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Consiglio di Stato Sez. V sent. 2085 del 14 aprile 2006
Urbanistica. Ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione
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REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quinta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n.r.g. 9771 del
2002, proposto dal sig. Giuseppe Aliberti, quale rappresentante legale della
s.a.s. Eurocom di Aliberti Giuseppe & C., rappresentato e difeso dagli avv.
Giuseppe Greppi, Paolo Monti e Nicolò Paoletti ed elettivamente domiciliato
presso lo studio del terzo di essi, in Roma, via Barnaba Tortolini, n. 34,
contro
il comune di Novi Ligure, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Giorgio
Santilli e Mario Menghini ed elettivamente domiciliato presso lo studio del
secondo, in Roma, via della Mercede, n. 52,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo
Regionale del Piemonte, I Sezione, n. 809, pubblicata il 10 aprile 2002.
Visto il ricorso con i
relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione
in giudizio d ella parte suindicata;
Viste le memorie prodotte
dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Viste le decisioni n. 5186 del
15 settembre 2003, n. 6851 del 2004 e n. 5012 del 2005;
Visti gli atti tutti della
causa;
Designato relatore, alla
pubblica udienza del 6 dicembre 2005, il consigliere Giuseppe Farina ed uditi,
altresì, i difensori delle parti, avv. Pafundi per delega Paoletti e avv.
Menghini, come da verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in
fatto e in diritto quanto segue.
FATTO
1. Il ricorso n. 9771
del 2002 è proposto dal sig. Giuseppe Aliberti, quale legale rappresentante
della s.a.s. omonima.
È stato notificato in
data 14 novembre 2002 al comune di Novi Ligure. È stato depositato il 25
novembre.
2. Oggetto di
impugnazione è la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Piemonte,
Sezione II, n. 809. pubblicata il 10 aprile 2002 e notificata il 16 settembre.
Con essa è stato
respinto il ricorso avverso il provvedimento 11 dicembre 2001, col quale il
dirigente del Comune ha respinto una domanda di concessione in sanatoria,
relativa ad opere eseguite in difformità di una concessione per ristrutturazione
edilizia di un immobile del dante causa del ricorrente.
3. A critica della
sentenza e della misura negativa comunale, sono proposte due censure.
Sono state prodotte
memorie illustrative e documenti.
4. Il comune di Novi
Ligure si è costituito, per resistere al ricorso, con atto depositato il 18
marzo 2003, col quale confuta l’appello.
Ha depositato documenti
in data 25 ottobre 2003 e 8 novembre 2005 e memorie in data 16 aprile 2004, 7
aprile 2005 e 23 novembre 2005.
5. Con ordinanza
collegiale n. 5355 del 10 dicembre 2002 è stata accolta la domanda di
sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata.
6. Dopo che è stata
ordinata l’esibizione di documenti e dopo la sospensione del processo, a norma
dell’art. 32, comma 25, del d.l. 30 agosto 2003, n. 269, e delle disposizioni
ivi richiamate, il ricorso è stato chiamato per la discussione all’udienza del 6
dicembre 2005 e trattenuto in decisione.
DIRITTO
1.1. Con concessione
edilizia n. 182 del 21 novembre 2000, il dante causa della ricorrente società è
stato autorizzato alla “ristrutturazione” di locali siti nel comune di Novi
Ligure, via Don Minzoni, “con trasformazione di magazzini in autorimessa”.
1.2. In un “rapporto
tecnico” di un ufficio comunale, in data 27 agosto 2001, è stato rilevato che
l’immobile era stato demolito e ricostruito, sicché “l’opera è stata realizzata
in difformità da quanto concessionato, poiché, pur nel rispetto di
massima delle caratteristiche dimensionali, l’edificio, invece di essere
recuperato come indicato in progetto, è stato completamente demolito ed è in
fase di completa ricostruzione”.
1.3. Indotta dalle
osservazioni del rapporto suddetto, la ditta ha prodotto domanda intesa ad
ottenere una variante della concessione edilizia, ai sensi dell’art. 13 della
legge 28 febbraio 1985, n. 47.
1.4. La domanda è stata
respinta, con il provvedimento n. 38719/46370 in data 11 dicembre 2001 del
dirigente del “settore urbanistica” del Comune.
L’atto di diniego è
motivato nel senso che “l’intervento di demolizione e ricostruzione non può
essere sanato, in quanto supera il concetto di restauro e risanamento
conservativo, come definito dall’art. 31, lett. c) della legge 05/08/1978, n.
457”. L’Ufficio ha ritenuto configurarsi una difformità rispetto alle norme di
attuazione del piano regolatore del Comune, che all’art. 23.c ammettono “le sole
opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, di risanamento e di restauro”.
2. Il ricorso
introduttivo ha censurato la misura negativa del Comune:
2.1. perché l’art. 27
della l. 5 agosto 1978, n. 457 consente di compiere interventi di
ristrutturazione edilizia. Di ciò non è stato tenuto conto, sostenendosi invece
l’impossibilità di consentire interventi eccedenti il restauro e risanamento
conservativo. Inoltre, le norme di piano regolatore devono recedere di fronte
alle norme legislative che dispongono in senso contrario;
2.2. perché i lavori
eseguiti trovano fonte in una concessione per ristrutturazione edilizia. Ed
ancora: “l’opera è rimasta nell’ambito della categoria originaria”. E, infine,
la demolizione e ricostruzione, limitate alle “spallette” delle porte del
magazzino da trasformare, “non incidenti su superficie, volumi, altezze o altri
parametri urbanistici fondamentali … è senza dubbio compatibile con la nozione
di restauro e risanamento conservativo”.
3. Il Tribunale
amministrativo regionale del Piemonte ha respinto il ricorso introduttivo con la
sentenza n. 809 del 2002 e la società affida all’appello le critiche alla
decisione del primo giudice ed al provvedimento di diniego sopra riferito.
4. L’appello merita di
essere accolto.
5. In primo luogo, va
richiamata la precisazione fatta al n. 1.1, e cioè che la concessione rilasciata
(oggi denominata “permesso di costruire”) concerne una ristrutturazione
edilizia, sia formalmente, per l’espressa formula del provvedimento, sia in
senso sostanziale, per il suo contenuto. Esprime, infatti, il consenso ad
eseguire lavori di “ristrutturazione” per cambio di destinazione d’uso, in una
specifica zona di piano regolatore, e comporta, insieme, la necessità evidente
di eseguire opere di demolizione e ricostruzione parziale del magazzino,
costruzione preesistente, per far luogo alla rimessa per automobili.
Ne segue che è
manifestamente da disattendere la tesi della difesa del Comune, secondo la quale
la ristrutturazione consentita era, ed è, da intendersi in senso “non tecnico o,
al più, errore materiale”, nel quale sarebbe incorsa l’amministrazione. Alla
considerazione di inattendibilità di questa tesi, per le ragioni formali e
sostanziali sopra esposte, si può aggiungere che all’errore non è neppure stato
accennato negli atti comunali impugnati, né in quelli precedenti, sicché la tesi
va configurata come un’inammissibile motivazione a posteriori del
provvedimento in contestazione. Ed è costante la giurisprudenza di questo
Consiglio di Stato circa l’impossibilità di integrare o sostituire in giudizio
la motivazione di un provvedimento, per l’evidente ragione che non è possibile
riferire le nuove considerazioni (esposte in giudizo dai difensori) come
presenti all’organo amministrativo nel momento in cui è stata decisa la misura
della quale si discute.
6. Con riguardo alle
opere “in difformità” contestate alla parte privata, si mostrano fondate ambedue
le censure dedotte in primo grado, e riproposte in appello con critica alla
sentenza del primo giudice.
6.1. L’esplicito e
sostanziale riferimento alla ristrutturazione del magazzino,per trasformarlo in
un’autorimessa, consente:
a) di richiamare il
concetto di ristrutturazione edilizia, vigente all’epoca del rilascio del
provvedimento abilitativo (2000) e del diniego di riconoscere conformi le opere
eseguite (2001). L’art. 31 della l. 5 agosto 1978, n. 457 – come anche, nel caso
specifico, l’art. 13 della l. reg.le Piemonte 5 dicembre 1977, n. 56 – ne danno
conto come esecuzione di un intervento di trasformazione di un organismo
edilizio, mediante un insieme di opere che possono portare ad un organismo
edilizio in tutto o in parte diverso da quello preesistente. Ed ambedue
le norme si soffermano, in via esemplificativa, ad elencare gli interventi di
ripristino o sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, di
eliminazione, modifica o inserimento di nuovi elementi o impianti.
In conclusione, è la
stessa legge che ammette demolizioni e ricostruzioni di elementi, anche
strutturali, della costruzione sulla quale s’interviene per ristrutturare;
b) di richiamare la
costante giurisprudenza del giudice amministrativo, secondo la quale il concetto
di ristrutturazione edilizia consente anche la demolizione seguita dalla
ricostruzione del manufatto, purché ne sia assicurata l’identità di sagoma, di
volume e di superficie (V Sez. 10 febbraio 2004, n. 476; 18 settembre 2003, n.
5310; 9 ottobre 2002, n. 5410).
6.2. Anche le regole
sul restauro e risanamento conservativo possono essere utili per rilevare la
disciplina giuridica alla quale era sottoposto il controverso intervento di
trasformazione, mediante opere edilizie, di un edificio adibito a magazzino in
uno da adibire a ricovero di autoveicoli.
Invero, ambedue le
norme – statale e regionale – sopra ricordate descrivono le consentite opere di
restauro e risanamento come interventi che comprendono “il consolidamento, il
ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio”, oltre ad
inserimenti ed eliminazioni, che qui possono non interessare. Solo che detti
lavori sono subordinati anche a destinazioni d’uso compatibili con le opere da
farsi.
7. Dalle regole ora
sommariamente ricordate deriva:
7.1. che l’attività
consentita alla parte privata con la concessione edilizia a suo tempo
rilasciata, si poteva risolvere, come si è accertato dal Comune che si è
risolta, nella demolizione e ricostruzione del magazzino, per farne una
costruzione adatta a rimessa di veicoli, secondo la destinazione d’uso che era
stata riconosciuta compatibile con lo strumento urbanistico vigente.
L’unico elemento
impeditivo sarebbe potuto essere il mancato rispetto dei limiti di dimensioni
del manufatto ricostruito, che sono stati ripetutamente messi in luce dalla
ricordata giurisprudenza (per inciso, poi notevolmente mutati per effetto della
modificazione apportata all’art. 10 del t.u. n. 380 del 2001 – t.u. 6 giugno
2001, n. 380 – dal d. lgs. 27 dicembre 2002, n. 301). Ma tal evenienza è
esplicitamente smentita dalla relazione dell’agosto 2001 (sopra n. 1.2), nella
quale si attesta che le opere – erroneamente, per quel che sin qui si è
chiarito, definite come irregolari – sono state eseguite “nel rispetto di
massima delle caratteristiche dimensionali”.
Non era perciò
necessaria alcuna sanatoria;
7.2. che è perciò non
conforme a legge, né alla concreta situazione in esame, l’affermazione che era
stata rilasciata un’autorizzazione per restauro e risanamento conservativo.
Sicché anche per questo profilo, è illegittimo il diniego impugnato;
7.3. che, in ogni caso,
la demolizione di elementi costitutivi della costruzione, con il loro rinnovo, è
riconducibile anche ad una ipotesi di restauro e risanamento, quali contemplati
dalle identiche norme statale e regionale sopra indicate, quando, come nella
specie, era stata riconosciuta come compatibile, con le opere da eseguire e
quindi con lo strumento di pianificazione urbanistica, la modificazione della
destinazione d’uso.
8. Ogni altra
considerazione o censura sono conclusivamente assorbite, in dipendenza delle
osservazioni sopra esternate. Va, di conseguenza, in riforma dell’impugnata
sentenza, accolto il ricorso introduttivo, con annullamento del provvedimento
contestato.
Quanto alla domanda di
risarcimento dei danni, si deve porre in rilievo che essa non è accompagnata da
alcuna indicazione né degli specifici pregiudizi subiti, né della loro possibile
quantificazione sul piano patrimoniale.
La domanda deve essere
accolta perciò limitatamente alla affermazione della colpa della parte intimata,
poiché è accertato che la necessità di richiesta di sanatoria ed il diniego sono
derivati da verifiche e determinazioni fatte in violazione delle norme
richiamate, e perciò da colpa degli organi comunali. Resta, per conseguenza,
affidata ad altra eventuale domanda della parte la dimostrazione dei danni
patrimoniali subiti.
9. Le spese dei due
gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta,
accoglie l’appello e, in riforma della sentenza impugnata, annulla il
provvedimento contestato con il ricorso introduttivo.
Condanna il comune di
Novi Ligure al pagamento, in favore della parte appellante, delle spese del
giudizio, che liquida in quattromila euro.
Ordina che la
presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in
Roma, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), nella
camera di consiglio del 6 dicembre 2005, con l'intervento dei Signori:
Raffaele Iannotta
Presidente
Giuseppe Farina rel. est.
Consigliere
Chiarenza Millemaggi
Consigliere
Paolo Buonvino
Consigliere
Michele Corradino
Consigliere
L’Estensore Il Presidente
f.to Giuseppe
Farina f.to Raffaele Iannotta