Cass. Sez. III n.23129 del 14 giugno 2007 (Up 26 apr. 2007)
Pres. Onorato Est. Sensini Ric. Margarito ed altro
Urbanistica. Responsabilità direttore dei lavori.
In tema di reati edilizi, il direttore dei lavori riveste una posizione di garanzia circa la regolare esecuzione delle opere, con la conseguente responsabilità per le ipotesi di reato configurate, dalla quale può andare esente solo ottemperando agli obblighi di comunicazione e rinuncia all'incarico previsti dall'art. 29, comma secondo, D.P.R. n. 380/2001, sempre che il recesso dalla direzione dei lavori sia stato tempestivo, ossia sia intervenuto non appena l'illecito edilizio si sia evidenziato in modo obiettivo, ovvero non appena abbia avuto conoscenza che le direttive impartite erano state disattese o violate Proprio per la posizione di "garante" assunta dal direttore dei lavori e per il suo precipuo obbligo di vigilare sulla corretta esecuzione delle opere, questi risponde penalmente anche allorché si disinteressi dei lavori, pur senza formalizzare o formalizzandole in ritardo, le proprie dimissioni. Alcuna efficacia liberatoria può riconoscersi ad una rinuncia comunicata mediante lettera diretta ai committenti, posto che tale atto è ontologicamente inidoneo a fornire la prova che vi sia stata reale rinuncia nella data indicata.
UDIENZA
PUBBLICA DEL 26/04/2007
SENTENZA N.01331/07
REG. GENERALE N.035571/06
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. ONORATO PIERLUIGI PRESIDENTE
1.Dott.TERESI ALFREDO CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE
2.Dott.FIALE ALDO N. 035571/2006 3.Dott.IANNIELLO ANTONIO
4.Dott.SENSINI MARIA SILVIA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da :
1) MARGARITO UMBERTO N. IL 25/03/1964
2) MARGARITO ROCCO N. IL 03/06/1964 avverso SENTENZA del 27/02/2006
CORTE APPELLO di LECCE
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere SENSINI
MARIA SILVIA
Udito il Procuratore Generale in persona del dott. Passacantando
Guglielmo
che ha concluso per il rigetto del ricorso
Udito, per la parte civile, l'Avv. //
Udit i difensor Avv. //
Svolgimento del Processo e Motivi della Decisione
Con sentenza in data 27/2/2006 la Corte di Appello di Lecce confermava
quella resa dal locale Tribunale - Sezione Distaccata di Casarano - in
data 15/3/2005, con la quale Margarito Umberto e Margarito Rocco erano
stati condannati, riconosciute le attenuanti generiche al solo
Margarito Umberto, il primo alla pena di giorni 20 di arresto ed euro
5.000 di ammenda, il secondo alla pena di giorni 30 di arresto ed euro
7.500 di ammenda - pena sospesa per entrambi - in quanto ritenuti
responsabili del reato di cui all'art. 20 lett. b) Legge n. 47/1985 per
aver effettuato, in concorso tra loro, rispettivamente nella
qualità di direttore dei lavori e di legale rappresentante
della "S.A.L.T.U.R. s.n.c." - società esecutrice dei lavori
- interventi edilizi consistiti nella realizzazione di un immobile
composto da un piano seminterrato per una superficie di mq. 380 circa
per m. 2,75 di altezza e da un piano rialzato per una superficie di mq.
200 circa per un'altezza di m. 3,00, allo stato rustico, in totale
difformità rispetto alla concessione edilizia. Acc. in
Casarano il 28/3/2002.
Secondo la ricostruzione operata dai primi Giudici: 1) pacifica doveva
ritenersi la penale responsabilità del direttore dei lavori
Margarito Umberto, malgrado il predetto, con missiva inoltrata al
comune di Casarano in data 27/3/2002 (giorno precedente all'avvenuto
accertamento dell'illecito), avesse comunicato "l'avvenuta rinuncia
all'incarico già dal 31/5/2000". Tale rinuncia, oltre ad
apparire sospetta per il momento in cui era stata effettuata (lasciando
presumere una possibile "soffiata" al prevenuto circa l'accertamento
che si sarebbe stato), appariva priva di giuridica valenza, dovendosi
riconoscere validità ed efficacia - secondo il consolidato
orientamento giurisprudenziale - soltanto alla rinuncia presentata
all'ufficio tecnico del Comune, qualora la nomina sia stata depositata
presso tale ufficio, non potendosi riconoscere alcuna efficacia alla
rinuncia effettuata, ad esempio, mediante lettera al committente,
mancando la prova che vi sia stata reale rinuncia nella data indicata
nella missiva. Nel caso del Margarito, la rinuncia all'incarico a far
data dal 31/5/2000 era dimostrata solo dalle dichiarazioni dei
proprietari Primiceri. 2) Considerazioni analoghe valevano per
l'assuntore dei lavori, non potendosi - secondo la Corte di Appello dar
credito ad una risoluzione contrattuale risalente a due anni prima, a
causa dei contrasti insorti con i proprietari, non consacrata in un
atto scritto, comunicata all'Amministrazione Comunale il giorno
precedente l'accertamento, malgrado l'assunzione dei lavori, come pure
la direzione degli stessi, risalisse al 19/5/2000. 3) non poteva
rivestire efficacia sanante la concessione in sanatoria n. 41/03
rilasciata dal Comune, trattandosi di concessione "rilasciata a
condizione che prima della realizzazione delle opere autorizzate
vengano demolite le opere realizzate abusivamente".
Avverso la sentenza della Corte di Appello hanno proposto ricorso per
Cassazione gli imputati deducendo - con motivi pressoché
sovrapponibili: 1) inosservanza e/o erronea applicazione della legge
penale; difetto, illogicità e contraddittorietà
della motivazione, in quanto i Giudici del merito avevano fondato
l'affermazione di penale responsabilità del direttore dei
lavori per aver egli formalizzato la rinuncia all'incarico tardivamente
ed irritualmente, omettendo, tuttavia, di valutare in concreto se ed in
che modo il predetto avesse contribuito alla realizzazione del
manufatto abusivo, non potendo il direttore dei lavori essere ritenuto
responsabile neppure per aver omesso di denunciare la violazione delle
prescrizioni impartite dalla concessione, se tale condotta omissiva non
sia connotata da altri elementi che ne evidenzino la partecipazione al
reato.
Nel caso dell'assuntore dei lavori, peraltro, andava evidenziato come
la Corte territoriale avesse confuso la sua posizione con quella del
direttore dei lavori, rilevando la tardività della
comunicazione della risoluzione contrattuale all'Ufficio Tecnico e
ritenendo che tale risoluzione dovesse essere consacrata in un atto
scritto. Al contrario - osservava la difesa - a mente dell'art. 29 del
D.P.R. n. 380/2001- non incombeva all'assuntore dei lavori alcuno
specifico obbligo di comunicazione né la risoluzione
contrattuale doveva necessariamente essere consacrata in un atto
scritto. Infatti, il rapporto tra la società "S.A.L.T.U.R."
ed i committenti si era sostanziato in un accordo verbale tra le parti:
pertanto, non vi era ragione di pretendere che un rapporto di tal fatta
necessitasse di un atto formale. Si censurava anche il fatto che,
secondo la Corte di Appello, nessuna rilevanza rivestiva la distinzione
tra appalto e contratto d'opera, alla luce del fatto che la
"S.A.L.T.U.R." risultava essere formalmente l'assuntrice dei lavori. Al
contrario - osservava la difesa - solo nel caso del vero e proprio
contratto di appalto, vale a dire quando l'appaltatore organizza i
mezzi a sua disposizione ai fini della realizzazione dell'opera,
può riconoscersi responsabilità in capo al
costruttore, non anche nel caso diverso della prestazione d'opera,
quando, invece, la regia dell'appalto è assunta da altro
soggetto (committente e direttore dei lavori) e nessuna consapevolezza
l'esecutore deve necessariamente avere circa l'illegittimità
delle opere; 2) inosservanza ed erronea applicazione della legge
penale; difetto, illogicità e contraddittorietà
della motivazione nella parte in cui la Corte di merito, difformemente
da una parte della dottrina e della giurisprudenza amministrativa, non
aveva ritenuto ammissibile la sanatoria parziale, ovvero di quella
parte dell'immobile rispettosa dei parametri della doppia
conformità e ciò anche quando, per poter ottenere
il titolo sanante, occorra effettuare modifiche, mediante demolizioni
parziali; 3) erroneamente la Corte di Appello non aveva preso in
considerazione il verificarsi dell'effetto estintivo previsto dall'art.
8 quater Legge n. 298/1985, a mente del quale non sono punibili,
né in sede penale, né in quella amministrativa,
coloro che abbiano demolito o eliminato l'opera precedentemente
edificata contra ius. Si chiedeva l'annullamento della sentenza.
Entrambi i ricorsi vanno rigettati, essendo infondate le doglianze che
li sorreggono.
In particolare, destituita di valenza giuridica è la
doglianza sollevata dal direttore dei lavori Margarito Umberto, di cui
al punto 1) del ricorso.
Questa Corte, in proposito, ha costantemente ribadito che, in tema di
reati edilizi, il direttore dei lavori riveste una posizione di
garanzia circa la regolare esecuzione delle opere, con la conseguente
responsabilità per le ipotesi di reato configurate, dalla
quale può andare esente solo ottemperando agli obblighi di
comunicazione e rinuncia all'incarico previsti dall'art. 29, comma
secondo, D.P.R. n. 380/2001, sempre che il recesso dalla direzione dei
lavori sia stato tempestivo, ossia sia intervenuto non appena
l'illecito edilizio si sia evidenziato in modo obiettivo, ovvero non
appena abbia avuto conoscenza che le direttive impartite erano state
disattese o violate (cfr., ex multis, Cass. Sez. 3, 10/5/2005 n. 34376,
Scimone ed altri). Proprio per la posizione di "garante" assunta dal
direttore dei lavori e per il suo precipuo obbligo di vigilare sulla
corretta esecuzione delle opere, questi risponde penalmente anche
allorché si disinteressi dei lavori, pur senza formalizzare
o formalizzandole in ritardo, le proprie dimissioni (cfr. Sez. 3,
7/11/2006 n.38924, Pignatelli). Alcuna efficacia liberatoria
può riconoscersi ad una rinuncia comunicata - come nella
specie - mediante lettera diretta ai committenti, posto che tale atto
è ontologicamente inidoneo a fornire la prova che vi sia
stata reale rinuncia nella data indicata.
Diverse considerazioni, pur dovendosi pervenire allo stesso risultato
di infondatezza della censura, vanno svolte con riferimento alla
posizione dell'assuntore dei lavori. E' vero che, in tal caso, l'art.
29 D.P.R. n. 380/22001 non contempla alcuno specifico obbligo di
comunicazione in capo a tale soggetto. Tuttavia - nel caso del
Margarito Rocco - la Corte territoriale è pervenuta ad un
giudizio di penale responsabilità nei suoi confronti con
argomentazioni diverse rispetto a quelle del coimputato, svolgendo
considerazioni in fatto indicative di un percorso argomentativo
esaustivamente e correttamente sviluppato, giacché si rivela
immune da smagliature o discrasie logiche.
In particolare, la Corte, facendo impiego di massime di comune
esperienza, ha esattamente posto in evidenza la singolarità
che una risoluzione contrattuale intervenuta con i committenti ben due
anni prima fosse comunicata all'Ufficio Tecnico solo il giorno prima
dell'accertamento, nonché l'inverosimiglianza che la ditta
esecutrice dei lavori, dopo i pretesi contrasti insorti con i
committenti, peraltro assolutamente risalenti nel tempo, avesse
rinunciato ad una così consistente operazione economica
senza alcuna rivendicazione, né dall'una né
dall'altra parte.
Trattasi, pertanto, di apprezzamenti fattuali che, in quanto frutto di
un percorso argomentativo tutt'altro che illogico, si sottraggono allo
scrutinio di legittimità. Come pure destituita di valenza
nello specifico è la censura mossa dal ricorrente Margarito
Rocco al passo della sentenza che aveva giudicato irrilevante la
distinzione tra appalto e contratto d'opera, potendosi - secondo il
ricorrente- solo nel primo caso riconoscersi responsabilità
penale in capo al ricorrente.
L'obiezione, che sarebbe astrattamente rilevante, è stata
dalla Corte territoriale disattesa sotto un profilo meramente
probatorio e fattuale, posto che - nel caso concreto - la
società " S.A.L.T.U.R. s.n.c." non solo risultava essere
formalmente l'assuntrice dei lavori, come da comunicazione dell'inizio
degli stessi in data 19/5/2000, ma concretamente aveva organizzato i
mezzi a sua disposizione per la realizzazione delle opere in oggetto.
Destituito di fondamento è il secondo motivo di gravame, con
il quale i ricorrenti lamentano il mancato riconoscimento di efficacia
sanante e, dunque, la ritenuta inidoneità quale causa
estintiva del reato, della concessione in sanatoria n. 41/03,
rilasciata dal Comune di Casarano.
Sul punto, la Corte territoriale ha evidenziato (cfr. dep. Morgante)
come fosse imprescindibile, ai fini del rilascio della sanatoria, la
necessità di una consistente demolizione delle opere abusive
e come la stessa concessione, alle ultime due righe, precisasse
testualmente "La presente concessione è rilasciata a
condizione che prima della realizzazione delle opere autorizzate
vengano demolite le opere realizzate abusivamente". Pertanto, del tutto
correttamente, i Giudici del merito hanno sottolineato la mancanza, nel
caso di specie, del requisito della c.d. "doppia conformità"
della concessione in sanatoria, sia al momento della presentazione
dell'istanza, sia al momento della realizzazione dell'opera,
circostanza - questa-imprescindibile ai fini della sua rilevanza. Deve,
pertanto, ritenersi che la Corte territoriale abbia correttamente
applicato il principio, più volte ribadito da questa Corte,
secondo cui non è ammissibile il rilascio di una concessione
in sanatoria, ex artt. 13 e 22 della legge n. 47/1985, ora ex artt. 36
e 45 D.P.R. n. 380/2001, relativa soltanto a parte degli interventi
abusivi realizzati, ovvero parziale, o subordinata alla esecuzione di
opere, atteso che ciò contrasta ontologicamente con gli
elementi essenziali dell'accertamento di conformità, i quali
presuppongono la già avvenuta esecuzione delle opere e la
loro integrale conformità alla disciplina urbanistica ( cfr.
Cass. Sez. 3, 26/11/2003 n. 291, rv. 226871, P.M. in proc. Fammiano;
conf. Sez. 3, 15/2/2002, n. 1149, rv. 221269, P.M. in proc. Rossi).
Infondato deve ritenersi anche il terzo motivo di ricorso, con il quale
si deduce che, avendo i Giudici di merito negato validità
alla concessione in sanatoria, non avevano preso in considerazione
neppure che la demolizione delle opere abusive, imposta nella ridetta
concessione, aveva comportato il verificarsi dell'effetto estintivo
previsto dall'art. 8 quater Legge n. 298/1985.
Come questa Corte ha già esplicitato, la richiamata
disposizione, secondo la quale non sono perseguibili in qualunque sede
coloro che abbiano demolito o eliminato le opere abusive entro la data
di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 13
aprile 1985 n. 146, è testualmente riferita e limitata sotto
il profilo temporale alle demolizioni di opere abusive eseguite entro
la data di entrata in vigore della stessa legge (7/7/1985) (cfr. Cass.
Sez. 3, 19/6/1998 n. 10199, Sanfilippo). Peraltro, la Circolare
30/7/1985 n. 3356/25 del Ministero dei Lavori Pubblici, conferendo
valenza privilegiata alla connessione con le norme di cui al capo
quarto della legge n. 47/1985, optò per l'interpretazione
limitativa dell'estensione del beneficio alle sole opere abusive
ultimate entro l'1/10/1983, cioè a quelle suscettibili di
sanatoria ai sensi della stessa legge n. 47/1985. La Corte
Costituzionale, con sentenza n. 167 del 29/3/1989, ha condiviso tale
interpretazione limitativa della norma e ne ha affermato la
legittimità costituzionale.
Da ultimo, va evidenziato che il termine di prescrizione del reato
ascritto ai ricorrenti, fissato in via ordinaria alla data del
28/9/2006, deve ritenersi prorogato al 20/5/2007, in virtù
dei periodi di sospensione dal 9/1/2003 al 16/6/2003 ( mesi 5 e giorni
21) e dal 13/1/2005 al 24/1/2005 ed ancora al 14/3/2005 ( mesi 2 e
giorni 1), per un totale di mesi 7 e giorni 22.
I ricorsi vanno conclusivamente rigettati. Segue a norma dell'art. 616
c.p.p. la condanna dei ricorrenti, in via tra loro solidale, al
pagamento delle spese processuali, mentre, tenuto conto del contenuto
dell'impugnazione, non si ritiene di irrogare anche la condanna al
pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta i ricorsi e condanna i
ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali.
Roma, il 26/4/2007
Deposito in cancelleria il 14/06/07