Corte di Giustizia Sez. II sent. 23 novembre 2006
Direttiva 2000/13/CE − Etichettatura dei
prodotti alimentari destinati ad essere consegnati come tali al
consumatore finale – Portata degli obblighi derivanti dagli
artt. 2, 3
e 12 – Indicazione obbligatoria, per talune bevande
alcoliche, del
titolo alcolometrico volumico – Bevanda alcolica prodotta in
uno Stato
membro diverso da quello in cui ha sede il distributore −
“Amaro alle
erbe” – Titolo alcolometrico volumico effettivo
inferiore a quello
indicato sull'etichetta – Superamento del margine di
tolleranza –
Sanzione amministrativa pecuniaria −
Responsabilità del distributore
Nel procedimento C-315/05,
avente ad oggetto la domanda di
pronuncia
pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi
dell'art. 234 CE, dal
Giudice di pace di Monselice, con ordinanza 12 luglio 2005, pervenuta
in cancelleria il 12 agosto 2005, nella causa
Lidl Italia Srl
contro
Comune di Arcole (VR),
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dal
sig. C.W.A. Timmermans
(relatore), presidente di sezione, dai
sigg. R. Schintgen, P. Kūris,
J. Makarczyk e G. Arestis, giudici,
avvocato generale: sig.ra C.
Stix-Hackl
cancelliere: sig.ra L. Hewlett,
amministratore principale
vista la fase scritta del
procedimento e in seguito all'udienza del 29 giugno 2006,
considerate le osservazioni
presentate:
– per
la Lidl Italia Srl, dagli avv.ti F. Capelli e
M. Valcada;
– per
il governo italiano, dal
sig. I.M. Braguglia, in qualità di agente,
assistito dal
sig. G. Aiello, avvocato dello Stato;
– per
il governo spagnolo, dalla
sig.ra N. Díaz Abad, in
qualità di agente;
– per
il governo francese, dalla sig.ra R. Loosli-Surrans e
dal sig. G. de Bergues, in qualità di
agenti;
– per
il governo dei Paesi Bassi, dalle
sig.re H.G. Sevenster e M. de Mol,
in qualità di agenti;
– per
la Commissione delle Comunità europee, dai
sigg. A. Aresu e J.‑P. Keppenne, in
qualità di agenti,
sentite le conclusioni
dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 12 settembre 2006,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La
domanda di pronuncia
pregiudiziale verte sull'interpretazione degli artt. 2, 3 e 12
della
direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 marzo 2000,
2000/13/CE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti
alimentari, nonché la relativa pubblicità
(GU L 109, pag. 29).
2 Tale
domanda è stata
presentata nell'ambito di un ricorso intentato dalla Lidl Italia Srl
(in prosieguo: la «Lidl Italia») contro un
provvedimento del direttore
generale del Comune di Arcole che infliggeva a tale società
una
sanzione amministrativa pecuniaria a seguito della commercializzazione
di una bevanda alcolica, denominata «amaro alle
erbe», in violazione
della normativa nazionale che impone l'indicazione del titolo
alcolometrico volumico di talune bevande alcoliche nella loro etichetta.
Contesto normativo
Normativa
comunitaria
3 Il
sesto ‘considerando’ della direttiva 2000/13
prevede:
«Qualsiasi
regolamentazione relativa
all'etichettatura dei prodotti alimentari deve essere fondata anzitutto
sulla necessità d'informare e tutelare i
consumatori».
4 Ai
sensi dell'ottavo ‘considerando’ della detta
direttiva:
«Un'etichettatura
adeguata concernente la
natura esatta e le caratteristiche del prodotto, che consente al
consumatore di operare la sua scelta con cognizione di causa,
è il
mezzo più adeguato in quanto crea meno ostacoli alla libera
circolazione delle merci».
5 L’art. 1,
n. 1, della direttiva 2000/13 dispone:
«La presente direttiva
riguarda
l'etichettatura dei prodotti alimentari destinati ad essere consegnati
come tali al consumatore finale, nonché determinati aspetti
concernenti
la loro presentazione e la relativa pubblicità».
6 L’art. 1,
n. 3, di tale direttiva contiene la seguente definizione:
«(…)
«b) prodotto
alimentare in imballaggio
preconfezionato: l'unità di vendita destinata ad essere
presentata come
tale al consumatore finale ed alle collettività, costituita
da un
prodotto alimentare e dall'imballaggio in cui è stato
confezionato
prima di essere messo in vendita, avvolta interamente o in parte da
tale imballaggio, ma comunque in modo che il contenuto non possa essere
modificato senza che l'imballaggio sia aperto o alterato».
7 L’art. 2,
n. 1, della direttiva 2000/13 dispone:
«L'etichettatura e le
relative modalità di realizzazione non devono:
a) essere
tali da indurre in errore l'acquirente, specialmente:
i) per
quanto riguarda le
caratteristiche del prodotto alimentare e in particolare la natura,
l'identità, le qualità, la composizione, la
quantità, la conservazione,
l'origine o la provenienza, il modo di fabbricazione o di ottenimento,
(…)».
8 L’art. 3,
n. 1, della stessa
direttiva contiene un elenco tassativo di indicazioni che debbono
obbligatoriamente figurare nell'etichetta dei prodotti alimentari.
9 Il
punto 7 di tale
disposizione prescrive l'apposizione dell'indicazione del
«nome o
[della] ragione sociale e [dell]'indirizzo del fabbricante o del
condizionatore o di un venditore stabilito nella
Comunità».
10 Il
punto 10 di questa stessa
disposizione impone, «per le bevande con contenuto alcolico
superiore
all'1,2% in volume, l'indicazione del titolo alcolometrico volumico
effettivo».
11 L’art. 12
della direttiva 2000/13 prevede:
«Le modalità
per l'indicazione del titolo
alcolometrico volumico sono definite, per i prodotti delle voci 22.04 e
22.05 della tariffa doganale comune, dalle disposizioni comunitarie
specifiche ad essi applicabili.
Per le altre bevande con
contenuto alcolico
superiore all'1,2% in volume, esse sono stabilite secondo la procedura
di cui all'articolo 20, paragrafo 2».
12 Le
modalità considerate al
secondo comma del detto art. 12 sono disciplinate dalla
direttiva della
Commissione 15 aprile 1987, 87/250/CEE, relativa all'indicazione del
titolo alcolometrico volumico nell'etichettatura di bevande alcoliche
destinate al consumatore finale (GU L 113,
pag. 57).
13 L’art. 3,
n. 1, della direttiva 87/250 dispone:
«Le tolleranze in
più o in meno concesse per
l'indicazione del titolo alcolometrico e espresse in valori assoluti,
sono le seguenti:
a) bevande
diverse da quelle elencate qui di seguito:
0,3% vol.;
(…)»
14 L’art. 16,
nn. 1 e 2, della direttiva 2000/13 dispone:
«1. Gli
Stati membri vietano nel proprio
territorio il commercio dei prodotti alimentari per i quali le
indicazioni previste dall'articolo 3 e dall'articolo 4, paragrafo 2,
non figurano in una lingua facilmente compresa dal consumatore, a meno
che l'informazione di quest'ultimo sia effettivamente assicurata da
altre misure stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 20,
paragrafo 2, per una o più indicazioni dell'etichettatura.
2. Lo
Stato membro in cui il prodotto è
commercializzato può, nel rispetto delle regole del
trattato, imporre
nel proprio territorio che tali indicazioni dell'etichettatura siano
scritte almeno in una o più lingue da esso stabilite tra le
lingue
ufficiali della Comunità».
15 Ai
sensi del dodicesimo
‘considerando’ del regolamento (CE) del Parlamento
europeo e del
Consiglio 28 gennaio 2002, n. 178, che stabilisce i principi e
i
requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce
l'Autorità
europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della
sicurezza alimentare (GU L 31, pag. 1):
«Per garantire la
sicurezza degli alimenti
occorre considerare tutti gli aspetti della catena di produzione
alimentare come un unico processo, a partire dalla produzione primaria
inclusa, passando per la produzione di mangimi fino alla vendita o
erogazione di alimenti al consumatore inclusa, in quanto ciascun
elemento di essa presenta un potenziale impatto sulla sicurezza
alimentare».
16 Il
trentesimo ‘considerando’ del detto regolamento
recita:
«Gli operatori del
settore alimentare sono in
grado, meglio di chiunque altro, di elaborare sistemi sicuri per
l'approvvigionamento alimentare e per garantire la sicurezza dei
prodotti forniti; essi dovrebbero pertanto essere legalmente
responsabili, in via principale, della sicurezza degli alimenti.
Sebbene tale principio sia affermato in alcuni Stati membri e in alcuni
settori della legislazione alimentare, in altri settori esso non
è
esplicito o la responsabilità viene assunta dalle
autorità competenti
dello Stato membro attraverso lo svolgimento di attività di
controllo.
Tali disparità possono creare ostacoli al commercio e
distorsioni della
concorrenza tra operatori del settore alimentare di Stati membri
diversi».
17 All'art. 3,
punto 3, del regolamento n. 178/2002 figura la
seguente definizione:
«“operatore
del settore alimentare”, la
persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle
disposizioni della legislazione alimentare nell'impresa alimentare
posta sotto il suo controllo».
18 L’art. 17
del detto regolamento, intitolato «Obblighi»,
dispone:
«1. Spetta
agli operatori del settore
alimentare e dei mangimi garantire che nelle imprese da essi
controllate gli alimenti o i mangimi soddisfino le disposizioni della
legislazione alimentare inerenti alle loro attività in tutte
le fasi
della produzione, della trasformazione e della distribuzione e
verificare che tali disposizioni siano soddisfatte.
2. Gli
Stati membri applicano la
legislazione alimentare e controllano e verificano il rispetto delle
pertinenti disposizioni della medesima da parte degli operatori del
settore alimentare e dei mangimi, in tutte le fasi della produzione,
della trasformazione e della distribuzione.
A tal fine essi organizzano un
sistema
ufficiale di controllo e altre attività adatte alle
circostanze, tra
cui la comunicazione ai cittadini in materia di sicurezza e di rischio
degli alimenti e dei mangimi, la sorveglianza della sicurezza degli
alimenti e dei mangimi e altre attività di controllo che
abbraccino
tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della
distribuzione.
Gli Stati membri determinano
inoltre le misure
e le sanzioni da applicare in caso di violazione della legislazione
sugli alimenti e sui mangimi. Le misure e le sanzioni devono essere
effettive, proporzionate e dissuasive».
19 L’art. 1
della direttiva del
Consiglio 25 luglio 1985, 85/374/CEE, relativa al ravvicinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati
membri in materia di responsabilità per danno da prodotti
difettosi
(GU L 210, pag. 29; in prosieguo: la
«direttiva»), dispone:
«Il produttore
è responsabile del danno causato da un difetto del suo
prodotto».
20 Ai
sensi dell'art. 3 di questa stessa direttiva:
«1. Il
termine “produttore” designa il
fabbricante di un prodotto finito, il produttore di una materia prima o
il fabbricante di una parte componente, nonché ogni persona
che,
apponendo il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul
prodotto, si presenta come produttore dello stesso.
2. Senza
pregiudizio della responsabilità
del produttore, chiunque importi un prodotto nella Comunità
europea ai
fini della vendita, della locazione, del “leasing”
o di qualsiasi altra
forma di distribuzione nell’ambito della sua
attività commerciale, è
considerato produttore del medesimo ai sensi della presente direttiva
ed è responsabile allo stesso titolo del produttore.
3. Quando
non può essere individuato il
produttore del prodotto si considera tale ogni fornitore a meno che
quest’ultimo comunichi al danneggiato, entro un termine
ragionevole,
l’identità del produttore o della persona che gli
ha fornito il
prodotto. Le stesse disposizioni si applicano ad un prodotto importato,
qualora questo non rechi il nome dell’importatore di cui al
paragrafo 2, anche se è indicato il nome del
produttore».
Normativa nazionale
21 Il
decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 109, recante attuazione delle direttive
89/395/CEE e
89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la
pubblicità dei prodotti alimentari (Supplemento
ordinario alla GURI n. 39
del 17 febbraio 1992), è stato modificato dal decreto
legislativo 23
giugno 2003, n. 181, recante attuazione della direttiva
2000/13/CE
relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari,
nonché la relativa pubblicità (GURI
n. 167 del 21 luglio 2003; in
prosieguo: il «decreto legislativo
n. 109/92»).
22 L’art. 12,
n. 3, del decreto legislativo n. 109/92 dispone:
«Al titolo
alcolometrico si applicano le seguenti tolleranze in più o
in meno, espresse in valori assoluti:
(…)
d) 0,3%
vol. per le bevande diverse da quelle indicate alle
lettere a), b) e c)».
23 L’art. 18,
n. 3, di detto decreto legislativo prevede:
«La violazione delle
disposizioni
[dell'art. 12] è punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da
euro seicento a euro tremilacinquecento».
Controversia nella
causa principale e questioni pregiudiziali
24 La
Jürgen Weber GmbH produce in
Germania una bevanda alcolica, denominata «amaro alle
erbe», sulla cui
etichetta viene indicato un titolo alcolometrico volumico di 35%.
25 Il
13 marzo 2003, le competenti
autorità sanitarie regionali prelevavano cinque campioni di
tale
bevanda in un punto di vendita, appartenente alla rete della Lidl
Italia, situato a Monselice.
26 Dalle
analisi di tali campioni,
effettuate in laboratorio il 17 marzo 2003, risultava un titolo
alcolometrico volumico effettivo del 33,91%, inferiore a quello
menzionato nell'etichetta del prodotto interessato.
27 Successivamente,
la Lidl Italia
chiedeva una controperizia. A tal fine, altri campioni del prodotto
controverso venivano prelevati e le analisi di questi ultimi,
effettuate da un laboratorio il 20 novembre 2003, rivelavano un titolo
alcolometrico volumico effettivo che, per quanto più
elevato, e cioè
del 34,54%, era sempre inferiore a quello figurante sull'etichetta del
detto prodotto.
28 Con
verbale del 3 luglio 2003,
le competenti autorità sanitarie regionali contestavano alla
Lidl
Italia la violazione dell'art. 12, n. 3,
lett. d), del decreto
legislativo n. 109/92, in quanto il titolo alcolometrico
volumico
effettivo della bevanda in questione era inferiore a quello figurante
sulla sua etichetta, tenendo conto del margine di tolleranza dello 0,3%.
29 Al
termine di un procedimento
amministrativo, il Comune di Arcole, con provvedimento del suo
direttore generale del 23 dicembre 2004, constatava l'esistenza di
un'infrazione e, ai sensi dell'art. 18, n. 3, del
decreto legislativo
n. 109/92, ingiungeva alla Lidl Italia di pagare una sanzione
amministrativa pecuniaria di EUR 3 115.
30 La
Lidl Italia proponeva ricorso contro tale provvedimento amministrativo
dinanzi al Giudice di pace di Monselice.
31 Il
giudice del rinvio rileva
che la Lidl Italia ha sostenuto dinanzi ad esso che le prescrizioni
comunitarie in materia di etichettatura dei prodotti e degli alimenti
destinati ad essere consegnati come tali non si rivolgono all'operatore
economico che si limita a commercializzare l'alimento, ma riguardano
esclusivamente il fabbricante di tale alimento.
32 Il
distributore, infatti, non
potrebbe essere a conoscenza del carattere esatto o erroneo delle
informazioni figuranti sull'etichetta apposta sul prodotto dal
produttore e non potrebbe in nessun caso intervenire nella
fabbricazione del prodotto né nella redazione dell'etichetta
con la
quale quest'ultimo è venduto al consumatore finale.
33 Il
giudice del rinvio aggiunge
che la Lidl Italia ha fatto valere inoltre che, nel diritto
comunitario, il principio della responsabilità del
produttore risulta
anche dalla direttiva 85/374.
34 Alla
luce di quanto sopra, il
Giudice di pace di Monselice, ritenendo che l'interpretazione della
normativa comunitaria fosse necessaria per la soluzione della
controversia a lui sottoposta, ha deciso di sospendere il giudizio e di
proporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se
la direttiva 2000/13/CE
(…), per quanto riguarda i prodotti preconfezionati di cui
all'articolo 1 della [detta] direttiva (…), debba
essere interpretata
nel senso che gli obblighi normativi in essa previsti, ed in
particolare quelli di cui agli articoli 2, 3 e 12, debbano
essere
considerati imposti esclusivamente al produttore dell'alimento
preconfezionato.
2) In
caso di risposta affermativa
al primo quesito, se gli articoli 2, 3 e 12 della direttiva
2000/13/CE
debbano essere interpretati nel senso che escludono che il semplice
distributore, situato all'interno di uno Stato membro, di un prodotto
preconfezionato (come definito dall'articolo 1 della
direttiva 2000/13/CE) da un operatore situato in uno Stato
membro
diverso dal primo – possa essere considerato responsabile di
una
violazione contestata da un'Autorità pubblica, consistente
nella
differenza tra il valore (nella fattispecie titolo alcolometrico)
indicato dal produttore sull'etichetta del prodotto alimentare
preconfezionato e venga di conseguenza sanzionato anche se lo stesso
(il semplice distributore) si limita a commercializzare il prodotto
alimentare così come consegnato dal produttore dell'alimento
stesso».
Sulle questioni
pregiudiziali
35 Con
le sue due questioni, che
occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede
sostanzialmente se gli artt. 2, 3 e 12 della direttiva 2000/13
debbano
essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa di uno Stato
membro, come quella controversa nella causa principale, che prevede la
possibilità per un operatore, stabilito in tale Stato
membro, che
distribuisce una bevanda alcolica destinata ad essere consegnata come
tale, ai sensi dell'art. 1 della detta direttiva, e prodotta
da un
operatore stabilito in un altro Stato membro, di essere considerato
responsabile di una violazione di detta normativa, constatata da una
pubblica autorità, derivante dall'inesattezza del titolo
alcolometrico
volumico indicato dal produttore sull'etichetta di detto prodotto, e di
subire conseguentemente una sanzione amministrativa pecuniaria, mentre
si limita, nella sua qualità di semplice distributore, a
commercializzare tale prodotto così come a lui consegnato
dal
produttore.
36 L’art. 2,
n. 1, della direttiva
2000/13 vieta in particolare che l'etichettatura e le
modalità con le
quali essa è effettuata inducano l'acquirente in errore su
una delle
caratteristiche dei prodotti alimentari.
37 Questo
divieto generale è
concretizzato all'art. 3, n. 1, di detta direttiva
che contiene un
elenco tassativo di indicazioni che devono obbligatoriamente figurare
nell'etichetta dei prodotti alimentari destinati ad essere consegnati
come tali al consumatore finale.
38 Per
quanto riguarda le bevande
con contenuto alcolico superiore all'1,2% in volume, come la bevanda
denominata «amaro alle erbe» di cui trattasi nella
causa principale, il
punto 10 di detta disposizione impone l'indicazione del titolo
alcolometrico volumico effettivo nell'etichetta delle bevande stesse.
39 Le
modalità per l'indicazione
del titolo alcolometrico volumico, di cui all'art. 12, secondo
comma,
della direttiva 2000/13, sono disciplinate dalla direttiva 87/250, il
cui art. 3, n. 1, prevede un margine di tolleranza in
più o in meno
dello 0,3%.
40 Se
discende così dal combinato
disposto degli artt. 2, 3 e 12 della direttiva 2000/13 che
l'etichettatura di talune bevande alcoliche, come quella di cui
trattasi nella causa principale, deve indicare, salvo un certo margine
di tolleranza, il titolo alcolometrico volumico effettivo di queste
ultime, non è meno vero che tale direttiva, contrariamente
ad altri
atti comunitari che impongono obblighi in materia di etichettatura (v.,
in particolare, la direttiva controversa nella causa C‑40/04, in cui
è
stata pronunciata la sentenza 8 settembre 2005, Yonemoto,
Racc. pag. I‑7755), non designa l'operatore che deve
adempiere tale
obbligo in materia di etichettatura e non contiene neppure alcuna norma
ai fini della designazione dell'operatore che può essere
considerato
responsabile in caso di violazione di detto obbligo.
41 Pertanto,
non risulta dalla
formulazione degli artt. 2, 3 e 12 né del resto da
quella di altre
disposizioni della direttiva 2000/13 che, in forza di detta direttiva,
il controverso obbligo in materia di etichettatura sia, come sostiene
la Lidl Italia, imposto esclusivamente al produttore di tali bevande
alcoliche o che tale direttiva escluda che il distributore sia
considerato responsabile in caso di violazione di questo stesso obbligo.
42 D'altro
canto, secondo una
giurisprudenza costante, ai fini dell'interpretazione di una norma di
diritto comunitario si deve tener conto non soltanto del suo tenore
letterale, ma anche del sistema e del contesto della norma e degli
scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (v., in questo
senso, in particolare, sentenze 17 settembre 1997, causa
C‑83/96, Dega,
Racc. pag. I‑5001, punto 15, e
13 novembre 2003, causa C‑294/01,
Granarolo, Racc. pag. I‑13429, punto 34).
43 Orbene,
da un esame sistematico
degli artt. 2, 3 e 12 della direttiva 2000/13, del contesto in
cui essi
si collocano nonché degli obiettivi perseguiti da tale
direttiva
risulta una serie sufficiente di indizi concordanti che consentono di
giungere alla conclusione che la direttiva stessa non osta ad una
normativa nazionale, come quella controversa nella causa principale, ai
sensi della quale un distributore può essere considerato
responsabile
di una violazione dell'obbligo in materia di etichettatura imposto da
dette disposizioni.
44 Infatti,
per quanto riguarda,
in primo luogo, il sistema delle citate disposizioni della direttiva
2000/13 e il contesto nel quale esse si collocano, è
importante
rilevare che altre disposizioni di tale direttiva si riferiscono ai
distributori nell'ambito dell'adempimento di taluni obblighi in materia
di etichettatura.
45 Ciò
si verifica in particolare
nel caso dell'art. 3, n. 1, punto 7, di
detta direttiva, che include
tra le indicazioni obbligatorie in materia di etichettatura
«il nome o
la ragione sociale e l'indirizzo del fabbricante o del condizionatore o
di un venditore stabilito nella Comunità».
46 Per
quanto riguarda la
disposizione, identica a quella di tale punto 7, di cui
all'art. 3,
n. 1, punto 6, della direttiva del Consiglio 18
dicembre 1978,
79/112/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti
alimentari destinati al consumatore finale, nonché la
relativa
pubblicità (GU 1979, L 33,
pag. 1), direttiva abrogata e sostituita
dalla direttiva 2000/13, la Corte ha già dichiarato che tale
disposizione ha come obiettivo principale quello di consentire che i
responsabili del prodotto, tra i quali, oltre ai produttori e ai
condizionatori, si trovano anche i venditori, siano facilmente
identificabili dal consumatore finale affinché quest'ultimo
possa, se
del caso, comunicare loro le sue critiche positive o negative relative
al prodotto acquistato (v., in questo senso, citata sentenza Dega,
punti 17 e 18).
47 Per
quanto riguarda, in secondo
luogo, la finalità della direttiva 2000/13, sia dal sesto
‘considerando’ di tale direttiva sia dal suo
art. 2 discende che essa è
stata concepita con l'intento di informare e tutelare il consumatore
finale dei prodotti alimentari, segnatamente per quanto concerne la
natura, l'identità, le qualità, la composizione,
la quantità, la
conservazione, l'origine o la provenienza e il modo di fabbricazione o
di ottenimento di questi prodotti (v., per quanto riguarda la direttiva
79/112, citata sentenza Dega, punto 16).
48 La
Corte ha dichiarato che, se
una materia non è disciplinata da una direttiva a causa
dell'armonizzazione incompleta che essa comporta, gli Stati membri
restano in linea di principio competenti a prescrivere norme in
materia, purché tuttavia tali norme non siano tali da
compromettere
seriamente il risultato prescritto dalla direttiva di cui trattasi
(citata sentenza Granarolo, punto 45).
49 Orbene,
una normativa
nazionale, come quella controversa nella causa principale, che prevede,
in caso di violazione di un obbligo in materia di etichettatura imposto
dalla direttiva 2000/13, la responsabilità non solo dei
produttori ma
anche dei distributori non è assolutamente tale da
compromettere il
risultato prescritto da tale direttiva.
50 Al
contrario, una siffatta
normativa, in quanto dà una definizione ampia della cerchia
degli
operatori che possono essere considerati responsabili di violazioni
degli obblighi in materia di etichettatura contenuti nella direttiva
2000/13, è manifestamente idonea a contribuire al
conseguimento
dell'obiettivo di informazione e di protezione del consumatore finale
dei prodotti alimentari perseguito da tale direttiva.
51 Questa
conclusione non può
essere rimessa in discussione dall'argomento, sollevato dalla Lidl
Italia sia dinanzi al giudice del rinvio sia dinanzi alla Corte,
secondo il quale il diritto comunitario imporrebbe il principio della
responsabilità esclusiva del produttore per quanto riguarda
l'esattezza
delle indicazioni figuranti nell'etichetta dei prodotti destinati ad
essere consegnati come tali al consumatore finale, principio che
risulterebbe anche dalla direttiva 85/374.
52 Al
riguardo, si deve innanzi tutto constatare che il diritto comunitario
non sancisce un siffatto principio generale.
53 Al
contrario, anche se il
regolamento n. 178/2002 non è applicabile ratione
temporis ai fatti
della causa principale, dall'art. 17, n. 1, di detto
regolamento,
intitolato «Obblighi», risulta che spetta agli
operatori del settore
alimentare garantire che nelle imprese da essi controllate gli alimenti
soddisfino le disposizioni della legislazione alimentare inerenti alle
loro attività in tutte le fasi della produzione, della
trasformazione e
della distribuzione e verificare che tali disposizioni siano
soddisfatte.
54 Per
quanto riguarda poi la
direttiva 85/374, è giocoforza constatare che tale direttiva
non è
pertinente nel contesto di una situazione come quella di cui trattasi
nella causa principale.
55 Infatti,
la responsabilità del
distributore per infrazioni alla normativa in materia di etichettatura
dei prodotti alimentari, che espone detto distributore in particolare
al pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie, è
estranea al campo
di applicazione specifico del regime di responsabilità
oggettiva
istituito dalla direttiva 85/374.
56 Pertanto,
gli eventuali
principi in materia di responsabilità che la direttiva
85/374
comporterebbe non sono trasponibili nel contesto degli obblighi in
materia di etichettatura prescritti dalla direttiva 2000/13.
57 In
ogni caso, la direttiva
85/374 prevede effettivamente, al suo art. 3, n. 3,
una responsabilità,
per quanto limitata, del fornitore nella sola ipotesi in cui il
produttore non possa essere individuato (sentenza 10 gennaio 2006,
causa C‑402/03, Skov e Bilka, Racc. pag. I‑199,
punto 34).
58 Infine,
occorre ricordare che,
secondo una giurisprudenza costante della Corte relativa
all'art. 10 CE, pur conservando la scelta delle
sanzioni, gli Stati
membri devono segnatamente vegliare a che le violazioni del diritto
comunitario siano punite, sotto il profilo sostanziale e procedurale,
in forme analoghe a quelle previste per le violazioni del diritto
interno simili per natura e importanza e che, in ogni caso,
conferiscano alla sanzione stessa un carattere effettivo, proporzionale
e dissuasivo (v., in particolare, sentenza 3 maggio 2005, cause riunite
C‑387/02, C‑391/02 e C‑403/02, Berlusconi e a.,
Racc. pag. I‑3565,
punto 65 e giurisprudenza ivi citata).
59 Nei
limiti così posti dal
diritto comunitario, spetta in linea di principio al diritto nazionale
fissare le modalità secondo le quali un distributore
può essere
considerato responsabile di una violazione dell'obbligo in materia di
etichettatura imposto dagli artt. 2, 3 e 12 della direttiva
2000/13 e,
in particolare, disciplinare la ripartizione delle
responsabilità
rispettive dei vari operatori che intervengono nell'immissione in
commercio del prodotto alimentare considerato.
60 Alla
luce di tutto quanto
precede, occorre risolvere le questioni sollevate dichiarando che gli
artt. 2, 3 e 12 di direttiva 2000/13 devono essere
interpretati nel
senso che non ostano ad una normativa di uno Stato membro, come quella
controversa nella causa principale, che prevede la
possibilità per un
operatore, stabilito in tale Stato membro, che distribuisce una bevanda
alcolica destinata ad essere consegnata come tale, ai sensi
dell'art. 1
di detta direttiva, e prodotta da un operatore stabilito in un altro
Stato membro, di essere considerato responsabile di una violazione di
detta normativa, constatata da una pubblica autorità,
derivante
dall'inesattezza del titolo alcolometrico volumico indicato dal
produttore sull'etichetta di detto prodotto, e di subire
conseguentemente una sanzione amministrativa pecuniaria, mentre esso si
limita, nella sua qualità di semplice distributore, a
commercializzare
tale prodotto così come a lui consegnato da detto produttore.
Sulle spese
61 Nei
confronti delle parti nella
causa principale il presente procedimento costituisce un incidente
sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire
sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare
osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la
Corte (Seconda Sezione) dichiara:
Gli
artt. 2, 3 e 12 della direttiva
del Parlamento europeo e del Consiglio 20 marzo 2000, 2000/13/CE,
relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari,
nonché la relativa pubblicità, devono essere
interpretati nel senso che
non ostano ad una normativa di uno Stato membro, come quella
controversa nella causa principale, che prevede la
possibilità per un
operatore, stabilito in tale Stato membro, che distribuisce una bevanda
alcolica destinata ad essere consegnata come tale, ai sensi
dell'art. 1
di detta direttiva, e prodotta da un operatore stabilito in un altro
Stato membro, di essere considerato responsabile di una violazione di
detta normativa, constatata da una pubblica autorità,
derivante
dall'inesattezza del titolo alcolometrico volumico indicato dal
produttore sull'etichetta di detto prodotto, e di subire
conseguentemente una sanzione amministrativa pecuniaria, mentre esso si
limita, nella sua qualità di semplice distributore, a
commercializzare
tale prodotto così come a lui consegnato da detto produttore.
Firme