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Cass. Sez. III n. 12944 del 12 aprile 2006
Pres. Postiglione Est. Teresi Ric. Pecoraro
Rifiuti. Alghe marine
Le alghe marine rientrano nel novero dei rifiuti in quanto "rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle spiagge marittime"
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Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con sentenza in data 19 luglio
2005 il Tribunale di Taranto in Manduria condannava Pecoraro Gregorio alla pena
e dell'ammenda per avere, quale sindaco del Comune di Manduria, effettuato uno
stoccaggio di rifiuti non pericolosi [alghe marine] in assenza di
autorizzazione.
Rilevava il Tribunale che
sopra un'area sita in località Marina di Manduria erano state depositate alghe
marine [in parte essiccate e in parte scaricate di recente] che occupavano circa
10.000 metri quadrati per un'altezza di un metro e mezzo.
Il deposito era stato
effettuato dalla s. r. l. Igieco, senza alcuna autorizzazione, in forza di
contratto d'appalto stipulate col Comune di Manduria per la pulizia del litorale
e per il deposito dei rifiuti sull'area comunale di contrada Marina con la
dichiarata finalità di rifertilizzazione dei terreni
Le alghe costituivano rifiuti
urbani non pericolosi ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera d, del d. lgs. n.
22/1997 ed erano state oggetto di smaltimento non autorizzato, non potendosi
ravvisare deposito temporaneo ex art. 6 lettera m del citato decreto perché
ammassate in luogo diverso da quello di produzione.
Proponeva ricorso per
cassazione l'imputato denunciando violazione ed erronea applicazione di norme
giuridiche; mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine:
- alla qualificazione delle
alghe marine come rifiuti, trattandosi di prodotto naturale e non di frutto di
attività umana;
- all'omesso riconoscimento
dell’esclusione delle sostanze dal novero dei rifiuti perché riutilizzabili
nelle normali pratiche agricole ai sensi dell'art. 8 del citato decreto;
- al disconoscimento della
segnalata ipotesi di deposito temporaneo;
- all’affermazione di
responsabilità perché nella delibera n. 190 del 13 giugno 2001, [con cui era
stata affidata alla società Igieco la pulizia e la manutenzione del litorale con
la messa a disposizione dei terreni comunali della marina di Manduria], cui il
sindaco aveva partecipato, non si era fatto cenno alle alghe, né era stato
menzionato alcun particolare regime di raccolta, stoccaggio e smaltimento che
prevedesse il deposito sui terreni comunali. Il sindaco era estraneo a tali
operazioni sia perché in una precedente delibera era stato espressamente
previsto il conferimento delle alghe sulla proprietà comunale, sia perché era
stato il dirigente dell’ufficio tecnico comunale ad autorizzare l’Igieco a
scaricare le alghe in contrada Marina con la comunicazione 30 maggio 2001,
ignota al sindaco, il quale non poteva essere considerato il costante referente
per l’attività di raccolta e deposito delle alghe tanto più che egli era rimasto
in carica per soli 5 giorni dall'adozione della delibera.
Chiedeva l’annullamento della
sentenza.
Con motivi nuovi depositati il
6 marzo 2006 il ricorrente deduceva che la data del reato andava anticipata
all’8 giugno 2001, giorno della cessazione dalla carica di sindaco, sicché il
reato era prescritto.
Il primo motivo, col quale si
sostiene che le alghe marine non sarebbero qualificabili come rifiuti, é
infondato poiché le stesse rientrano nella previsione normativa ex art. 7, comma
2, lettera d, del d. lgs. n. 22/1997 che comprende i rifiuti di qualunque natura
o provenienza giacenti sulle spiagge marittime.
Anche il secondo motive non é
puntuale perché censura in punto di fatto la decisione fondata,
invece, su congrue argomentazioni esenti da vizi logico-giuridici, dato che sono
stati menzionati gli
elementi probatori emersi a carico dell'imputato ed é stata confutata ogni
obiezione difensiva, con logica motivazione che non può essere censurata.
La sentenza, infatti, ha
correttamente ritenuto che in una vasta area di proprietà comunale veniva
effettuata attività di deposito di alghe che solo in parte venivano messe in
riserva ai fini di un eventuale e successivo utilizzo quali sostanze concimanti
e che, quindi, erano state compiute operazioni di deposito preliminare prima di
quello definitivo in discarica o presso altri luoghi autorizzati ed esattamente
non ha ravvisato l’istituzione di un deposito temporaneo (art. 6 lett. m decreto
citato).
Le modalità di conservazione
denotano, infatti, che l’area dell'accumulo è stata trasformata di fatto in
deposito degli stessi, mediante una condotta ripetuta, consistente
nell'abbandono - per un tempo considerevole e comunque non determinato - di una
notevole quantità, che occupava uno spazio cospicuo.
La provvisorietà e lo
stoccaggio in attesa di un trasferimento, da attuare in tempi prevedibilmente
lunghi, non escludono la sussistenza dell’illecito.
Anche il terzo motivo è
infondato.
Nel concetto di attività di
gestione di rifiuti sono comprese tutte le fasi dell'impiego degli stessi
consistenti in: operazioni preliminari (conferimento, spazzamento, cernita,
raccolta e trasporto); operazioni di trattamento (trasformazione, recupero,
riciclo, innocuizzazione) ed operazioni di deposito (temporaneo e permanente nel
suolo o sottosuolo).
Qualsiasi attività volta
all'eliminazione dei rifiuti, comprendente tutte le fasi che vanno dalla
raccolta alla discarica, sono soggette all'autorizzazione regionale, sicché per
il loro smaltimento degli stessi e indispensabile ottenere la prescritta
autorizzazione.
Premesso che “il deposito
temporaneo di rifiuti ai sensi dell'art. 6, punto m), del d. lgs. 5 febbraio
1997 n. 22 è legittimo soltanto ove sussistano alcune precise condizioni
temporanee quantitative e qualitative; in assenza di tali condizioni, il
deposito di rifiuti nel luogo in cui sono stati prodotti è equiparabile
giuridicamente all’attività dl gestione di rifiuti non autorizzata. prevista
come reato dall'art. 51 del d. lgs. 22/1997” (Cass. Sez. III n. 7140, 21 marzo
2000, Eterno, RV 216977) ed inoltre che costituisce attività di stoccaggio
quella consistente in operazioni di deposito preliminare di rifiuti, nonché di
recupero degli stessi, consistente nella messa in riserva di materiali, e non
già un mero "deposito temporaneo", ossia un raggruppamento di rifiuti, prima
della loro raccolta, nel luogo di produzione, per il quale è necessario che le
successive operazioni di raccolta, recupero o smaltimento avvengano non oltre il
successive trimestre, ovvero il materiale raccolto non superi i venti metri
cubi, va rilevato che correttamente il deposito in luogo diverso dalla
produzione non integra il concetto normativo di deposito temporaneo di rifiuti.
Incensurabile, infine, è
l’affermazione di responsabilità perché, rilevato che l’asserzione dell'indagato
sulle dimissioni dalla carica e sulla loro decorrenza non è assistita da dati di
riscontro, il conferimento, con delibera della Giunta comunale n. 190 del 13
giugno 2001, alla società Igieco dell'incarico di pulizia delle spiagge, con la
messa a disposizione dei terreni comunali della marina di Manduria [cfr. verbale
di concordamento 12 giugno 2001 allegato alla delibera], costituisce espressa ed
ampia autorizzazione al compimento di attività di smaltimento di rifiuti in un
sito di proprietà comunale, sicché è irrilevante che non vi sia esplicita
menzione delle alghe marine e che in altra precedente delibera tale rifiuto
fosse stato indicato.
Il rigetto del ricorso
comporta condanna al pagamento delle spese del procedimento.