Corte di Giustizia Sez. III sent. 26 aprile 2007
nadempimento di uno Stato – Gestione dei rifiuti – Direttive 75/442/CEE, 91/689/CEE e 1999/31/CE
Comm. CE
contro
Repubblica Italiana
SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
26 aprile 2007 (*)
«Inadempimento di uno Stato – Gestione dei rifiuti – Direttive 75/442/CEE, 91/689/CEE e 1999/31/CE»
Nella causa C‑135/05,
avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell’art. 226 CE, proposto il 22 marzo 2005,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra D. Recchia e dal sig. M. Konstantinidis, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Repubblica italiana, rappresentata dal
sig. I. M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dal
sig. G. Fiengo, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in
Lussemburgo,
convenuta,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dal sig. A. Rosas, presidente di
sezione, dai sigg. J. Klučka (relatore), U. Lõhmus, A. Ó Caoimh e dalla
sig.ra P. Lindh, giudici,
avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro
cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’11 gennaio 2007,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con il suo ricorso la
Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di constatare che,
non avendo adottato tutti i provvedimenti necessari:
– per assicurare che i rifiuti siano
recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza
usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio
all’ambiente e per vietare l’abbandono, lo scarico e lo smaltimento
incontrollato dei rifiuti;
– affinché ogni detentore di rifiuti li
consegni ad un raccoglitore privato o pubblico, o ad un’impresa che
effettua le operazioni di smaltimento o di recupero, oppure provveda
egli stesso al recupero o allo smaltimento conformandosi alle
disposizioni della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE,
relativa ai rifiuti (GU L 194, pag. 39), come modificata dalla
direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE (GU L 78, pag. 32; in
prosieguo: la «direttiva 75/442»);
– affinché tutti gli stabilimenti o le
imprese che effettuano operazioni di smaltimento siano soggetti ad
autorizzazione dell’autorità competente;
– affinché in ogni luogo in cui siano
depositati (messi in discarica) rifiuti pericolosi, questi ultimi siano
catalogati e identificati; e
– affinché, in relazione alle discariche
che hanno ottenuto un’autorizzazione o erano già in funzione alla data
del 16 luglio 2001, il gestore della discarica elabori e presenti per
l’approvazione dell’autorità competente, entro il 16 luglio 2002, un
piano di riassetto della discarica comprendente le informazioni
relative alle condizioni per l’autorizzazione e le misure correttive
che ritenga eventualmente necessarie; e affinché, in seguito alla
presentazione del piano di riassetto, le autorità competenti adottino
una decisione definitiva sull’eventuale proseguimento delle operazioni,
facendo chiudere al più presto le discariche che non ottengano
l’autorizzazione a continuare a funzionare, o autorizzando i necessari
lavori e stabilendo un periodo di transizione per l’attuazione del
piano,
la Repubblica italiana è venuta meno agli
obblighi ad essa incombenti ai sensi degli artt. 4, 8 e 9 della
direttiva 75/442, dell’art. 2, n. 1, della direttiva del Consiglio 12
dicembre 1991, 91/689/CEE, relativa ai rifiuti pericolosi (GU L 377,
pag. 20), e dell’art. 14, lett. a)‑c), della direttiva del Consiglio 26
aprile 1999, 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti (GU L 182,
pag. 1).
Contesto normativo
La direttiva 75/442
2 L’art. 4 della direttiva 75/442 prevede quanto segue:
«Gli Stati membri adottano le misure
necessarie per assicurare che i rifiuti siano ricuperati o smaltiti
senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o
metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente (…)
(…)
Gli Stati membri adottano inoltre le misure
necessarie per vietare l’abbandono, lo scarico e lo smaltimento
incontrollato dei rifiuti».
3 L’art. 8 della direttiva
75/442 impone agli Stati membri di adottare le disposizioni necessarie
affinché ogni detentore di rifiuti li consegni ad un raccoglitore
privato o pubblico, o ad un’impresa che effettua le operazioni previste
nell’allegato II A o II B di tale direttiva, oppure provveda egli
stesso al recupero o allo smaltimento, conformandosi alle disposizioni
di detta direttiva.
4 L’art. 9, n. 1, della
direttiva 75/442 dispone che, ai fini dell’applicazione, in
particolare, dell’art. 4 della stessa direttiva, tutti gli stabilimenti
o le imprese che effettuano le operazioni di smaltimento di rifiuti
debbono ottenere l’autorizzazione dell’autorità competente incaricata
di attuare le disposizioni di tale direttiva. L’art. 9, n. 2, precisa
che dette autorizzazioni possono essere concesse per un periodo
determinato, essere rinnovate, essere accompagnate da condizioni e
obblighi, o essere rifiutate segnatamente quando il metodo di
smaltimento previsto non è accettabile dal punto di vista della
protezione dell’ambiente.
La direttiva 91/689
5 L’art. 2 della direttiva 91/689 così dispone:
«1. Gli Stati membri prendono le misure
necessarie per esigere che in ogni luogo in cui siano depositati (messi
in discarica) rifiuti pericolosi, questi ultimi siano catalogati e
identificati.
(…)».
La direttiva 1999/31
6 Ai sensi dell’art. 14, lett. a)‑c), della direttiva 1999/31:
«Gli Stati membri adottano misure affinché le
discariche che abbiano ottenuto un’autorizzazione o siano già in
funzione al momento del recepimento della presente direttiva possano
rimanere in funzione soltanto se (...)
a) entro un anno dalla data
prevista nell’articolo 18, paragrafo 1 [vale a dire entro il 16 luglio
2002], il gestore della discarica elabora e presenta all’approvazione
dell’autorità competente un piano di riassetto della discarica
comprendente le informazioni menzionate nell’articolo 8 e le misure
correttive che ritenga eventualmente necessarie al fine di soddisfare i
requisiti previsti dalla presente direttiva, fatti salvi i requisiti di
cui all’allegato I, punto 1;
b) in seguito alla presentazione
del piano di riassetto, le autorità competenti adottano una decisione
definitiva sull’eventuale proseguimento delle operazioni in base a
detto piano e alla presente direttiva. Gli Stati membri adottano le
misure necessarie per far chiudere al più presto, a norma dell’articolo
7, lettera g), e dell’articolo 13, le discariche che, in forza
dell’articolo 8, non ottengono l’autorizzazione a continuare a
funzionare;
c) sulla base del piano approvato,
le autorità competenti autorizzano i necessari lavori e stabiliscono un
periodo di transizione per l’attuazione del piano. Tutte le discariche
preesistenti devono conformarsi ai requisiti previsti dalla presente
direttiva, fatti salvi i requisiti di cui all’allegato I, punto 1,
entro otto anni dalla data prevista nell’articolo 18, paragrafo 1
[ossia entro il 16 luglio 2009]».
7 Ai sensi dell’art. 18, n. 1,
della detta direttiva, gli Stati membri adottano le disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi
alla stessa entro due anni a decorrere dalla sua entrata in vigore
[vale a dire, entro il 16 luglio 2001] e ne informano immediatamente la
Commissione.
Procedimento precontenzioso
8 A seguito di varie denunce, di
interrogazioni parlamentari, di articoli di stampa, nonché della
pubblicazione, avvenuta il 22 ottobre 2002, di un rapporto del Corpo
forestale dello Stato (in prosieguo: il «CFS»), che evidenziava
l’esistenza di un gran numero di discariche illegali e non controllate
in Italia, la Commissione ha deciso di controllare l’osservanza da
parte di detto Stato membro degli obblighi ad esso incombenti ai sensi
delle direttive 75/442, 91/689 e 1999/31.
9 Tale rapporto completava la
terza fase di un procedimento avviato nel 1986 dal CFS al fine di
contabilizzare le discariche illegali nei territori boschivi e
montagnosi delle Regioni a statuto ordinario in Italia (vale a dire la
totalità delle regioni italiane, eccetto il Friuli-Venezia Giulia, la
Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige e la Valle d’Aosta). Un
primo censimento, avvenuto nel 1986, aveva riguardato 6 890 degli 8 104
comuni italiani e aveva consentito al CFS di accertare l’esistenza di
5 978 discariche illegali. Un secondo censimento, effettuato nel 1996,
aveva riguardato 6 802 comuni e aveva rivelato al CFS l’esistenza di
5 422 discariche illegali. Dopo il censimento del 2002, il CFS ha
ancora catalogato 4 866 discariche illegali, 1 765 delle quali non
figuravano nei precedenti studi. Secondo il CFS, 705 tra le dette
discariche abusive contenevano rifiuti pericolosi. Per contro, il
numero delle discariche autorizzate era soltanto di 1 420.
10 I risultati di quest’ultimo censimento sono riassunti dalla Commissione come segue:
|
Regione
|
Numero di discariche abusive
|
Superficie delle discariche abusive (m²)
|
Discariche attive/non attive
|
Discariche bonificate/non bonificate
|
|
Abruzzo
|
361
|
1 016 139
|
111 / 250
|
70 / 291
|
|
Basilicata
|
152
|
222 830
|
40 / 112
|
43 / 109
|
|
Calabria
|
447
|
1 655 479
|
81 / 366
|
19 / 428
|
|
Campania
|
225
|
445 222
|
40 / 185
|
37 / 188
|
|
Emilia Romagna
|
380
|
254 398
|
189 / 191
|
59 / 321
|
|
Lazio
|
426
|
663 535
|
120 / 306
|
110 / 316
|
|
Liguria
|
305
|
329 507
|
145 / 160
|
58 / 247
|
|
Lombardia
|
541
|
1 132 233
|
124 / 417
|
159 / 382
|
|
Marche
|
244
|
364 781
|
70 / 174
|
41 / 203
|
|
Molise
|
84
|
199 360
|
14 / 70
|
13 / 71
|
|
Piemonte
|
335
|
270 776
|
114 / 221
|
119 / 216
|
|
Puglia
|
599
|
3 861 622
|
440 / 159
|
37 / 562
|
|
Toscana
|
436
|
545 005
|
107 / 329
|
154 / 282
|
|
Umbria
|
157
|
71 510
|
33 / 124
|
61 / 96
|
|
Veneto
|
174
|
5 482 527
|
26 / 148
|
50 / 124
|
|
Totale
|
4 866
|
16 519 790
|
1 654 / 3 212
|
1 030 / 3 836
|
11 Benché i dati forniti dal CFS
riguardino soltanto le quindici regioni italiane a statuto ordinario,
la Commissione dichiara di voler perseguire, nel procedimento in esame,
la Repubblica italiana per la totalità delle discariche abusive
esistenti sul suo territorio. Infatti, la Commissione disporrebbe di
informazioni da cui risulterebbe che la situazione è analoga nelle
regioni a statuto speciale.
12 Detta istituzione rinvia, al
riguardo, al piano di gestione dei rifiuti della Regione Siciliana,
notificato alla Commissione il 4 marzo 2003 e al quale è allegato il
piano di bonifica delle zone inquinate della regione in questione. Tale
piano evidenzierebbe l’esistenza di numerose discariche abusive, di
siti di rifiuti abbandonati, di depositi di rifiuti non autorizzati e
di siti non specificati, di cui alcuni conterrebbero rifiuti pericolosi.
13 Lo stesso varrebbe per le
Regioni Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e Sardegna, in
relazione alle quali la Commissione completa la descrizione della
situazione complessiva in Italia mediante documenti ufficiali
provenienti dalle autorità di dette regioni e mediante rapporti delle
commissioni parlamentari di inchiesta, nonché attraverso articoli di
stampa.
14 A titolo di esempio, la
Commissione menziona una discarica situata nella località «Cascina
Corradina» nel comune di San Fiorano, che inizialmente ha costituito
oggetto di un procedimento distinto, successivamente riunito al
procedimento in esame ai fini del ricorso dinanzi alla Corte.
15 In base a tutte queste
informazioni la Commissione, conformemente all’art. 226 CE, con lettera
dell’11 luglio 2003, ha invitato il governo italiano a presentare le
sue osservazioni a tale riguardo.
16 Non avendo ottenuto dalle
autorità italiane alcuna informazione che consentisse di concludere che
era stato posto fine agli inadempimenti addebitati, la Commissione, con
lettera del 19 dicembre 2003, ha emanato un parere motivato, invitando
la Repubblica italiana ad adottare i provvedimenti necessari per
conformarsi ad esso entro due mesi dalla sua notifica.
17 La Commissione non ha ricevuto
alcuna risposta al detto parere motivato. Di conseguenza, essa ha
proposto il ricorso in esame.
Sul ricorso
Sulla ricevibilità
18 Il governo italiano sostiene
che il ricorso della Commissione dovrebbe essere dichiarato
irricevibile a causa della genericità e dell’indeterminatezza
dell’inadempimento addebitato, che impedirebbe a detto governo di
presentare una difesa precisa tanto in fatto quanto in diritto. In
particolare, la Commissione non avrebbe individuato i detentori o i
gestori delle discariche né i proprietari dei siti sui quali i rifiuti
sono stati abbandonati.
19 La Commissione ritiene, per
contro, di poter esaminare, in un unico procedimento, la questione
dello smaltimento dei rifiuti sulla totalità del territorio italiano.
Siffatto approccio, da essa qualificato «orizzontale», consentirebbe,
da un lato, di individuare e di correggere più efficacemente i problemi
strutturali sottesi all’asserito inadempimento della Repubblica
italiana e, dall’altro, di alleggerire i sistemi di controllo del
rispetto del diritto comunitario in materia ambientale. A questo
proposito, la Commissione rinvia alle conclusioni dell’avvocato
generale Geelhoed, relative alla causa C‑494/01, Commissione/Irlanda
(sentenza 26 aprile 2005, Racc. pag. I‑3331).
20 Anzitutto, occorre evidenziare
che, fatto salvo l’obbligo della Commissione di soddisfare l’onere
della prova gravante su di essa nell’ambito della procedura prevista
dall’art. 226 CE, il Trattato CE non contiene alcuna norma che si
opponga all’esame complessivo di un numero rilevante di situazioni, in
base alle quali la Commissione ritenga che uno Stato membro sia stato
inadempiente, in modo ripetuto e prolungato, agli obblighi ad esso
incombenti ai sensi del diritto comunitario.
21 Si desume poi da costante
giurisprudenza che una prassi amministrativa può costituire oggetto di
un ricorso per inadempimento, qualora risulti in una certa misura
costante e generale (v., specificamente, sentenza Commissione/Irlanda,
cit., punto 28 e giurisprudenza ivi citata).
22 Infine, occorre ricordare che
la Corte ha già dichiarato ricevibili ricorsi della Commissione
proposti in contesti analoghi, in cui quest’ultima deduceva
precisamente una violazione strutturale e generalizzata degli artt. 4,
8 e 9 della direttiva 75/442 da parte di uno Stato membro (sentenza 6
ottobre 2005, causa C‑502/03, Commissione/Grecia, non pubblicata nella
Raccolta) e una violazione di tali medesimi articoli, nonché
dell’art. 14 della direttiva 1999/31 (sentenza 29 marzo 2007, causa
C‑423/05, Commissione/Francia, non pubblicata nella Raccolta).
23 Di conseguenza, il ricorso della Commissione è ricevibile.
Nel merito
Sull’onere della prova
24 Il governo italiano sostiene
che le fonti di informazione sulle quali la ricorrente fonda il suo
ricorso sarebbero prive di credibilità in quanto, da un lato, i
rapporti del CFS non sono stati elaborati in collaborazione con il
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio, che sarebbe
l’unica autorità nazionale competente rispetto all’ordinamento
giuridico comunitario, e, dall’altro, gli atti delle commissioni
parlamentari di inchiesta o gli articoli di stampa costituirebbero non
confessioni, ma soltanto fonti generiche di prova, la cui fondatezza
dev’essere dimostrata da chi le invoca.
25 La Commissione, al contrario,
considera che i rapporti elaborati dal CFS costituiscono una fonte di
informazioni affidabili e privilegiate in materia ambientale. Infatti,
il CFS costituirebbe una forza di polizia dello Stato ad ordinamento
civile che ha il compito, in particolare, di difendere il patrimonio
forestale italiano, di tutelare l’ambiente, il paesaggio e
l’ecosistema, nonché di esercitare attività di polizia giudiziaria al
fine di vigilare sul rispetto delle normative nazionali e
internazionali in materia.
26 A tale riguardo si deve
ricordare che, nell’ambito di un procedimento per inadempimento ai
sensi dell’art. 226 CE, spetta alla Commissione provare la sussistenza
dell’asserito inadempimento. Ad essa spetta fornire alla Corte gli
elementi necessari affinché questa accerti l’esistenza di siffatto
inadempimento, senza potersi basare su alcuna presunzione (sentenza 25
maggio 1982, causa 96/81, Commissione/Paesi Bassi, Racc. pag. 1791,
punto 6).
27 Tuttavia, gli Stati membri sono
tenuti, a norma dell’art. 10 CE, ad agevolare la Commissione nello
svolgimento del suo compito, che consiste, in particolare, ai sensi
dell’art. 211 CE, nel vigilare sull’applicazione delle norme del
Trattato, nonché delle disposizioni adottate dalle istituzioni in forza
dello stesso Trattato (sentenza Commissione/Irlanda, cit., punto 42 e
giurisprudenza ivi citata).
28 In una simile prospettiva, si
deve tener conto del fatto che, nel verificare la corretta applicazione
pratica delle disposizioni nazionali destinate a garantire la concreta
attuazione della direttiva, tra cui quelle adottate nel settore
dell’ambiente, la Commissione, che non dispone di propri poteri di
indagine in materia, dipende in ampia misura dagli elementi forniti da
eventuali denuncianti, da organizzazioni private o pubbliche attive sul
territorio dello Stato membro interessato, nonché da questo stesso
Stato membro (v., in tal senso, sentenza Commissione/Irlanda, cit.,
punto 43 e giurisprudenza ivi citata).
29 A tal riguardo, i rapporti
elaborati dal CFS e da commissioni parlamentari d’inchiesta o documenti
ufficiali provenienti, in particolare, da autorità regionali possono
essere considerati, quindi, come valide fonti d’informazione per
l’avvio, da parte della Commissione, del procedimento di cui
all’art. 226 CE.
30 Ne discende, in particolare,
che, quando la Commissione ha fornito elementi sufficienti a far
emergere determinati fatti verificatisi sul territorio dello Stato
membro convenuto, spetta a quest’ultimo confutare in modo sostanziale e
dettagliato i dati forniti dalla Commissione e le conseguenze che ne
derivano (sentenza Commissione/Irlanda, cit., punto 44 e giurisprudenza
ivi citata).
31 In simili circostanze, infatti,
spetta innanzi tutto alle autorità nazionali effettuare i controlli in
loco necessari, in uno spirito di cooperazione leale, conformemente al
dovere di ogni Stato membro, ricordato al punto 27 della presente
sentenza, di facilitare l’adempimento del compito generale della
Commissione (sentenza Commissione/Irlanda, cit., punto 45 e
giurisprudenza ivi citata).
32 Pertanto, quando la Commissione
si richiama a denunce circostanziate, dalle quali emergono ripetuti
inadempimenti alle disposizioni della direttiva, spetta allo Stato
membro interessato confutare in modo concreto i fatti affermati in tali
denunce. Del pari, quando la Commissione ha fornito elementi
sufficienti a far risultare che le autorità di uno Stato membro hanno
posto in essere una prassi reiterata e persistente contraria alle
disposizioni di una direttiva, spetta a tale Stato membro confutare in
modo sostanziale e dettagliato i dati in tal modo forniti, nonché le
conseguenze che ne derivano (sentenza Commissione/Irlanda, cit.,
punti 46 e 47, nonché giurisprudenza ivi citata). Tale obbligo incombe
agli Stati membri in virtù del dovere di leale cooperazione, enunciato
all’art. 10 CE, durante tutto il procedimento di cui all’art. 226 CE.
Orbene, risulta dal fascicolo che le autorità italiane non hanno
cooperato pienamente con la Commissione ai fini dell’istruzione della
presente causa nella fase del procedimento precontenzioso.
Sulla violazione degli artt. 4, 8 e 9 della
direttiva 75/442, dell’art. 2, n. 1, della direttiva 91/689 e
dell’art. 14, lett. a)‑c), della direttiva 1999/31
– Argomenti delle parti
33 Per confutare le censure
dedotte dalla Commissione, il governo italiano, fondandosi sulle
informazioni che ha potuto ottenere presso le amministrazioni
regionali, provinciali, nonché presso il Nucleo Operativo Ecologico
dell’Arma dei Carabinieri, sostiene anzitutto che i dati forniti dalla
Commissione sono inconsistenti e non corrispondono alla situazione
reale in Italia. Esso contesta, in particolare, il numero di
«discariche abusive» censite dalla Commissione in quanto quest’ultima,
in primo luogo, avrebbe conteggiato talune discariche più volte, in
secondo luogo, avrebbe qualificato come discariche abusive semplici
depositi o siti con rifiuti in abbandono, di cui una parte starebbe per
essere bonificata o in cui i rifiuti sarebbero già stati rimossi e, in
terzo luogo, avrebbe travisato il loro grado di pericolosità, poiché la
maggior parte di tali discariche sarebbe sotto controllo o sotto
sequestro.
34 Il governo italiano ricorda,
poi, i progressi recenti che la Repubblica italiana ha realizzato
nell’attuazione degli obblighi derivanti dalle direttive 75/442, 91/689
e 1999/31.
35 La Commissione sostiene, in
primo luogo, che il governo italiano non fornisce informazioni in senso
contrario, provenienti da una fonte di livello paragonabile alle
proprie. In secondo luogo, benché la Commissione prenda atto del fatto
che i rifiuti sono stati rimossi da talune discariche, essa sostiene
che le situazioni che stanno per essere regolarizzate sono in numero
notevolmente minore di quelle per le quali le autorità nazionali non
hanno avviato alcuna azione per rimediare al loro carattere abusivo.
– Giudizio della Corte
36 Anzitutto, risulta da
giurisprudenza costante che l’esistenza di un inadempimento dev’essere
valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si
presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato e
che la Corte non può tenere conto dei mutamenti successivi, quand’anche
essi costituiscano un’attuazione corretta delle norme di diritto
comunitario che sono oggetto del ricorso per inadempimento (v., in tal
senso, sentenze 11 ottobre 2001, causa C‑111/00, Commissione/Austria,
Racc. pag. I‑7555, punti 13 e 14; 30 gennaio 2002, causa C‑103/00,
Commissione/Grecia, Racc. pag. I‑1147, punto 23; 28 aprile 2005, causa
C‑157/04, Commissione/Spagna, non pubblicata nella Raccolta, punto 19;
e 7 luglio 2005, causa C‑214/04, Commissione/Italia, non pubblicata
nella Raccolta, punto 14).
37 Successivamente, per quanto
riguarda più specificamente la valutazione della violazione da parte di
uno Stato membro dell’art. 4 della direttiva 75/442, occorre ricordare
che quest’ultimo prevede che gli Stati membri adottino le misure
necessarie per assicurare che i rifiuti siano recuperati o smaltiti
senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o
metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente, senza peraltro
precisare il contenuto concreto delle misure che devono essere adottate
per assicurare tale obiettivo. Tuttavia, ciò non toglie che tale
disposizione vincola gli Stati membri quanto all’obiettivo da
raggiungere, pur lasciando agli stessi un potere discrezionale nella
valutazione della necessità di tali misure (sentenza 9 novembre 1999,
causa C‑365/97, Commissione/Italia, detta «San Rocco»,
Racc. pag. I‑7773, punto 67). Non è quindi possibile, in via di
principio, dedurre direttamente dalla mancata conformità di una
situazione di fatto agli obiettivi fissati all’art. 4 di tale direttiva
che lo Stato membro interessato sia necessariamente venuto meno agli
obblighi imposti da questa disposizione. Nondimeno, è pacifico che la
persistenza di una tale situazione di fatto, in particolare quando
comporta un degrado rilevante dell’ambiente per un periodo prolungato
senza intervento delle autorità competenti, può rivelare che gli Stati
membri hanno abusato del potere discrezionale che questa disposizione
conferisce loro (sentenza San Rocco, cit., punti 67 e 68).
38 A tale riguardo, occorre
constatare che la fondatezza delle censure addebitate alla Repubblica
italiana risulta chiaramente dal fascicolo. Infatti, benché le
informazioni fornite da tale governo abbiano permesso di constatare che
il rispetto in Italia degli obiettivi previsti dalle disposizioni del
diritto comunitario che costituiscono l’oggetto dell’inadempimento è
migliorata nel corso del tempo, tali informazioni rivelano tuttavia
che, alla scadenza del termine fissato nel parere motivato, persisteva
una generale mancanza di conformità delle discariche a siffatte
disposizioni.
39 Per quanto riguarda la censura
relativa alla violazione dell’art. 4 della direttiva 75/442, è pacifico
che, alla scadenza del termine fissato nel parere motivato, vi era sul
territorio italiano un considerevole numero di discariche in cui i
gestori non avevano garantito il riciclaggio o lo smaltimento dei
rifiuti in modo tale da non mettere in pericolo la salute dell’uomo e
da non utilizzare procedimenti o metodi che potessero recare
pregiudizio all’ambiente, nonché un considerevole numero di siti di
smaltimento incontrollato di rifiuti. A titolo d’esempio, come risulta
dall’allegato 1 alla controreplica del governo italiano, quest’ultimo
ha ammesso l’esistenza, constatata durante un controllo a livello
locale a seguito del censimento effettuato dal CFS, di 92 siti
interessati da abbandono di rifiuti nella Regione Abruzzo.
40 L’esistenza di una tale
situazione per un periodo prolungato di tempo ha necessariamente per
conseguenza un degrado rilevante dell’ambiente.
41 Quanto alla censura relativa
alla violazione dell’art. 8 della direttiva 75/442, è accertato che,
alla scadenza del termine impartito, le autorità italiane non hanno
garantito che i detentori di rifiuti procedessero essi stessi allo
smaltimento o al recupero dei rifiuti o li consegnassero ad un
raccoglitore o ad un’impresa incaricata di effettuare tali operazioni,
conformemente alle disposizioni della direttiva 75/442. A tale
riguardo, risulta dall’allegato 3 alla controreplica del governo
italiano che le autorità italiane hanno recensito almeno 9 siti con
tali caratteristiche nella Regione Umbria e 31 nella Regione Puglia, in
provincia di Bari.
42 Per quanto riguarda la censura
relativa alla violazione dell’art. 9 della direttiva 75/442, non è
contestato che, alla scadenza del termine fissato nel parere motivato,
numerose discariche erano in funzione senza aver ottenuto
l’autorizzazione delle autorità competenti. Lo testimoniano, in
particolare, così come risulta chiaramente dall’allegato 3 alla
controreplica del governo italiano, i casi di abbandono di rifiuti già
menzionati ai punti 39 e 41 della presente sentenza, ma anche la
presenza di almeno 14 discariche abusive nella Regione Puglia, in
provincia di Lecce.
43 Per quanto riguarda la censura
relativa al fatto che le autorità italiane non hanno garantito la
catalogazione o l’identificazione dei rifiuti pericolosi in ogni
discarica o luogo in cui questi ultimi fossero depositati, ossia quella
relativa alla violazione dell’art. 2 della direttiva 91/689, è
sufficiente rilevare che il governo di detto Stato membro non presenta
argomenti e prove specifiche al fine di contraddire le affermazioni
della Commissione. In particolare, esso non nega l’esistenza sul suo
territorio, al momento della scadenza del termine fissato nel parere
motivato, di almeno 700 discariche abusive contenenti rifiuti
pericolosi, che non sono quindi sottoposti ad alcuna misura di
controllo. Ne consegue che le autorità italiane non possono conoscere
il flusso di rifiuti pericolosi depositati in tali discariche e che,
pertanto, l’obbligo di catalogarli ed identificarli non è stata
rispettato.
44 Infine, ciò vale anche per la
censura relativa alla violazione dell’art. 14 della direttiva 1999/31.
Nella fattispecie, il governo italiano ha segnalato esso stesso che 747
discariche che si trovano sul proprio territorio nazionale avrebbero
dovuto costituire oggetto di un piano di riassetto. Orbene, l’esame
dell’insieme dei documenti forniti in allegato alla controreplica del
governo italiano rivela che, alla scadenza del termine impartito, tali
piani erano stati presentati solo per 551 discariche e che solo 131
piani erano stati approvati dalle competenti autorità. Peraltro, così
come giustamente fa notare la Commissione, detto governo non ha
precisato quali fossero le azioni intraprese per quanto riguarda le
discariche i cui piani di riassetto non erano stati approvati.
45 Ne consegue che la Repubblica
italiana è venuta meno, in modo generale e persistente, agli obblighi
ad essa incombenti ai sensi degli artt. 4, 8 e 9 della direttiva
75/442, dell’art. 2, n. 1, della direttiva 91/689 e dell’art. 14,
lett. a)‑c), della direttiva 1999/31. Di conseguenza, il ricorso della
Commissione è fondato.
46 Alla luce di tutte le
considerazioni che precedono, occorre dichiarare che, non avendo
adottato tutti i provvedimenti necessari:
– per assicurare che i rifiuti siano
recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza
usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio
all’ambiente e per vietare l’abbandono, lo scarico e lo smaltimento
incontrollato dei rifiuti;
– affinché ogni detentore di rifiuti li
consegni ad un raccoglitore privato o pubblico, o ad un’impresa che
effettua le operazioni di smaltimento o di recupero, oppure provveda
egli stesso al recupero o allo smaltimento conformandosi alle
disposizioni della direttiva 75/442;
– affinché tutti gli stabilimenti o le
imprese che effettuano operazioni di smaltimento siano soggetti ad
autorizzazione dell’autorità competente;
– affinché in ogni luogo in cui siano
depositati (messi in discarica) rifiuti pericolosi, questi ultimi siano
catalogati e identificati; e
– affinché, in relazione alle discariche
che hanno ottenuto un’autorizzazione o erano già in funzione alla data
del 16 luglio 2001, il gestore della discarica elabori e presenti per
l’approvazione dell’autorità competente, entro il 16 luglio 2002, un
piano di riassetto della discarica comprendente le informazioni
relative alle condizioni per l’autorizzazione e le misure correttive
che ritenga eventualmente necessarie; e affinché, in seguito alla
presentazione del piano di riassetto, le autorità competenti adottino
una decisione definitiva sull’eventuale proseguimento delle operazioni,
facendo chiudere al più presto le discariche che non ottengano
l’autorizzazione a continuare a funzionare, o autorizzando i necessari
lavori e stabilendo un periodo di transizione per l’attuazione del
piano,
la Repubblica italiana è venuta meno agli
obblighi ad essa incombenti ai sensi degli artt. 4, 8 e 9 della
direttiva 75/442, dell’art. 2, n. 1, della direttiva 91/689 e
dell’art. 14, lett. a)‑c), della direttiva 1999/31.
Sulle spese
47 Ai sensi dell’art. 69, n. 2,
del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle
spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto
domanda, la Repubblica italiana, rimasta soccombente, dev’essere
condannata alle spese.
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara e statuisce:
1) Non avendo adottato tutti i provvedimenti necessari:
– per assicurare che
i rifiuti siano recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute
dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare
pregiudizio all’ambiente e per vietare l’abbandono, lo scarico e lo
smaltimento incontrollato dei rifiuti;
– affinché ogni
detentore di rifiuti li consegni ad un raccoglitore privato o pubblico,
o ad un’impresa che effettua le operazioni di smaltimento o di
recupero, oppure provveda egli stesso al recupero o allo smaltimento
conformandosi alle disposizioni della direttiva del Consiglio 15 luglio
1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti, come modificata dalla direttiva
del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE;
– affinché tutti gli
stabilimenti o imprese che effettuano operazioni di smaltimento siano
soggetti ad autorizzazione dell’autorità competente;
– affinché in ogni
luogo in cui siano depositati (messi in discarica) rifiuti pericolosi,
questi ultimi siano catalogati e identificati; e
– affinché, in
relazione alle discariche che hanno ottenuto un’autorizzazione o erano
già in funzione alla data del 16 luglio 2001, il gestore della
discarica elabori e presenti per l’approvazione dell’autorità
competente, entro il 16 luglio 2002, un piano di riassetto della
discarica comprendente le informazioni relative alle condizioni per
l’autorizzazione e le misure correttive che ritenga eventualmente
necessarie; e affinché, in seguito alla presentazione del piano di
riassetto, le autorità competenti adottino una decisione definitiva
sull’eventuale proseguimento delle operazioni, facendo chiudere al più
presto le discariche che non ottengano l’autorizzazione a continuare a
funzionare, o autorizzando i necessari lavori e stabilendo un periodo
di transizione per l’attuazione del piano,
la Repubblica italiana è venuta meno
agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli artt. 4, 8 e 9 della
direttiva 75/442, come modificata dalla direttiva 91/156/CEE,
dell’art. 2, n. 1, della direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991,
91/689/CEE, relativa ai rifiuti pericolosi, e dell’art. 14,
lett. a)‑c), della direttiva del Consiglio 26 aprile 1999, 1999/31/CE,
relativa alle discariche di rifiuti.
2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.
Firme