bologna il 24 maggio 2007.
Presidente f.to Calogero Piscitello
Consigliere Rel.est. f.to Carlo Testori
Depositata in Segreteria in data 6.7.2007
Bologna, li 6.7.2007
Il
Segretario
f.to
Livia Monari