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Cave e Torbiere: differenza tra mera attività di ricerca ed attività
estrattiva- divieto di commercializzazione dei prodotti di cava.(Giudice di Pace
di Anagni, sent. N. 21/06).
Nota a cura del dott. Dario Simonelli
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In tema di cave e torbiere, la
mera attività di ricerca, deve essere tenuta categoricamente distinta
dall’attività di tipo estrattivo.
La prima infatti ha “natura
intellettuale” e non è destinata al mercato, mentre, la seconda, causa il
diverso impatto ambientale e paesaggistico, viene considerata in maniera
assolutamente distinta ed ancorata a diversi presupposti e requisiti.
In merito al commercio dei
prodotti di cava, l’attività deve ritenersi lecita, solo quando espressamente
prevista da provvedimenti autorizzatori, non anche in presenza della sola
autorizzazione per attività di ricerca.
Per la commercializzazione del
prodotto di cava, il legislatore ha considerato globalmente ed inscindibilmente
il procedimento di estrazione dei materiali di cava alla fase dello smaltimento
dei rifiuti ed alla risistemazione dello stato dei luoghi, onde non appare
consentito configurare la condotta di utilizzazione e prelievo dei
“ravaneti”come attività autonoma e liberamente esercitatile al di fuori di
qualsiasi controllo dell’autorità amministrativa.
dario.simonelli@poste.it
REPUBBLICA
ITALIANA
UFFICIO DEL
GIUDICE DI PACE DI ANAGNI
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace dr.ssa
Ornella Bonanni, nella causa civile iscritta al n. 110/05 R.A.C. vertente tra:
M.L., quale amministratore unico
della Società Eurocave srl, rappresentato e difeso, per delega a margine atto
introduttivo, dall’avv. Alessandro Vettori e domiciliato in Anagni, v. Bagno 2,
presso l’avv. Antonio Diurni.
Opponente
E
COMUNE DI ANAGNI, in persona del
Sindaco p.t., rappresentato e difeso, per delega a margine comparsa di
costituzione, dall’avv. Fulvio De Santis, presso il cui studio in Frosinone,
V.G.B. Grappelli snc, è el.te domiciliato
Opposto
Vista la legge 689/81, ha
pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Dando lettura pubblica del
dispositivo, come da separato verbale.
OGGETTO: Opposizione avverso
ordinanza ingiunzione del Comune di Anagni n. 4274 del 07.03.2005, per il
pagamento di € 3.445.00, quale sanzione per la violazione di cui all’art. 30,
co.1, legge reg. Lazio n. 27/1993.
CONCLUSIONI: Per il Ricorrente:
Annullamento, o revoca o riforma dell’ordinanza, previa sospensione;
Per la resistente: Conferma
dell’atto impugnato.
S V O L G I M E
N T O D E L P R O C E S S O
Con ricorso depositato il
19/04/2005 il Sig. M. L., quale amministratore unico della società Eurocave
srl., ha proposto opposizione avverso l’ordinanza in oggetto, confermativa di
verbale del Corpo Forestale dello Stato-Comando di Anagni n. 34/2003,
chiedendone l’annullamento in quanto emessa nonostante lo svolgimento, da parte
del ricorrente, di attività di ricerca mineraria regolarmente autorizzate con
atto Regione Lazio-Assessorato Attività Produttive n.11110 del 26.07.2002. Nel
costituirsi il Comune eccepiva l’infondatezza in fatto e in diritto
dell’opposizione spiegata, chiedendo la conferma della sanzione irrogata.
All’udienza di comparizione del 27.09.05 entrambe le parti svolgevano le proprie
difese, ed all’udienza del 26.01.2006, dopo ampia discussione in merito, sul
deposito di note conclusionali delle parti, il giudice decide la causa, con
lettura del dispositivo in udienza.
M O T I V I D
E L L A D E C I S I O N E
Ad esito del giudizio svolto, ed
in particolare in base all’esame dei documenti prodotti da entrambe le parti, il
ricorso è apparso infondato e non meritevole di accoglimento.
Il ricorrente stesso deduce in
ricorso di aver svolto le attività “di ricerca” di travertino in località Tufano
del Comune di Anagni, per le quali è stata emessa l’ordinanza ingiunzione
opposta, sulla base di autorizzazione della Regione Lazio-Assessorato per le
attività produttive, Area G – Serv. 2, prot. N. 11110 del 26.07.2002. In detto
atto-che riscontra precedente richiesta di autorizzazione avanzata
dall’interessato – nel contesto di una serie di limiti e di prescrizioni imposti
per le attività di ricerca da intraprendersi, viene esplicitamente precisato,
“sono pertanto vietati lavori di coltivazione del banco di travertino, nonché la
commercializzazione del prodotto di cava sotto qualsiasi forma…”; infine, viene
raccomandato al Comune di svolgere attività di vigilanza sui “lavori di ricerca”
autorizzati, anche attraverso gli interventi ritenuti opportuni “al fine di
assicurare il rispetto di quanto prescritto” da parte della società del Sig.
Martullo.
Tanto osservato, non può
apparire plausibile, ad avviso di questo Giudice, la tesi sostenuta dal
ricorrente che l’attività “estrattiva” e di “commercializzazione”- svolta,
quest’ultima, anche con emissione di regolari fatture fiscali – prima
contestategli dal Comune di Anagni con verbale del CFS –Corpo Forestale dello
Stato n. 34/2003, e poi confermata con l’ordinanza opposta, possa essere
ricompresa nell’attività di mera “ricerca” autorizzata, in quanto il ricorrente
anzitutto non contesta l’avvenuta emissione delle fatture di vendita, ed in
secondo luogo non produce alcun elemento dal quale possa trovare riscontro che
le suddette vendite riguardassero materiale non minerario e non invece materiale
minerario estratto senza autorizzazione.
Inoltre, i rigorosi ed espliciti
limiti imposti alla società del Sig. Martullo con l’autorizzazione regionale in
discorso appaiono del tutto coerenti con il sistema delineato dalla legge
regione Lazio 05.05.1993 n. 27, regolante la materia della “coltivazione delle
cave e torbiere della regione Lazio” sino alla nuova disciplina data con legge
17/2004, in cui attività estrattiva destinata allo sfruttamento economico ed
attività di ricerca finalizzata alla individuazione di giacimenti minerari sono
considerate e disciplinate in maniera assolutamente distinta (rispettivamente
agli artt. 15 e ss. e 22) ed ancorate a ben diversi presupposti e requisiti, in
ragione evidentemente, del ben diverso impatto ambientale delle attività stesse.
Infine, non possono trovare
accoglimento gli ulteriori argomenti sviluppati da parte ricorrente nella
memoria conclusionale, relativamente alla “erroneità del provvedimento comunale
impugnato” in quanto l’esercizio della cava doveva ritenersi lecitamente
esercitata perché autorizzata per effetto della delibera Comune di Anagni n. 304
del 25.08.2005; e ciò, oltre che per essere gli stessi motivi non dedotti con il
ricorso o nell’udienza di comparizione, per il fatto che il detto documento del
Comune contiene solo un mero parere favorevole all’apertura di una nuova cava di
travertino.
Alla soccombenza consegue
l’accollo delle spese di giudizio, forfetariamente liquidate come da
dispositivo.
P. Q. M.
Il Giudice di Pace di Anagni,
pronunciando sul ricorso proposto dal Sig. M.L. avverso ordinanza – ingiunzione
del 07.03.05 del Comune di Anagni, confermativa di verbale del Corpo Forestale
dello Stato – Comando di Anagni n. 34/2003, così decide:
1)
Respinge il ricorso, e per l’effetto conferma la predetta ordinanza;
2)
Condanna il ricorrente al pagamento forfetario di €. 340,00 a titolo di
spese di lite.
Così deciso in Anagni, il
26.01.2006
Il Giudice
di Pace
Avv. Ornella Bonanni