Tribunale I grado CE Sez. V sent. 27 giugno 2007
«Ravvicinamento delle legislazioni – Disposizioni nazionali in deroga – Rigetto da parte della Commissione di un progetto di decreto che anticipa l’abbassamento del valore limite comunitario delle emissioni di particelle prodotte da taluni veicoli nuovi con motore diesel – Obbligo di diligenza e di motivazione – Specificità del problema del rispetto da parte dello Stato membro notificatore dei valori limite comunitari di concentrazione di particelle nell’aria ambiente»
SENTENZA DEL TRIBUNALE
27 giugno 2007 (*)
«Ravvicinamento delle legislazioni –
Disposizioni nazionali in deroga – Rigetto da parte della Commissione
di un progetto di decreto che anticipa l’abbassamento del valore limite
comunitario delle emissioni di particelle prodotte da taluni veicoli
nuovi con motore diesel – Obbligo di diligenza e di motivazione –
Specificità del problema del rispetto da parte dello Stato membro
notificatore dei valori limite comunitari di concentrazione di
particelle nell’aria ambiente»
Nella causa T‑182/06,
Regno dei Paesi Bassi, rappresentato dalla sig.ra H. Sevenster e sig. M. de Grave, in qualità di agenti,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalle sig.re M. Patakia e A. Alcover San Pedro e dal sig. H. van Vliet, in qualità di agenti,
convenuta,
avente ad oggetto l’annullamento della
decisione della Commissione 3 maggio 2006, 2006/372/CE, relativa al
progetto di disposizioni nazionali notificato dal Regno dei Paesi Bassi
a norma dell’art 95, paragrafo 5, [CE] le quali fissano i limiti per le
emissioni di particelle nei veicoli con motore diesel (GU L 142,
pag. 16),
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quarta Sezione),
composto dal sig. H. Legal, presidente, dalla sig.ra I. Wiszniewska-Białecka e dal sig. E. Moavero Milanesi, giudici,
cancelliere: sig. J. Palacio González, amministratore principale,
vista la fase scritta del procedimento e a seguito dell’udienza del 29 marzo 2007,
ha emesso la seguente
Sentenza
Quadro normativo
1 I nn. 4-6 dell’art. 95 CE recitano:
«4. Allorché, dopo l’adozione da parte del
Consiglio o della Commissione di una misura di armonizzazione, uno
Stato membro ritenga necessario mantenere disposizioni nazionali
giustificate da esigenze importanti di cui all’articolo 30 o relative
alla protezione dell’ambiente o dell’ambiente di lavoro, esso notifica
tali disposizioni alla Commissione precisando i motivi del mantenimento
delle stesse.
5. Inoltre, fatto salvo il paragrafo 4,
allorché, dopo l’adozione da parte del Consiglio o della Commissione di
una misura di armonizzazione, uno Stato membro ritenga necessario
introdurre disposizioni nazionali fondate su nuove prove scientifiche
inerenti alla protezione dell’ambiente o dell’ambiente di lavoro,
giustificate da un problema specifico a detto Stato membro insorto dopo
l’adozione della misura di armonizzazione, esso notifica le
disposizioni previste alla Commissione precisando i motivi
dell’introduzione delle stesse.
6. La Commissione, entro sei mesi dalle
notifiche di cui ai paragrafi 4 e 5, approva o respinge le disposizioni
nazionali in questione dopo aver verificato se esse costituiscano o no
uno strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione
dissimulata nel commercio tra gli Stati membri e se rappresentino o no
un ostacolo al funzionamento del mercato interno.
In mancanza di decisione della Commissione
entro detto periodo, le disposizioni nazionali di cui ai paragrafi 4 e
5 sono considerate approvate.
Se giustificato dalla complessità della
questione e in assenza di pericolo per la salute umana, la Commissione
può notificare allo Stato membro interessato che il periodo di cui al
presente paragrafo può essere prolungato per un ulteriore periodo di
massimo sei mesi».
2 La direttiva del Consiglio 27
settembre 1996, 96/62/CE, in materia di valutazione e di gestione della
qualità dell’aria ambiente (GU L 296, pag. 55), all’art. 7, n. 3,
dispone che gli Stati membri predispongono piani di azione che indicano
le misure da adottare a breve termine in casi di rischio di un
superamento dei valori limite e/o delle soglie d’allarme, per i valori
limite di inquinanti nell’aria ambiente al fine di ridurre il rischio e
limitarne la durata. Tali piani possono prevedere, a seconda dei casi,
misure di controllo e, ove necessario, di sospensione delle attività
che contribuiscono al superamento dei valori limite, ivi compreso il
traffico automobilistico.
3 A norma dell’art. 11, n. 1,
lett. a), della direttiva 96/62, gli Stati membri segnalano alla
Commissione il rilevamento di livelli di inquinamento superiori ai
valori limite oltre il margine di tolleranza, entro nove mesi dalla
fine di ciascun anno.
4 La direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio 13 ottobre 1998, 98/69/CE, relativa alle misure
da adottare contro l’inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli
a motore e recante modificazione della direttiva 70/220/CEE (GU L 350,
pag. 1) è entrata in vigore il 28 dicembre 1998, data della
pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
5 Tale testo assoggetta ad un
valore limite di concentrazione di masse di particelle (PM) di 25 mg/km
i veicoli con motore diesel rientranti, da un lato nella categoria M
(vetture private), definita nell’allegato II, sezione A, della
direttiva del Consiglio 6 febbraio 1970, 70/156/CEE, concernente il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative
all’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU L 42,
pag. 1) – eccettuati i veicoli aventi una massa massima superiore a
2 500 kg – e, dall’altro lato della categoria N1, classe I (veicoli industriali del peso massimo autorizzato di 1 305 kg).
6 A tenore dell’art. 2, n. 1, della direttiva 98/69:
«(…) gli Stati membri non possono, per motivi concernenti l’inquinamento atmosferico da emissioni da veicoli a motore:
– rifiutare l’omologazione CE di cui all’articolo 4, paragrafo 1 della direttiva 70/156/CE, o:
– rifiutare l’omologazione di portata nazionale,
– rifiutare l’immatricolare, vietare la
vendita o la messa in circolazione di veicoli ai sensi dell’articolo 7
della direttiva 70/156,
se detti veicoli osservano le prescrizioni della direttiva 70/220/CE, modificata dalla presente direttiva».
7 La direttiva del Consiglio 22
aprile 1999, 1999/30/CE, concernente i valori limite di qualità
dell’aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli
ossidi di azoto, le particelle e il piombo (GU L 163, pag. 41), in
combinato con la direttiva 96/62, fissa valori limite giuridicamente
vincolanti dal 1o gennaio 2005 applicabili, in particolare, alle concentrazioni di particelle «PM10» nell’aria ambiente.
8 Ai fini dell’applicazione della direttiva 1999/30, le particelle PM10 sono così definite:
«11) “PM10” le particelle che
presentano attraverso un ingresso dimensionale selettivo con
un’efficienza di interruzione del 50 % per un diametro aerodinamico di
10 μm»;
9 L’art. 5, della direttiva
1999/30 prevede che gli Stati membri adottano le misure necessarie per
garantire che le concentrazioni di tali particelle nell’aria ambiente
non superino i valori limite indicati nella sezione I dell’allegato III.
10 Inoltre, benché non si tratti
di disposizioni allo stato in vigore, è bene precisare che il 21
dicembre 2005 la Commissione ha adottato una proposta di regolamento
denominata «Euro 5» che abbassa a 5 mg/km il valore limite comunitario
di emissioni di particelle prodotte da veicoli con motori diesel
rientranti, da un lato, nella categoria M (vetture private) e
dall’altro nella categoria N1, classe I (veicoli industriali del peso massimo autorizzato di 1 305 kg).
11 Se la proposta venisse adottata
nella sua forma attuale, tale nuovo valore limite comunitario
entrerebbe in vigore alla fine di settembre 2009 nei confronti dei
nuovi tipi di veicoli delle dette due categorie e alla fine di gennaio
2011 per tutti i veicoli nuovi interessati.
Fatti
12 Con lettera 2 novembre 2005, il
Regno dei Paesi Bassi notificava alla Commissione, ai sensi
dell’art. 95, n. 5, CE, la sua intenzione di adottare un decreto inteso
ad assoggettare a partire dal 1°gennaio 2007, in deroga alle
disposizioni della direttiva 98/69, a un valore limite di emissioni di
particelle di 5 mg/km i veicoli con motore diesel nuovi della categoria
M1 e della categoria N1, classe I.
13 A sostegno della sua domanda di
deroga, il Regno dei Paesi Bassi ha precisato che i valori limite di
concentrazione di particelle fissati dalla direttiva 1999/30 erano
superati in più parti del suo territorio. Pertanto lo Stato membro
notificatore non si riteneva nella situazione di poter rispettare i
suoi obblighi comunitari entro i termini impartiti, dato che la
direttiva 1999/30 gli imponeva di adottare tutte le misure necessarie
per ridurre le concentrazioni di particelle.
14 Il Regno dei Paesi Bassi ha
sottolineato che considera le particelle una rilevante fonte di
preoccupazione, in ragione della forte densità demografica del paese e
di un grado di concentrazione delle infrastrutture più elevato che in
altri paesi europei, cosa che genererebbe un tasso superiore di
emissioni di particelle per km2. I residenti sarebbero molto
esposti all’inquinamento in ragione dell’immediata vicinanza della
circolazione automobilistica alle zone residenziali e di altre forme di
sfruttamento intensivo del suolo. Questo aspetto rivestirebbe una
particolare importanza per i Paesi Bassi, vista l’intensità della
circolazione rilevata in numerose regioni del paese. La localizzazione
della produzione di una parte considerevole delle emissioni di
particelle di origine stradale nelle zone urbanizzate e a un livello
che incombe sulle zone residenziali avrebbe inoltre l’effetto di
esporre gran parte degli abitanti alle particelle di fuliggine
particolarmente nocive contenute nei gas di scarico dei veicoli con
motore diesel.
15 Il Regno dei Paesi Bassi ha
altresì affermato di subire un grave inquinamento di origine straniera,
poiché due terzi del 45% delle concentrazioni di particelle antropiche
rilevate nel paese provengono dall’estero. Ne conseguirebbe che le
norme nazionali di tutela dell’ambiente potrebbero incidere soltanto
sul 15% della media nazionale di concentrazioni di particelle.
16 Il Regno dei Paesi Bassi ha
infine affermato di concedere una maggiore priorità alla riduzione
delle emissioni di particelle generate dalle autovetture private e dai
veicoli commerciali. Infatti, il Regno dei Paesi Bassi privilegerebbe
la riduzione delle emissioni di tali veicoli, responsabili, a suo
avviso, del 70% delle emissioni da strada. Lo Stato membro notificatore
ha precisato che il numero delle autovetture con motore diesel avrebbe
registrato nel suo territorio una crescita insospettata all’epoca
dell’elaborazione della direttiva 98/69.
17 La deroga notificata sarebbe
parte integrante di un dispositivo regolamentare incentrato sulla
circolazione stradale e sulla incentivazione di veicoli e di carburanti
meno inquinanti. Avrebbe dovuto essere stata applicata alle autovetture
private e ai veicoli commerciali con motore diesel usati per la prima
volta dopo il 31 dicembre 2006.
18 Il progetto di decreto avrebbe
dovuto avere come concreta conseguenza l’installazione di un filtro che
riduce la quantità di particelle presenti nella fuliggine del diesel ma
non avrebbe dovuto essere stato applicabile agli autoveicoli
immatricolati in un altro Stato membro dell’Unione europea.
19 La norma di emissioni più
severa accolta dal progetto di decreto non modificherebbe assolutamente
le procedure di omologazione dei tipi di veicoli considerati né le
condizioni di immatricolazioni di veicoli che hanno ottenute
l’omologazione CE negli altri Stati membri.
20 Per contro, la polizia, e gli
enti preposti al controllo periodico degli autoveicoli considerati
potrebbero verificare, dopo l’entrata in vigore del decreto, se
l’autovettura o il veicolo commerciale leggero sia in grado di
rispettare il nuovo valore limite di 5 mg/km.
21 Con lettera 23 novembre 2005,
la Commissione accusava ricezione della notifica del governo olandese e
lo informava che il termine di sei mesi impartitogli dall’art. 95,
n. 6, CE per statuire sulle domande di deroga aveva iniziato a
decorrere dal 5 novembre 2005, giorno successivo alla ricezione della
notifica.
22 Il rapporto di valutazione
della qualità dell’aria nei Paesi Bassi per il 2004, redatto ai sensi
della direttiva 96/62, è stato comunicato alla Commissione l’8 febbraio
2006 e da questa registrato il 10 febbraio successivo.
23 Con lettera 10 marzo 2006, le
autorità olandesi informavano la Commissione dell’esistenza di un
rapporto redatto nel marzo 2006 dal Milieu- en Natuurplanbureau [Ente
olandese per la valutazione dell’ambiente (in prosieguo: lo «MNP»)],
intitolato «Nieuwe inzichten in di omvang van di fijnstofproblematiek»
(Nuove indicazioni sulla portata della problematica delle particelle).
24 Al fine di valutare la
fondatezza di tali argomenti dedotti dalle autorità olandesi, la
Commissione chiedeva il parere tecnico scientifico di un consorzio di
consulenti coordinati dalla Nederlandse Organisatie voor
toegepast-natuur-wetenschappelijk onderzoek (organizzazione olandese
per la ricerca scientifica applicata, in prosieguo: la «NOT»).
25 Tale organismo sottoponeva il suo rapporto alla Commissione in data 27 marzo 2006.
26 Con decisione 3 maggio 2006,
2006/372/CE, relativa al progetto di disposizioni nazionali notificato
dal Regno dei Paesi Bassi a norma dell’articolo 95, paragrafo 5, del
Trattato CE le quali fissano limiti per le emissioni di particelle nei
veicoli con motore diesel (GU L 142, pag. 16, in prosieguo: la
«Decisione») la Commissione respingeva il progetto di decreto
notificato, con la motivazione che «[il Regno dei] Paesi Bassi non
[aveva] comprovato l’esistenza di un problema specifico in relazione
alla direttiva 98/69» e che «la misura notificata non [era]
proporzionata all’obiettivo perseguito».
Il procedimento e le conclusioni delle parti
27 Con atto introduttivo
depositato il 12 luglio 2006, il Regno dei Paesi Bassi ha proposto un
ricorso di annullamento avverso la Decisione. In pari data sulla base
dell’art. 76 bis del regolamento di procedura del Tribunale, ha
presentato istanza affinché sulla sua domanda fosse statuito mediante
procedimento accelerato.
28 La Commissione ha depositato le
osservazioni sull’istanza di procedimento accelerato l’8 agosto 2006 e
il controricorso il 6 ottobre successivo.
29 Con decisione 26 ottobre 2006, il Tribunale (Quarta sezione) accoglieva l’istanza di procedimento accelerato.
30 Nel corso dell’udienza del 29
marzo 2007 sono state sentite le difese svolte dalle parti e le loro
risposte ai quesiti orali.
31 Il governo olandese conclude che il Tribunale voglia:
– annullare la Decisione;
– condannare la Commissione alle spese.
32 La Commissione conclude che Tribunale voglia:
– respingere il ricorso;
– condannare la ricorrente alle spese.
In diritto
33 Il governo olandese afferma che
la Decisione è in contrasto con le norme sostanziali dell’art. 95 CE e
con l’obbligo di motivazione dell’art. 253 CE, in primo luogo, in
quanto elude l’esistenza di un problema specifico nei Paesi Bassi
emerso dopo l’adozione della direttiva 98/69, senza avere inoltre
esaminato i dati pertinenti trasmessi dallo Stato membro interessato,
in secondo luogo, in quanto considera il progetto di decreto notificato
sproporzionato rispetto agli obiettivi perseguiti dal Regno dei Paesi
Bassi e, in terzo luogo, in quanto nell’esame del progetto notificato
prende in considerazione il contesto giuridico internazionale.
34 Per quanto riguarda l’esistenza
di un problema specifico nei Paesi Bassi, il governo olandese censura
la decisione sotto due aspetti. Da un lato, la Commissione avrebbe
ingiustamente negato l’esistenza di un problema specifico di qualità
dell’aria nei Paesi Bassi. Dall’altro lato, la Commissione avrebbe
omesso, senza darne spiegazione, di prendere in considerazione nella
valutazione della specificità del problema, documenti regolarmente
comunicati dalle autorità olandesi, violando così sia il dovere di
diligenza, come pure l’obbligo di motivazione delle decisioni.
35 Si deve, dapprima, esaminare la
seconda parte della motivazione del ricorso relativa alla specificità
del problema di fronte al quale il Regno dei Paesi Bassi si ritiene
confrontato.
Sulla mancanza di diligenza e violazione
dell’obbligo di motivazione che si ritiene aver inficiato la
valutazione della specificità del problema della qualità dell’aria
ambiente nei Paesi Bassi
Argomenti delle parti
36 Il governo olandese ritiene che
la Commissione sia venuta meno al dovere di diligenza, omettendo di
esaminare, senza indicarne la ragione, i dati pertinenti che le aveva
comunicato entro i termini precedenti l’adozione della Decisione.
37 Contrariamente a quanto
sostenuto dalla Commissione al punto 41 della Decisione, questa avrebbe
avuto a disposizione dati pertinenti relativi ai Paesi Bassi relativi
all’esercizio 2004.
38 Se la Commissione si fosse
attenuta all’obbligo di diligenza ed avesse tenuto conto di tali
recenti informazioni, avrebbe potuto concludere per la comparsa di un
problema specifico nei Paesi Bassi dopo l’adozione della
direttiva 98/69.
39 La Commissione riconosce che,
contrariamente a quanto da lei affermato al punto 41 della Decisione,
il Regno dei Paesi Bassi ha effettivamente provveduto al deposito
ufficiale del suo rapporto di valutazione per il 2004 prima
dell’adozione della Decisione. Tuttavia, da ciò non è dato
assolutamente di dedurre mancanza di diligenza nell’esame del fascicolo.
40 Il Regno dei Paesi Bassi
avrebbe prodotto tale rapporto oltre quattro mesi dopo la scadenza del
termine impartito per il deposito dall’art. 11, n. 1, lett. a), della
direttiva 96/62. La notifica della misura nazionale in data 2 novembre
2005, non si riporterebbe pertanto a tali dati.
41 La Commissione avrebbe chiesto
al Regno dei Paesi Bassi di comunicarle tali informazioni al più presto
e le avrebbe trasmesse, dopo averle ricevute, alla NOT, chiedendo a
quest’ultima di prenderle in considerazione nel suo rapporto sulla
domanda di deroga del Regno dei Paesi Bassi.
42 Il rapporto di valutazione del
Regno dei Paesi Bassi per l’anno 2004 sarebbe stato preso in
considerazione nello studio della NOT e nei ‘considerando’ della
Decisione.
Giudizio del Tribunale
43 La NOT, a pag. 29 del suo
rapporto, su cui come risulta, la Commissione si è basata per emanare
la Decisione e le cui constatazioni e conclusioni non sono state messe
in discussione dal governo olandese, rileva che «per l’anno 2004 non è
ancora possibile procedere ad un confronto (…) poiché l’esame dei dati
del 2004 ha subito ritardi in ragione del fatto che più Stati membri,
tra cui i Paesi Bassi, hanno comunicato le loro informazioni solo in
ritardo»
44 Tuttavia, dall’argomentazione
della Decisione dedicata alla questione della specificità della qualità
dell’aria ambiente nei Paesi Bassi risulta che gli ultimi dati forniti
dalle autorità olandesi sono stati integrati nel rapporto della NOT. In
particolare, nella citata pag. 29 di tale documento è dato di leggere:
«Dai dati preliminari comunicati dal Regno dei
Paesi Bassi circa i superamenti nel 2004 risulta un quadro differente
da quello del 2003. In tutte le zone si rileva un superamento per il PM10 di almeno uno dei valori limiti aumentati del margine di tolleranza».
45 Inoltre, la NOT, a pag. 29 del
rapporto, e la Commissione, al punto 41 della Decisione, riprendono
talune constatazioni del citato rapporto dell’MNP del marzo 2006.
46 Infine, come risulta dal punto
42 della Decisione, la Commissione ha rifiutato di ritenere dimostrata
l’esistenza di un problema specifico di rispetto da parte del Regno dei
Paesi Bassi dei valori limite di concentrazione di particelle fissati
dalla direttiva 1999/30, anche alla luce delle nuove informazioni
trasmesse dal governo olandese e contenute nella relazione dell’MNP.
47 Ciò considerato, alla
Commissione non può essere rimproverato di aver omesso di esaminare i
dati recenti trasmessile dal governo olandese prima dell’adozione della
Decisione.
48 Da ciò per forza di cose
consegue che alla Commissione non può essere mossa la censura di aver
omesso di indicare le ragioni di tale asserita omissione.
49 Gli argomenti che deducono la
violazione da parte della Commissione del dovere di diligenza e
dell’obbligo di motivazione sono pertanto infruttuosi.
Sul rifiuto della Commissione di riconoscere la specificità del problema della qualità dell’aria ambiente nei Paesi Bassi
Considerazioni in limine
50 Spetta allo Stato membro che
invoca l’art. 95, n. 5, CE dimostrare che sono integrate le condizioni
di applicazione di tale disposizione (sentenza del Tribunale 5 ottobre
2005, causa T-366/03, Land Oberösterreich e Repubblica
d’Austria/Commissione, Racc. pag. II‑4005, punto 63; v. altresì per
analogia con l’art. 95, n. 4, CE, sentenza della Corte 20 marzo 2003,
Danimarca/Commissione, causa C‑3/00, Racc. pag. I‑2643, punto 84).
51 Nella domanda di deroga il
Regno dei Paesi Bassi ha giustificato la misura nazionale notificata
sottolineando che la qualità dell’aria ambiente non era conforme alle
norme definite dalla direttiva 1999/30 in numerose regioni del suo
territorio e che, in particolare, i valori limite di concentrazione di
particelle fissati da tale testo erano superati in più zone, quando gli
Stati membri sono tenuti ad adottare ogni misura idonea a ridurre la
concentrazione di tali particelle.
52 Il Regno dei Paesi Bassi ha
anche sostenuto che non poteva ragionevolmente attendere l’entrata in
vigore della proposta di regolamento Euro 5 che abbassa a 5 mg/km il
valore limite attuale di 25 mg/km fissato dalla direttiva 98/69 per le
emissioni di particelle prodotte dagli autoveicoli con motore diesel di
cui trattasi e che auspicava pertanto di anticipare a livello nazionale
l’introduzione del valore limite di 5 mg/km per questi stessi veicoli.
53 Spetta, pertanto, al Regno dei
Paesi Bassi, per dimostrare la fondatezza del suo ricorso, provare che
la Commissione, nella Decisione, ha ingiustamente ritenuto non
dimostrato che i superamenti osservati nel territorio olandese dei
valori limite di concentrazione di particelle fissati dalla direttiva
1999/30 presentavano una gravità che li distingueva notevolmente da
quelli rilevati in altri Stati membri.
54 Il governo olandese censura a
tal fine la Commissione, in primo luogo, per aver fatto una falsa
applicazione del criterio di specificità del problema di tutela
dell’ambiente di cui all’art. 95, n. 5, CE, in secondo luogo, per non
aver considerato gli ostacoli per l’adozione di misure nazionali di
riduzione delle emissioni di particelle generate dalla navigazione
interna e dal trasporto marittimo, in terzo luogo per aver ignorato
l’impossibilità di agire nei confronti dell’inquinamento
transfrontaliero e, infine, in quarto luogo, per non aver riconosciuto
la particolare serietà dei superamenti dei valori limiti di
concentrazione delle particelle rilevate nell’aria ambiente nei Paesi
Bassi.
Sull’applicazione del criterio di specificità
– Argomenti delle parti
55 Il governo olandese censura
innanzitutto la Commissione per aver subordinato la concessione della
deroga richiesta alla condizione che il problema della qualità
dell’aria invocato a sostegno della sua domanda interessa i Paesi Bassi
in via esclusiva.
56 La tesi della Commissione,
secondo la quale non è possibile ammettere l’esistenza di un problema
specifico ad uno Stato membro ai sensi dell’art. 95, n. 5, CE, quando
lo stesso problema si pone in un altro Stato membro, nella specie, il
Belgio, non troverebbe fondamento né nella formulazione di tale
disposizione, né nella precedente prassi della Commissione. Sarebbe del
resto difficile concepire l’applicabilità di tale criterio di
esclusività a un problema di ambiente connesso ad un inquinamento
transfrontaliero dell’aria.
57 La Commissione, al contrario,
ritiene di non aver assolutamente preteso dal Regno dei Paesi Bassi la
dimostrazione che il problema di qualità dell’aria invocato interessi
esclusivamente il di lui territorio. Avrebbe comparato la di lui
situazione con quella di tutti gli altri Stati membri sulla base dei
rapporti di valutazione nazionali comunicati e concluso che i Paesi
Bassi non si trovavano di fronte a un problema specifico di superamento
dei valori limite di concentrazione delle particelle fissati dalla
direttiva 1999/30 e delle emissioni di particelle provenienti da
veicoli a motore coperti dalla direttiva 98/69.
– Giudizio del Tribunale
58 I nn. 4‑7 dell’art. 95 CE
conferiscono agli Stati membri e alla Commissione il potere di derogare
dall’applicazione dei provvedimenti di armonizzazione adottati per
l’istituzione o il funzionamento del mercato comune nella misura in cui
la protezione dell’ambiente o dell’ambiente di lavoro rende necessaria
una siffatta deroga.
59 Per introdurre disposizioni
nazionali aventi siffatto oggetto nelle materie in cui una misura di
armonizzazione sia stata già adottata, uno Stato membro deve, in forza
dell’art. 95, n. 5, CE poter giustificare che le disposizioni nazionali
sono fondate su nuove prove scientifiche e rispondono ad un problema
specifico a detto Stato membro e insorto dopo l’adozione della misura
di armonizzazione.
60 Poiché tale disposizione ha
natura di clausola di salvaguardia, costituisce un adattamento
dell’organizzazione comune di mercato introdotto per preservare le
condizioni di vita e di lavoro delle persone nella Comunità, obiettivo
del Trattato altrettanto fondamentale quanto quello dell’armonizzazione
delle legislazioni.
61 Essa si applica in particolare
ai casi in cui su tutto o parte del territorio di uno Stato membro si
produce un nuovo fenomeno, che incide negativamente sull’ambiente o
sull’ambiente di lavoro, che non è stato preso in considerazione
nell’elaborazione delle regole armonizzate e cui occorre portare subito
rimedio a livello nazionale, senza attendere una modifica della
normativa comunitaria. Questa potrebbe essere, infatti, inadatta a
risolvere il problema constatato, sia in ragione del carattere
puramente locale del fenomeno, sia in ragione delle modalità
particolari che esso localmente riveste e che sono incompatibili con i
termini inerenti alla negoziazione e all’entrata in vigore di una nuova
regola armonizzata.
62 Contemplando il caso di un
problema specifico di uno Stato membro insorto dopo l’adozione di una
misura comunitaria di armonizzazione, l’art. 95, n. 5, CE esclude
pertanto la possibilità che siano introdotte sul suo fondamento
disposizioni nazionali che derogano alla regola armonizzata per fare
fronte ad un rischio ambientale che presenta un carattere generale
nella Comunità.
63 Presenta carattere generale, e
pertanto non è specifico ai sensi dell’art. 95, n. 5, CE, ogni problema
che si pone in termini complessivamente analoghi in tutti gli Stati
membri e si presta, di conseguenza, a soluzioni armonizzate a livello
comunitario.
64 Ai fini della corretta
interpretazione dell’art. 95, n. 5, CE si deve pertanto prevedere il
requisito della specificità nazionale del problema essenzialmente sotto
l’ottica della idoneità o inidoneità dell’armonizzazione comunitaria
delle regole applicabili a fare adeguatamente fronte a difficoltà
localmente incontrate, inidoneità constatata che giustifica l’adozione
di misure nazionali.
65 Giustamente, pertanto, il
governo olandese sostiene in linea di principio che, perché un problema
sia specifico ad uno Stato membro ai sensi della pertinente
disposizione, non è necessario che esso risulti da un rischio
ambientale esistente nel territorio di questo unico Stato. Le
specificità locali nel contesto della realizzazione di un rischio
generale possono, infatti, nei casi evocati nei punti precedenti,
costituire un problema specifico.
66 Dai documenti versati agli atti
non risulta, tuttavia, che la Commissione abbia limitato, nella specie,
la nozione di specificità nazionale dei problemi di tutela
dell’ambiente accolta dall’art. 95, n. 5, CE all’ipotesi del loro
sopravvenire nel territorio del solo Stato membro notificatore.
67 In particolare, come rilevato
dallo stesso governo olandese al punto 34 del ricorso, la Commissione
al punto 41 della Decisione ha espressamente affermato che secondo i
rapporti annuali di valutazione nazionale i Paesi Bassi non hanno avuto
nel 2003 problemi di superamento particolarmente importanti rispetto a
quelli di altri Stati membri come il Belgio, l’Austria, la Grecia, la
Repubblica Ceca, la Lituania, la Slovenia e la Slovacchia.
68 La NOT, a pag. 31 del rapporto,
rileva inoltre che i trasporti su strada costituiscono palesemente una
delle fonti preponderanti di particelle nei Paesi Bassi ma che questi
non si distinguono sensibilmente sotto questo profilo da altri Stati
membri come il Belgio, la Danimarca, la Francia, la Germania e il Regno
Unito.
69 La NOT rileva ancora che la
percentuale delle autovetture private con motore diesel non è elevato
nei Paesi Bassi se confrontato con quello di altri Stati membri.
70 Al punto 42 della Decisione la
Commissione considera, infine, che non appare assolutamente certo che
il Regno dei Paesi Bassi si trovi, rispetto ad altri Stati membri, di
fronte ad un problema specifico di rispetto dei valori limiti fissati
dalla direttiva 1999/30.
71 Non può pertanto sostenersi che
la Commissione avrebbe preteso dal Regno dei Paesi Bassi la
dimostrazione che il problema di qualità dell’aria ambiente invocato
per giustificare la di lui domanda di deroga interessi il solo
territorio olandese.
72 L’argomento del governo
olandese, relativo all’interpretazione del criterio di specificità deve
pertanto essere disatteso in quanto facente difetto nel merito.
Sul mancato riconoscimento degli ostacoli
all’adozione di misure nazionali intese a ridurre le emissioni di
particelle prodotte dalla navigazione interna e dal trasporto marittimo
– Argomenti delle parti
73 Il governo olandese censura poi
la Commissione per aver ritenuto di poter autorizzare il progetto di
decreto notificato solo alla condizione che i superamenti dei valori
limiti di concentrazione delle particelle nell’aria ambiente osservati
nei Paesi Bassi derivino per la maggior parte da emissioni di
particelle prodotte da autoveicoli stradali con motore diesel.
74 La Commissione dimenticherebbe
pertanto che il Regno dei Paesi Bassi al termine di un attento studio è
pervenuto alla conclusione che i mezzi di cui disponeva per trattare il
problema delle emissioni di particelle prodotte dalla navigazione
interna e dal trasporto marittimo erano ridotti se non addirittura
inesistenti.
75 I vincoli derivanti dalla
normativa europea e internazionale che disciplina le emissioni di
particelle provenienti da queste due forme di trasporto costituirebbero
esattamente i fattori che limitano il margine di azione del governo
olandese a livello nazionale. La presenza di un grande porto come
Rotterdam acuirebbe tale problema specifico nei Paesi Bassi.
76 La Commissione al contrario
ritiene di essersi limitata a ritenere che il Regno dei Paesi Bassi non
avesse dimostrato di trovarsi di fronte ad un problema specifico di
emissioni di particelle provenienti dagli autoveicoli a motore
contemplati dalla direttiva 98/69. Avrebbe soltanto ritenuto che, se la
navigazione interna e il trasporto marittimo producevano una
proporzione molto più elevata di particelle in uno Stato membro
piuttosto che in altri e se solo il 25% degli autoveicoli nuovi ivi
circolavano con motore diesel, l’esistenza di un problema specifico di
concentrazione delle particelle causato dall’assenza, autorizzata dalla
direttiva 98/69, di un filtro di particelle su una parte di tali
vetture non sarebbe dimostrata.
77 Il governo olandese non avrebbe
esposto, nella sua domanda di deroga l’argomento che egli deduce dai
suoi obblighi di diritto comunitario e di diritto internazionale.
Inoltre, tale pretesa equivarrebbe a difendere la tesi insostenibile
secondo la quale, qualora obblighi di diritto internazionale
impediscano ad uno Stato membro di adottare talune misure, la
Commissione dovrebbe accettare di derogare alle norme di armonizzazione
adottate ai sensi dell’art. 95 CE, indipendentemente dal fatto che
siano stati o no soddisfatti i requisiti di cui ai nn. 5 e 6 di tale
disposizione.
– Giudizio del Tribunale
78 Il Tribunale rileva in primo
luogo che la questione dell’idoneità del progetto di decreto notificato
a ridurre la concentrazione delle particelle presenti nell’aria
ambiente nei Paesi Bassi mediante la diminuzione delle sole particelle
emesse da taluni veicoli stradali con motore diesel rientra nel
controllo della proporzionalità della misura nazionale notificata
rispetto ad altre modalità di intervento prevedibili nei confronti di
due altre fonti di emissioni di particelle, e cioè la navigazione
interna e il trasporto marittimo piuttosto che in quello della
specificità del problema.
79 Ad ogni modo e in secondo
luogo, il richiamo del governo olandese ad obblighi di diritto
internazionale e comunitario idonei a costituire un ostacolo alla
gestione del problema posto dalle emissioni di particelle prodotte
dalla navigazione interna e dal trasporto marittimo non può essere
ammesso, dal momento che non ne viene fatta menzione nella domanda di
deroga del detto governo.
80 Alla stregua delle
autorizzazioni degli aiuti di Stato notificati, l’ammissione di uno
Stato membro al beneficio di una deroga alle misure comunitarie di
armonizzazione ai sensi dell’art. 95, nn. 5 e 6, CE non può avere ad
oggetto che la misura nazionale quale presentata alla Commissione (v.,
in questo senso, sentenza 25 marzo 1999, causa T‑37/97, Forges de
Clabecq/Commissione, Racc. pag. II‑859, punto 100).
81 Infine, e in terzo luogo,
l’argomento del governo olandese fa difetto nel merito. Contrariamente
a quanto da esso sostenuto, la Commissione non ha subordinato la
possibilità di autorizzare la misura notificata alla condizione che i
superamenti dei valori limite di concentrazione delle particelle
nell’aria ambiente registrate nei Paesi Bassi derivino per la maggior
parte dalle emissioni di particelle prodotte dagli autoveicoli stradali
con motore diesel.
82 Come risulta dai punti 40 e 43
della Decisione, la Commissione, al contrario, si è limitata a
constatare che, in confronto con altri Stati membri, il Regno dei Paesi
Bassi si caratterizzava per un volume nettamente più elevato di
emissioni di particelle provenienti dalla navigazione interna e dal
trasporto marittimo e che la percentuale di autoveicoli stradali con
motore diesel era sensibilmente più debole nel Regno dei Paesi Bassi
rispetto alla media dell’Unione europea, con la conseguenza che poteva
essere messa in dubbio l’esistenza stessa di un problema specifico
posto ai Paesi Bassi sotto forma di emissioni di particelle provenienti
dagli autoveicoli con motore diesel rientranti nella direttiva 98/69.
83 Non sembra pertanto che la
Commissione abbia, comunque, subordinato la possibilità di autorizzare
la misura notificata alla condizione che i superamenti dei valori
limite di concentrazione delle particelle nell’aria ambiente osservati
nei Paesi Bassi derivino, per la maggior parte, dalle emissioni di
particelle prodotte dagli autoveicoli con motore diesel.
84 La tesi del governo olandese non può pertanto avere esito fruttuoso.
Sull’impossibilità per il Regno dei Paesi Bassi di agire nei confronti dell’inquinamento transfrontaliero.
– Argomenti delle parti
85 Il governo olandese assume
ancora che il suo margine di azione è peraltro ostacolato
dall’impossibilità nella quale versa di agire sul grande numero di
particelle che attraversano le frontiere.
86 La Commissione replica che
numerosi paesi dell’Unione europea sono essi pure posti di fronte a
importanti percentuali di emissioni di particelle di carattere
transfrontaliero.
– Giudizio del Tribunale
87 L’impossibilità di agire sulle
particelle d’origine straniera asserita dal Regno dei Paesi Bassi non è
tale di per sé da dimostrare che i Paesi Bassi si trovano di fronte ad
un problema specifico di qualità dell’aria ambiente.
88 Come rilevato nel rapporto
della NOT, una maggiore proporzione di particelle è pressoché per
definizione di fonte esogena in paesi che, come i Paesi Bassi, sono di
dimensione geografica ridotta e le fonti di inquinamento poste a
qualche distanza tendono a essere ivi qualificate straniere, mentre
esse sarebbero considerate endogene in un paese geograficamente esteso.
89 Del resto, il governo olandese
stesso ammette implicitamente che l’inquinamento transfrontaliero non
può essere, per definizione, specifico di uno Stato membro laddove
sostiene che il criterio di esclusività che rimprovera alla Commissione
di aver irregolarmente accolto è difficilmente compatibile con il
carattere intrinsecamente transfrontaliero dell’inquinamento.
90 Nel corso dell’udienza, il
governo olandese ha sottolineato che i Paesi Bassi si trovavano
effettivamente di fronte a un problema specifico di qualità dell’aria
in ragione della loro posizione geografica.
91 Non è stato peraltro
assolutamente dimostrato che le emissioni di particelle
transfrontaliere incidono sulla qualità dell’aria nei Paesi Bassi in
misura tale che il problema della limitazione delle emissioni di
particelle si pone ivi in termini differenti da quelli nei quali si
pone nel resto della Comunità e giustifica misure nazionali specifiche.
92 Si deve inoltre osservare che
la specificità del problema del rispetto dell’ambiente invocato a
sostegno della domanda di deroga alla direttiva 98/69 va valutata
proprio con riferimento alle norme poste dalla direttiva 1999/30.
Orbene, l’allegato III della direttiva 1999/30 fissa unicamente valori
limite di concentrazione delle particelle nell’aria ambiente cui gli
Stati membri debbono conformarsi, senza prendere in considerazione
l’origine delle particelle.
93 Il Tribunale non può pertanto
ritenere dimostrato che il contributo delle particelle emesse fuori dal
territorio olandese alla concentrazione delle particelle nell’aria
ambiente in tale territorio costituisce di per sé, per i Paesi Bassi,
ai sensi dell’art. 95, n. 5, CE, un problema di qualità dell’aria
specifico a tale paese.
94 L’argomento del governo olandese non può pertanto essere accolto.
Sul mancato riconoscimento della particolare
gravità dei superamenti dei valori limite di concentrazione delle
particelle rilevate nell’aria ambiente nei Paesi Bassi
– Argomenti delle parti
95 Il governo olandese critica la
Commissione per aver negato la particolare serietà dei superamenti
osservati nel 2004 in tutte le zone e agglomerati dei Paesi Bassi
rispetto ai valori limite di concentrazione giornalieri di particelle
definiti dalla direttiva 1999/30 con decorrenza dal 1 gennaio 2005 e
rispetto a tali valori limite aumentati del margine di tolleranza.
96 Secondo il rapporto della NOT,
dai dati preliminari comunicati dal Regno dei Paesi Bassi risulterebbe
il superamento di almeno uno dei valori limite di concentrazione delle
particelle aumentati del margine di tolleranza.
97 È vero che a pag. 11 del
rapporto dell’MNP per l’anno 2006 risulterebbe che i livelli di
particelle nei Paesi Bassi sono inferiori alle precedenti ipotesi.
Tuttavia, tale affermazione non può essere attribuita al governo
olandese, anche se l’MNP è una agenzia dipendente dal governo olandese.
98 Comunque, le constatazioni
dell’MNP non rimetterebbero assolutamente in discussione l’esistenza
della specificità dei superamenti dei valori limite di concentrazione
di particelle rispetto ai valori minimi fissati dalla
direttiva 1999/30, come risulta dalla pag. 3 del rapporto di tale ente.
99 Nel corso dell’udienza, il
governo olandese ha altresì censurato la Commissione per non aver preso
in considerazione i fattori specifici dei Paesi Bassi costituiti dalla
densità demografica, dall’intensità del traffico e dall’ubicazione
dell’habitat lungo i percorsi stradali.
100 La Commissione replica che, come
risulta dal rapporto della NOT, i Paesi Bassi non si trovavano nel 2003
di fronte a superamenti particolarmente importanti dei valori limiti
rispetto ad altri Stati membri, taluni dei quali esponevano, al
contrario del Regno dei Paesi Bassi, superamenti in tutte le zone.
101 La Commissione aggiunge che
tutti i rapporti di valutazione nazionale per l’anno 2004
suffragherebbero l’assenza di un problema specifico di qualità
dell’aria ambiente nei Paesi Bassi. Il rapporto di valutazione del
Regno dei Paesi Bassi avrebbe inoltre rilevato superamenti rispetto al
2003 poiché il rapporto relativo a quest’ultimo esercizio sarebbe stato
esclusivamente basato su misurazioni, mentre il rapporto del 2004
sarebbe stato in parte basato su modelli di calcolo. Inoltre, i limiti
fissati nelle direttive sarebbero stati abbassati, di modo che un
aumento del numero dei superamenti nei Paesi Bassi nel 2004 non
implicava certamente di per sé che tale paese si trovava di fronte ad
un problema specifico di qualità dell’aria.
102 Secondo il rapporto dell’MNP del
marzo 2006, opponibile il Regno dei Paesi Bassi perché prodotto
ufficialmente a sostegno della domanda di deroga, le stime anteriori di
emissioni di particelle presenti nei Paesi Bassi sarebbero state
sovrastimate dal 10 al 15%. Non sarebbe stato pertanto certo che,
rispetto ad altri Stati membri, il Regno dei Paesi Bassi si trovi di
fronte ad un problema specifico che gli impedisce di rispettare la
direttiva 1999/30.
103 La persistenza degli effetti
potenziali di particelle sulla salute non costituirebbe un problema
specifico dei Paesi Bassi. Del resto, l’MNP farebbe rilevare che gli
effetti sulla salute derivanti dall’esposizione a lungo termine alle
particelle sono dal 10 al 15% circa inferiori alle precedenti stime.
104 Da ciò consegue che non soltanto
il Regno dei Paesi Bassi, e non soltanto il Regno dei Paesi Bassi e il
Regno del Belgio, ma anche numerosi Stati membri trovavano difficoltà
nel rispettare i valori limite di concentrazione delle particelle
fissati dalla direttiva 1999/30, che il problema di qualità dell’aria
posto nel Regno dei Paesi Bassi non era particolarmente importante
rispetto a quello che interessa altri Stati membri e che, talvolta, lo
era addirittura probabilmente meno, rispetto alle difficoltà
incontrate, in particolare, nel Regno del Belgio.
– Giudizio del Tribunale
105 È pacifico e non controverso che
il problema delle emissioni di particelle prodotte dai veicoli con
motore diesel si pone in modo acuto e giustifica, al livello
comunitario, misure regolamentari opportune. È altrettanto pacifico che
la misura nazionale notificata dal Regno dei Paesi Bassi tende ad
anticipare sul loro territorio l’introduzione nelle regole armonizzate
di un valore limite di emissioni di particelle figurante in una
proposta di regolamento in corso di negoziazione (v. supra punto 52).
106 Un siffatto modo di procedere
non è, in linea di principio, incompatibile con l’art. 95, n. 5, CE,
purché lo Stato membro interessato dimostri che il lasso di tempo
necessario per l’entrata in vigore del nuovo dispositivo armonizzato
implicherà su tutto o parte del suo territorio problemi particolari che
lo differenziano dagli altri Stati membri e che rendono necessaria una
misura di anticipazione.
107 A Tal riguardo, dai documenti
versati agli atti non risulta che i superamenti constatati nei Paesi
Bassi dei valori limite di concentrazione di particelle fissati dalla
direttiva 1999/30 presentino, rispetto a quelli rilevati in altri Stati
membri, acutezza tale da costituire un problema di qualità dell’aria
ambiente specifico dello Stato membro notificatore.
108 Nello studio dell’MNP
«Beoorderling van het prinsjedagpakket – Aanpak Luchtkwaliteit 2005»
(Valutazione del pacchetto di misure del giorno di presentazione del
bilancio – Azioni a favore della qualità dell’aria 2005) e la cui
opponibilità al governo olandese non può essere messa in discussione,
dal momento che promana da un ente soggetto all’autorità di uno dei
suoi ministeri (sentenza della Corte 24 novembre 1982, causa 249/81,
Commissione/Irlanda, Racc. pag. 4005, punto 15) e che è stato persino
allegato al ricorso, viene precisato che come rilevato dalla
Commissione in un rapporto di avanzamento, i valori limite di
concentrazione di particelle erano stati superati fin dal 2001 in un
gran numero di città europee.
109 Inoltre, dall’elenco redatto
sulla base dei rapporti nazionali di valutazione della qualità
dell’aria redatti a titolo dell’esercizio 2004 è dato di dedurre che i
Paesi Bassi fanno parte di un gruppo di cinque Stati membri dove in
tutte le zone sono stati registrati nel 2004 tassi di concentrazione di
particelle superiori ai valori limite giornalieri, aumentati del
margine di tolleranza, fissati dalla direttiva 1999/30, mentre, del
resto, in altri cinque Stati membri, tali valori sono stati superati in
più del 50% delle loro zone.
110 Dal rapporto di valutazione del
Regno dei Paesi Bassi per l’esercizio 2004 risulta che un’analisi dei
risultati delle valutazioni della qualità dell’aria ambiente effettuate
sul suo territorio rileva un miglioramento della qualità dell’aria
rispetto al 2003 e, ancora, che soprattutto per le particelle il
rapporto imputa tale miglioramento principalmente ad un cambiamento
delle condizioni meteorologiche osservate nel 2004 rispetto all’anno
precedente.
111 Inoltre, l’MNP rileva nel suo
studio «Valutazione del pacchetto di misure del giorno di presentazione
del bilancio – Azioni a favore della qualità dell’aria 2005» che paesi
europei diversi dai Paesi Bassi hanno pure difficoltà a soddisfare i
valori limite europei di concentrazione di particelle.
112 Pertanto, come rilevato, da un
lato, dall’MNP nel rapporto del marzo 2006 prodotto dal governo
olandese durante il procedimento di esame del progetto di decreto
notificato, e dall’altro lato, dalla Commissione, senza essere
contraddetta, al punto 41 della Decisione, i livelli di concentrazione
delle particelle nei Paesi Bassi sono inferiori dal 10 al 15% rispetto
alle precedenti ipotesi.
113 Secondo l’MNP, il numero di zone
ove per il 2010 sono previsti superamenti dei valori limite di
concentrazioni giornaliere medie è diminuito di oltre la metà rispetto
alle precedenti valutazioni e le stime dell’esposizione a lungo termine
alle particelle e i suoi effetti sulla salute sono state riviste al
ribasso in ragione del 10-15%.
114 Come rilevato dalla Commissione
al punto 41 della Decisione, l’MNP ritiene anche che il numero delle
zone ove il valore limite comunitario della media giornaliera delle
concentrazioni di particelle sarà superato sarà ridotto della metà nel
2010, rispetto al 2005, e nel 2015, rispetto al 2010.
115 Infine, oltre a non costituire
criteri accolti dalla direttiva 1999/30, non è stato dimostrato che la
densità demografica, l’intensità del traffico stradale in numerose zone
dei Paesi Bassi e l’ubicazione dell’habitat lungo i percorsi stradali
concorrano a costituire per tale Stato membro, ai sensi dell’art. 95,
n. 5, CE, un problema di protezione dell’ambiente che lo distingue
notevolmente rispetto ad altre regioni dell’Unione europea.
116 A questo proposito, la NOT mette
in relazione l’elevato grado delle emissioni di particelle constatato
nella parte dell’Unione europea costituita dal Benelux, dalla parte
centrale del Regno Unito e dalla Germania dell’Ovest con la relativa
forte densità demografica e con le relative attività inquinanti tra
cui, figura, in particolare, il traffico stradale.
117 Il governo dei Paesi Bassi non
ha, pertanto, dimostrato l’esistenza di problemi particolari sul suo
territorio che renda necessario un’applicazione anticipata delle nuove
regole armonizzate in fase di negoziazione.
118 Non è pertanto dato di
concludere che la Commissione abbia ingiustamente considerato non
specifico il problema dell’osservanza dello Stato membro notificatore
dei valori limite comunitari di concentrazione di particelle nell’aria
ambiente fissati con direttiva 1999/30.
119 Poiché le condizioni richieste
dall’art. 95, nn. 5 e 6, CE sono cumulative, è sufficiente che una sola
di esse non venga soddisfatta perché la domanda di deroga venga
respinta (sentenza della Corte 21 gennaio 2003, causa C-512/99,
Germania/Commissione, Racc. pag. I-845, punto 81; sentenza Land
Oberösterreich e Austria/Commissione, già citata, punto 69).
120 Poiché il governo olandese non è
riuscito a dimostrare che una delle dette condizioni era soddisfatta,
si deve constatare che la Commissione doveva decidere per il rigetto
delle disposizioni nazionali notificate.
121 Ciò considerato, il ricorso è
infondato e va respinto senza che si renda necessario statuire sulle
altre censure del ricorrente nei confronti della Decisione.
Sulle spese
122 A norma dell’art. 87, n. 2, del
regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese
se ne è stata fatta domanda.
123 Nella specie, poiché il Regno
dei Paesi Bassi è rimasto soccombente, va condannato a sopportare le
proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Commissione, conformemente
alla domanda di quest’ultima.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (quarta sezione)
statuisce e dichiara:
1) Il ricorso respinto.
2) Il Regno del Regno dei Paesi Bassi è condannato alle spese.
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Legal
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Wiszniewska-Białecka
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Moavero Milanesi
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Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 27 giugno 2007.
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Il cancelliere
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Il presidente
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* Lingua processuale: l'olandese.