Commissione Tributaria Regionale Toscana sez. 1 ord. 9 maggio 2006
Est. Bardettini Pres. Montagna Cavet c/Regione Toscana
Rifiuti. Terre e rocce da scavo. Questione di legittimità
costituzionale dell’art. 186 del decreto legislativo 3 aprile
2006 n. 152, per violazione degli artt. 11 e 117 Costituzione,
Il Consorzio Cavet impugnò tempestivamente gli
avvisi di accertamento e irrogazione sanzioni emessi dalla Regione
Toscana, aventi ad oggetto il tributo speciale per il deposito in
discarica dei rifiuti solidi, con riferimento allo smaltimento di terra
e rocce da scavo prodotte in conseguenza
dell’attività di costruzione del tratto
Bologna-Firenze della linea ferroviaria di alta velocità,
Milano-Napoli.
Tali avvisi di accertamento erano i seguenti:
- avviso di accertamento e irrogazione n. 148 del 29 ottobre 2001, con
il quale sulla base del verbale redatto in data 12.09.2000 dal Corpo di
Polizia Provinciale di Firenze, è stato accertato a carico
del Consorzio Cavet, gestore della discarica di inerti denominata DT25
Il Casone, autorizzata dalla Provincia di Firenze con atto n. 429 del
4.12.1996, l’omissione del versamento del tributo speciale
per il deposito in discarica, per un ammontare di Lit. 2.505.040.500
oltre interessi, determinato su mc 417.506,75 di materiale conferito
dall’ottobre 1998 al settembre 2000;
- avviso di accertamento e irrogazione n. 149 del 29 ottobre 2001, con
il quale, con riferimento alle violazioni contestate nel sopra citato
verbale del Corpo di Polizia Provinciale di Firenze, sono state
irrogate le sanzioni amministrative previste dall’art. 16
della L.R. 60/1996, modificata dall’art. 17 della L.R. n.
37/1999 e più precisamente: Lit. 4.824.000.000 per
l’omissione delle registrazioni delle operazioni di
conferimento; Lit. 751.512.150 per l’omissione del versamento
del tributo, e infine Lit. 400.000 per omessa presentazione delle
dichiarazioni annuali per gli anni 1998 e 1999;
- avviso di accertamento e irrogazione n. 150 del 29 ottobre 2001, con
il quale, ancora sulla base del citato verbale, è stato
accertato a carico del Consorzio Cavet, gestore della discarica di
inerti denominata DT6 bis Marzano, autorizzata dalla Provincia di
Firenze con atto n. 429 del 4.12.1996, l’omissione del
versamento del tributo speciale per il deposito in discarica, per un
ammontare di Lit. 918.000.000 oltre interessi, determinato su mc
153.000 di materiale conferito dall’ottobre 1998 al settembre
2000;
- avviso di accertamento e irrogazione n. 151 del 29 ottobre 2001, con
il quale ancora sulla base del citato verbale del Corpo di Polizia
Provinciale di Firenze, sono state irrogate sanzioni amministrative per
Lit. 1.521.444.000 per l’omissione delle registrazioni delle
operazioni di conferimento; Lit. 275.400.000 per l’omissione
del versamento del tributo e infine Lit. 400.000 per l’omessa
presentazione delle dichiarazioni annuali per gli anni 1998 e 1999.
Il contribuente in diritto lamenta l’illegittimità
dell’atto impugnato per insufficiente indicazione delle
modalità relative alla presentazione del ricorso e
ciò nel mancato rispetto dell’art. 12 comma 2
della L.R. della Toscana del 29 luglio 1996, n. 60. Infatti, negli atti
impugnati, prima si ricorda che è consentito ricorso da
trasmettere alla Regione Toscana entro sessanta giorni dalla notifica e
poi si afferma che avverso l’avviso di accertamento e
irrogazione delle sanzioni, nonché dell’iscrizione
a ruolo è ammessa l’impugnativa dinanzi alle
Commissioni Tributarie. In altre parole secondo il contribuente, le
modalità relative alla proposizione del ricorso non sono
indicate se non parzialmente e in maniera erronea, tanto da poter
indurre in errore il contribuente.
In particolare genera confusione l’espressione
“trasmesso” dato che il ricorso alle Commissioni
Tributarie deve essere proposto mediante notifica nelle forme indicate
dall’art. 16 commi 2 e 3, D. Lgs 546.
Inoltre il rinvio effettuato all’art. 3, comma 34, L. 549
è errato dal momento che di tale legge, è
l’art. 3, comma 37 che attribuisce la competenza in materia
di tributo speciale per il deposito in discarica alle Commissioni
Tributarie.
Non solo il contribuente lamenta pure che la pretesa tributaria
è “contra legem” in quanto materialmente
infondata.
A questo riguardo lo stesso contribuente ricorda la normativa che
definisce i rifiuti solidi e di conseguenza il relativo tributo
speciale per il deposito in discarica. Secondo tale normativa, per
“rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto derivante
da attività umana o da cicli naturali, abbandonato o
destinato all’abbandono”. Addirittura la stessa
Amministrazione Finanziaria ha chiarito che “non
può verificarsi il presupposto del tributo per rifiuti
effettivamente destinati al riutilizzo, compresi i rifiuti per
ristrutturare o sistemare la discarica…” (C.M. 24
luglio 1996 n. 190/E).
Il contribuente rimanda anche all’interpretazione del
Ministero dell’Ambiente il quale stabilisce che il tributo
è dovuto alle Regioni, e da queste è determinato.
D’altra parte, la L.R. della Toscana 29 luglio 1996 n. 60 ha
individuato nei rifiuti solidi di cui all’art. 2 del D.P.R.
915, quelli conferiti in discarica ai fini dello stoccaggio definitivo
e quelli smaltiti in impianti di incenerimento senza recupero di
energia.
Ancora l’art. 6 del D. Lgs 22 del 5 maggio 1997, dispone che
per rifiuto è da intendersi qualsiasi sostanza rientrante
nelle categorie riportate nell’allegato a) del decreto e di
cui si sia deciso di disfarsi.
In seguito il D. Lgs 22 del 5 febbraio 1997 ha subito modifiche e tra
l’altro è stabilito che sono escluse
dall’applicazione di tale decreto “…le
terre e le rocce da scavo destinate all’effettivo utilizzo
per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati, con esclusione di
materiali provenienti da siti inquinati e da bonifiche con
concentrazione di inquinanti superiore ai limiti di
accettabilità stabiliti dalle norme vigenti”.
Infine la cosiddetta “legge obiettivo” ha stabilito
che “…le terre e le rocce da scavo, anche di
gallerie, non costituiscono rifiuti e sono, perciò, escluse
dall’ambito di applicazione del medesimo decreto
legislativo…”.
Pertanto, secondo il contribuente gli avvisi di accertamento impugnati
trovano il loro presupposto in verbali non rappresentativi della
situazione di fatto e di diritto. Il materiale costituente il presunto
rifiuto, proviene da scavi per la tratta ferroviaria Bologna-Firenze,
non è stato abbandonato dal Consorzio Cavet, e viene
riutilizzato per il rimodellamento territoriale nel rispetto della
conferenza dei servizi del 28 luglio 1995.
D’altra parte è fatto inevitabile e oggettivo che
la costruzione di una tratta ferroviaria implichi lo spostamento di
materiali da scavo, tanto che, in tale conferenza è stata
appositamente prevista la creazione di depositi di smarino destinati a
interventi di tutela e di recupero ambientale. E tali depositi
rientrano tra le opere di rimodellamento territoriale.
Ne consegue che una corretta qualificazione giuridica delle aree di
deposito dello “smarino” impedisce di considerarle
come discariche in senso proprio.
I Primi Giudici accolsero i ricorsi dichiarando compensate le spese.
La Regione Toscana, nel proprio appello a questa Commissione ricorda
preliminarmente lo svolgersi dei fatti e quindi impugnando la decisione
dei Primi Giudici, in quanto ritenuta errata dal momento che prescinde
dal contesto normativo di cui ne è dichiarata
l’interpretazione e stravolge il concetto di
riutilizzabilità del materiale, nonché quello di
atto autorizzatorio necessario per la riutilizzazione.
D’altra parte per l’esame della controversia i
Primi Giudici non si sono posti il problema dell’effettiva
destinazione del materiale reperito presso le discariche, limitandosi
ad affermare che i rifiuti non sono pericolosi dal momento che i
provvedimenti impugnati non dimostrano né la non
riutilizzabilità né
l’inidoneità dell’autorizzazione al loro
riuso.
Per la parte appellante è errato dover dimostrare la non
riutilizzabilità del materiale, dal momento che è
rilevante soltanto la sua classificazione come rifiuto, così
come affermato dalla Corte di Giustizia della Comunità
Europea (sentenza 28 marzo 1990).
In realtà è a carico del Consorzio la
dimostrazione dell’intenzione di riutilizzare il materiale,
intenzione da manifestarsi espressamente al momento in cui ne viene
deciso lo smaltimento o il recupero (Cassazione Penale, Sezione 3 del
24.08.2000 n. 2419). E non è mai stato dimostrato che i siti
di deposito di “smarino” rientrano tra le opere di
rimodellamento territoriale.
Inoltre nei riguardi delle due discariche, e soprattutto nei confronti
di quella denominata Il Casone, dopo i lavori effettuati è
apparsa evidente la necessità di un intervento di
“rimodellamento” in modo da eliminare i danni
prodotti dalla discarica.
Non solo sussistono anche dubbi che il Cavet sia intenzionato a
rimuovere i materiali depositati.
In ogni caso non è stato presentato alcun progetto di opera
o intervento di pubblica utilità e l’unico
progetto approvato è quello presentato dallo stesso Cavet
unitamente alla richiesta di autorizzazione e al rinnovo della stessa.
Inoltre la sentenza dei Primi Giudici afferma che il materiale non
costituisce rifiuto speciale pericoloso, basandosi esclusivamente su
dei documenti prodotti dalla parte senza definirne la rilevanza ai fini
della causa. E d’altra parte è chiaro che la
natura dei rifiuti e il rispetto dei limiti di legge devono essere
provati al momento della richiesta dell’autorizzazione di
riutilizzazione e non successivamente al solo fine di sottrarsi
all’applicazione delle norme di legge. Comunque nessuna prova
in tal senso è stata data dai gestori della discarica ed
è errata la valutazione dei Primi Giudici in ordine alla
attendibilità dei documenti depositati da Cavet.
La sentenza inoltre afferma che la Regione Toscana avrebbe dovuto
dimostrare che il Consorzio stava in concreto realizzando una discarica
nell’area in questione. Il ragionamento è affetto
da illogicità e non può essere condiviso dal
momento che in effetti siamo in presenza di una discarica dove il
materiale è depositato in modo definitivo. E non ha rilievo
se il materiale sia o meno inquinato.
Non è da condividersi neppure la non
applicabilità, così come sostenuto dai
ricorrenti, del D.Lgs n. 36 del 13.01.2003 in quanto i materiali della
controversia sarebbero esclusi dall’ambito di applicazione
del decreto per sua espressa enunciazione. A questo riguardo
c’è da dire che tale decreto è
successivo ai fatti in causa e che in ogni caso, anche ritenendo
fondata la sua applicabilità si arriva a conclusioni
diverse. Infatti, anche se i materiali per loro natura non appaiono
inquinanti, sono tuttavia annoverati tra i rifiuti e d’altra
parte l’esclusione di cui all’art. 3 degli inerti e
dei depositi di terra non inquinata ai sensi del D.M. 25 ottobre 1999
n. 471, non equivale alla esclusione di tali materiali dalla categoria
dei rifiuti.
Ancora secondo la parte appellante dal contenuto degli atti
autorizzatori è deducibile senza ombra di dubbio che
l’autorizzazione fosse finalizzata a uno stoccaggio
definitivo e non a uno stoccaggio provvisorio, quindi a una discarica.
Non è inoltre corretto che i Primi Giudici escludano ogni
efficacia all’atto autorizzatorio ai fini della
classificazione del materiale. Infatti, in base alla normativa in
esame, così come interpretata dalla L. 443 vi sono due sole
possibilità: o l’autorizzazione è fatta
ai sensi del D. Lgs 22/97 e allora il materiale è un
rifiuto, oppure se vi è altra autorizzazione il materiale
non è rifiuto, ma questa seconda autorizzazione deve essere
rilasciata da autorità competente e diversa secondo il tipo
di riutilizzo.
La sentenza appellata poi merita di essere riformata per carenza di
motivazione su un punto fondamentale della decisione, laddove si
metteva in dubbio la natura di norma di interpretazione autentica del
comma 17 dell’art. 7 e del comma 1 lettera f-bis
dell’art. 8 del D. Lgs n. 22 del 1997, dove appunto si
afferma che “…le terre e rocce da scavo, anche di
gallerie, non costituiscono rifiuti e sono, perciò, escluse
dall’ambito di applicazione del medesimo decreto legislativo,
anche quando contaminate, durante il ciclo produttivo, da sostanze
inquinanti derivanti dalle attività di escavazione,
perforazione e costruzione, sempre che la composizione media
dell’intera massa non presenti una concentrazione di
inquinanti superiore ai limiti massimi previsti dalle norme
vigenti”. Si affermava pertanto che venivano modificati i
criteri per il campionamento dei materiali.
Secondo la Regione gli avvisi di accertamento dovevano essere
differenziati sia in virtù della natura della norma sia in
ragione della data di entrata in vigore della norma interpretata.
Così l’avviso n. 146 doveva essere esaminato alla
luce delle norme in vigore alla data dell’accertamento dei
fatti (12.09.2000) e quindi degli artt. 7 e 8 del Decreto Ronchi
all’epoca vigente. A tale data secondo l’art. 7 i
rifiuti venivano distinti in urbani e speciali, secondo
l’origine e pericolosi e non pericolosi secondo le
caratteristiche. L’art. 8 non annoverava tra le esclusioni le
terre e le rocce da scavo.
Le norme di interpretazione autentica retroagiscono fino al momento
dell’entrata in vigore delle disposizioni interpretate ma,
l’interpretazione della lettera f-bis L. n. 93 del 23 marzo
2001 non può retroagire ad epoca antecedente al 19 aprile
2001 data di entrata in vigore della legge stessa; quindi, il 12
settembre 2000, la lettera f-bis non esisteva e non poteva essere
interpretata.
La sentenza merita poi di essere riformata anche nella parte in cui
respinge la domanda della Regione Toscana di rinvio pregiudiziale ex
art. 234, comma 2 del TrCE alla Corte di Giustizia della
Comunità Europea, in modo da verificare la
compatibilità delle norme introdotte dalla L. 443 del 2001
con le Direttive CEE n. 75/442 e n. 91/156 in materia di rifiuti.
Infatti i Primi Giudici hanno negato che il parere motivato dalla
Comissione Europea adottato dallo Stato Italiano, possa produrre
effetto nel giudizio, dal momento che si tratterebbe “di atto
interno di una procedura ancora da definirsi”.
Tale conclusione non può essere condivisa dal momento che,
anche se in fase precontenziosa siamo pur sempre in presenza di un
provvedimento che sancisce l’illegittimità di una
disposizione nazionale contestata.
Non solo la Commissione Tributaria Provinciale sostiene che la
Direttiva 75/442 può vincolare lo Stato Italiano ma non
direttamente i suoi cittadini. La sentenza pertanto nega che il singolo
cittadino possa chiedere un controllo di legittimità della
norma nazionale alla Corte di Giustizia. A questo riguardo viene citata
numerosa giurisprudenza comunitaria, secondo la quale tale affermazione
non avrebbe fondamento.
Da rilevare infine, nei riguardi dell’identità di
fattispecie che il materiale oggetto di accertamento presenta
caratteristiche diverse da quelle del materiale di cui alla sentenza 95
del 2003, sia per la quantità estratta, sia da un punto di
vista qualitativo, dal momento che trattasi di materiali provenienti da
scavi di gallerie diverse e quindi, presumibilmente, diversi nella
composizione e nella concentrazione di materiali inquinanti.
In conclusione la Regione Toscana riportandosi alla lettura sistematica
della citata normativa comunitaria e nazionale conclude che la L.
443/2001 non ha effetto ablativo della nozione di rifiuto.
La legge di interpretazione autentica si limita a chiarire a quali
condizioni qualitative (limite di sostanze inquinanti) e giuridiche
(riutilizzazione), le terre e le rocce da scavo possono essere escluse
dalla disciplina in materia di rifiuti e pertanto chiede:
- in via principale l’accoglimento del proprio appello e il
conseguente annullamento e riformazione della sentenza dei Primi
Giudici;
- in via subordinata il rinvio pregiudiziale della questione alla Corte
di Giustizia perché si pronunci ai sensi dell’art.
234 del Trattato sulla compatibilità delle norme con le
Direttive 75/442 e 91/156; alternativamente, affinché
sollevi questione di legittimità costituzionale
dell’art. 1 commi 17, 18 e 19 della L. 443/2001, per
violazione degli artt. 11 e 117 comma 1 della Costituzione;
- in via ulteriormente subordinata si chiede che venga dichiarata la
legittimità degli avvisi n. 148 (Casone) e n. 150 (Marzano),
venga accolto parzialmente l’appello e riformata la sentenza
nella parte in cui accoglie i ricorsi con riferimento alla pretesa
tributaria;
- in via istruttoria si chiede che la Commissione disponga consulenza
tecnica d’ufficio al fine di accertare i fatti esposti
nell’appello presentato al punto D.4 (pagg. 35 e 36).
Nelle proprie controdeduzioni e per quanto occorrer possa nel proprio
appello incidentale il Consorzio Cavet chiede che l’appello
della Regione Toscana venga dichiarato inammissibile o respinto e che
comunque venga confermato l’annullamento degli avvisi di
accertamento e di irrogazione.
L’appello deve essere considerato inammissibile per
intervenuto giudicato esterno a favore del Consorzio Cavet, dal momento
che la materia è stata oggetto della sentenza n. 95/2002,
già passata in giudicato per le questione interpretative ivi
affrontate e risolte e peraltro identiche a quelle del presente
giudizio.
Non solo la decisione della causa non può prescindere dalla
valutazione di elementi di fatto, l’accertamento dei quali
avrebbe dovuto avvenire in modo specifico e diverso per le due
discariche.
Esiste inoltre l’infondatezza oggettiva dei motivi di appello
e della pretesa fiscale, essendo la legittimità della
sentenza impugnata adeguatamente motivata nel merito (anche a questo
proposito viene citata numerosa giurisprudenza nazionale e comunitaria).
Infine viene ribadito che il Consorzio Cavet ha provveduto a richiedere
agli enti locali le autorizzazioni amministrative necessarie per
l’utilizzo dei depositi e delle attività di
ripristino ambientale, autorizzazioni regolarmente ottenute.
Pertanto il contribuente chiede:
- l’inammissibilità dell’appello della
Regione per intervenuto giudicato esterno a favore della resistente;
- il rigetto nel merito previa applicazione della regola giuridica
individuata nella sentenza definitiva confermando la sentenza dei Primi
Giudici, ovvero accogliere l’appello incidentale;
- in via subordinata l’annullamento dell’atto di
irrogazione delle sanzioni per carenza di motivazione e
illegittimità dell’irrogazione della sanzione per
errore di diritto e/o errore di fatto.
All’esito della discussione si rendono necessarie una
puntualizzazione della normativa nazionale, nella sua successione
temporale, e di quella comunitaria.
Sotto il primo profilo va ricordato che il d.p.r 10 settembre 1982 n.
915 aveva classificato “i materiali provenienti da
demolizioni, costruzioni e scavi” come rifiuti speciali, ai
sensi dell’art. 2, comma 3 punto 3.
Con l’entrata in vigore del decreto legislativo 5 febbraio
1997 n. 22 “ i rifiuti derivanti dalle attività di
demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che
derivano dalle attività di scavo” sono stati
classificati come rifiuti speciali.
Lo stesso decreto Ronchi prevedeva poi all’art. 8 (relativo
alle esclusioni) che “i materiali non pericolosi che derivano
dall’attività di scavo” fossero esclusi
dalla normativa sui rifiuti (ex comma 2 lett. c).
Questa esclusione fu oggetto di critica da parte della Commissione
Europea, così che con il cd Ronchi bis (d. lgs 389 del 1997)
i commi 2, 3 e 4 dell’art. 8 del d. lgs 22/1997 venivano
abrogati (ex art. 1, comma 9).
Il quadro di coerenza della disciplina nazionale con quella comunitaria
prevedeva così che i materiali provenienti
dall’attività di scavo rientrassero fra i rifiuti,
con la ulteriore specificazione che quelli pericolosi avessero la
qualificazione di rifiuti speciali.
Con una Circolare ministeriale veniva operata una prima deroga alla
disciplina, prevedendosi che le terre e rocce da scavo fossero
qualificate come rifiuti allorché superassero limiti di
concentrazione di inquinamento stabiliti dal D.M. 25 ottobre 1999 n.
471, ed in presenza di specifiche condizioni di riutilizzo (e sul punto
basti richiamare il principio di legalità, ed in particolare
di riserva di legge, per una valutazione sulla legittimità
di tale modifica normativa).
A fronte di una giurisprudenza di legittimità che aveva
visto la terza sezione della corte di cassazione adottare una
interpretazione ritenuta restrittiva in tema di terre e rocce da scavo,
il legislatore interveniva, con una tecnica che in materia di rifiuti
si è ripetuta innumerevoli volte, con la legge 23 marzo 2001
n. 93, che introduceva due ulteriori ipotesi di esclusione dal regime
dei rifiuti (ex art. 10), e tra queste la lettera f bis), che
escludeva, in quanto disciplinate da specifiche disposizioni di legge,
“le terre e le rocce da scavo destinate
all’effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e
macinati, con esclusione di materiali provenienti da siti inquinati e
da bonifiche con concentrazione di inquinanti superiore ai limiti di
accettabilità stabiliti dalle norme vigenti”.
La materia subiva dopo poco un ulteriore intervento con la legge 21
dicembre 2001 n. 443 (cd legge obiettivo o legge Lunardi), che forniva
l’interpretazione autentica dell’art. 7, comma 3
lett. b, del decreto Ronchi (vigente sin dalla sua entrata in vigore) e
dell’art. 8, comma 1 lett. f bis, (introdotto dalla citata
legge 93 del 2001).
In realtà fornendo l’interpretazione delle ipotesi
in cui le terre e rocce da scavo non costituiscono rifiuti, la legge
Lunari non poteva fornire altra interpretazione se non quella
dell’art. 8, relativo alle esclusioni, in quanto
l’art. 7 attiene alla classificazione dei rifiuti (urbani o
speciali, pericolosi o non pericolosi), con la conseguenza che la legge
443 del 2001 fornisce l’interpretazione autentica della
esclusione al regime dei rifiuti introdotta con la legge n. 93 del 2001
(indipendentemente dalle ulteriori considerazioni sulla natura o meno
di interpretazione o di innovazione di tale intervento).
Il quadro veniva nuovamente sottoposto ad ulteriore interpretazione con
la legge comunitaria 2003 (legge 31 ottobre 2003 n. 306), che
modificava nuovamente la lettura delle due citate disposizioni (e qui
valgano analogicamente le medesime osservazioni).
Sostanzialmente il quadro normativo non è mutato con la
entrata in vigore (il 29 aprile 2006) delle Norme in materia ambientale
introdotte dal decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152; infatti
l’art 186 prevede che:
“le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ed i residui
della lavorazione della pietra destinate all’effettivo
utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati non
costituiscono rifiuti….solo nel caso in cui, anche quando
contaminati, durante il ciclo produttivo, da sostanze inquinanti
derivanti dalla attività di escavazione, perforazione e
costruzione siano utilizzati, senza trasformazioni preliminari, secondo
le modalità previste nel progetto sottoposto a valutazione
di impatto ambientale…”.
Orbene il rapporto tra diritto comunitario e diritto interno si mostra
particolarmente complesso, ed ha spesso dato origine a controversie tra
la Corte di Giustizia e le Corti Costituzionali, ed in particolare
quella tedesca e quella del nostro paese, anche tenendo conto del fatto
che il diritto comunitario risulta formato da un complesso di elementi
nel quale le norme dei trattati istitutivi rappresentano soltanto la
prima fonte, ed alle quali si aggiungono le norme di diritto derivato,
in primis i regolamenti e le direttive adottate dagli organi
comunitari, così come le sentenze della Corte di Giustizia,
intervenuta nelle procedure di infrazione o in via pregiudiziale in
tema di interpretazione del diritto comunitario.
Nel corso della evoluzione giurisprudenziale conseguentemente
intercorsa è possibile individuare alcuni punti fermi, ed in
primis il concetto che il Trattato CE ha di fatto realizzato un
ordinamento giuridico di nuovo genere nel campo del diritto
internazionale, a favore del quale gli Stati hanno rinunciato, anche se
in settori limitati, ai loro poteri sovrani (causa 26/62, Van Gend en
Loos, raccolta CGCE, 1963, 1, decisione del 1973).
Una affermazione che trova un aggancio costituzionale
nell’art. 11 per il quale
““L’Italia .…consente, in
condizioni di parità con gli atri Stati, alle limitazioni di
sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace
e la giustizia fra le nazioni…”, nel richiamo ai
vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario contenuto
nell’art. 117, e nelle pronunce per le quali
l’ordinamento comunitario e l’ordinamento statale
sono distinti ma al tempo stesso coordinati così che le
norme comunitarie ricevono diretta applicazione
nell’ordinamento interno, pur rimanendo estranee al sistema
delle fonti, comportando non la caducazione, bensì solo la
non applicazione, da parte del giudice nazionale, della norma interna
incompatibile.
Infatti con la sentenza n. 170 la Corte Costituzionale aveva avuto modo
di affermare come nelle materie riservate alla normazione delle
Comunità Europee il giudice ordinario dovesse applicare
direttamente la norma comunitaria, la quale prevale sulla legge
nazionale incompatibile, anteriore o successiva; ciò in
quanto l'ordinamento dello Stato e quello della Comunità
europea sono due sistemi reciprocamente autonomi e, al tempo stesso,
coordinati secondo le previsioni del Trattato di Roma, la cui
osservanza forma oggetto, in forza dell'art. 11 Cost., di una
specifica, piena e continua garanzia (Corte Costituzionale 19 aprile
1985 n. 113). In particolare nella decisione 113 del 1985 il giudice
delle leggi, dopo avere ribadito che allorquando una fattispecie cada
sotto il disposto della disciplina prodotta dagli organi della C.E.E.
immediatamente applicabile nel territorio dello Stato, la regola
comunitaria deve ricevere da parte del giudice statale necessaria ed
immediata applicazione - pur in presenza di incompatibili statuizioni
della legge ordinaria dello Stato, non importa se anteriore o
successiva, precisava come tale percorso dovesse essere rispettato non
soltanto ove si tratti di disciplina prodotta dagli organi della C.E.E.
mediante regolamento, ma anche di statuizioni risultanti da sentenze
interpretative della Corte di Giustizia. Giurisprudenza confermata
anche successivamente in occasione di questione vertente sulla
libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi dei
lavoratori autonomi, allorché ci si riferiva agli artt. 52 e
59 del Trattato, come interpretati, in sede di giudizio promosso a
norma dell’art. 169, dalla Corte di Giustizia (Corte
Costituzionale 4 luglio 1989 n. 389).
Ma l’interpretazione e l’applicazione del Trattato,
e delle disposizioni comunitarie in genere, non sono riservate al solo
giudice comunitario, atteso che “ è compito dei
giudici nazionali incaricati di applicare, nell’ambito delle
loro competenze, le norme del diritto comunitario, garantire la piena
efficacia di tali norme e tutelare i diritti attribuiti ai
singoli” (CGCE 19/11/91, Francovich, C 6/90 e C9/90, Raccolta
1991, p.I, 5357); giudici definiti dalla stessa Corte quali giudici
comuni del diritto comunitario.
L’ordinamento comunitario viene così visto come
integrato negli ordinamenti giuridici degli Stati membri, con la
conseguente impossibilità per gli Stati membri di far
prevalere contro un ordinamento giuridico da essi accettato a
condizione di reciprocità, un provvedimento unilaterale
ulteriore, il quale pertanto non potrà essere opponibile
all’ordine comune (causa 6/64, Costa c. Enel, raccolta CGCE,
1964, 1127).
Una immediata comprensione di questa gerarchia si ha con riferimento ai
Regolamenti comunitari, occupandosi dei quali la Corte di Giustizia (in
un caso nel quale era stata chiamata a giudicare sui rapporti fra un
regolamento ed una legge nazionale italiana) elaborò il
concetto di preminenza o supremazia dell’ordinamento
comunitario sull’ordinamento interno affermando come in forza
del principio della preminenza del comunitario le disposizioni del
trattato e gli atti delle istituzioni, qualora siano direttamente
applicabili, hanno l’effetto, nei loro rapporti col diritto
interno degli Stati membri, non solo di rendere ipso iure inapplicabile
per il fatto stesso della loro entrata in vigore, qualsiasi
disposizione contrastante della legislazione nazionale preesistente, ma
anche, in quanto tali disposizioni fanno parte integrante, con rango
superiore rispetto alle norme interne, dell’ordinamento
giuridico vigente nel territorio dei singoli Stati membri, di impedire
la valida formazione di nuovi atti legislativi, nella misura in cui
questi fossero incompatibili con norme comunitarie (causa 106/77,
Simmenthal, raccolta CGCE, 1978, 629).
La dottrina e la stessa giurisprudenza della Corte di Giustizia hanno
poi avuto modo di precisare come la prevalenza sopra descritta non
potesse limitarsi ai soli regolamenti, ma dovesse essere estesa a tutte
le norme comunitarie dotate di un “effetto
diretto”. Effetto che la giurisprudenza comunitaria ha
riconosciuto in ogni caso in cui la norma sia chiara, precisa e non
condizionata, ovvero suscettibile di applicazione immediata (non
necessitante di alcun atto nazionale per la sua applicazione)(causa Van
Gend en Loos, cit). Il citato effetto diretto può
conseguentemente essere riconosciuto, secondo la giurisprudenza della
Corte, oltre che ai regolamenti, alle disposizioni del Trattato, a
quelle delle direttive con le caratteristiche sopra evidenziate e per
le quali sia scaduto il termine di attuazione, ed alle decisioni.
A fronte di tale quadro di riferimento sussisterebbe inoltre un
generale “obbligo di interpretazione conforme”
della normativa interna rispetto a quella comunitaria, che troverebbe
la propria fonte nell’obbligo di leale collaborazione tra
autorità nazionali e comunitarie contenuto
nell’art. 10 (ex 5) del Trattato, e che ingenererebbe un
diffuso potere di disapplicazione da parte di qualsiasi giudice
nazionale adito nell’ambito della propria competenza.
Peraltro il Trattato istitutivo della Comunità europea non
impone agli Stati membri soltanto l’obbligo di adeguare la
propria disciplina interna ai precetti comunitari, ma
altresì quello di adottare le misure idonee a rendere tale
obbligo di conformazione “attuale”. Ciò
in quanto allorchè l’istituzione comunitaria abbia
regolamentato un determinato settore con una direttiva di
armonizzazione, finalizzata, come è noto, ad assicurare
regole uniformi per i cittadini comunitari, la applicazione interna ad
opera di un singolo Stato con una disciplina che, sia operando sul
profilo terminologico e/o delle esclusioni sia su quello sanzionatorio,
si riveli del tutto o in parte inefficace, vanificherebbe il citato
presupposto dell’intervento comunitario, ovvero la
armonizzazione delle legislazioni.
Questo comportamento nazionale dovrebbe in tal caso essere letto come
contrario al dedotto principio contenuto nell’art. 10 del
Trattato, ai sensi del quale “gli Stati membri adottano tutte
le misure di carattere generale e particolare atte ad assicurare
l’esecuzione degli obblighi derivanti dal trattato ovvero
determinati dagli atti delle istituzioni della
Comunità”
A questo punto si rende necessaria una puntualizzazione sui rapporti
tra diritto comunitario e diritto penale, alla luce del principio della
riserva di legge di cui all’art. 25 Costituzione,
nonché di quello di irretroattività della legge
penale, atteso che la attribuzione al Parlamento della scelta dei
comportamenti meritevoli di sanzione penale rientrerebbe tra i principi
nazionali non derogabili da parte del diritto comunitario.
La stessa dottrina precisa come se la riserva di legge rappresenta
l’aspetto formale del principio di legalità, in
quanto prescrive la fonte ed il procedimento di produzione delle norme
penali, il principio di determinatezza ne esprime l’aspetto
sostanziale. Conseguentemente viene osservato come l’attuale
effettiva connotazione delle norme comunitarie sia tale da non rendere
possibile una immediata applicazione delle stesse al fine di irrogare
una sanzione penale. Peraltro l’orientamento maggioritario in
dottrina sembra escludere una diretta competenza penale da parte delle
istituzioni comunitarie , né allo stato risultano norme
comunitarie direttamente incriminatrici. Conseguentemente, mentre
l’interpretazione conforme a costituzione deve essere
privilegiata per evitare il vizio di incostituzionalità
della norma interpretata, il complesso dei principi fondamentali del
nostro ordinamento costituzionale e dei diritti inalienabili della
persona, fra i quali rientra il principio di irretroattività
della legge penale, costituiscono un controlimite del quale non
può non tenersi conto.
Il discorso si sposta conseguentemente sulla possibile influenza del
diritto comunitario sul diritto penale degli Stati nazionali.
Come ricordato in precedenza nessuno discute l’immediata
efficacia in bonam partem del diritto comunitario, cui quel
“giudice comune” nazionale, come definito dalla CG,
può, e deve, dare esecuzione attraverso la disapplicazione,
totale o parziale, delle norme penali interne eventualmente
incompatibili; in applicazione di tale principio la corte di cassazione
ha ritenuto che la legge 9 dicembre 1977 n. 903, che regola e sanziona
il divieto di lavoro notturno per le donne nelle aziende manufatturiere
anche artigianali, contrastasse con la Direttiva 76/207/CEE, come
interpretata dalla Corte di Giustizia, e dovesse conseguentemente
essere disapplicata con salvezza della parte che fa divieto di lavoro
notturno durante il periodo della gravidanza e del primo anno di vita
del bambino. Sotto questo profilo si è ritenuto che
l’esercizio di un diritto riconosciuto dalla normativa
comunitaria potrebbe dare vita ad una causa di giustificazione ai sensi
dell’art. 51 cod. pen (si pensi alla libertà di
stabilimento o di prestazione dei servizi quale scriminante
dell’esercizio abusivo della professione); ma anche nei casi
in cui la norma comunitaria contrasti integralmente con il divieto
penalmente sanzionato dal diritto nazionale, e tale conseguenza
può verificarsi anche per il contrasto di una disposizione
nazionale con una disposizione comunitaria come interpretata dalla
Corte di Giustizia della Comunità Europea, si produrra
quell’efficacia in bonam che si sta esaminando.
Peraltro non va dimenticato come il diritto comunitario consenta un
ampio sindacato di proporzionalità della pena e di
ragionevolezza, in generale, delle incriminazioni , attraverso
l’interpretazione del citato art. 10 del Trattato,
così da consentire un esame non soltanto sulla
compatibilità delle norme nazionali di carattere repressivo,
ma anche sulla tipologia e l’entità delle
sanzioni; anche se va sottolineato come la giurisprudenza comunitaria
attribuisca al legislatore nazionale un’ampia
discrezionalità, una volta controllate la
effettività della sanzione e la sua
proporzionalità, nella scelta tra sanzioni amministrative o
penali .
Diversa è la problematica dell’influenza in malam
partem, allorché il significato di una norma penale dipende
dalla sua integrazione con altre norme, ovviamente distinguendo il caso
in cui l’eterointegrazione incida soltanto sulla definizione
del fatto, dai casi nei quali incida sullo stesso precetto.
Secondo la giurisprudenza costituzionale la possibilità
dell’integrazione della legge penale da parte di norme non
legislative incontra precisi limiti relativamente al precetto, alla
sanzione ed ai soggetti, così che si è ritenuto
che “se pure è vero che una cosa è
riprodurre una norma non autoesecutiva, come quella contenuta in una
direttiva non dettagliata, ed altro è riprodurre una norma
autoesecutiva, come quella dettata da un regolamento, pur tuttavia,
atteso che la riserva di legge preclude l’immediata
esecutività (in malam) anche di un regolamento, ne consegue
che una norma interna recettizia sarà comunque destinata a
renderne effettiva l’applicazione”.
Nel caso in cui la disciplina comunitaria preveda non soltanto un
obbligo di tutela di un determinato bene, lasciando aperta la scelta
tra sanzione penale o amministrativa, ma imponga un obbligo di tutela
esclusivamente penale, la mancata ottemperanza da parte del legislatore
nazionale potrà comportare, in ossequio di quanto sopra, la
sola condanna da parte della Corte di Giustizia ai sensi degli artt.
226-228 del Trattato, non potendosi dare altrimenti ingresso a forme di
incriminazione non legislativamente predeterminate.
Ma se è pur vero che la integrazione in malam partem va a
misurarsi con il principio di legalità, con la teoria delle
fonti e con la lettura costituzionalmente orientata dell’art.
5 cod. pen., diverso sarà l’ipotesi in cui la
eterointegrazione incide solo sulla definizione del fatto,
contribuendo, come ogni altra fonte normativa, alla descrizione della
fattispecie (come in tema della nozione di rifiuto).
Ancora diversa si presenta la tematica del rapporto disciplina
comunitaria-nazionale nel caso in cui una norma penale risulti
già introdotta in un ambito nazionale, e con successivo
intervento legislativo la sanzione penale venga modificata o abrogata.
In questo caso appare potersi percorrere due diverse strade: la prima
è quella del ricorso in via pregiudiziale ex art. 234
affinchè la Corte di Giustizia fornisca la interpretazione
del diritto comunitario, in uno con la valutazione di adeguatezza e
proporzionalità delle sanzioni rispetto alle esigenze di
tutela ed alla gravità del fatto , la seconda prevede la
sottoposizione della questione alla corte costituzionale per violazione
degli artt. 11 e 117, comma 1, Costit. stante la difformità
dal diritto comunitario della norma interna derogatrice.
Un contributo a tale ricostruzione è dato da alcuni passaggi
della decisione 7 febbraio 2000 n. 31 della Corte Costituzionale, che
dichiarava inammissibile, per il rilevato contrasto con norme di
trattati internazionali sottoscritti dall'Italia, la richiesta di
'referendum' popolare per l'abrogazione dell'intero testo unico
approvato con d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286, richiesta dichiarata
legittima con ordinanza del 7-13 dicembre 1999 dell'Ufficio centrale
per il 'referendum' costituito presso la Corte di cassazione, con la
denominazione "Immigrazione e condizione dello straniero". In tale
pronuncia il giudice delle leggi ricordava come in base al cosiddetto
"Acquis di Schengen - che ricomprende convenzioni, protocolli e
dichiarazioni immediatamente applicabili ai tredici Paesi membri
dell'Unione europea per effetto del protocollo B, artt. 1 e 2, del
Trattato di Amsterdam - i singoli Stati aderenti abbiano assunto
numerosi obblighi in materia di controlli al passaggio delle frontiere
interne, di transito dei cittadini extracomunitari che si rechino in
altro Paese contraente o di attraversamento delle frontiere esterne e,
infine, in tema di sanzioni penali nei confronti di chi favorisce
l'immigrazione clandestina. Nell’occasione, pur rilevando che
l'art. 2, comma 2, del Protocollo sull'art. J.7 del trattato
sull'Unione europea, allegato al trattato di Amsterdam, riservi al
Consiglio, fondandosi sulle "pertinenti disposizioni dei trattati, la
base giuridica di ciascuna delle disposizioni o decisioni che
costituiscono "lo 'Acquis' di Schengen", la Corte affermava come non vi
fosse dubbio che gli artt. 5, 6 e 27 della Convenzione dell'accordo di
Schengen costituissero espressione di un preciso indirizzo normativo,
rigidamente vincolante, al quale il nostro legislatore non potrebbe
sottrarsi. In questo quadro normativo la Corte affermava,
perciò, che l'eventuale abrogazione delle norme del d.lgs.
n. 286 del 1998 - che per effetto delle abrogazioni disposte dall'art.
47 dello stesso testo unico sono le uniche che regolavano, nel nostro
ordinamento interno, le suddette materie, ed in alcune delle quali,
oltretutto, si riflettono valori fondamentali della nostra Carta
costituzionale – avrebbe reso l'Italia inadempiente ai suoi
obblighi, con conseguente esclusione della consultazione popolare.
Il quadro generale sopra delineato può a questo punto essere
messo a confronto con la questione relativa alla individuazione della
nozione di rifiuto (ed alla conseguente esclusione dalla stessa delle
terre e rocce da scavo). In merito deve sottolinearsi come nel nostro
Paese le caratteristiche che, in ambito comunitario, individuano la
nozione di “rifiuto” sono state originariamente
riprodotte nell’art. 6, comma 1 – lett. a), del
D.Lgs. 5.2.1997, n. 22 (che ha recepito le modifiche del 1991 alle due
direttive comunitarie sui rifiuti) secondo cui “è
rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie
riportate nell’Allegato A e di cui il detentore si disfi o
abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi”.
Il primo elemento essenziale della nozione di
“rifiuto” è costituito, pertanto,
dall’appartenenza ad una delle categorie di materiali e
sostanze individuate nel citato Allegato A), ma l’elenco
delle 16 categorie di rifiuti in esso contenuto non è
esaustivo ed ha un valore puramente indicativo, poiché lo
stesso Allegato “A) – Parte 1” comprende
due voci residuali capaci di includere qualsiasi sostanza od oggetto,
da qualunque attività prodotti.
Il secondo elemento, collegato all’atteggiamento del
detentore, e relativo alle tre diverse previsioni del concetto di
“disfarsi”.
Nozione che può essere più ampiamente
interpretata alla luce delle numerose dalla lettura delle numerose
decisioni della Corte Europea di Giustizia le cui decisioni (siano esse
di condanna per inadempimento dello Stato oppure interpretative del
diritto comunitario) sono immediatamente e direttamente applicabili in
Italia (vedi Corte Cost: n. 113/1985 e nn. 232 e 389 del 1989). In
particolare basta richiamare le sentenze 28.3.1990, nelle cause riunite
Vessoso e Zanetti; 25 giugno 1997, in proc. 304/94 Tombesi; 15.6.2000,
in proc. 418 e 419/1997 Arco; 18.4.2002, Palin Granit Oy; e da ultimo
la decisione 11 settembre 2003, AvestaPolarit Chrome Oy, in
RivistAmbiente, 2003, 12, 1339.
Più in particolare con la sentenza 18.4.2002, Palin Granit
Oy, risulta ribadito che “la nozione di rifiuto non
può essere interpretata in senso restrittivo”,
tenendo conto che “la politica della Comunità in
materia ambientale mira a un elevato livello di tutela ed è
fondata in particolare sui principi della precauzione e
dell’azione preventiva”. Tale decisione ha
introdotto, però, una “apertura”
sicuramente significativa per la vicenda in esame, analizzando
l’ipotesi “che un bene, un materiale o una materia
prima, che deriva da un processo di fabbricazione o di estrazione che
non è principalmente destinato a produrlo, può
costituire non tanto un residuo quanto un sottoprodotto, del quale
l’impresa non ha intenzione di disfarsi ai sensi
dell’art. 1, lett. a), comma 1, della direttiva 75/442, ma
che essa intende sfruttare o commercializzare a condizioni per lei
favorevoli, in un processo successivo, senza operare trasformazioni
preliminari”. Secondo la Corte di Giustizia, una situazione
del genere “non contrasterebbe con le finalità
della direttiva 75/442. In effetti non vi sarebbe alcuna
giustificazione per assoggettare alle disposizioni di
quest’ultima, che sono destinate a prevedere lo smaltimento o
il recupero dei rifiuti, beni, materiali o materie prime che dal punto
di vista economico hanno valore di prodotti, indipendentemente da
qualsiasi trasformazione, e che, in quanto tali, sono soggetti alla
normativa applicabile a tali prodotti. Tuttavia, tenuto conto
dell’obbligo …di interpretare in maniera estensiva
la nozione di rifiuto, per limitare gli inconvenienti o i danni dovuti
alla loro natura, occorre circoscrivere tale argomentazione, relativa
ai sottoprodotti, alle situazioni in cui il riutilizzo di un bene, di
un materiale o di una materia prima sia non solo eventuale, ma certo,
senza trasformazione preliminare e nel corso del processo di
produzione. Appare quindi evidente che, oltre al criterio derivante
dalla natura o meno di residuo di produzione di una sostanza, il grado
di probabilità di riutilizzo di tale sostanza, senza
operazioni di trasformazione preliminare, costituisce un secondo
criterio utile ai fini di valutare se essa sia o meno un rifiuto ai
sensi della direttiva 75/442. Se, oltre alla mera
possibilità di riutilizzare la sostanza, il detentore
consegue un vantaggio economico nel farlo, la probabilità di
tale riutilizzo è alta. In un’ipotesi del genere
la sostanza in questione non può più essere
considerata un ingombro di cui il detentore cerchi di disfarsi,
bensì un autentico prodotto”. La Corte di
Giustizia è giunta così ad affrontare
esplicitamente la questione della distinzione tra prodotti e rifiuti ed
i criteri per operare una distinzione siffatta sono stati individuati
nell’assenza di operazioni di trasformazione preliminare (che
equivale al trattamento preventivo previsto dall’art. 14 del
d. l. n. 138) e nella certezza del riutilizzo senza recare pregiudizio
all’ambiente.
Peraltro la Corte di Giustizia delle Comunità Europee (Sez.
II 11 novembre 2004, C-475/02, Niselli) ha escluso in modo assoluto che
possano ricomprendersi tra i sottoprodotti, di cui il detentore non
intende disfarsi, i residui di consumo (o di produzione), atteso che
questi non costituiscono materiali o materie prime derivanti da un
processo di fabbricazione o di estrazione destinato principalmente a
produrlo; pertanto la Corte ha affermato come non sia consentito
escludere dalla nozione di rifiuto ogni residuo di produzione o di
consumo sol che esso possa essere riutilizzato in un qualunque ciclo di
produzione o di consumo, vuoi in assenza di trattamento preventivo e
senza arrecare danno all’ambiente, vuoi previo trattamento ma
senza che occorra tuttavia un’operazione di recupero ai sensi
dell’allegato II B della direttiva 75/442 (trasfusa nel
decreto 22 /1997). Una prima manifestazione di adesione al contenuto
della pronuncia Niselli della Corte di giustizia è presente
nella giurisprudenza di legittimità con la decisione 14
aprile 2005, dep. 1 giugno 2005 n. 20499, Colli.
La stessa Corte ha mostrato di avere definitivamente scelto
l’opzione della non diretta applicabilità della
normativa comunitaria, e della conseguente necessità di
rimessione della questione alla Corte Costituzionale in due recenti
occasioni, anche se con riferimento alla pregressa disciplina; una
prima volta con specifica attenzione alla nozione di rifiuto (ordinanza
del gennaio 2006), ed una seconda volta con riguardo alla previsione
agevolatrice contenuta nell’art. 30 del ronchi (e riprodotta
nel nuovo d.lgs 152 del 2006).
Questa Commissione ne condivide la scelta processuale,e rileva come la
ricaduta pratica delle osservazioni svolte sul presente procedimento
è avvalorata dalla esistenza della vertenza tra la
Commissione Europea e la Repubblica Italiana, causa c-194/05, per
violazione della direttive in materia in relazione alla disciplina
sopra illustrata introdotta dalle leggi n. 93 del 2001 e 443 del 2001;
così dopo la entrata in vigore del decreto legislativo 152
del 2006, appare rilevante e non manifestamente infondata la questione
di legittimità costituzionale dell’art. 186 del
decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 per violazione degli artt. 11
e 117 Costituzione.
P.Q.M.
La Commissione Tributaria Regionale della Toscana, visti gli artt 134
Cost. e 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, solleva d’ufficio
questione di legittimità costituzionale dell’art.
186 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, per violazione degli
artt. 11 e 117 Costituzione, dichiarandola rilevante e non
manifestamente infondata;
sospende il giudizio in corso ed ordina la immediata trasmissione degli
atti alla Corte Costituzionale;
ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia
notificata alle parti ed ai loro difensori nonché al
Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata ai Presidenti della
camera e del Senato.
Firenze 9 maggio 2006
Il
relatore
Il presidente
Antonio
Bandettini
Alfredo Montagna