TAR Umbria sent. 498 del 5 giugno 2007
Caccia e animali. Divieto di caccia
Fattispecie relativa a divieto di caccia a tempo indeterminato su una vasta area di territorio in relazione ad un pericolo generico e non attuale.
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale
Amministrativo Regionale dell'Umbria ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul
ricorso 399/2006 proposto da:
AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA (A.T.C.) - PERUGIA 1
rappresentato e difeso da:
RAMPINI MARIO
con
domicilio eletto in PERUGIA
VIALE
INDIPENDENZA, 49
presso
RAMPINI
MARIO
contro
COMUNE DI
CASTIGLIONE DEL LAGO
SINDACO DEL
COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO
rappresentato e difeso da:
AVVOCATURA
STATO
con domicilio
eletto in PERUGIA
VIA DEGLI
OFFICI, 14
presso la sua
sede
e nei
confronti di
AZIENDA
AGRARIA TERESI GIORGINA
rappresentato e difeso da:
MAJORCA FULVIO
CARLO
con domicilio
eletto in PERUGIA
VIALE ROMA, 74
presso la sua
sede
e con
l'intervento ad opponendum di
ASSOCIAZIONE
ITALIANA FAMILIARI E VITTIME DELLA CACCIA
rappresentato e difeso da:
BROCCHI PAOLO
con domicilio
eletto in PERUGIA
VIA DEL
ROSCETTO, 3
presso la sua
sede;
per l'annullamento
dell'ordinanza sindacale n. 61
prot.n. 25336 del 20 luglio 2006, con la quale è stato disposto il divieto, a
tempo indeterminato, dell'esercizio dell'attività venatoria in una porzione di
territorio comunale di circa 48
ettari in frazione Pozzuolo e compresa tra Via Galeotti
– loc. Cozzano e via Fioretti, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso,
conseguente e/o collegato.
Visto
il ricorso con i relativi allegati;
Visto
l'atto di costituzione in giudizio del Sindaco del Comune di Castiglione del
Lago e della controinteressata Azienda Agraria Teresi Giorgina;
Visto
l'atto di intervento ad opponendum dell'Associazione Italiana Familiari e
Vittime della Caccia;
Viste
le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti
gli atti tutti della causa;
Data
per letta alla pubblica udienza del giorno 16 maggio 2007 la relazione del
Dott. Carlo Luigi Cardoni e uditi i difensori delle parti come da verbale
Ritenuto
e considerato in fatto ed in diritto:
FATTO E DIRITTO
1- Con il provvedimento
impugnato il Comune resistente ha imposto il divieto di caccia su di un'area di
circa 48 ettari,
condotta dall'azienda agraria Teresi.
Ciò in considerazione del pericolo che
deriverebbe per il personale ed i
clienti della stessa dall'esercizio dell'attività venatoria.
Nel ricorso si formulano
articolate censure d'eccesso di potere e violazione di legge (art. 21 L. n. 157/1992 e art. 54
D.Lgs. n. 267/2000) sostenendo, in estrema sintesi:
- l'illegittima
sovrapposizione del provvedimento con la disciplina statale e regionale della
caccia
- l'assenza dei presupposti
per l'emanazione della contestata ordinanza contingibile ed urgente giacché in
realtà essa non sarebbe volta a fronteggiare uno specifico ed immanente
pericolo, ma ad inibire permanentemente l'attività venatoria nel territorio di
cui trattasi;
- il difetto di motivazione
circa le ragioni per le quali è stata disattesa la proposta della Polizia
Municipale volta all'installazione di tabelle nelle quali si rammentassero le
distanze legali di sicurezza per l'impiego delle armi da caccia;
- violazione dei principi in
materia di giusto procedimento, per il mancato coinvolgimento dell'ente
ricorrente e di altre autorità nonostante che il provvedimento avversato sia
stato emanato dopo molto tempo dalla piena conoscenza dei fatti;
- carenza di potere del
Sindaco in ordine all’emanazione della disciplina contenuta nel provvedimento.
2- Si sono costituiti in
giudizio il Comune e la controinteressata azienda Teresi; è altresì intervenuta
ad opponendum l'Associazione Italiana Familiari e Vittime della Caccia. Tutti
hanno controdedotto ed eccepito il difetto d'interesse al ricorso poiché la
normativa sulle distanze di sicurezza farebbe sì che in pratica tutta l'area di
cui si discute sarebbe di per sé già sottratta all'attività venatoria.
3- Il Collegio respinge in
primo luogo tale eccezione preliminare.
Infatti, dette distanze
consistono (art. 21 L.
n. 157/1992) in 50 metri
dalle strade, 100 metri
dai fabbricati abitativi o produttivi ove si faccia fuoco non in loro
direzione, ovvero 150
metri nell'ipotesi opposta.
E’ dunque evidente al
comune buon senso e all’ordinaria esperienza che un vincolo imposto su ben
48 ettari (circa 700 metri per 700 metri) copre una
superficie ben più ampia di quella delimitata anche dalle massime fra le
indicate distanze.
3- Ciò premesso, si ritiene
che tutti i motivi di ricorso siano fondati.
Infatti, con il
provvedimento impugnato si pone un divieto di caccia a tempo indeterminato su
una vasta area di territorio in relazione ad un pericolo generico e non
attuale.
Vengono così meno i
presupposti tipici del provvedimento contingibile ed urgente, di natura
residuale, costituiti dalla presenza di un pericolo determinato ed immediato
altrimenti non fronteggiabile.
Prova ne sia che l'atto
impugnato è in data 20 luglio 2006 e cioè segue di quasi un mese l'esposto
presentato in data 24 giugno 2006, di circa dieci mesi mesi la denuncia ai
Carabinieri in data 29 settembre 2005 e di circa sette mesi la relazione della
Polizia Municipale in relazione al precedente esposto già presentato sullo
stesso tema dall'azienda agraria il 20 ottobre 2005.
4- In più, l'ampiezza del
divieto, la sua natura permanente, la sostanziale assenza di collegamento con
un pericolo specifico ed attuale, fa sì che il potere esercitato si connoti in
realtà come un’usurpazione delle competenze regionali e provinciali in materia
di gestione del territorio ai fini venatori (art.2 L.R. 17 maggio 1994 n. 14).
5- Inoltre, l’atto
impugnato è macroscopicamente irrazionale, come esattamente sostiene la parte
ricorrente.
Invero, osserva il Tribunale, il pericolo cui si intende ovviare è quello
generale cui sono esposti tutti gli individui presenti nello Stato in relazione
all'attività venatoria. Pericolo contemplato e disciplinato specificamente
dalla legg mediante la previsione, fra l’altro, delle suddette distanze di
sicurezza.
Sottrarre il territorio
alla caccia nel timore che quelle distanze possano essere violate è
manifestamente irragionevole giacché, accedendo ad un simile procedimento
logico, si dovrebbe vietare qualsiasi attività umana nel timore che questa
possa costituire una infrazione della legge od un pericolo per le persone e le
cose.
Si dovrebbe cioè, ad
esempio, vietare la circolazione di ogni automezzo per evitare che un
criminale, guidando in stato d'ebbrezza, travolga dei passanti.
Il procedimento logico
seguito nel provvedimento impugnato ripugna dunque all’ordinaria razionalità
prima che al diritto ed altro non v'è d'aggiungere sul punto.
6- Va da se che il rispetto
delle distanze di sicurezza deve ritenersi di per sé idoneo, almeno perché tale
è stata la valutazione del Legislatore, a scongiurare i temuti pericoli e che
la violazione delle distanze stesse costituisce un illecito da reprimersi nelle
competenti sedi e non con provvedimenti irrituali come quello qui avversato.
Il tutto a maggior ragione,
ove si consideri che dalla ripetuta relazione della Polizia Municipale risulta
che i danni ai rivestimenti delle serre dell'azienda controinteressata
provocati dalle munizioni da caccia, appaiono tali da "… escludere il caso fortuito…."
Pertanto si sarebbe in presenza di eventi prodotti da condotte dolose che, in
quanto tali, non possono certe essere prevenute o represse sovrapponendo un
ennesimo divieto, a dir poco singolare, a quelli legittimamente già esistenti
in forza delle inerenti disposizioni di legge.
7- In tale prospettiva,
appare dunque logica e addirittura tuzioristica la proposta a suo tempo
avanzata dalla Polizia Municipale (1 Dicembre 2005 ) volta ad autorizzare
l'azienda Teresi ad installare cartelli che rammentassero le suddette distanze.
Orbene, come esattamente
lamenta la parte ricorrente, la proposta stessa è stata disattesa senza alcuna
motivazione e ciò costituisce un ulteriore vizio dell'atto impugnato.
8- Sussiste altresì la
violazione dei principi in tema di giusto procedimento (ricorso pagina 10)
giacché il lungo tempo trascorso dalla piena conoscenza dei fatti da parte
dell'Amministrazione Comunale (sia sufficiente pensare all'esposto in data 20
ottobre 2005) avrebbe ben consentito il coinvolgimento sia dell'ente
ricorrente, sia di altre autorità, quanto meno per concertare eventuali
specifici interventi, ammesso e non concesso che fossero ritenuti necessari in
seguito ad un’obiettiva valutazione degli effettivi interessi pubblici.
9- Per tutte le
considerazioni sin qui svolte il ricorso dev’essere accolto, con conseguente
annullamento del provvedimento impugnato.
Le spese del giudizio,
liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il
Tribunale Amministrativo dell'Umbria, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e per
l'effetto annulla l’atto impugnato.
Condanna
le parti resistenti ed intervenienti al pagamento, in solido ed in parti
uguali, delle spese del giudizio,
complessivamente liquidate in € 5.000
oltre agli oneri di legge ed alle ulteriori spese eventualmente
occorrende.
Così
deciso in Perugia, nella Camera di Consiglio del giorno 16 maggio 2007 con l'intervento dei signori: