Cass. Sez. III n. 18030 del 11 maggio 2007 (Up 27 mar. 2007)
Pres. Onorato Est. Ianniello Ric. Zanatta
Rifiuti. Concorso del produttore nel reato di gestione illecita
Il produttore di rifiuti risponde del reato di illecita gestione a titolo di concorso col soggetto ricevente, nel caso in cui quest'ultimo risulti privo della prescritta autorizzazione al recupero. Trattasi infatti di responsabilità personale per omesso controllo relativamente al possesso di tale autorizzazione, conseguente alla violazione dell'obbligo (e non solo onere in senso tecnico: cfr. il secondo comma dell'articolo 10 del D. Lgs. n. 22-1997, ripreso anche al secondo comma dell'art. 188 del D. Lgs. n. 152-2006) imposto al produttore di rifiuti, qualora decida di conferirli ad un terzo per lo smaltimento o il recupero, di rivolgersi a soggetto debitamente autorizzato. Tale responsabilità non è evidentemente esclusa dal fatto che il terzo sia munito di autorizzazione, ma relativamente a rifiuti diversi da quelli oggetto di conferimento, perché ciò si risolve nella mancanza di autorizzazione relativamente ai rifiuti conferiti; né si configura come una inammissibile forma di responsabilità oggettiva, conseguendo viceversa alla negligenza nella verifica della esistenza di specifica autorizzazione.
Svolgimento
del
processo
Con
sentenza del
2 novembre 2005, il Tribunale di Treviso, sezione distaccata di
Montebelluna,
ha condannato Ruggero Zanatta alla pena di 1.800 di ammenda (col
beneficio
della non menzione), avendolo riconosciuto colpevole del reato di cui
agli
artt. 110 c.p. e 51, comma
1°,
lett. a) del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 (oggi art. 256, comma lo,
lett. a)
del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152), per
avere, in data 31 gennaio 2005, in concorso o
comunque in cooperazione colposa con
altri, nella qualità di legale rappresentante della Tecnica
s.p.a., conferito,
per il recupero, rifiuti speciali non pericolosi classificati coi codd.
CE
070213, 160304 e 040109 (rispettivamente materiale plastico, rifiuti
inorganici
e rifiuti da confezionamento e finitura di pelli) alla GEO SERVIZI
s.r.l., che
non era autorizzata al recupero di tale tipologia di rifiuti.
Con
atto di
appello, qualificabile, alla stregua di quanto stabilito agli artt. 593, 3° comma e 568, 5° comma c.p.p., come
ricorso
per cassazione e quindi pervenuto alla Corte ai sensi
dell’ultima parte
dell’articolo da ultimo citato, l’imputato censura,
a mezzo dei propri
difensori, la predetta sentenza, deducendo:
1
- l’assenza di
prova in ordine alla mancanza in capo alla s.r.l. Geo Servizi
dell’autorizzazione al recupero e smaltimento dei rifiuti del
tipo in esame. Ci
sarebbe in atti invece la prova delle autorizzazioni al recupero dei
rifiuti
speciali non pericolosi di cui Geo Servizi era munita e dalla stessa
inviate a
Tecnica.
2
- l’erronea
applicazione della legge penale: sostiene infatti il ricorrente che
l’art. 10
del D.Lgs n. 22/97 (ora 188 del D.Lgs. n. 152/06)
impone al detentore o produttore di rifiuti che
conferisce gli stessi a terzi per lo smaltimento o per il recupero
l’onere di
verificare che il terzo sia munito della prescritta autorizzazione, ma
non
anche di accertare l’eventuale esclusione
dall’autorizzazione dell’uno o
l’altro rifiuto. E nel caso in esame la Geo
servizi s.r.l. era sicuramente munita di automazione al
recupero, debitamente trasmessa alla Tecnica sp.a..
Inoltre,
il
terzo comma dell’art. 10 citato, stabilisce che “La responsabilità del
detentore per il corretto recupero o smaltimento
dei rifiuti è esclusa... b) in caso di conferimento dei
rifiuti a soggetti
autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a
condizione che il
detentore abbia ricevuto il formulano di cui all’art. 15
controfirmato e datato
in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento
dei
rifiuti al trasportatore...”, condizione che si
era puntualmente
verificata in ogni occasione di conferimento alla Geo Servizi s.r.l..
3
- la
Geo Servizi s.r.l.
riceveva rifiuti per il recupero dalla Tecnica s.p.a. e da altre
numerose
imprese di confezionamento del pellame della zona da molti anni, senza
che si
fosse verificato inconveniente o contestazione di sorta. Inoltre tale
impresa
forniva a quella rappresentata dal ricorrente una consulenza ambientale
a tutto
campo, financo provvedendo alla verifica e classificazione dei rifiuti,
stilava
il formulano dei rifiuti e fatturava regolarmente a Tecnica s.p.a. le
prestazioni effettuate.
Da
tutto ciò il
giudice avrebbe dovuto desumere l’assenza
dell’elemento soggettivo del reato e
il non avere rilevato tale carenza costituirebbe un ulteriore vizio
della
sentenza.
4
- Infine, in
via gradata, il ricorrente censura l’omessa applicazione
dell’esimente di cui
all’art. 48 c.p..
Conclude
pertanto chiedendo la riforma (recte, l’annullamento)
della sentenza impugnata (senza rinvio) perché il fatto non
sussiste o con
altra formula ritenuta congrua.
All’udienza
del
27 marzo 2007 le parti presenti hanno concluso come in epigrafe
indicato.
Motivi
della
decisione
Quanto
ai primi due
motivi di ricorso, il Tribunale ha ritenuto sussistente la
materialità del
fatto contestato alla luce delle dichiarazioni del teste Ferdinando
Santoro del
Nucleo Operativo Ecologico dei carabinieri di Treviso il quale aveva
riferito
con assoluta certezza che la Geo Servizi, cui la Tecnica,
come altre numerose imprese della zona
di Montebelluna conferivano rifiuti, era fornita di una autorizzazione
provinciale al recupero degli stessi, ma non per quanto riguarda le
specifiche
tipologie di rifiuto indicate nel capo di imputazione.
Il
giudice ha
pertanto correttamente ritenuto che il produttore di rifiuti risponda
della
contravvenzione di cui all’art. 51,
primo
comma del citato D.Lgs. n. 22, a titolo di
concorso col soggetto ricevente, nel caso in
cui quest’ultimo risulti privo della prescritta
autorizzazione al recupero.
Trattasi
infatti
di responsabilità personale per omesso controllo
relativamente al possesso di tale
autorizzazione, conseguente alla violazione dell’obbligo (e
non solo onere in
senso tecnico: cfr. il
2° comma
dell’articolo 10 del D.Lgs. n. 22, ripreso anche al secondo
comma dell’art. 188
del D.Lgs. n. 152/06) imposto al produttore di rifiuti, qualora decida
di
conferirli ad un terzo per lo smaltimento o il recupero, di rivolgersi
a soggetto
debitamente autorizzato (cfr. al
riguardo, la giurisprudenza di questa Corte citata nella sentenza di
merito e
riguardante la norma di legge in esame: Cass. 17 marzo 2003 n. 16016 -
ud. del
19 febbraio2003 - e 6 maggio 2004 n. 21588 - ud. 1° aprile
2004).
Tale
responsabilità non è evidentemente esclusa dal
fatto che il terzo sia munito di
autorizzazione, ma relativamente a rifiuti diversi da quelli oggetto di
conferimento, perché ciò si risolve nella
mancanza di autorizzazione
relativamente ai rifiuti conferiti; né si configura,
diversamente da quanto
affermato dal ricorrente, come una inammissibile forma di
responsabilità
oggettiva, conseguendo viceversa alla negligenza nella verifica della
esistenza
di specifica autorizzazione.
Negligenza
che il giudice di
merito ha ritenuto non esclusa nel caso in esame dal fatto di essere
l’imputato
incorso in un errore scusabile sul fatto, eventualmente determinato
dall’altrui
inganno - come viceversa sostenuto negli altri motivi di ricorso.
Stante
il carattere evidente e la
natura elementare dell’adempimento richiesto, consistente
nella acquisizione
dal candidato ricevente dell’atto autorizzatorio e nella
semplice lettura dello
stesso, il Tribunale ha infatti in maniera non irragionevole valutato
le
circostante addotte dal ricorrente a sostegno della propria buona fede
come non
idonee ad escluderne la colpa.
Alla
luce delle considerazioni
svolte, il ricorso va pertanto respinto, con la conseguente condanna
del
ricorrente al pagamento delle spese processuali.