Cass. Sez. III n.26481 del 9 luglio 2007 (Up 14 mar. 2007)
Pres. Onorato Est. Onorato Ric. Manelli
Rifiuti. Responsabilità direttore generale USL
In tema di abbandono dei rifiuti il direttore sanitario dell'USL, a norma dell'art. 3, comma 7, del D.Lgs. 30.12.1992 n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23.10.1992 n. 421) è un medico "che dirige i servizi sanitari ai fini organizzativi ed igienico sanitari e fornisce parere obbligatorio al direttore generale sugli atti relativi alle materie di competenza". Anche nel contiguo settore dei servizi ospedalieri, il direttore sanitario si limita a dirigere l'ospedale cui è preposto solo ai fini igienico-sanitari (ex art. 5 del D.P.R. 27.3.1969 n. 128, che elenca anche una serie di competenze particolari, del tutto estranee alla materia dei rifiuti). Di contro, il direttore amministrativo dell'USL, sempre a mente del succitato comma 7 dell'art. 3, è un laureato in discipline giuridiche o economiche che "dirige i servizi amministrativi dell'unità sanitaria locale". A norma del comma 4 del medesimo art. 3 il direttore sanitario e il direttore amministrativo coadiuvano, nei rispettivi settori di competenza, il direttore generale dell'USL, al quale, secondo il comma 6 dello stesso articolo, sono riservati "tutti i poteri di gestione, nonché la rappresentanza dell'unità sanitaria locale".
Sulla base di questa disciplina dettata dal D. Lgs. 502/1992, il responsabile della gestione dei rifiuti prodotti dalla USL può essere individuato nel direttore generale e/o nel direttore amministrativo, ma non nel direttore sanitario, il quale ha competenza solo nell'organizzazione dei servizi sanitari, che sono sicuramente estranei al settore amministrativo della gestione dei rifiuti e della tutela dell' ambiente.
Svolgimento del processo
1
- In seguito a opposizione a
decreto penale di condanna, il tribunale monocratico di Sanremo, con
sentenza
del 5 maggio 2006, ha dichiarato Emilio Manelli colpevole del reato di
cui
all’art. 51, comma
2, D.Lgs.
22/1997, perché - quale responsabile della USL n. 1
Imperiese - aveva
depositato in modo incontrollato nel piazzale della sede legale della
USL
rifiuti vari non pericolosi (fatto commesso in Bussana di Sanremo sino
al 22
settembre 2001); e per l’effetto, in concorso con le
attenuanti generiche, l’ha
condannato alla pena di 2.000 euro di ammenda. In particolare, il
giudice ha
accertato e ritenuto:
-
che nell’area retrostante Villa
Spinola - in passato struttura ospedaliera e attualmente adibita a sede
della
USL n. 1 Imperiese - erano accatastati alla rinfusa rifiuti di vario
genere
(lastre radiografiche vetuste, a volte risalenti agli anni ‘50 e ‘60, vecchi
referti
radiologici, sacchi di plastica contenenti materiale inerte,
un’autovettura
bruciata, etc.);
-
che responsabile di siffatto
deposito incontrollato di rifiuti era il direttore sanitario
dell’USL, e quindi
il dottor Emilio Manelli, il quale, avendo un dovere di vigilanza e
organizzazione dal punto di vista igienico sanitario, non ha
adeguatamente
controllato il processo di raccolta e smaltimento dei rifiuti in
oggetto.
2
- Il difensore del Manelli ha
proposto ricorso, chiedendo l’annullamento della sentenza
sulla base di due
motivi.
Col
primo deduce inosservanza ed
erronea applicazione dell’art. 3, comma 7, D.Lgs. 30 dicembre
1992 n. 502 e
dell’art. 5 D.P.R. 27 marzo 1969 n. 128, giacché
il potere e il dovere di
provvedere allo smaltimento dei rifiuti abbandonati non spetta al
direttore sanitario,
ma al direttore generale e/o al direttore amministrativo
dell’ASL.
Col
secondo motivo il ricorrente
lamenta carenza e manifesta illogicità della motivazione,
giacché il giudice di
merito non ha considerato che l’agente accertatore del Corpo
Forestale, nella
sua deposizione testimoniale, aveva precisato che al momento del
sopralluogo
“il responsabile dei controlli era Revello Mario, direttore
amministrativo
dell’USL”, e che un altro teste, dirigente
dell’Ufficio Personale dell’USL,
aveva escluso che il direttore sanitario avesse compiti operativi e
quindi di
controllo.
Con
memoria scritta aggiuntiva il
difensore ha eccepito anche la prescrizione del reato.
3
- Ritiene il collegio che
l’imputato doveva essere assolto per non aver commesso il
fatto.
Il
giudice di merito, dopo aver
analizzato la nozione di “rifiuto” e quella di
“abbandono” e di “deposito
incontrollato” di rifiuti, ha accertato che
nell’area retrostante Villa Spinola
erano abbandonati da tempo rifiuti eterogenei, risalenti anche agli
anni ‘50 e
‘60, senza preoccuparsi di verificare se detti rifiuti
provenivano dalla
struttura ospedaliera un tempo insediata nella villa (come poteva far
pensare
la qualità di molti rifiuti, come le lastre radiografiche, i
referti
radiologici, etc.) o se provenivano dalla Unità Sanitaria
Locale che vi si era
insediata successivamente.
Ma
soprattutto il giudice di
merito ha attribuito la responsabilità
dell’abbandono dei rifiuti al direttore
sanitario dell’USL, senza considerare che questi a norma
dell’art. 3, comma 7,
del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 (Riordino della disciplina in
materia
sanitaria a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992 n.
421) è un medico
“che dirige i servizi sanitari ai fini organizzativi ed
igienico sanitari e
fornisce parere obbligatorio al direttore generale sugli atti relativi
alle
materie di competenza”.
Giova
ricordare che, anche nel
contiguo settore dei servizi ospedalieri, il direttore sanitario si
limita a
dirigere l’ospedale cui è preposto solo ai fini
igienico-sanitari (ex art. 5
del D.P.R. 27 marzo 1969 n. 128, che elenca anche una serie di
competenze
particolari, del tutto estranee alla materia dei rifiuti).
Di
contro, il direttore
amministrativo dell’USL, sempre a mente del succitato comma 7
dell’art. 3, è un
laureato in discipline giuridiche o economiche che “dirige i
servizi
amministrativi dell’unità sanitaria
locale”.
A
norma del comma 4 del medesimo
art. 3 il direttore sanitario e il direttore amministrativo coadiuvano,
nei
rispettivi settori di competenza, il direttore generale
dell’USL, al quale,
secondo il comma 6 dello stesso articolo, sono riservati
“tutti i poteri di
gestione, nonché la rappresentanza
dell’unità sanitaria locale”.
Sulla
base di questa disciplina
dettata dal D.Lgs. 502/1992, il responsabile della gestione dei rifiuti
prodotti dalla USL può essere individuato nel direttore
generale e/o nel
direttore amministrativo, ma non nel
direttore sanitario, il quale ha competenza solo nell’organizzazione
dei
servizi sanitari, che sono sicuramente estranei al settore
amministrativo della
gestione dei rifiuti e della tutela dell’ambiente.
Le
sentenze di questa corte
citate dal giudice di merito a sostegno della sua tesi o non sono
pertinenti al
tema, o non possono condividersi, prive come sono di sostegno testuale
(v.
Cass. Sez. III, n. 10155 del 9 giugno 1994, Bencini, rv. 199345; Cass.
Sez.
III, n. 11660 del 21 settembre 1994, P.M. in proc. Nolli, rv. 200525; Cass. Sez. IV, n. 8442 del 7
maggio 1996, Rossattini, rv. 206263). Ne deriva che, pur essendo
già maturata
la prescrizione del reato, la impugnata sentenza deve essere annullata
senza
rinvio a norma dell’art. 129, comma 2, c.p.p.,
perché il Manelli doveva essere
assolto per non aver commesso il fatto.