
Elettrosmog. Giurisdizione
Data: Lunedì, 27 novembre @ 23:50:09 CET Argomento: Elettrosmog
Cass. Civile Sezioni Unite Sent. 23735 8 novembre 2006
Presidente V. Carbone, Relatore L. F. Di Nanni
GIURISDIZIONE – TUTELA DELLA SALUTE –
ESPOSIZIONE A CAMPO ELETTROMAGNETICO
In
tema di costruzione e messa in esercizio di una linea di trasmissione
di energia elettrica, la domanda proposta dal privato nei confronti
della P.A. o dei suoi concessionari, tesa ad ottenere - previo
accertamento del pericolo per la salute derivante dall'esposizione al
campo elettromagnetico, data la breve distanza tra la linea elettrica e
l'abitazione dell'istante - un'inibitoria, con la richiesta, in
particolare, di emanazione da parte del giudice di un ordine di
interramento della linea elettrica a ridosso della abitazione del
privato, è devoluta alla cognizione del giudice ordinario,
atteso che
la P.A. e priva di qualunque potere, ancorché agisca per
motivi di
interesse pubblico, di affievolire o di pregiudicare indirettamente il
diritto alla salute, il quale, garantito come fondamentale dall'art. 32
della Costituzione, appartiene a quella categoria di diritti che non
tollerano interferenze esterne che ne mettano in discussione
l'integrità. Tale principio vale anche nel nuovo quadro di
riparto
della giurisdizione in materia di pubblici servizi, di cui all'art. 7
della legge 21 luglio 2000, n. 205.
Udienza Pubblica del
SENTENZA N.
REG. GENERALE n.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
CIVILE SEZIONI UNITE
Composta dagli III. mi Signori
omissis
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Luigi D'Auria ed altri, con atto di citazione del 21 dicembre 1994,
hanno convenuto in giudizio davanti al tribunale di Melfi la Spa Enel
(Ente nazionale per l'energia elettrica), chiedendo:
a) che alla convenuta fosse inibita la messa in esercizio
dell'elettrodotto Matera S. Sofia a 380 Kv, che li esponeva al grave
rischio di danno alla salute derivante dalla propagazione delle onde
elettromagnetiche, ordinandone l'interramento o la rimozione;
b) che fosse dichiarata l'inesistenza della servitù come
costituita.
L'Enel costituita nel giudizio, ha dedotto che era stato autorizzato
con decreto ministeriale ed ha eccepito il difetto di giurisdizione del
giudice ordinario sulla domanda di inibitoria ed interramento,
perché devoluta alla cognizione del giudice amministrativo
ai sensi dell'art. 4 L. 20 marzo 1865 n. 2248; nel merito ha chiesto il
rigetto della domanda.
2. Il tribunale ha reso le seguenti decisioni:
a) dichiarato la propria giurisdizione in relazione alla
domanda di inibitoria della messa in esercizio dell'elettrodotto;
b) ha dichiarato la carenza di giurisdizione del giudice ordinario
sull'esistenza della servitù di elettrodotto;
c) ha rigettato le domande di risarcimento del danno alla salute,
perché sfornite di prova.
3. La Corte di appello di Potenza, con sentenza non definitiva del 14
aprile 2000 ha riconosciuto la giurisdizione del giudice ordinario
anche con riferimento alla domanda risarcitoria del danno non
direttamente connesso alla lesione del diritto alla salute, rimettendo
le parti davanti al tribunale nei limiti di tale domanda. Con sentenza
definitiva del 13 novembre 2003 ha disposto l'inibizione della messa in
esercizio del tratto di elettrodotto che interessava l'abitazione, tra
gli altri, di Luigi D'Auria. La Corte ha dichiarato che, in base alle
considerazioni illustrate nelle consulenze tecniche, era emersa la
lesività per la salute umana della presenza di campi
elettromagnetici che si propagavano dall'elettrodotto incriminato.
4. La s.p.a. T.E.R.N.A., succeduta all'Enel ha proposto
ricorso per cassazione ed ha depositato memoria, con la quale ha
dedotto la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso.
Luigi D'Auria resiste con controricorso.
Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.
Il ricorso è stato assegnato alle sezioni unite ai sensi
dell'art. 374 cod. proc. civ., in ragione della questione di
giurisdizione contenuta nel primo motivo del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La questione di giurisdizione.
1.1. La Corte di appello, con la sentenza non definitiva, ha respinto
l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario,
affermando che la pubblica amministrazione non ha un potere ablatorio
del diritto alla salute costituzionalmente garantito e che ricorre la
giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda del privato volta
alla tutela di questo diritto quando sia leso da una
attività anche provvedimentale della stessa pubblica
amministrazione. Con la sentenza definitiva ha aggiunto che l'eccezione
di difetto di giurisdizione non era proponibile e, in ogni caso, era
infondata, giacché, ai sensi dell'art. 5 cod. proc. civ., la
giurisdizione si determina avuto riguardo alla legge vigente e allo
stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda
(l'atto di citazione in primo grado era stato notificato il 24 gennaio
1994), escludendo la rilevanza dei successivi mutamenti normativi e
dello stato di fatto. Secondo la Corte di appello, l'art. 2 della legge
353/90 modificativo del citato art. 5, ha esteso il principio della
perpetuatio iurisdictionis allo ius superveniens per esigenze di
carattere pratico e per valorizzare l'atto di iniziativa della parte
che chiede giustizia, rispetto ai provvedimenti
dell'autorità che l'amministra. Infine, l'ordito della legge
295 del 2000 non contiene previsioni derogative dell'art. 5 cod. proc.
civ.
1.2. La società T.E.R.N.A., con il primo motivo del ricorso
si riferisce alla sentenza non definitiva ed a quella definitiva nella
parte in cui entrambe le decisioni hanno dichiarato la giurisdizione
del giudice ordinario in relazione alla domanda dei privati volta alla
tutela del diritto alla salute.
La ricorrente sostiene che la Corte di appello non ha considerato che
gli artt. 4 e 5 della legge 22 marzo 1865 n. 2248 allegato E contengono
il principio della preminenza della funzione amministrativa nella
realizzazione dei fini assegnati alla pubblica amministrazione, con la
conseguenza che, nei giudizi proposti nei confronti della pubblica
amministrazione, l'intervento del giudice ordinario è
ammissibile solo quando si controverta su comportamenti materiali e non
anche quando questi sono espressione di azione amministrativa di tipo
provvedimentale. Secondo la ricorrente, l'accoglimento della domanda di
inibitoria della messa in esercizio di un elettrodotto o di
interramento o rimozione delle linee elettriche costituiva illegittima
interferenza con l'attività da essa svolta e, quindi, con la
gestione di un pubblico servizio e rientrava nella giurisdizione ai
sensi dell'art. 7 della legge n. 205 del 2000 e degli artt. 4 e 5 della
legge n. 2248 del 1865. La T.E.R.N.A prosegue affermando: a) che la
giurisdizione del giudice ordinario non si poteva invocare in materia
di controversie relative al risarcimento del danno alla salute,
poiché quella in oggetto non era una controversia meramente
risarcitoria, ma era diretta ad ottenere l'emanazione di un
provvedimento che interferiva con l'attività e la gestione
di un provvedimento che interferiva con l'attività e la
gestione di un servizio pubblico; b) che la giurisdizione
amministrativa non poteva venir meno per effetto della
necessità di tutelare il diritto alla salute
costituzionalmente garantito, poiché, secondo la
giurisprudenza della Corte Costituzionale e di questa Corte, la tutela
di questo diritto incontra limiti oggettivi per l'esigenza di tutelare
altri interessi concorrenti, del pari costituzionalmente protetti.
Il motivo non è fondato.
2. La situazione di fatto indicata dagli attori non è
controversa: si riferisce alla costruzione e messa in esercizio di una
linea di trasmissione di energia elettrica, la cui induzione
magnetica è indicata por si su valori superiori alla soglia
di attenzione, secondo la letteratura scientifica.
Gli interessati, temendo che l'esercizio dell'elettrodotto, per la
distanza tra la linea elettrica e le loro abitazione, potesse dare
luogo ad un'esposizione al campo elettromagnetico generato dal
passaggio dell'energia, capace di creare pregiudizio per la loro
salute, hanno proposto una domanda per far accertare che, alla distanza
indicata, l'esposizione al campo elettromagnetico era fonte di
pericolo. Hanno pure chiesto che all'accertamento seguano ordini del
giudice di interramento della linea elettrica a ridosso della sua
abitazione.
Il petitum sostanziale dell'azione, quindi, è costituito
dalla richiesta di tutela del diritto alla salute.
2.1. La protezione che l'ordinamento vigente apprestata al titolare del
diritto alla salute si estrinseca sia nel vietare agli altri consociati
di tenere comportamenti che contraddicano il diritto, sia nel
sanzionare gli effetti lesivi della condotta illecita, obbligando il
responsabile al risarcimento del danno. Il diritto alla salute infatti,
appartiene a quella categoria di diritti che non tollerano interferenze
esterne che ne mettano in discussione l'integrità: Cass. ss.
uu. 21 marzo 2006, n. 6218, in fattispecie analoga.
Anche la Corte costituzionale ha dichiarato che, in tema di lesione
della salute umana, è possibile il ricorso all'art. 2043
cod. civ. sia sotto forma della reintegrazione del patrimonio del
danneggiato, sia sotto quello della prevenzione dell'illecito sentenza
30 dicembre 1987 n. 641.
2.2. Questi principi debbono essere confermati, perché il
diritto alla salute, che l'art. 32 della Costituzione espressamente
proclama come fondamentale diritto da tempo ha perduto la
valenza assicurativa - corporativa propugnata nei primi anni
dell'entrata in vigore della Carta costituzionale e fa parte
della categoria dei diritti sociali a valenza erga omnes o della
categoria dei diritti assoluti della personalità,
acquistando, secondo la nuova prospettiva, il titolo per influire sulle
relazioni private e limitare l'esercizio dei pubblici poteri.
2.2.1. Il carattere di assolutezza del diritto alla salute e la sua
elaborazione sul versante dei rapporti intersoggettivi ha trovato
risconto sia nell'affermazione che esso è sovrastante
all'amministrazione di guisa che questa non ha alcun potere, neppure
per motivi di interesse pubblico specialmente rilevante, non solo di
affievolirlo, ma neanche di pregiudicarlo nel fatto indirettamente,
perché, incidendo in un diritto fondamentale, la pubblica
amministrazione agisce nel fatto, dal momento che, non essendo
giuridicamente configurabile un suo potere in materia, esso per il
diritto non provvede, ma esplica comunque e soltanto
attività materiale illecita: Cass. ss. uu. 20 febbraio 1992,
n. 2092, testualmente ripresa da Cass. ss. uu. 1°agosto 2006,
n. 17461.
2.2.2. Con riferimento all'aspetto ora esaminato, nelle controversie
che hanno per oggetto la tutela del diritto alla salute vale, quindi,
il richiamo alla posizione di preminenza della funzione della pubblica
amministrazione, la quale, invece, è priva di qualunque
potere di affievolimento delle posizione soggettive valutate come
assolute dall'ordinamento.
2.2.3. La domanda di risarcimento del danno proposta da privati nei
confronti della pubblica amministrazione o di suoi concessionari per
conseguire il risarcimento dei danni alla salute, in definitiva,
è devoluta al giudice ordinario.
2.3. Né vale obbiettare che la sentenza definitiva ha
applicato erroneamente il principio della perpetuati -
iurisdictionis di cui all'art. 5 cod. proc civ. (nel testo
novellato dall'art. 2 della legge 293/1990) con riferimento allo ius
superviviens costituito dall'art. 7 della legge n. 205 del 2000, nel
senso che tale norma non ha fatto altro che confermare il difetto di
giurisdizione del giudice ordinario previsto dagli artt. 4 e 5 L. 2248
del 1865, estendendo la giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo anche alle controversie in materia di pubblici servizi.
La giurisdizione esclusiva in materia di pubblici servizi, infatti,
può essere riconosciuta quando la pubblica amministrazione
nell'esplicazione di un servizio pubblico, sia titolare di un potere di
supremazia, riconosciuto dalla Corte costituzionale con la sentenza n.
204 del 2004, e non già, come nel caso in esame, un tale
potere non sia configurabile secondo l'ordinamento vigente.
D'altra parte, in questa controversia non vi sono provvedimenti della
pubblica amministrazione o di suoi concessionari, che siano stati
impugnati o dei quali si chiede l'annullamento, ma solo comportamenti
della pubblica amministrazione che non possono incidere negativamente
sulle posizioni di diritto soggettivo fatte valere dagli interessati.
Si deve considerare, infine, che la presente è una
controversia risarcitoria proposta davanti al giudice ordinario,
perché sono tali tutte quelle nelle quali è fatto
valere un diritto soggettivo, del quale è chiesta la tutela
mediante condanna del danneggiante al risarcimento in forma pecuniaria
o diretta per equivalente.
2.4. Il primo motivo del ricorso, in conclusione, deve essere rigettato
e dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.
3. Con il secondo motivo del ricorso sono contestati i criteri adottati
dalla Corte di appello per stabilire la lesività della
propagazione dei campi magnetici generati dall'impianto elettrico:
censura di violazione di legge, di nullità del procedimento
della sentenza e di non corretta motivazione.
La T.E.R.N.A., sostanzialmente, addebita alla sentenza impugnata
l'errore di avere determinato il danno non già attraverso
l'esame dei parametri di pericolosità indicati nelle leggi,
ma attraverso astratte considerazioni di consulenti tecnici, che tali
parametri hanno disatteso. Nella tesi della ricorrente il principio di
diritto violato sarebbe quello che, in caso di violazione di norme e
regolamenti, la configurazione del danno non può essere
configurata attraverso l'accertamento della colpa generica.
Con il terzo motivo sono svolte critiche alla consulenza tecnica.
Su questi motivi, compresa la questione della sopravvenuta carenza di
interesse, e sulle spese de giudizio di cassazione deciderà
la sezione semplice designata dal Primo Presidente, cui gli atti vanno
rimessi.
p. q. m.
La Corte cassazione, a sezioni unite, rigetta il primo motivo del
ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e dispone
rimettersi gli atti al Primo Presidente per la designazione della
sezione che provvederà sugli altri motivi del ricorso e
sulle spese del giudizio.
così deciso in Roma, il giorno 12 ottobre 2006.
Luigi Francesco Di Nanni, Est.
L'
estensore
Il presidente
L. F. DI
NANNI
V. CARBONE
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