Cons. di Stato Sez. VI sent. 6836 del 22 novembre 2006
V.i.a. Rimessione di questioni pregiudiziali alla Corte di Giustizia CE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 6836/06
Reg.Dec.
N. 6426 Reg.Ric.
ANNO 2005
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha
pronunciato la seguente
Ordinanza di rimessione alla Corte di giustizia CE
sul ricorso in appello n. 6426/2005 proposto da AIELLO Salvatore,
ANNONI Marco, AROSIO Laura, BALDANZA Luca Maria, BAZZONI Elena, BISCARI
Angela, BONACINA Giovanna, BRAMBILLA Adriano, BRAMBILLA Daniela,
BRAMBILLA Morena, CANEVA Enrico, CARBONE Mauro, CARDANI Marisa, CASELLA
Maria Rosa, CAVALLERI Emilio, CICUTO Giovanni Mario, CIPRIANO Ida,
CONSONNI Gianfranco, CORNETTO Antonio, CRAVELLO Giuliana, CRISTOFANI
Anna Maria, D’AMBROSIO Rosamaria, DE BOSIO Piergiorgio, DEL
MONTE Felicita, DEL MONTE Rita, DEOLA Alberto, DI CRESCENZO Nicola, DI
GRANDI Giovanni, FAGNANI Dina Angela, FAZZI Alberto, FAZZI Alessandro,
FAZZI Ilaria, FAZZI Luciano, FIORELLA T. Lucrezia, GALBUSSERA Giuseppe,
GALBUSSERA Linda, GATTI Mattia, GENNARI Marinella, GIACHIN Alessandro,
GRANATIERO Vincenza, GROSSI Giancarlo, INFANTE Eleonora Margherita,
LETO Anna Maria, LEVI Miriam Carla Gina, LIBRETTI Agnese, LOIODICE
Ornella, MAESTRI Paola, MAGISTRELLI Ezio, MALAVASI Marta, MARTINELLI
Carla, MICHELE Rocco, ORSENIGO Silvana, PANTO’ Filippo,
PASOTTI Giuseppe, PECORA Laura, PERLOTTI Roberto, PIANA Alessandro,
PIANA Giacomo, PIANTONI Lucia, PISANO Anna Sara, POMATI Bruno, POMPONIO
Rocco, RACANIELLO Luigi, RAFFAELE Elena, RAFFAELE Monica, RONCONI
Simona, SANDONATI Andrea, STUCCHI Paola Nicoletta, TARLARINI Claudia,
TARLARINI Valerio, TARONNO Giovanni, TORRI Davide, TROMBETTA Mauro,
TUCCELLA Irene, VALAGUZZA Enrico, VENTURELLI Viola, VESTITO Maria,
VISENTIN Luciana, rappresentati e difesi dall’avvocato C.
Felice Besostri, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del
dott. Gianmarco Grez, in Roma, Lungotevere Flaminio, n. 46;
contro
Comune di Milano, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e
difeso dall’avv. Maria Rita Surano e dall’avv.
Raffaele Izzo, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di
quest’ultimo, in Roma, via Cicerone, n. 28;
Sindaco del Comune di Milano, quale commissario per
l’emergenza del traffico e della mobilità nella
città di Milano, non costituito in giudizio;
Comitato tecnico – scientifico per l’emergenza del
traffico e della mobilità nella città di Milano,
in persona del legale rappresentante in carica, non costituito in
giudizio;
Provincia di Milano, in persona del legale rappresentante in carica,
non costituita in appello;
Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante in carica, non
costituita in appello;
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (già
Ministero dei lavori pubblici), Ministero dell’interno,
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dei rispettivi legali
rappresentanti in carica, rappresentati e difesi
dall’Avvocatura Generale dello Stato, e per legge domiciliati
presso gli uffici di quest’ultima, in Roma, via dei
Portoghesi, n. 12;
e nei confronti di
Euromilano s.p.a., in persona del legale rappresentante in carica,
rappresentata e difesa dall’avvocato Carlo Cerami e
dall’avvocato Giovanni Monti, ed elettivamente domiciliata
presso lo studio Grez, in Roma, Lungotevere Flaminio, n. 46;
Metropolitana milanese s.p.a., in persona del legale rappresentante in
carica, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. per la Lombardia – Milano, sez. II,
18 maggio 2005, n. 981, notificata in data 22 giugno 2005 a Ronconi
Simona, resa tra le parti.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Milano, delle
amministrazioni statali e di Euromilano s.p.a.;
vista la decisione parziale e interlocutoria 8 marzo 2006 n. 1270 e gli
atti depositati in esecuzione della stessa;
viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
visti tutti gli atti della causa;
relatore alla pubblica udienza del 24 ottobre 2006 il consigliere
Rosanna De Nictolis e uditi l'avvocato Besostri per gli appellanti,
l’avv. Izzo e l’avv. Surano per il Comune
appellato, l’avvocato dello Stato A. Bruni per le
amministrazioni statali appellate, l’avv. Cerami e
l’avv. Monti per la società controinteressata;
ritenuto e considerato quanto segue.
FATTO E DIRITTO
1. In data 29 ottobre 2002 il Sindaco di Milano,
quale Commissario delegato per l’emergenza traffico e
mobilità della Città di Milano, approvava il
progetto definitivo relativo alla realizzazione della strada
interquartiere nord tra via Eritrea e via Nuova Bovisasca, approvazione
equivalente anche a dichiarazione di pubblica utilità ed
indifferibilità ed urgenza delle opere e approvazione di
variante al P.R.G.
I ricorrenti, residenti nella zona interessata
dalla strada, impugnavano tale provvedimento unitamente agli altri
connessi.
In dettaglio, con ricorso al T.a.r. per la
Lombardia – Milano, e successivi motivi aggiunti, gli odierni
appellanti impugnavano:
il provvedimento n. 126, del 29.10.2002, pubblicato sull’albo
pretorio dal 4 novembre 2002 al 14 novembre 2002, del Commissariato per
l’emergenza del traffico e della mobilità nella
città di Milano, avente ad oggetto “approvazione
del progetto definitivo relativo alla viabilità di
collegamento tra via Eritrea e Via Nuova Bovisasca (strada
Interquartiere Nord) ed alla viabilità di accesso
all’area Bovisa Gasometri. Incarico alla Metropolitana
Milanese S.p.a. di svolgere, in nome e per conto del Commissario
delegato, tutti gli adempimenti di carattere tecnico amministrativo per
la realizzazione degli interventi” e relativi allegati anche
nella parte in cui adotta la variante al piano regolatore e approva le
deduzioni alle osservazioni presentate avverso la variante al P.R.G. ed
incarica la Società Metropolitana Milanese s.p.a. di
svolgere, in nome e per conto del Commissario delegato, tutti gli
adempimenti di carattere tecnico – amministrativo e di
coordinamento necessari per la realizzazione degli interventi;
- nonché ogni altro atto presupposto, consequenziale e
connesso, ivi compreso per quanto occorrer possa:
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15.11.2001,
pubblicato sulla G.U. n. 269, del 19.11.2001, con il quale è
stato dichiarato lo stato di emergenza determinatosi nel settore del
traffico e della mobilità della Città di Milano,
fino al 21 dicembre 2003;
l’ordinanza del Ministero dell’Interno n. 3171, del
28 dicembre 2001, pubblicata sulla G.U. del 2.1.2002, con la quale il
Sindaco di Milano è stato nominato Commissario delegato per
l’attuazione degli interventi volti a fronteggiare
l’emergenza venutasi a creare nella città di
Milano, in relazione alla situazione del traffico e della
mobilità;
il provvedimento n. 25, del 22.4.2002, con cui il Commissario delegato
ha approvato il primo programma straordinario di opere e di interventi
per fronteggiare l’emergenza del traffico e della
mobilità nella città di Milano.
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35, del 6.5.2002, di
adozione della variante al P.R.G. vigente relativa alle aree comprese
tra Via Eritrea e Via Bovisasca localizzando le opere viabilistiche con
il progetto preliminare della viabilità di collegamento tra
Via Eritrea e Via Nuova Bovisasca (Strada Interquartiere Nord) e della
viabilità di accesso all’area Bovisa Gasometri;
il parere del Comitato Tecnico Scientifico per l’emergenza
del traffico e della mobilità della Città di
Milano, che ha esaminato favorevolmente il progetto definitivo del
Tratto di Strada Interquartiere Nord tra Via Eritrea e Via Bovisasca;
il regolamento viario del Comune di Milano, nella parte in cui avesse
efficacemente introdotto una classificazione delle strade difforme
rispetto a quella prevista dal Codice della Strada e/o idonea ad
eludere la normativa relativa alla valutazione di impatto ambientale;
le direttive per la redazione dei piani urbani del traffico, nella
parte in cui avessero efficacemente introdotto una classificazione
delle strade difforme rispetto a quella prevista dal Codice della
Strada e/o idonea a consentire la redazione di Piani Urbani del
Traffico che classifichino efficacemente le strade in modo da eludere
la normativa relativa alla valutazione di impatto ambientale;
il Piano Generale del Traffico, approvato con delibera del C.C. n:
36/2000, dell’11.5.2000, del Piano particolareggiato del
Traffico e del Piano Esecutivo del Traffico del Comune di Milano, nella
parte in cui avessero effettivamente ed efficacemente qualificato il
tratto di strada in questione quale una strada interquartiere
anziché una strada di scorrimento ovvero altrimenti
declassato la strada in questione e/o disatteso la classificazione
delle strade previste dal Codice della Strada e/o eluso la normativa in
materia di valutazione di impatto ambientale;
il Piano Regolatore del Comune di Milano e le relative NTA nella parte
in avessero effettivamente ed efficacemente qualificato il tratto di
strada in questione quale una strada interquartiere anziché
una strada di scorrimento ovvero altrimenti declassato la strada in
questione e/o disatteso la classificazione delle strade previste dal
Codice della Strada eluso la normativa relativa alla valutazione di
impatto ambientale;
il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Milano, nella
parte in cui avesse effettivamente ed efficacemente qualificato il
tratto di strada in questione quale una strada interquartiere
anziché una strada di scorrimento ovvero altrimenti
declassato la strada in questione e/o disatteso la classificazione
delle strade previste dal Codice della Strada e/o eluso la normativa
relativa alla valutazione di impatto ambientale;
il PRU n. 62 Via Palazzi (Quarto Oggiaro) e relativi delibera di
approvazione e ratifica – delibera del Consiglio Comunale n.
21/96, del 07.03.1996, e delibera del Consiglio Comunale n. 149/97, del
15.12.1997 – nonché la delibera di affidamento dei
lavori alla Metropolitana Milanese (delibere Giunta Municipale n. 1064,
del 16.4.1998, e n. 1932, del 30.6.1998) e di approvazione del relativo
accordo di programma D.P.G.R. 1 giugno 1998, n. 60975;
il PUM, Piano Urbano della mobilità del Comune di Milano,
nella parte in cui avesse effettivamente ed efficacemente qualificato
il tratto di strada in questione quale una strada interquartiere
anziché una strada di scorrimento ovvero altrimenti
declassato la strada in questione e/o disatteso la classificazione
delle strade previste dal Codice della Strada e/o eluso la normativa
relativa alla valutazione di impatto ambientale;
l’Accordo di Programma per l’insediamento del nuovo
Polo Universitario del Politecnico di Milano a Bovisa Gasometri e
Accordo di Programma del 5.12.1997 e pubblicato sul BURL del 16.6.1998
e relative delibere di approvazione in parte qua e comunque
limitatamente ai tratti di viabilità qualificati come strada
interquartiere con l’effetto di sottrarli alla VIA;
la delibera C.C. n. 79/99, del 8.7.1999, nella parte in cui ha ammesso
al finanziamento le opere relative alla ristrutturazione di Via Eritrea
ed il sottopasso veicolare N.V.P.R. complanare FNM (1 Programma di
Intervento di OO.PP 1999;
la delibera C.C. n: 136/99, del 10.12.1999, nella parte in cui ha
ammesso al finanziamento le opere relative alla realizzazione del nuovo
sottopasso veicolare Castellammare –Pacuvio ed alla strada
del parco con relativo parcheggio;
la delibera G.M. n. 3351/99, del 14.1.99, con la quale è
stato approvato il progetto esecutivo della Via Eritrea e dei relativi
atti presupposti ed esecutivi;
la delibera della G.M. n. 3352/99, del 14.12.99, con la quale
è stato approvato il progetto esecutivo del sottopasso
N.V.P.R e dei relativi atti presupposti ed esecutivi;
la delibera della G.M. n.3124, del 17.11.2000, e n. 3548, del 22.10.00,
con le quali è stato approvato, rispettivamente, il progetto
definitivo ed il progetto esecutivo della Strada del Parco e relativi
atti in parte qua e comunque limitatamente ai tratti di
viabilità qualificati come strada interquartiere con
l’effetto di sottrarli alla VIA;
la delibera della G.M. n. 3207, del 24.11.2000, e n. 68, del 19.1.2001,
con le quali sono stati approvati rispettivamente il progetto
definitivo ed il progetto esecutivo del sottopasso Castellamare
– Pacuvio e dei relativi atti presupposti ed esecutivi in
parte qua e comunque limitatamente ai tratti di viabilità
qualificati come strada interquartiere con l’effetto di
sottrarli alla VIA;
la delibera della G.C. del 16.6.00, n.reg. 1677, con la quale sono
stati approvati i progetti preliminare della strada Interquartiere
Nord, Via Castellamare, N.V.P.R ed opere di completamento in parte qua
e comunque limitatamente ai tratti di viabilità qualificati
come strada interquartiere con l’effetto di sottrarli alla
VIA;
la deliberazione C.C. n. 16/02, del 18.3.2002, con la quale
è stata approvato l’elenco annuale delle opere a
carico dell’esercizio finanziario 2002, nella parte in cui
ammette alla spesa il progetto di cui è causa.
l’avviso di occupazione di pubblica utilità,
notificato il 6 maggio 2003 e pubblicato sull’albo pretorio
del Comune di Milano dal 12 maggio 2003 al 1 giugno 2003 e relativi
allegati;
il decreto n. 906.766/1485/2003, del 21.3.2003, con il quale il Comune
di Milano, ai sensi dell’art. 3 della l. 3.01.1978, n. 1 ha
disposto l’occupazione di urgenza di immobili, posti nel
territorio del Comune di Milano da interessare per la realizzazione
delle Strada Interquartiere Nord – Tratta da Via Eritrea
– Bovisasca e opere varie a completamento previste dal Pru n.
6.2. Palazzi (Quarto Oggiaro) approvato con provvedimento del
Commissario Delegato n. 126 del 29.10.2002, avente valore di
dichiarazione di pubblica utilità urgenza ed
indifferibilità;
lo schema comparativo tra strada di scorrimento e strada progettata
(doc. 14 del Comune di Milano);
ogni altro atto presupposto, consequenziale od altrimenti connesso.
1.1. In sintesi, lamentavano:
- la illegittimità della classificazione del tratto viario
come >
anziché come >;
- la illegittimità del procedimento per mancanza della
valutazione di impatto ambientale;
- molteplici illegittimità in relazione al conferimento e
all’esercizio del potere di ordinanza per motivi straordinari
e urgenti in deroga alle norme vigenti.
1.2. Il T.a.r. adito, con la sentenza in epigrafe,
ha anzitutto dichiarato inammissibile per genericità
l’impugnazione dei seguenti provvedimenti, o per asserita
mancanza di censure, o per censure meramente ipotetiche:
il provvedimento n. 25, del 22.4.2002, con cui il Commissario delegato
ha approvato il primo programma straordinario di opere e di interventi
per fronteggiare l’emergenza del traffico e della
mobilità nella città di Milano;
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35, del 6.5.2002 di adozione
della variante al P.R.G. vigente relativa alle aree comprese tra Via
Eritrea e Via Bovisasca localizzando le opere viabilistiche con il
progetto preliminare della viabilità di collegamento tra Via
Eritrea e Via Nuova Bovisasca (Strada Interquartiere Nord) e della
viabilità di accesso all’area Bovisa Gasometri;
il parere del Comitato Tecnico Scientifico per l’emergenza
del traffico e della mobilità della Città di
Milano che ha esaminato favorevolmente il progetto definitivo del
Tratto di Strada Interquartiere Nord tra Via Eritrea e Via Bovisasca;
il regolamento viario del Comune di Milano;
le direttive per la redazione dei piani urbani del traffico;
il Piano Regolatore del Comune di Milano e le relative NTA;
il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Milano;
il PRU n. 62 Via Palazzi (Quarto Oggiaro) e relativi delibera di
approvazione e ratifica – delibera del Consiglio Comunale n.
21/96, del 07.03.1996, e delibera del Consiglio Comunale n. 149/97, del
15.12.1997 – nonché la delibera di affidamento dei
lavori alla Metropolitana Milanese (delibere Giunta Municipale n. 1064,
del 16.4.1998, e n. 1932, del 30.6.1998) e di approvazione del relativo
accordo di programma D.P.G.R. 1 giugno 1998, n. 60975:
il PUM, Piano Urbano della mobilità del Comune di Milano;
l’Accordo di Programma per l’insediamento del nuovo
Polo Universitario del Politecnico di Milano a Bovisa Gasometri e
Accordo di Programma del 5.12.1997 e pubblicato sul BURL del 16.6.1998
e relative delibere di approvazione in parte qua e comunque
limitatamente ai tratti di viabilità qualificati come strada
interquartiere con l’effetto di sottrarli alla VIA;
la delibera C.C. n. 79/99, del 8.7.1999, nella parte in cui ha ammesso
al finanziamento le opere relative alla ristrutturazione di Via Eritrea
ed il sottopasso veicolare N.V.P.R. complanare FNM (1 Programma di
Intervento di OO.PP 1999;
la delibera C.C. n. 136/99, del 10.12.1999, nella parte in cui ha
ammesso al finanziamento le opere relative alla realizzazione del nuovo
sottopasso veicolare Castellammare –Pacuvio ed alla strada
del parco con relativo parcheggio;
la delibera G.M. n. 3351/99, del 14.1.99, con la quale è
stato approvato il progetto esecutivo della Via Eritrea e dei relativi
atti presupposti ed esecutivi;
la delibera della G.M. n: 3352/99, del 14.12.99, con la quale
è stato approvato il progetto esecutivo del sottopasso
N.V.P.R e dei relativi atti presupposti ed esecutivi;
la delibera della G.M. n.3124, del 17.11.2000, e n. 3548, del 22.10.00,
con le quali è stato approvato, rispettivamente, il progetto
definitivo ed il progetto esecutivo della Strada del Parco e relativi
atti in parte qua e comunque limitatamente ai tratti di
viabilità qualificati come strada interquartiere con
l’effetto di sottrarli alla VIA;
la delibera della G.M. n. 3207, del 24.11.2000, e n. 68, del 19.1.2001,
con le quali sono stati approvati rispettivamente il progetto
definitivo ed il progetto esecutivo del sottopasso Castellamare
– Pacuvio e dei relativi atti presupposti ed esecutivi in
parte qua e comunque limitatamente ai tratti di viabilità
qualificati come strada interquartiere con l’effetto di
sottrarli alla VIA;
la delibera della G.C. del 16.6.00, n.reg. 1677, con la quale sono
stati approvati i progetti preliminare della strada Interquartiere
Nord, Via Castellamare, N.V.P.R ed opere di completamento in parte qua
e comunque limitatamente ai tratti di viabilità qualificati
come strada interquartiere con l’effetto di sottrarli alla
VIA;
la deliberazione C.C. n. 16/02, del 18.3.2002, con la quale
è stata approvato l’elenco annuale delle opere a
carico dell’esercizio finanziario 2002, nella parte in cui
ammette alla spesa il progetto di cui è causa.
l’avviso di occupazione di pubblica utilità,
notificato il 6 maggio 2003 e pubblicato sull’albo pretorio
del Comune di Milano dal 12 maggio 2003 al 1 giugno 2003 e relativi
allegati;
il decreto n. 906.766/1485/2003, del 21.3.2003, con il quale il Comune
di Milano, ai sensi dell’art. 3 della l. 3.01.1978, n. 1 ha
disposto l’occupazione di urgenza di immobili, posti nel
territorio del Comune di Milano da interessare per la realizzazione
delle Strada Interquartiere Nord – Tratta da Via Eritrea
– Bovisasca e opere varie a completamento previste dal Pru n.
6.2. Palazzi (Quarto Oggiaro) approvato con provvedimento del
Commissario Delegato n. 126 del 29.10.2002, avente valore di
dichiarazione di pubblica utilità urgenza ed
indifferibilità;
lo schema comparativo tra strada di scorrimento e strada progettata
(doc. 14 del Comune di Milano);
il PRU n. 62 Via Palazzi (Quarto Oggiaro) e relativi delibera di
approvazione e ratifica – delibera del Consiglio Comunale n.
21/96, del 07.03.1996, e delibera del Consiglio Comunale n. 149/97, del
15.12.1997 – nonché la delibera di affidamento dei
lavori alla Metropolitana Milanese (delibere Giunta Municipale n. 1064,
del 16.4.1998, e n. 1932, del 30.6.1998) e di approvazione del relativo
accordo di programma D.P.G.R. 1 giugno 1998, n. 60975:
il PUM, Piano Urbano della mobilità del Comune di Milano;
l’Accordo di Programma per l’insediamento del nuovo
Polo Universitario del Politecnico di Milano a Bovisa Gasometri e
Accordo di Programma del 5.12.1997 e pubblicato sul BURL del 16.6.1998
e relative delibere di approvazione in parte qua e comunque
limitatamente ai tratti di viabilità qualificati come strada
interquartiere con l’effetto di sottrarli alla VIA;
la delibera C.C. n. 79/99, del 8.7.1999, nella parte in cui ha ammesso
al finanziamento le opere relative alla ristrutturazione di Via Eritrea
ed il sottopasso veicolare N.V.P.R. complanare FNM (1 Programma di
Intervento di OO.PP 1999;
la delibera C.C. n. 136/99, del 10.12.1999, nella parte in cui ha
ammesso al finanziamento le opere relative alla realizzazione del nuovo
sottopasso veicolare Castellammare –Pacuvio ed alla strada
del parco con relativo parcheggio;
la delibera G.M. n. 3351/99, del 14.1.99, con la quale è
stato approvato il progetto esecutivo della Via Eritrea e dei relativi
atti presupposti ed esecutivi;
la delibera della G.M. n: 3352/99, del 14.12.99, con la quale
è stato approvato il progetto esecutivo del sottopasso
N.V.P.R e dei relativi atti presupposti ed esecutivi;
la delibera della G.M. n.3124, del 17.11.2000, e n. 3548, del 22.10.00,
con le quali è stato approvato, rispettivamente, il progetto
definitivo ed il progetto esecutivo della Strada del Parco e relativi
atti in parte qua e comunque limitatamente ai tratti di
viabilità qualificati come strada interquartiere con
l’effetto di sottrarli alla VIA;
la delibera della G.M. n. 3207, del 24.11.2000, e n. 68, del 19.1.2001,
con le quali sono stati approvati rispettivamente il progetto
definitivo ed il progetto esecutivo del sottopasso Castellamare
– Pacuvio e dei relativi atti presupposti ed esecutivi in
parte qua e comunque limitatamente ai tratti di viabilità
qualificati come strada interquartiere con l’effetto di
sottrarli alla VIA;
la delibera della G.C. del 16.6.00, n.reg. 1677, con la quale sono
stati approvati i progetti preliminare della strada Interquartiere
Nord, Via Castellamare, N.V.P.R ed opere di completamento in parte qua
e comunque limitatamente ai tratti di viabilità qualificati
come strada interquartiere con l’effetto di sottrarli alla
VIA;
la deliberazione C.C. n. 16/02, del 18.3.2002, con la quale
è stata approvato l’elenco annuale delle opere a
carico dell’esercizio finanziario 2002, nella parte in cui
ammette alla spesa il progetto di cui è causa;
l’avviso di occupazione di pubblica utilità,
notificato il 6 maggio 2003 e pubblicato sull’albo pretorio
del Comune di Milano dal 12 maggio 2003 al 1 giugno 2003 e relativi
allegati;
il regolamento viario del Comune di Milano;
le direttive per la redazione dei piani urbani del traffico;
il Piano Regolatore del Comune di Milano e le relative NTA; il Piano
Territoriale di Coordinamento della Provincia di Milano; il Piano
Generale del Traffico del Comune di Milano.
1.3. Il T.a.r. ha invece ritenuto ammissibile
l’impugnazione dell’ordinanza ministeriale che ha
nominato il commissario straordinario per l’emergenza
traffico della città di Milano, e del provvedimento di
approvazione del progetto definitivo della strada interquartiere nord.
Nel merito il T.a.r. ha respinto il ricorso.
1.4. Gli originari ricorrenti hanno proposto
appello, tempestivamente e ritualmente notificato e depositato, nel
rispetto dei termini di cui all’art. 23 bis, l. n. 1034 del
1971.
2. Con la decisione parziale e interlocutoria 8
marzo 2006 n. 1270 la Sezione si è già
pronunciata, respingendole:
- sulle censure con cui si lamentava che gli atti impugnati, e in
particolare il piano urbano del traffico, non avrebbero potuto
classificare la strada in questione come strada interquartiere,
utilizzando un criterio classificatorio sconosciuto al codice della
strada;
- sulle censure relative alla natura della strada in questione;
- sulle censure con cui si lamentava, sotto svariati profili, che il
potere di ordinanza in deroga al diritto vigente non sarebbe stato
correttamente conferito ed esercitato;
sulle censure in tema di v.i.a. volte a sostenere la
necessità della v.i.a., in base alla normativa interna, per
le strade di scorrimento di lunghezza superiore a 1.500 mt..
2.1. La Sezione ha invece disposto adempimenti
istruttori in relazione alle censure con cui si sostiene la
necessità della v.i.a. in base alle direttive comunitarie e
alla normativa nazionale di recepimento, per le strade di lunghezza
superiore a 10 km.
La Sezione, in particolare, ha chiesto:
- al Comune, di produrre dettagliata relazione tecnica corredata da
disegni illustrativi, da cui risultino le caratteristiche della strada
per cui è processo e delle altre due strade interquartiere
progettate, con indicazione degli eventuali raccordi tra le tre strade,
e indicherà altresì se e quali sono le differenze
tra le tre strade; indicherà inoltre lo stato del
procedimento per le due strade diverse da quella per cui è
processo;
- alle parti, di produrre documentazione da cui risulti lo stato,
ovvero l’esito del procedimento avviato dalla Commissione
europea nei confronti dello Stato italiano a seguito di denuncia da
parte degli odierni ricorrenti;
- al Ministero degli affari esteri e al Ministero per le politiche
comunitarie, ognuno per quanto di competenza, di indicare se
è in corso di istruttoria, è stata iniziata,
pende o si è conclusa procedura di infrazione comunitaria
nei confronti dello Stato italiano in relazione al progetto relativo
alla strada interquartiere nord tra va Eritrea e via Nuova Bovisasca
nel Comune di Milano.
3. La disposta istruttoria ha consentito di
acquisire la documentazione relativa al progetto della strada in
questione e le conclusioni raggiunte in seno alla Commissione europea.
Dalle risultanze istruttorie emerge
l’infondatezza della tesi dei ricorrenti, secondo cui il
progetto per cui è processo si inserirebbe in un progetto
più ampio realizzazione di una strada lunga 11 km.
(denominata “strada interquartiere nord”) e, come
tale, soggetta alla procedura di v.i.a. (in quanto compresa tra quelle
elencate nell’allegato I della direttiva comunitaria).
3.1. Il Collegio ritiene che i provvedimenti
versati in atti non autorizzino la conclusione che l’opera in
questione costituirebbe un limitato segmento di un’unitaria
arteria di collegamento lunga oltre 10 km. e già progettata
dal Comune.
Dalla istruttorie espletata è infatti
emerso che:
il previgente p.r.g. del Comune di Milano risalente al 1953 prevedeva
nell’area nord della città un tracciato
viabilistico volto a consentire un collegamento veloce, di tipo
tangenziale, tra i quartieri Quarto Oggiaro e Cascina Gobba, distanti
tra loro oltre 10 km.
Tuttavia tale iniziale previsione, mai attuata,
è stata abbandonata, in quanto medio tempore sono
state realizzate altre strade, più a nord rispetto al
tracciato in questione, che assolvono la funzione di itinerari
tangenziali.
Pertanto, nel nuovo p.r.g. sono state dettate
delle linee guida, (le linee guida dell’urbanista Latz), che
hanno sostituito la previsione originaria di una unica strada di
scorrimento veloce con la attuale previsione di una
pluralità di distinte strade di quartiere (ben nove).
Tali strade di quartiere sono previste come
autonome, sia sotto il profilo funzionale, sia sotto il profilo
progettuale, sia quanto ai tempi di realizzazione.
Allo stato, è stata realizzata la
progettazione di due sole strade delle nove previste dalle linee guida,
tra loro separate da circa due chilometri di distanza. Tali due strade
misurano, rispettivamente, 1600 mt. E 1300 mt.
Di una terza strada, secondo quanto deduce il
Comune di Milano, era in corso di redazione il progetto preliminare
all’epoca di presentazione del ricorso, ma
l’ipotesi di tale terza strada è stata in seguito
abbandonata per un percorso alternativo.
Alla luce di tali risultanze di fatto si deve
escludere che vi sia un unitario progetto di una unica strada che
misura oltre 10 km.
Allo stato vi sono due distinti progetti, di due
strade che, ciascuna, non raggiunge i due chilometri di lunghezza.
Né rileva la mera ideazione di nove
strade di quartiere destinate a congiungersi, esistente nelle linee
guida di un piano di riqualificazione urbana elaborato da un
professionista privato all’uopo incaricato.
Infatti tali linee guida sono solo una idea di
massima, che in fatto allo stato non risulta seguita dal Comune di
Milano, e fanno parte di un documento pianificatorio, e non di un
progetto.
In secondo luogo, la v.i.a. riguarda i progetti,
che devono essere allo stadio quantomeno di progetti preliminari, e non
anche le mere ipotesi di progetti futuri.
Sicché, allo stato, non esistendo un
unitario progetto di una strada di 10 km., né esistendo una
pluralità di progetti di distinte strade destinate a
congiungersi, che, sommate, superano i 10 km., non occorre la v.i.a.
Resta fermo che, qualora il Comune di Milano
dovesse approvare un ulteriore progetto preliminare (o una
pluralità di progetti preliminari), di ulteriori strade di
quartiere, destinate a congiungersi con quella per cui è
processo, sì da superare la lunghezza di 10 km., sarebbe
d’obbligo procedere a v.i.a.
3.2. Per quanto riguarda la procedura di
infrazione comunitaria, dal parere motivato della Commissione europea
in data 28 giugno 2006, si evince che non è stata aperta
procedura di infrazione nei confronti dell’Italia per
violazione dell’allegato I alla direttiva 85/337/CEE, con
riferimento alle strade superiori a 10 km.
Osserva infatti la Commissione che,
>.
4. La Commissione ha invece ritenuto che lo Stato
italiano abbia violato le prescrizioni dell’allegato III alla
citata direttiva, in quanto non ha tenuto conto del criterio del cumulo
con altri progetti, che può indurre a ritenere necessaria la
v.i.a. anche per un progetto che isolatamente considerato non ne
avrebbe necessità, ma destinato a cumularsi con altri
progetti sì che il complesso progettuale possa avere un
significativo impatto con l’ambiente.
4.1. Occorre stabilire se tale questione rientri o
meno anche nei motivi di ricorso in relazione al presente giudizio.
In termini generali si deve affermare che una
censura è ammissibile anche se non indica puntualmente e
formalmente il parametro normativo che si assume violato, laddove tale
parametro sia desumibile dalla formulazione in fatto della censura.
Dalla disamina del ricorso di primo grado si
evince che la parte, ancorché senza citare specificamente la
violazione del combinato disposto dell’allegato II e III
della direttiva citata, ha però nella sostanza lamentato la
mancata considerazione del progetto della singola strada
nell’ambito del progetto più ampio in cui la
strada era destinata a congiungersi con altre.
Il nucleo duro della censura è che:
- è stato violato l’art. 2 , n. 1 direttiva
337/1985, in base al quale andrebbero soggetti a v.i.a. tutti i
progetti destinati ad avere un significativo impatto
sull’ambiente;
- nella specie non è stato considerato il cumulo di
progetti, e si è invece proceduto ad un artificioso
frazionamento (pag. 33 del ricorso di primo grado), in quanto occorreva
tener conto non solo del singolo segmento dell’opera, ma
degli impatti indotti dalla complessiva opera sul sistema ambientale
(pag.. 37 – 38 del ricorso di primo grado).
Si può dire in atti, pertanto, una
censura che, nella sostanza, lamenta la mancata considerazione
cumulativa dei singoli progetti, in violazione del combinato disposto
dell’allegato II e dell’allegato III della
direttiva citata.
4.2. L’esame di tale censura non
è precluso dalla sentenza parziale del Consiglio di Stato,
passata in giudicato, resa nella presente vicenda, in quanto tale
censura non è stata presa in considerazione da detta
sentenza parziale.
Quest’ultima ha affermato la non
obbligatorietà, per lo Stato italiano, di prevedere la
v.i.a. per i progetti di cui all’allegato II, singolarmente
considerati.
Ma non si è occupata della questione
della necessità della v.i.a. anche per i progetti
dell’allegato II, laddove viene in considerazione un cumulo
con altri progetti, ai sensi dell’allegato III.
5. La censura va pertanto decisa. Tuttavia il
Collegio ritiene pregiudiziale, ai fini del decidere, la corretta
interpretazione degli articoli 2 e 4 della direttiva 337/85, in
combinato con gli allegati I, II e III della predetta direttiva.
5.1. Occorre anzitutto stabilire se
l’art. 2 della direttiva 337/1985, laddove afferma che sono
sottoposti a v.i.a. i progetti destinati ad avere un impatto importante
sull’ambiente, e che detti progetti sono definiti
nell’art. 4, vada interpretato:
nel senso che qualunque progetto che ha un rilevante impatto
sull’ambiente è sottoposto a v.i.a.,
ancorché non incluso negli allegati I o II alla direttiva;
ovvero nel diverso senso che sono sottoposti a v.i.a. solo i progetti
di cui agli allegati I e II alla direttiva.
5.2. In secondo luogo, occorre stabilire la
corretta interpretazione dell’art. 4 della direttiva 337/1985.
Secondo tale articolo, gli Stati membri sono
obbligati a prevedere la v.i.a. per i progetti di cui
all’allegato I.
Sembrerebbe invece esservi uno spazio
discrezionale per la previsione della v.i.a. in relazione ai progetti
di cui all’allegato II.
Per questi ultimi infatti gli Stati membri
stabiliscono la necessità della v.i.a. o caso per caso, o,
alternativamente o cumulativamente, secondo indici e criteri
prestabiliti, tenendo altresì conto dei criteri di cui
all’allegato III alla direttiva (dove si fa riferimento al
cumulo del progetto con altri progetti).
Occorre allora stabilire se lo Stato membro, nel
recepimento, sia obbligato o meno a tener conto di tutti i criteri di
cui all’allegato III alla direttiva, o se invece possa
valutare se prevedere o meno la v.i.a. per i progetti di cui
all’allegato II, anche senza tener conto dei criteri
dell’allegato III.
Conseguentemente, si pone la questione se
l’art. 1, d.P.R. 12 aprile 1996, costituisca puntuale
recepimento, da parte del legislatore italiano, dell’art. 4,
direttiva 337/1985.
Infatti, l’art. 1, d.P.R. 12 aprile 1996
assoggetta a v.i.a. i progetti di cui all’allegato II alla
direttiva 337/1985 (che diventa allegato B al d.P.R. 12 aprile 1996):
- o se si tratta di progetti che ricadono, anche parzialmente,
all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6
dicembre 1991, n. 394 (art. 1, comma 4);
- o se si tratti di progetti che non ricadono in aree naturali
protette, l'autorità competente verifica, secondo le
modalità di cui all'art. 10 e sulla base degli elementi
indicati nell'allegato D, se le caratteristiche del progetto richiedono
lo svolgimento della procedura di valutazione d'impatto ambientale
(art. 1, comma 6).
L’allegato D, a sua volta,
nell’indicare le caratteristiche del progetto di cui tener
conto per stabilire se occorre o meno la v.i.a., non fa menzione del
criterio del cumulo con altri progetti, menzionato invece
nell’allegato III alla direttiva.
Occorre allora stabilire se la formulazione
dell’art. 1, d.P.R. 12 aprile 1996 in combinato disposto con
l’allegato D, costituisca o meno puntuale recepimento
dell’art. 4, direttiva 337/1885, in combinato disposto con i
suoi allegati II e III.
E se le prescrizioni dell’allegato III
costituiscano solo linee guida non vincolanti, o invece prescrizioni a
recepimento obbligatorio per gli Stati membri.
La questione è rilevante ai fini del
presente giudizio in quanto dalla soluzione della medesima discende la
necessità o non necessità della v.i.a. per il
progetto per cui è processo.
5.3. Per questi motivi vanno rimesse
all’esame della Corte di giustizia della CE le seguenti
questioni pregiudiziali, e il presente giudizio va sospeso:
1) se l’art. 2 della direttiva 337/1985, laddove afferma che
sono sottoposti a v.i.a. i progetti destinati ad avere un impatto
importante sull’ambiente, e che detti progetti sono definiti
nell’art. 4, vada interpretato:
nel senso che qualunque progetto che ha un rilevante impatto
sull’ambiente è sottoposto a v.i.a.,
ancorché non incluso negli allegati I o II alla direttiva;
ovvero nel diverso senso che sono sottoposti a v.i.a. solo i progetti
di cui agli allegati I e II alla direttiva;
2) se l’art. 4 della direttiva 337/1985, laddove lascia agli
Stati membri la possibilità di prevedere la v.i.a. per i
progetti dell’allegato, II, secondo valutazioni caso per caso
o criteri prestabiliti, tenendo altresì conto dei criteri
dell’allegato III, crei un obbligo puntuale o solo una
facoltà per gli Stati membri di tener conto di tutti i
criteri di cui all’allegato III;
3) se l’art. 1, d.P.R. 12 aprile 1996, costituisca puntuale
recepimento, da parte del legislatore italiano, dell’art. 4,
direttiva 337/1985, e del suo allegato III, non avendo previsto, come
criterio per sottoporre a v.i.a. i progetti dell’allegato II
della direttiva, quello del cumulo del progetto con altri progetti, di
cui all’allegato III alla direttiva.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione sesta), non
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe:
Visto l’art. 234 del TrCE;
Visto l’art. 23 dello Statuto della Corte di giustizia delle
Comunità europee;
Visto l’art. 3 della L. 13 marzo 1958, n. 204;
Vista la “Nota informativa riguardante le domande di
pronuncia pregiudiziale da parte delle giurisdizioni
nazionali”, diramata dalla Corte di giustizia delle
Comunità europee e pubblicata sulla G.U.C.E.
dell’11 giugno 2005,
dispone la rimessione alla Corte di giustizia CE delle questioni
pregiudiziali indicate in motivazione;
dispone nelle more la sospensione del giudizio;
spese al definitivo.
Manda alla Segreteria sezionale per
tutti gli adempimenti di competenza ed, in particolare,
- per la comunicazione della presente decisione alla Corte di giustizia
delle Comunità europee;
- per l’invio, in plico raccomandato, alla Cancelleria della
Corte di giustizia delle Comunità europee della presente
ordinanza insieme a copia di tutti gli atti contenuti nel fascicolo di
causa, relativi al primo ed al secondo grado del giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24
ottobre 2006 con la partecipazione di:
Giorgio Giovannini - Presidente
Lanfranco Balucani - Consigliere
Rosanna De Nictolis - Cons. Rel. ed est.
Aldo Scola - Consigliere
Francesco Caringella - Consigliere
Presidente
f.to Giorgio Giovannini
Consigliere
Segretario
f.to Rosanna De Nictolis
f.to Vittorio Zoffoli
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il..................22/11/2006...................
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
f.to Maria Rita Oliva
CONSIGLIO DI STATO
In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)
Addì...................................copia conforme alla
presente è stata trasmessa
al
Ministero..............................................................................................
a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642
Il
Direttore della Segreteria