Beni Ambientali..Ipotesi di sanatoria
Data: Lunedì, 27 agosto @ 17:00:00 CEST
Argomento: Beni Ambientali


Cass. Sez. III n.18047 del 11 maggio 2007 (Cc 17 gen. 2007)
Pres. Grassi Est. Onorato Ric. Arcamone
Beni Ambientali..Ipotesi di sanatoria

In virtù dell'art. 1, comma 36, letto c), della legge 15.12.2004 n. 308 (delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione), nella parte in cui ha introdotto i commi 1 ter, l quater e 1 quinques all'art. 181 del D.Lgs. 22.1.2004 n. 42, l'accertamento di compatibilità paesaggistica rilasciato dall'autorità tutoria, previo parere vincolante della soprintendenza, configura una causa di non punibilità della contravvenzione ambientale prevista dal comma primo del predetto art. 181, quando questa consista in lavori non autorizzati di minima entità (in particolare: a) non comportanti la creazione di superfici utili o volumi; b) o consistenti in impiego di materiali difformi da quelli autorizzati; c) o di manutenzione ordinaria o
straordinaria). Ove poi si tratti di lavori ultimati prima del 30.9.2004, in virtù della norma transitoria di cui al comma 37 dell'anzidetto art. 1, l'accertamento di compatibilità paesaggistica comporta l'estinzione del menzionato reato contravvenzionale e di ogni altro reato in materia paesaggistica, purché si tratti di tipologie edilizie assentite dagli strumenti di pianificazione paesaggistica o comunque compatibili con il contesto paesaggistico, e purché il contravventore abbia provveduto al versamento di determinate sanzioni pecuniarie previste dalla legge (c.d. minicondono ambientale).


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