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Ambiente – Inquinamento
Elettromagnetico - Stazioni radio base per telefonia mobile - Potere
regolamentare dei Comuni - Ex art. 8 L. n. 36 del 2001 - Localizzazione solo in
alcuni ambiti territoriali – Legittimità se garantita la copertura del
servizio pubblico.
In presenza di asili, scuole, ospedali, case di cura, aree per il gioco e lo
sport (cosidetti “siti sensibili”), il Comune puo’ chiedere ai gestori di
dimostrare che l’installazione dell’antenna sia indispensabile ai fini della
copertura del servizio. Spetterà all’operatore, in sede di proposizione delle
proprie istanze al fine della predisposizione del piano comunale delle
installazioni, dimostrare la necessità di una certa localizzazione, avviandosi
un contraddittorio con l’amministrazione comunale mirato al contemperamento
delle opposte esigenze.
Con
nota di commento di Guglielmo Saporito e Mario Pagliarulo
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TAR VENETO,
SEZ. III - sentenza 8 marzo 2006 n. 565 - Pres. Zuballi, Est. Savoia - WIND
Telecomunicazioni s.p.a. c. Comune di Padova.
FATTO
E DIRITTO
Il Comune di
Padova con la deliberazione del consiglio comunale n. 128 del 8 novembre 2004 ha
approvato la variante parziale al piano regolatore generale per l’adozione del
nuovo regolamento edilizio, provvedimento impugnato dall’odierna ricorrente
con ricorso RG n. 50/2005. Tra le disposizioni di tale provvedimento la
ricorrente ha impugnato il secondo comma dell’articolo 18 del regolamento, con
cui l’amministrazione ha assoggettato le stazioni radio base alla
autorizzazione unica comprensiva del permesso di costruire di cui al DPR 6
giugno 2001, n.380 nonché dell’autorizzazione all’installazione di cui
all’articolo 87 del decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259. Sono state
inoltre impugnate le disposizioni che hanno posto il divieto di installazione
delle infrastrutture di telefonia mobile nei cosiddetti siti sensibili del
territorio comunale (asilo, scuola, ospedale, casa di cura, aree per il gioco e
lo sport, spazi adibiti all’infanzia in generale) e per le stazioni radio base
con potenza di emissione superiore a 150 watt, nelle zone territoriali omogenee
A, B, C, nonché quelle che hanno introdotto il criterio dell’altezza in base
al quale gli operatori sono tenuti a rispettare rigide minuziose prescrizioni
nell’installazione degli impianti. L’articolo 18, comma 3, ha subordinato
l’installazione dei nuovi impianti sul territorio alla futura emanazione di
uno specifico regolamento comunale.
Con ricorso
proposto da altro operatore l’articolo 18 è stato annullato da questo
Tribunale, sez.II, con sentenza n. 657 del 2005, dove è stata offerta una
lettura della disposizione con la quale si chiede una autorizzazione unica
comprensiva del permesso di costruire e dell’autorizzazione
all’installazione prevista dal codice per le telecomunicazioni.
2. Con il
provvedimento impugnato è stato emanato il detto regolamento, attraverso il
quale il Comune ha dettato modalità, termini e rigorose prescrizioni a cui i
gestori di telefonia mobile debbono attenersi per l’installazione delle
infrastrutture di comunicazioni elettronica sul territorio comunale.
In particolare
l’articolo 2 del regolamento ha suddiviso il territorio comunale in zone
distinguendo tra:
– aree
maggiormente idonee ;
- aree di
attenzione;
–aree
sensibili.
Il regolamento
ha sostanzialmente vietato l’installazione degli impianti nelle aree sensibili
e nelle aree di attenzione, consentendo in queste ultime esclusivamente una
deroga motivata dalla necessità dell’installazione ai fini della copertura
del servizio pubblico di telefonia e dall’impossibilità di soluzioni
alternative di localizzazione. Inoltre l’amministrazione si è riservata la
possibilità di indicare in maniera vincolante i siti di proprietà pubblica sui
quali installare le antenne.
Per quello che
riguarda più specificamente l’installazione, i gestori hanno l’obbligo di
presentare, entro il primo settembre di ogni anno, un dettagliato programma di
sviluppo della propria rete che intendono realizzare. Entro i successivi 60
giorni il Comune inizia il procedimento per l’approvazione del piano comunale
delle installazioni degli impianti di telefonia mobile, il quale deve essere
approvato in definitiva dal consiglio comunale. L’articolo 9 del regolamento
stabilisce che non può essere autorizzata l’installazione di impianti in aree
non previste da tale piano, salvo comprovate esigenze di copertura del servizio
e previo parere del consiglio di quartiere interessato.
All’art. 7 la
norma sul procedimento autorizzatorio prevede espressamente che
l’installazione sia subordinata al rilascio del provvedimento autorizzatorio
da parte del responsabile dell’ufficio antenne e che in ogni caso
l’installazione dell’impianto debba ottenere anche il permesso di costruire,
posto che la realizzazione di opere in assenza o in difformità
dell’autorizzazione è soggetta alle disposizioni del titolo quarto della
parte prima del testo unico delle disposizioni legislative regolamentari in
materia edilizia, relativo alla vigilanza responsabilità e sanzioni.
Al termine dei
lavori il gestore è tenuto a presentare, insieme alla dichiarazione di fine
lavori, un certificato di regolare esecuzione nonchè un certificato di collaudo
funzionale che attesti il rispetto dei limiti posti dalla normativa, e nel caso
di assenza di uno di tali certificati il comune può ordinare la disattivazione
dell’impianto.
L’articolo 11
inoltre attribuisce il potere al consiglio comunale in sede di approvazione del
piano comunale dell’installazione di prescrivere ai gestori la predisposizione
di un piano di riassetto degli impianti esistenti.
3. Vengono
dedotti i seguenti motivi:
A. violazione e
falsa applicazione dell’articolo 86 del decreto legislativo n. 259, violazione
e falsa applicazione del DPR n. 380 del 2001, violazione e falsa applicazione
dell’ articolo 97 della costituzione, eccesso di potere per sviamento, eccesso
di potere per illogicità manifesta.
Il motivo è
volto contestare la disposizione che prevede la necessità di una autorizzazione
per così dire aggiuntiva a quella rilasciata dal responsabile delle antenne,
costituita dal permesso di costruire, sul presupposto che l’autorizzazione ex
articolo 87 assuma anche valenza edilizia, essendo onere dell’amministrazione
comunale svolgere all’interno dello stesso procedimento anche la fase inerente
al giudizio di conformità urbanistica del progetto presentato.
Sul punto la
difesa dell’amministrazione solleva in via incidentale una questione di
costituzionalità, poiché se fosse vero che l’autorizzazione all’impianto
assorbisse anche il permesso di costruire vi sarebbe una incidente modifica alla
disciplina del testo unico dall’edilizia, laddove tuttavia la delega contenuta
nell’articolo 41 della legge n. 166 del 2000, legge delega per l’adozione
del codice delle comunicazioni di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003,
non affida al legislatore delegato alcuna revisione della disciplina urbanistica
edilizia, in ciò violando anche l’articolo 117 della costituzione laddove
affida alla regione la potestà legislativa in materia di governo del
territorio.
Il motivo di
ricorso è fondato.
Appare sul
punto sufficiente richiamare la sentenza del Consiglio di Stato puntualmente
citata nel ricorso n. 100 del 2005 che è utile riportare letteralmente :
"Con
maggiore impegno esplicativo, il Collegio è chiamato a chiarire se
l’autorizzazione prescritta dal Codice delle comunicazioni sia destinata a
costituire un titolo abilitativo aggiuntivo rispetto a quello richiesto dal
Testo unico delle disposizioni in materia edilizia o se, viceversa, il
conseguimento del primo consenta già l’installazione.
Occorre
verificare quindi se il procedimento previsto dal citato art. 87 del Codice
delle comunicazioni elettroniche sia unico, contenendo ed assorbendo anche la
verifica della compatibilità urbanistico edilizia dell’intervento, o se debba
invece essere doppiato dal procedimento per il rilascio del titolo abilitativo a
fini edilizi.
Non ignora
certo il Collegio che, nel primo dibattito sviluppatosi all’indomani
dell’entrata in vigore del Codice delle comunicazioni elettroniche, sono
emerse in ambito dottrinale tesi contrapposte, tra cui anche quella volta a
sostenere la persistente necessità del distinto titolo edilizio.
A conforto
dell’assunto sono state addotte differenti ragioni, tra cui in particolare:
1) l’espressa
assimilazione delle infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui
agli articoli 87 e 88, alle opere di urbanizzazione primaria, cui "si
applica la normativa vigente in materia" (art. 86, comma 3, d. Lgs. n.
259/2003), tra cui asseritamene anche gli artt. 3, comma 1, lett. e.2 del D.P.R.
n. 380/2001, laddove espressamente indica gli "interventi di urbanizzazione
primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune" tra quelli
assoggettati a permesso di costruire;
2) la mancata
previsione nel Codice delle comunicazioni elettroniche di una clausola di
esclusività, intesa a consentire la realizzabilità delle infrastrutture ivi
contemplate sulla sola base delle procedure definite dallo stesso Codice;
3) la mancata
inclusione nel Codice delle comunicazioni elettroniche di previsioni intese a
modificare il menzionato Testo unico delle disposizioni in materia di edilizia.
Il Collegio
ritiene tuttavia di aderire alla tesi, certo semplificante, dell’assorbimento
delle valutazioni urbanistico-edilizie nel procedimento delineato dall’art. 87
del Codice delle comunicazioni elettroniche.
A tale esito
interpretativo è consentito pervenire in applicazione di una pluralità di
parametri ermeneutici, di tipo non solo teleologico, ma anche testuale e
sistematico.
Sul primo
versante, non è consentito obliterare la ratio sottesa all’intero codice
delle comunicazioni elettroniche, come desumibile dai criteri di delega
contenuti nell’art. 41 della legge n. 166/2002 e prima ancora nelle direttive
comunitarie da recepire: "previsione di procedure tempestive, non
discriminatorie e trasparenti per la concessione del diritto di installazione di
infrastrutture e ricorso alla condivisione delle strutture; riduzione dei
termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi, nonché regolazione
uniforme dei medesimi procedimenti anche con riguardo a quelli relativi al
rilascio di autorizzazioni per la installazione delle infrastrutture di reti
mobili, in conformità ai principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241"
(art. 41, comma 2, n. 3) e 4), L. n. 166/2002).
Non vi è
dubbio che i criteri riportati, in specie quelli della previsione di procedure
tempestive, non discriminatorie e trasparenti per la concessione del diritto di
installazione di infrastrutture, della riduzione dei termini per la conclusione
dei procedimenti amministrativi, nonché della regolazione uniforme dei medesimi
procedimenti, risulterebbero irrimediabilmente vanificati se il nuovo
procedimento fosse destinato non a sostituire ma ad abbinarsi, peraltro in modo
non coordinato sotto il profilo temporale, a quello previsto dal T.U. in materia
edilizia.
Può
sostenersi, quindi, che al legislatore delegato sia stato assegnato il compito
di delineare procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di
comunicazione tendenzialmente destinati ad assorbire ogni altro procedimento,
anche di natura edilizia.
Ciò posto in
una prospettiva teleologica, il Collegio ritiene che sussistano plurimi elementi
testuali dai quali è consentito desumere che il legislatore delegato si sia
attenuto a tali criteri di delega, disciplinando agli artt. 86 e 87 del Codice
delle comunicazioni elettroniche un procedimento autorizzatorio nel quale
confluiscono, in uno alle valutazioni tipicamente radioprotezionistiche, anche
quelle relative alla compatibilità urbanistico-edilizia dell’intervento.
In primo luogo,
l’art. 4, D. Lgs. n. 259/2003, nell’indicare gli obiettivi generali della
disciplina delle reti e servizi di comunicazione elettronica, ha riguardo tra
gli altri a quelli di: "a) promuovere la semplificazione dei procedimenti
amministrativi e la partecipazione ad essi dei soggetti interessati, attraverso
l'adozione di procedure tempestive, non discriminatorie e trasparenti nei
confronti delle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione
elettronica; b) garantire la trasparenza, pubblicità e tempestività delle
procedure per la concessione dei diritti di passaggio e di installazione delle
reti di comunicazione elettronica sulle proprietà pubbliche e private"
(comma 3).
Già nel
fissare le guidelines dell’intervento di riforma del settore, quindi, il
Codice delle comunicazioni elettroniche fa espressamente riferimento alla
semplificazione dei procedimenti e all’esigenza che gli stessi risultino
tempestivi.
L’art. 87,
comma 5, inoltre, prevede che il responsabile del procedimento possa richiedere,
per una sola volta, entro 15 giorni dalla ricezione dell’istanza,
l’integrazione della documentazione prodotta; si tratta di facoltà al cui
esercizio le amministrazioni comunali possono determinarsi proprio per ottenere
le integrazioni istruttorie necessarie per approfondire eventuali aspetti
urbanistico-edilizi dell’intervento.
Non
irrilevante, ancora, l’espresso riferimento, contenuto all’art. 87, commi 6
e 7, all’istituto semplificante della conferenza di servizi, alla cui
convocazione il responsabile del procedimento è tenuto in caso di motivato
dissenso espresso da un’Amministrazione interessata.
Si consideri,
peraltro, che l’approvazione intervenuta all’esito della conferenza
"sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole
Amministrazioni e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità,
indifferibilità ed urgenza dei lavori": arduo non inferirne l’unicità
del procedimento disciplinato dalla disposizione richiamata.
Ad ulteriore
conforto della tesi che si sostiene non può non richiamarsi, infine, la
previsione di chiusura dell’art. 87.
A tenore del
comma 10, infatti, "le opere debbono essere realizzate, a pena di
decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del
provvedimento autorizzatorio espresso, ovvero dalla formazione del
silenzio-assenso": agevole osservare che la previsione risulterebbe
contradditoria allorché si aderisse all’opzione ricostruttiva intesa a
pretendere comunque, per la realizzazione delle opere, il distinto titolo
edilizio.
La rimarcata
assenza di una regolamentazione volta a coordinare sotto il profilo temporale il
procedimento in esame con quello, assuntamene necessario, previsto dal Testo
unico delle disposizioni in materia edilizia, finirebbe per vanificare, infatti,
in questa diversa e qui non condivisa prospettiva interpretativa, la previsione
di cui al citato art. 87, comma 10, del Codice delle comunicazioni elettroniche.
Rispetto agli
indicati argomenti appaiono, quindi, ad avviso del Collegio, del tutto recessivi
quelli addotti a sostegno della tesi contraria, primo tra tutti quello diretto a
rimarcare la mancata inclusione nel Codice delle comunicazioni di una espressa
previsione di deroga alla disciplina posta dall’art. 10 del Testo unico delle
disposizioni in materia edilizia."
Del resto la
seconda sezione di questo tribunale aveva già osservato che, peraltro,
"risultano fondate le censure che si rivolgono all’interpretazione ed
applicazione data dall’amministrazione intimata alla disposizione contenuta
nel citato art. 18 del R.E., così come resa palese dalla nota del 23.11.2004,
laddove viene richiesto il conseguimento, oltre all’autorizzazione ex art. 87
del D.lgs. n. 259/03, anche del titolo edilizio ai sensi del D.P.R. n. 380/01;
ciò in quanto
– conformemente all’orientamento espresso dalla Sezione (cfr, T.A.R. Veneto,
II, n. 2555/04 e 3295/04) - l’autorizzazione rilasciata ex art. 87 del D.lgs.
n. 259/03 assume anche valenza edilizia, essendo onere dell’amministrazione
comunale, nel perseguimento dell’esigenza di semplificazione amministrativa
indicata dallo stesso art. 87, comma 9, svolgere all’interno dello stesso
procedimento anche la necessaria fase istruttoria inerente al giudizio di
conformità urbanistica del progetto presentato, con conseguente assorbimento
del permesso di costruire;".
Il Collegio
ritiene di aderire alla menzionata prospettazione, idonea anche a superare la
eccezione di costituzionalità proposta dal Comune.
B) Con il
secondo motivo viene censurato l’art.3 del regolamento per violazione e falsa
applicazione dell’art. 8 comma 6 della legge n.36/01 e dei citati artt.86 e 87
del D.Lgs. n. 259/03, nonché eccesso di potere per illogicità, incongruenza e
arbitrarietà della motivazione, eccesso di potere per inosservanza di circolari
e difetto d’istruttoria. Trattandosi di opere di preminente interesse
generale, le installazioni di cui trattasi non possono essere soggette a divieti
generalizzati in relazione alla loro collocazione, essendo così allocabili su
tutto il territorio comunale; del resto la circolare regionale n.12 del 2001
espressamente affermava che il divieto di installazione non può riguardare in
modo generico zone territoriali omogenee; in ogni caso la scelta sarebbe
immotivata, e irragionevole l’assimilazione di strutture come ospedali e case
di cura con parchi e aree per il gioco e lo sport di base.
Osserva in
replica il Comune che il regolamento lungi dal contenere un divieto
generalizzato, contiene solo una cautela per poter procedere ad approfondito
esame della motivata necessità di installazione di un impianto rappresentata
dal gestore, ai finidell’eventuale deroga.
Il Collegio
richiama la giurisprudenza della seconda sezione di questo tribunale secondo cui
" I Comuni hanno competenza ad emanare norme regolamentari con valenza
urbanistico-edilizia, non invece con valenza radioprotezionistica, cioè
sanitaria. Infatti, per essere legittimo, il potere comunale non può
interferire con quello riservato allo Stato che fissa i limiti di esposizione ai
campi elettromagnetici, nel presupposto indefettibile che la tutela della salute
è un’esigenza di carattere unitario; sono pertanto illegittime, nella misura
in cui risultano finalizzate a disciplinare l’uso del territorio sotto un
profilo non strettamente urbanistico, bensì sanitario, le norme regolamentari
che introducono precise disposizioni circa la localizzazione degli impianti
basate sul rispetto delle distanze dalle aree intensamente frequentate. ( 7
ottobre 2005, n. 3639)
Tuttavia
risulta pertinente anche il principio espresso da altra giurisprudenza secondo
cui "nell’applicazione del principio di precauzione, la L. quadro n.
36/2001 - unitamente alla promozione dell’innovazione tecnologica e delle
azioni di risanamento volte a minimizzare l’intensità e gli effetti dei campi
elettrici, magnetici ed elettromagnetici - ha individuato i mezzi e gli
strumenti per il perseguimento della tutela della salute umana, dell’ambiente
e del paesaggio, nonchè gli Enti competenti a disciplinare i singoli ambiti di
tutela (art. 8). Con specifico riguardo alle competenze comunali, la potestà
regolamentare di cui all’art 8 configura una particolare competenza, che è
distinta dalla (e si aggiunge alla) competenza urbanistica ed edilizia propria
di tali Enti locali (cfr. Cons. Stato, VI Sez., n. 3095/2002 e n. 4391/2003;
T.A.R. Toscana, I Sezione, n. 3016/2005). Il Comune, dovendo tuttavia esercitare
tale propria competenza nel rispetto del quadro normativo di riferimento, non può
adottare misure che prevedano limiti generalizzati di esposizione diversi da
quelli previsti dallo Stato né costituire deroghe pressoche generalizzate o
quasi a tali limiti, essendo, invece, consentita l’individuazione di
specifiche e diverse misure, la cui idoneità al fine della
"minimizzazione" emerga dallo svolgimento di compiuti ed approfonditi
rilievi istruttori sulla base di risultanze di carattere scientifico(cfr. cit.
VI Sez. n. 3095/2002 nonché, più recentemente, VI Sez., n. 450/2005).
Peraltro, l’intervenuta assimilazione delle opere per stazioni radio base alle
opere di urbanizzazione primaria (art. 86, comma 3, del D. Lgs. n.259/2003) non
preclude al Comune, nell’esercizio del potere di pianificazione urbanistica,
la localizzabilità di dette opere in determinati ambiti del territorio, sempre
che sia, in tal modo, assicurato l’interesse di rilievo nazionale ad una
capillare distribuzione del servizio (cfr., in termini, Cons. Stato, IV Sez.,
Ordinanza 6.4.2004 n. 1612). ( cfr.T.A.R. TOSCANA, Sez. I - 3 Ottobre 2005, n.
4572).
Pertanto la
censura va disattesa, dovendosi dimostrare che la previsione ha l’effetto di
impedire la capillare diffusione del servizio, problema comunque risolvibile
mediante il ricorso alla motivata deroga.
In buona
sostanza, sul punto la ricorrente non si rivela capace di dimostrare
l’impossibilità di assicurare il servizio in forza del divieto di cui
all’articolo del regolamento ( cfr. sul punto TAR Friuli, 2.9.04, n.552).
C. Le
richiamate decisioni e i principi da esse poste sono idonee anche alla reiezione
del terzo motivo, laddove si contestava la disposizione regolamentare relativa
alla possibilità di deroga, perché oltre ad attribuire al Comune competenze
non proprie, attribuirebbe un potere discrezionale che può finire per
configurarsi come arbitrio ( cfr. Corte cost. n.303/03).
In realtà la
dimostrazione dell’indispensabilità dell’impianto ai fini dell’operatività
del servizio non costituisce altro che il presupposto motivazionale perché si
avvii l’istruttoria volta alla concessione della deroga, senza sconfinare in
arbitrio; spetterà all’operatore, in sede di proposizione delle proprie
istanze al fine della predisposizione del piano comunale delle installazioni,
dimostrare la necessità di una certa localizzazione, avviandosi un
contraddittorio con il Dirigente del settore ambiente mirato al contemperamento
delle opposte esigenze.
D. La quarta
doglianza censura l’art.3 laddove si ritenga che la suddivisione in zone e il
divieto alla localizzazione abbia finalità sanitarie.
Sul punto il
collegio condivide quella giurisprudenza che afferma come "non spetta ai
comuni disciplinare, nei regolamenti edilizi (nella specie, si tratta di
regolamenti c.d. di minimizzazione, ai sensi dell’art. 8 L.36/2001), la
installazione di stazioni radio-base di telefonia cellulare, con limitazioni e
divieti generalizzati riferiti alle zone territoriali omogenee o con la
introduzione di distanze fisse, da osservare rispetto alle abitazioni e ai
luoghi destinati alla permanenza prolungata delle persone o al centro cittadino,
allorché tale potere sia rivolto a disciplinare la compatibilità di detti
impianti con la tutela della salute umana al fine di prevenire i rischi
derivanti dalla esposizione della popolazione a campi elettromagnetici, anziché
a controllare soltanto il rispetto dei limiti delle radiofrequenze fissati dalla
normativa statale e a disciplinare profili tipicamente urbanistici."
(CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV - 14 febbraio 2005 , n. 450); già si è offerta
tuttavia dell’art.3 una diversa lettura che prescinde dalla tutela sanitaria
sicchè la censura va respinta.
E. E’ invece
fondata la doglianza relativa alla previsione relativa all’indicazione
vincolante dei siti di proprietà pubblica per l’installazione di nuove
antenne e le eventuali delocalizzazioni, poiché spetta al gestore del servizio
la scelta sulla localizzazione ottimale, potendosi certamente addivenire a un
accordo consensuale, ma non conseguente a determinazione autoritativa ( cfr.
questo tribunale, sez.II, n.3005/04).
F. Va respinta
la sesta censura, laddove contesta la competenza consiliare all’approvazione
del piano comunale delle installazioni degli impianti di telefonia mobile, poiché
ai sensi dell’art.6 comma 2 del regolamento il piano " costituisce parte
integrante del Piano degli interventi a mente dell’art.17 comma 2 lett.h)
della LR Veneto 23 aprile 2004, n.11": l’art. 18 sul punto dispone
che" 2. Il piano degli interventi è adottato e approvato dal consiglio
comunale. L'adozione del piano è preceduta da forme di consultazione, di
partecipazione e di concertazione con altri enti pubblici e associazioni
economiche e sociali eventualmente interessati.": la censura va dunque
disattesa.
G. Anche il
settimo motivo, con il quale si impugna l’art.10 comma 2, laddove prevede che
l’attivazione dell’impianto sia subordinata alla presentazione di un
certificato di collaudo funzionale eseguito da tecnico abilitato attestante la
conformità al progetto e il rispetto dei limiti prescritti dalla normativa
vigente, per costituire un aggravamento del procedimento, che il legislatore
vorrebbe invece quanto più semplificato possibile, e per comportare gravi
sanzioni quali l’ordine di disattivazione degli impianti, non appare fondato,
laddove si osservi che proprio in forza della considerazione che il procedimento
è unitario, comprensivo cioè sia dell’autorizzazione "elettronica"
sia di quella edilizia, è necessario un momento di verifica congiunta, e anche
la sanzione andrà ovviamente commisurata, in applicazione del principio della
proporzionalità, alla gravità dello scostamento con i parametri normativi, ove
presente.
H. Con
l’ottava doglianza si impugna l’art.11 laddove prevede che in sede di
approvazione del piano delle installazioni può essere prescritta ai gestori la
predisposizione di un piano di riassetto , con previsione di adeguamenti e
delocalizzazioni di impianti già esistenti, poiché vi sarebbe una violazione
del principio di tutela dell’affidamento.
La disposizione
citata, rubricata come impianti esistenti in aree sensibili, sotto il capo IV
"riassetto degli impianti esistenti" esattamente recita: "In sede
di approvazione del piano comunale delle installazioni, anche su motivata
istanza dei consigli di quartiere interessati, può essere prescritta ai gestori
la predisposizione di un piano di riassetto con le modificazioni, gli
adeguamenti e le eventuali delocalizzazioni degli impianti esistenti, in
particolare di quelli installati in aree sensibili."
La disposizione
sembra indirizzata a tutte le aree, come emerge dal capo e dal contenuto
dell’articolo che specifica la particolarità di tali aree, mentre la rubrica
sembra limitare a tali sole localizzazioni la possibilità di modifica e
finanche di delocalizzazione; sul punto non c’è censura subordinata, volta
cioè a sindacare l’esorbitanza della previsione in aree diverse da quelle
sensibili, pur prospettabile, alla luce dell’evidenziata discrasia tra rubrica
legis – che con il noto brocardo non est legis- e legis, ma il motivo è
diretto ad aggredire la norma in sé laddove obbliga comunque al riassetto.
Va osservato
che per le aree sensibili è già l’art.3 che afferma "che possono essere
prescritte modificazioni, adeguamenti e delocalizzazioni degli impianti
esistenti", sicchè la previsione dell’art.11 vale unicamente a
configurare l’esistenza di uno strumento specifico, costituito dal piano di
riassetto, evidentemente volto a una sistemazione organica della linea e del
servizio evitando una modifica puntuale ed episodica data dalla mera
delocalizzazione di un impianto che può incidere sulla ricezione complessiva
del segnale – o anche no, a seconda della possibilità di utilizzo di altri
"ponti"- , piano assistito dalle guarentigie procedimentali relative
al piano comunale delle installazioni degli impianti di telefonia cellulare.
La questione
potrebbe porsi invece per le aree d’attenzione, ove la delocalizzazione
potrebbe operare solo in via consensuale.
Il motivo, così
interpretato, deve conseguentemente essere respinto.
I. Anche il
nono motivo è infondato, perché non è vero come postula la censura che il
regolamento prevede l’obbligatorietà della coubicazione degli impianti, ma
solo la preferibilità di tale sistemazione, rispondendo il c.d. co-sitting a
evidenti ragioni di concentrazione ed economicità.
Il ricorso deve
pertanto essere accolto limitatamente al primo motivo e al quinto, e
conseguentemente annullato l’art.7 del regolamento laddove richiede anche il
permesso di costruire, con una duplicazione del procedimento, e non
un’autorizzazione congiunta che comprenda sia l’autorizzazione elettronica
che quella edilizia, e l’art.3, nella parte in cui afferma che l’amministrazine
si riserva di indicare in modo vincolante i siti pubblici ove installare o
delocalizzare impianti, e respinto per il resto, nei sensi di cui in
motivazione.
La domanda di
risarcimento del danno deve essere parimenti respinta per genericità.
Sussistono
giusti motivi per compensare le spese di giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale
Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione terza, definitivamente
pronunziando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed
eccezione,
lo accoglie in
parte, e per l’effetto annulla l’art.3 e 7 del regolamento impugnato nei
sensi di cui in motivazione, lo respinge per il resto, e respinge la domanda di
risarcimento del danno .
Spese
compensate.
Ordina che la
presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in
Venezia, nella camera di consiglio del 7 luglio 2005.
Il Presidente
L’Estensore
SENTENZA
DEPOSITATA IN SEGRETERIA in data 8 marzo 2006.
NOTA DI
COMMENTO
Antenne telefoniche dovunque, ma
solo se si dimostra la necessita’ della localizzazione per
assicurare il servizio. Questo e’ il principio espresso dal TAR Veneto
nella sentenza 565 dell’8 marzo 2006, decidendo il contrasto tra un
gestore di telefonia mobile ed il Comune di Padova. Il Comune quindi non può
ostacolare l’esercizio del servizio di telefonia mobile, ma gli e’
consentito di verificare la possibilità di localizzazioni alternative, attuando
la legge L. 36/01 sull’elettrosmog.
Cosa puo’ fare il Comune.
In presenza di asili, scuole, ospedali, case di cura, aree per il gioco e
lo sport (cosidetti “siti sensibili”), il Comune puo’ chiedere ai gestori
di dimostrare che l’installazione dell’antenna sia indispensabile ai fini
della copertura del servizio. Devono quindi mancare localizzazioni alternative.
Nel caso specifico, il Comune di Padova aveva diviso il territorio in zone,
distinguendo ai fini dell’installazione delle antenne le aree in
“maggiormente idonee”, “di attenzione” e “sensibili”. Aveva poi
vietato le installazioni degli impianti nelle aree “sensibili”, ammettendo
deroghe solo se motivate.
Il D.Lgs. 259/03, afferma che
le antenne sono opere di interesse generale, che possono poter essere
localizzate su tutto il territorio, senza limitazioni.
Il Comune non puo’ emanare regolamenti con valenza sanitaria, che ad esempio
stabiliscano in modo generale ed assoluto distanze da rispettare da aree
intensamente frequentate, ma senza imporre un divieto generale, i comuni possono
imporre specifiche “misure di minimizzazione” (art. 8, L. 36/01),
sulla base di approfondite indagini che localizzino le antenne in
determinati zone. Al gestore quindi
non puo’ quindi essere preclusa in assoluto una zona di installazione, ma per
costruire l’antenna vicino a scuole ed ospedali deve dimostrare di non poter
assicurare altrimenti il servizio.
Cosa non puo’ fare il Comune. Nella stessa
sentenza, il Tar Veneto sottolinea che il Comune non può chiedere, per
l’installazione degli impianti, oltre all’autorizzazione prevista dal codice
delle comunicazioni elettroniche (art. 87, D.Lgs. 259/03), anche il permesso di
costruire previsto dal testo unico sull’edilizia (art. 3, D.P.R. 380/01).
Nemmeno e’ possibile subordinare l’installazione dei nuovi impianti alla
futura emanazione di un regolamento comunale, perche’
cio’ contrasta con l’esigenza di assicurare procedimenti tempestivi e
semplificati. L’amministrazione può invece pretendere il certificato di
collaudo dell’impianto: questo certificato infatti non costituisce una
formalità burocratica, ma è un elemento necessario per verificare la conformità
al progetto iniziale ed il rispetto dei limiti previsti dalla normativa.
I limiti statali. Non basta quindi che il gestore
rispetti i limiti statali di emissione, in quanto il Comune può chiedere
ulteriori dati e verificare, insieme ad ARPA ed AUSL, se siano possibili
soluzioni alternative. L'orientamento del Tar Veneto si presta ad
un'applicazione generale, consentendo a tutti i Comuni di ottenere dai gestori
dati sul rispetto del principio di minimizzazione. Ciò, in aggiunta alla
possibilità di redigere regolamenti urbanistici (art. 8 L. 36/2001), coincide
con l’orientamento espresso nella sentenza della Corte costituzionale n.
106/2006 (Sole del 18 marzo). Riferendosi ad una legge della Regione Abruzzo, il
Giudice delle leggi ha infatti stabilito che i piani regolatori comunali possono
definire i siti dove localizzare o delocalizzare antenne per la telefonia
mobile, senza tuttavia impedire od ostacolare ingiustificatamente l'insediamento
degli impianti.
Guglielmo Saporito
Mario Pagliarulo