Tribunale S.M. Capua Vetere Sez. II ord.268 del 13 gennaio 2006
Nel caso in cui siano riscontrate violazioni
delle prescrizioni dell’autorizzazione (nella specie relativa ad impianto di
autodemolizione), al fine di configurare il reato di cui all’art. 51 dlvo 22/97
occorrono due preventive condizioni: che sia stata rivolta al gestore una
diffida ad opera della regione circa la violazione delle prescrizioni (e quindi
anche per ingiungere alla ditta di riportare l’attività nei termini della
autorizzazione); che l’autorizzazione risulti sospesa dalla Regione.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUAVETERE
-seconda sezione penale-
ORDINANZA
Proc. Pen.11950/05 mod. 21
Nr. 268/05 T. riesame
Il Tribunale di Santa Maria Capuavetere riunito in
camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Luisa Toscano
Presidente
dott. Francesco Chiaromonte Giudice
est.
dott.Adolfo Di Zenzo Giudice
letta la richiesta di riesame
avanzata dalla difesa di Iuliano Giuseppe con riferimento al sequestro del
27.10.05.
letti gli atti del procedimento,
debitamente trasmessi in copia,
OSSERVA
Il ricorso presentato nell’interesse degli indagati,
pur essendo in parte fondato, non può comportare la restituzione del bene in
sequestro.
Al fine di comprendere le
ragioni di tali conclusioni occorre effettuare una premessa in ordine alla
esatta individuazione delle normative speciali applicabili a caso di specie
avente per oggetto l’esercizio di una attività di autodemolizione.
Invero, la materia de qua è stata
disciplinata di recente con il Dlgs. 209/03, che ha avuto il dichiarato intento
di risolvere i numerosi problemi interpretativi relativa alla diretta
applicazione del decreto Ronchi, disciplinante -come noto- l’intera materia dei
rifiuti.
In particolare l’art. 6 del Dlgs del 2003 ha
definitivamente chiarito che, la effettuazione di una attività del genere di
quella in contestazione, oltre a dovere essere eseguita in impianti dotati di
precise caratteristiche tecniche specificate nell’allegato I del medesimo
decreto, deve essere svolta in conformità ai principi generali previsti
dell’art. 2, comma 2 dlgs. 22/97.
La norma in esame prosegue prevedendo precisi
obblighi a cui deve attenersi il gestore di un impianto di autodemolizione
(elencati al comma 2 alle lettere a,b,c ed e).
Orbene, l’eventuale violazione degli obblighi
suindicati risulta espressamente sanzionata penalmente dall’art. 13 comma 1.
Inoltre, dal complesso normativo succitato, risulta
altrettanto chiaro che tali attività debbano essere ordinariamente autorizzate
ai sensi dell’art.27 e 28 del dlgs 22/97 (cfr. ad es. art. 3 ed art.6 dlgs
209/203).
Ciò premesso, in linea con una condivisibile
giusrisprudenza del Supremo Collegio, deve ritenersi che, nel caso in cui una
attività di autodemolizione sia esercitata senza le suindicate autorizzazioni,
sia configurabile il reato di cui all’art.51 dlvo 22/97.
Piuttosto, il problema interpretativo
particolarmente rilevante nel caso di specie attiene alla questione del se, in
caso di esercizio di attività di autodemolizione in violazione delle
prescrizioni imposte dalla autorizzazione, possa essere configurabile la
violazione succitata.
Invero, il Tribunale non ignora (e peraltro
condivide), l’orientamento secondo cui -in casi consimili- per qualsivoglia
attività di trattamento e/o smaltimento di rifiuti esercitata in violazione
delle prescrizioni della autorizzazione, quest’ultima non debba essere
considerata legittimante l’attività posta in essere nel suo complesso.
Ciò non di meno, per quanto concerne la specifica
materia delle autodemolizioni, tale percorso interpretativo non pare possibile
stante la recente disposizione dell’art.6 comma 4 del dlvo 209/203 succitato
che prevede testualmente:
“Nel caso che, dopo l’avviamento dell’impianto
di trattamento, la provincia competente per territorio accerta la non conformità
dello stesso all’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’art.27 del decreto
legislativo n.22 del 1997 ovvero accerta il mancato rispetto delle condizioni e
delle prescrizioni stabilite nel provvedimento di autorizzazione all’esercizio
delle operazioni di trattamento, (…) la Regione competente per territorio,
previa diffida sospende la autorizzazione per un periodo massimo di
dodici mesi . La stessa autorizzazione è revocata qualora il titolare
dell’impianto non provveda a conformarsi, entro il predetto termine, alle
prescrizioni delle predette autorizzazioni.
Come si vede, quindi, esplicitamente ed
inequivocabilmente, il legislatore del 2003 ha inteso prevedere una speciale
procedura per dare rilevanza penale ai comportamenti del gestore di impianto di
demolizione che non rispetti le prescrizioni imposte dalla autorizzazione.
E’ appena il caso di
aggiungere che, come già previsto per il T.U. 152/99 in tema di acque, tale
disposizione normativa non lascia spazio ad opzioni interpretative circa la
immediata rilevanza penale di condotte esercitate in deroga alle condizioni
imposte dalla autorizzazione.
A rischio di sembrare
ripetitivi, riassumendo, nel caso in cui siano riscontrate violazioni delle
prescrizioni, al fine di configurare il reato di cui all’art. 51 dlvo 22/97
occorrono due preventive condizioni:
·
Che sia stata rivolta
al gestore una diffida ad opera della regione circa la violazione delle
prescrizioni (e quindi anche per ingiungere alla ditta di riportare l’attività
nei termini della autorizzazione);
·
L’autorizzazione
risulti sospesa dalla Regione.
Ovviamente, in casi del genere, assumerebbe
rilevanza penale esclusivamente la condotta del gestore che proseguisse
l’attività dopo la sospensione della autorizzazione (e a fortiori dopo la
revoca della stessa in caso di mancata regolarizzazione della attività nel
termine di dodici mesi dalla sospensione).
Su tali premesse in diritto, giova evidenziare che -dalla documentazione in
atti- risulta che oggetto del sequestro impugnato è la porzione di terreno
regolarmente utilizzata dallo Iuliano per l’esercizio della sua attività di
demolizione (oltre a quella porzione attigua di terreno per cui era stata
disposta autonoma misura cautelare reale) non essendo ricompresa nella
autorizzazione in esame; ciò sulla base di svariati rilievi fattuali
analiticamente riportati nella annotazione di servizio del commissariato di
Marcianise ed i relativi allegati:
1.
sull’area autorizzata insistevano 74 autovetture e 10 motocicli da
rottamare nonostante nella autorizzazione rilasciata l’indagato fosse
autorizzato a detenere solo un massimo di 50 vetture alla volta;
2.
non risultavano affatto rispettate numerose prescrizioni tecniche
imposte al gestore di un impianto di autodemolizioni dall’art. 6 comma 2 del
dlvo 209/2003, analiticamente riportati nel verbale di contestazione del
Commissariato di Marcianise del 5.10.2005).
Orbene, appare anzitutto doveroso precisare che, per quanto concerne la prima
delle violazioni contestate, non si ritiene che tale irregolarità gestionale
possa essere utile ad integrare la violazione dell’art.51 dlvo 22/97.
Invero, come ampiamente chiarito in premessa, in assenza di una regolare
diffida ed un provvedimento di sospensione della autorizzazione ad opera della
Regione Campania, non pare possibile ritenere sussistente –neanche in termini di
fumus il reato suindicato.
Per quanto riguarda, invece, il secondo gruppo di contestazioni, essendo gli
obblighi non rispettati dallo Iuliano direttamente coperti da sanzione penale in
base all’inequivoco disposto dell’art. 13 comma 1 dlvo 209/03, appare innegabile
che siano sussistenti, nel caso di specie, sufficienti indizi di reità in ordine
al reato ora citato.
Tale rilievo, inoltre, consente certamente di affermare che, in mancanza di
qualsivoglia elemento probatorio e/o indiziario che dimostri un adeguamento
agli obbligi imposti dalla legge speciale, risulti attualmente sussistente il
periculum in mora che giustifica la conservazione del vincolo reale.
Ptm
Il Tribunale nella suindicata
composizione
Conferma il provvedimento
impugnato limitatamente al reato di cui all’art13 comma 1 dlvo. 209/2003.
Condanna il ricorrente al
pagamento delle spese della presente procedura.
Santa Maria Capua Vetere
13.1.2006
Il Presidente
I Giudici