Cass. Sez. III n. 12321 del 23 marzo 2007 (Cc. 22 feb. 2007)
Pres. Papa Est. Lombardi Ric. Conserva
Urbanistica. Rapporti tra T.U. edilizia e normativa
regionale
L'art. 2, comma 1, del DPR n.
3802001 espressamente prevede che "Le regioni esercitano la potestà
1egislativa concorrente in materia edilizia nel rispetto dei principi
fondamentali della legislazione statale desumibili dalle disposizioni contenute
nel testo unico". Pertanto, la valutazione afferente al tipo di
procedimento da osservarsi nella realizzazione dell'intervento edilizio deve
essere effettuata tenendo conto della prescrizioni della legge regionale che
non risultino in contrasto con i principi fondamentali stabiliti dal testo
unico dell’edilizia o, evidentemente, interpretando le disposizioni della legge
regionale alla luce di tali principi dovendo altrimenti essere sollevata
questione di legittimità costituzionale della norma regionale che se ne
discosti in termini di inconciliabilità assoluta.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
III SEZIONE PENALE
composta dagli Ill.mi Signori:
Presidente
Dott. Enrico Papa
Consigliere
" Vincenzo Tardino
" Alfredo Maria Lombardi
" Mario Gentile
" Santi Gazzara
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso proposto dall'Avv. Carmelo Piccolo, difensore di fiducia di
Conserva Donato, n. a Modugno il 23.1966, quale legale rappresentante
della Futura Enterprise S.r.l., avverso l'ordinanza in data 1.12.2006
del Tribunale di Reggio Emilia, in funzione di giudice del riesame, con
la quale è stato confermato il decreto di sequestro
preventivo emesso dal G.I.P. il 14.11.2006.
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Visti gli atti, la ordinanza denunziata ed il ricorso;
Udito il P.M. in persona del Sost. Procuratore Generale, Dott.
Gioacchino Izzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. Carmelo Piccolo, che ha concluso per
l'accoglimento del ricorso;
CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO
Con la impugnata ordinanza il Tribunale di Reggio Emilia, in funzione
di giudice del riesame, ha confermato il decreto di sequestro
preventivo di un'area adibita a parcheggio emesso dal G.I.P. il
14.11.2006 nei confronti di Conserva Donato, quale legale
rappresentante della società Futura Enterprise S.r.l.,
indagato del reato di cui agli art. 31 e 44 del DPR n. 380/2001.
Secondo quanto si rileva in punto di fatto nel provvedimento impugnato
la polizia giudiziaria aveva accertato che l'area oggetto del
sequestro, della estensione di circa 22.000 mq., era stata adibita a
parcheggio mediante interventi di spianamento e movimentazione terra ed
il livellamento con materiale inerte frantumato e compattato.
L'ordinanza ha rigettato i motivi di gravame con il quale l'istante per
il riesame aveva dedotto che l'intervento era soggetto alla sola
denuncia di inizio di attività, ai sensi dell'art. 8, comma
I lett. k), della legge regionale n. 31 del 2002, osservando che la
necessità del permesso di costruire deve essere valutata
esclusivamente in base ai parametri stabiliti dal DPR n. 380/2001; che,
in ogni caso, l'intervento edilizio di cui al sequestro non poteva
neppure farsi rientrare tra quelli soggetti a dia. alla luce della
legge regionale la cui applicazione era stata invocata dal ricorrente.
Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore dell'indagato,
nella qualità, che la denuncia per violazione di legge e
vizi della motivazione.
Con il primo mezzo di annullamento il ricorrente denuncia la violazione
ed errata applicazione dell'art. 10, commi 2 e 3, del. DPR n. 380/2001.
Si deduce che, contrariamente a quanto affermato nella impugnata
ordinanza, la disposizione citata demanda espressamente alle regioni il
compito di stabilire quali modificazioni o interventi, oltre a quelli
previsti dalla normativa statale, siano soggetti al permesso di
costruire ovvero alla denuncia di inizio attività,
sicché nella specie il rifiuto dei giudici di merito di
prendere in esame la legislazione regionale, al ime di valutare la
liceità dell'intervento edilizio, in quanto soggetto alla
sola d.i.a., si palesa del tutto arbitrario ed illogico.
Con il secondo mezzo di annullamento il ricorrente denuncia l'ordinanza
per mancanza o manifesta illogicità della motivazione.
Si deduce, in sintesi, che l'esistenza del vincolo rilevato dai
verbalizzanti, e cioè che trattasi di "zona agricola di
particolare interesse paesaggistico", non implica la
inedificabilità assoluta della area, né
è di ostacolo alla realizzazione di interventi soggetti alla
denuncia di inizio di attività. Si aggiunge che il tribunale
del riesame ha omesso di valutare circostanze rilevanti e,
cioè, che la destinazione dell'area a parcheggio aveva
natura temporanea e contingente, trattandosi di una utilizzazione
provvisoria in funzione del cantiere necessario per la realizzazione di
un casello autostradale.
Si osserva, quindi, che non sono soggetti a rilascio del permesso di
costruire le opere destinate a soddisfare bisogni contingenti quale
quello evidenziato e, peraltro, connesso alla realizzazione di un'opera
pubblica, mentre la valutazione circa la stabile destinazione
dell'intervento è frutto di un processo alle intenzioni,
fondato sul presupposto che una volta venuta meno l'esigenza di cui si
tratta l'area possa continuare ad essere utilizzata per
finalità non agricole.
Il ricorso non è fondato.
II primo motivo di gravarne è apparentemente fondato, ma
inconferente ai fini della valutazione dell'illegittimità
dell'intervento di cui si tratta.
L'art. 2, comma 1, del DPR n. 380/2001 espressamente prevede che "Le
regioni esercitano la potestà legislativa concorrente in
materia edilizia nel rispetto dei principi fondamentali della
legislazione statale desumibili dalle disposizioni contenute nel testo
unico".
Pertanto, la valutazione afferente al tipo di procedimento da
osservarsi nella realizzazione dell'intervento edilizio deve essere
effettuata tenendo conto delle prescrizioni della legge regionale che
non risultino in contrasto con i principi fondamentali stabiliti dal
testo unico dell'edilizia o, eventualmente, interpretando le
disposizioni della legge regionale alla luce di tali principi (cfr.
sez. III, 200320572, Girardi, RV 225301), dovendo altrimenti essere
sollevata questione di legittimità costituzionale della
norma regionale che se ne discosti in termini di
inconciliabilità assoluta.
E' stato inoltre precisato sul punto da questa Suprema Corte che "Anche
a seguito della modifica dell'art. 117 Cost., introdotta dalla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, la competenza legislativa delle
regioni in materia di urbanistica è concorrente con quella
statale, e non esclusiva, in quanto certamente ricompresa nella
espressione "governo del territorio" contenuta nel novellato art. 117."
(sez. III, 200214763, Palladino, RV 221993; cfr. Corte Cost. sent.
196/2004, e precedenti)
Come già rilevato, però, l'errore di diritto sul
punto contenuto nella impugnata ordinanza si palesa irrilevante ai fini
della decisione, poiché la legittimità
dell'intervento posto in essere è stata esclusa dai giudici
di merito anche alla luce della legge regionale citata dall'istante per
il riesame. L'ordinanza impugnata, invero, ha osservato che, pur
tenendosi conto di quanto previsto dalla legge regionale citata dal
ricorrente, l'intervento edilizio di cui si tratta necessita del
permesso di costruire, in quanto l'art. 8, comma 1 lett. k), della L.
n. 31/2002 della Regione Emilia Romagna consente la realizzazione
mediante denuncia di inizio attività di opere pertinenziali,
mentre doveva escludersi che potesse essere attribuita tale natura
all'enorme parcheggio in corso di realizzazione. Orbene la valutazione
riportata si palesa perfettamente coerente con quanto previsto dal
citato disposto della legge regionale.
L'art. 8, comma 1 lett. k), della L. 25.11.2002 n. 31, infatti, dispone
che è soggetta "a denuncia di inizio di attività
obbligatoria", tra l'altro, "la realizzazione di parcheggi da destinare
a pertinenza di unità immobiliari, nei casi di cui all'art.
9, comma 1, della legge 24 marzo 1989 n. 122, esclusi gli immobili
collocati nei centri storici".
La norma, pertanto, si riferisce a manufatti che già ai
sensi della legge statale di riferimento, cosiddetta legge Tognoli,
potevano essere realizzati senza concessione edilizia, richiesta
all'epoca della emanazione della legge medesima, sicché la
legge regionale, lungi dal disporre in termini maggiormente permissivi
rispetto alla legge statale, ha inteso rafforzare l'obbligo di
presentazione della denuncia di inizio di attività per la
realizzazione dei manufatti pertinenziali già soggetti ad
autorizzazione gratuita ai sensi della richiamata normativa statale;
autorizzazione successivamente sostituita dalla d.i.a. (art. 4 del D.L.
5.10.1993 n. 398, convertito dalla L. n. 493/1993).
Il secondo motivo di gravame è inammissibile, in quanto le
ordinanze afferenti a misure reali non possono essere impugnate in sede
di legittimità per vizi della motivazione, essendo
deducibili, ai sensi dell'art. 325, comma 1, c.p.p., solo le violazioni
di legge.
Peraltro, le deduzioni del ricorrente sul punto sono riferibili ad
elementi di natura fattuale, quale la destinazione del parcheggio al
servizio di un cantiere per la realizzazione di un'opera autostradale,
che si palesano in contrasto con le precedenti questioni di diritto
sollevate dal ricorrente e non risultano neppure dedotti chiaramente
dinanzi al Tribunale per il riesame (dall'ordinanza, invero, si desume
che era stata affermata la destinazione del parcheggio a servizio di
due abitazioni civili ovvero a beneficio di un terzo per il ricovero di
mezzi e attrezzature).
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. al rigetto dell'impugnazione segue a
carico della ricorrente l'onere del pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 22.2.2007.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA il 23/03/2007