
Urbanistica. Condono edilizio: limiti di applicabilità
Data: Lunedì, 30 ottobre @ 14:05:00 CET Argomento: Urbanistica
Cass. Sez. III n. 29764 del 6 settembre 2006 (ud. 28 giu. 2006)
Pres. Vitalone Est. Grassi Ric. Berretti
Urbanistica – Condono edilizio – Limiti di
applicabilità
Il condono edilizio non è applicabile con riferimento agli
interventi abusivi non aventi destinazione residenziale.
Udienza pubblica del 28.6.2006
SENTENZA N. 1266
REG. GENERALE n. 12646/' 06
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli III.mi Signori
Dott. CLAUDIO VITALONE Presidente
1. Dott. ALDO GRASSI Consigliere
2. Dott. PIERLUIGI ONORATO Consigliere
3. Dott. MARIO GENTILE Consigliere
4. Dott. ALDO FIALE Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BERRETTI MARIA ADELE, nata a Terni il 20 Febbraio 1941;
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma in data 31/X/'05;
- Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
- Udita la relazione fatta dal Cons. Grassi;
- Udito il P. M., in persona del S. Procuratore Generale dott.
Guglielmo Passacantando, il quale ha chiesto dichiararsi inammissibile
il ricorso, perchè manifestamente infondato;
- Ascoltato l'Avv. C. Bemasconi, difensore di fiducia della ricorrente;
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Osserva
Con sentenza del Tribunale, in composizione monocratica, di Tivoli,
datata 26/XI/'04, Maria Adele Berretti veniva condannata, previo
riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla pena
-sospesa- di 18 giorni d'arresto ed € 15.000,00 di ammenda,
oltre che alla demolizione dell'opera abusiva, quale colpevole dei
reati, unificati dalla continuazione, previsti dagli artt. 44 lett. b)
D.P.R. 6/VI/'01, n. 380 ed 1, 3, 17, 18 e 20 L. 2/02/''74, n. 64, dei
quali era chiamata a rispondere per avere edificato, in
località Campanile di Palombara Sabina, zona sismica, un
manufatto in muratura, ad uso garage e cantine, delle dimensioni di mt.
20x2x2,2 h., senza la concessione edilizia ed il nulla-osta del Genio
Civile, come accertato il 26/VIII/'03.
Affermava, il Giudice di primo grado:
a) che l'immobile di che trattasi non poteva beneficiare del condono
edilizio di cui all'art. 32 D.L. 269/'03, conv. con mod. in L.
24/XI/'03, n. 326, perché non completo al rustico alla data
del 31/III/'03, sicché il processo non doveva essere sospeso;
b) che dagli atti di p.g. esperiti, dalla documentazione fotografica in
atti e dalle deposizioni dei verbalizzanti era provato che l'imputata
aveva costruito, senza concessione edilizia e nulla-osta del Genio
civile, un manufatto di mc. 320 destinato a garage e cantina, che non
costituiva ampliamento del limitrofo immobile principale.
Contro tale decisione proponevano appello principale, l'imputata ed
incidentale il P. M., per chiedere:
- la prima, la rinnovazione parziale dell'istruttoria dibattimentale
onde produrre l'istanza di sanatoria per condono edilizio, presentata e
le ricevute di versamento delle somme di denaro all'uopo gia versate,
nonché copia di una aerofotogrammetria da cui avrebbe potuto
evincersi che il manufatto di che trattasi era stato realizzato in data
antecedente al 31/III/'03; la sospensione del processo, in attesa della
definizione della pratica di condono e la dichiarazione di estinzione
dei reati per oblazione o, comunque, la assoluzione da essi;
- il secondo, la irrogazione di pena più severa, essendo
particolarmente mite e non adeguata all'entità e
gravità del fatto, quella inflitta in primo grado,
nonché il rigetto dell'istanza di sospensione del processo,
non essendo applicabile il condono edilizio anche perchè
l'immobile abusivo non ha carattere residenziale, essendo destinato a
cantine e garage, né possiederebbe i requisiti di cui alla
L. Reg. Lazio n. 12/'04, superando il limite di cubatura previsto
dall'art. 2 lett. a) di detta legge.
La Corte d'Appello di Roma confermava, con sentenza del 31/X/'05, la
decisione impugnata, osservando e ritenendo, fra l'altro:
I. che non v'era prova che l'immobile di che trattasi fosse stato
ultimato entro il 31/III/'03, in quanto l'accertamento del reato risale
all'Agosto di quell'anno e la documentazione prodotta dalla difesa
dell'imputata in sede di rinnovazione parziale dell'istruttoria
dibattimentale -costituita dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorietà allegata alla domanda di condono, in cui la
costruzione del manufatto viene fatta risalire ad epoca antecedente
alla data sopra indicata; dalla perizia stragiudiziale nella quale si
afferma che dalla cartografia ufficiale esistente presso la Regione
Lazio era dato evincere, dalla strisciata n. 32, fotogramma n. 2368,
del volo aereo del 30/III/'02, l'esistenza in zona di due distinti
fabbricati, uno dei quali corrisponderebbe al manufatto oggetto del
presente processo- non offriva prova sicura dell'avvenuta ultimazione
di esso in epoca antecedente a quella utile per beneficiare del condono
edilizio;
II. che, a prescindere da ciò, il condono in questione non
è applicabile nel caso in esame, trattandosi di immobile
pacificamente destinato ad uso non residenziale (garage e cantine), di
cubatura superiore ai mc. 300, che non costituisce ampliamento del
vicino fabbricato principale, anch'esso peraltro abusivo e non sanato;
III. che la pena inflitta in primo grado appariva congrua ed adeguata
ai fatti, come tale non suscettibile di aumento.
Avverso la sentenza d'appello la Berretti ha proposto ricorso per
Cassazione e ne chiede l'annullamento per violazione di legge, difetto
di motivazione e mancata assunzione di prova decisiva.
Deduce, in particolare, la ricorrente:
- che dalla domanda di condono edilizio da lei presentata al Comune
risulterebbe che l'immobile del quale si parla è destinato a
scopo residenziale e, come tale, ai sensi dell'art. 2 L. Reg. Lazio
8/XI/'04, n. 12, potrebbe avere una cubatura superiore ai mc. 200;
- che illegittimamente sarebbe stata rigettata l'istanza di
acquisizione di copia autentica della detta aerofotogrammetria, dalla
quale si sarebbe desunta la prova dell'esistenza del manufatto abusivo
in questione alla data del 30/III/'02, cosi omettendosi l'assunzione di
una prova decisiva.
Motivi della decisione
Il ricorso è destituito di fondamento e, come tale, deve
essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente -a mente
dell'art. 616 c.p.p.- al pagamento delle spese processuali.
I Giudici di merito hanno accertato e ritenuto, con motivazione
incensurabile in questa sede perché in fatto, adeguata e non
manifestamente illogica, che il manufatto per la cui edificazione
abusiva la Berretti è stata condannata, è
staccato dal viciniore edificio principale, anch'esso abusivo e non
sanato, è destinato a garage e cantine ed ha una cubatura di
mc. 320.
Il carattere non residenziale della costruzione è gia di per
sé ostativo all'applicazione del condono edilizio, come
legittimamente ritenuto in sede di merito e la circostanza che
nell'istanza di condono presentata al Comune l'interessata abbia detto
cosa diversa è, ovviamente, irrilevante.
Il mancato accertamento della data di ultimazione della costruzione in
epoca antecedente al 31/III/'03, per non avere l'imputata fornito prova
sicura al riguardo, è stato ritenuto correttamente fatto di
non decisivo rilievo, visto che, per la ragione prima evidenziata, la
disciplina del condono edilizio non è comunque applicabile
alla fattispecie in esame.
Per questa stessa ragione nella mancata acquisizione di copia autentica
della cartografia non è ravvisabile il vizio di mancata
assunzione di prova decisiva.
Invero, l'art. 606 co. 1 lett. d) c.p.p. prevede, fra i motivi di
ricorso, la denunzia di mancata assunzione di una prova decisiva
richiesta dalla parte a norma dello art. 495 co. 2 dello stesso codice,
che consacra il cosiddetto "diritto alla controprova", ma lo "error in
procedendo", in cui si sostanzia il vizio in questione, rileva solo
quando la prova -non ammessa- fosse ammissibile e, comparata con le
argomentazioni addotte in motivazione a sostegno della sentenza,
risulti "decisiva" cioè tale che, se esperita, avrebbe
potuto determinare una diversa decisione.
Evidentemente la valutazione in ordine alla decisività della
prova deve essere compiuta accertando se i fatti dalla parte indicati
nella relativa richiesta siano tali da poter inficiare le
argomentazioni poste a base del convincimento del Giudice (v. conf.
Cass. Sez. III, 21/IV/'95, Santi; 14/V/'98, Di Meo e 13/V/'03, Papagni).
Nella fattispecie in esame la cartografia non avrebbe potuto fornire
dati decisivi tali da modificare il giudizio di colpevolezza
dell'imputata, posto che -come rilevato in sede di merito- del condono
edilizio in questione l'immobile non può in ogni caso
beneficiare.
Il permesso di costruzione in sanatoria -prodotto oggi in udienza-
rilasciato alla Berretti il 26/V/'06, è irrilevante in
quanto si riferisce al fabbricato residenziale su tre livelli e non al
manufatto abusivo oggetto del presente processo.
P. Q, M.
La Corte Suprema di Cassazione
rigetta il ricorso proposto da Maria Adele Berretti avverso la sentenza
della Corte d'Appello di Roma in data 31/X/'05 e condanna la ricorrente
al pagamento delle spese processuali.
Cosi deciso in Roma, il 28 Giugno 2006.
Il consigliere
estensore
Il presidente
Aldo
GRASSI
Claudio VITALONE
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