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Cass. Sez. III sent. 1411 del 14 ottobre 2005 (ud. 26 giugno 2005)
Pres. Savignano Est. Zumbo Ric. Burigotto ed altro
Rifiuti – Materie fecali
In tema di gestione di rifiuti,
l’esclusione delle materie fecali dalla disciplina ai sensi dell’articolo 8
lettera c9 D.Lv. 22 del 1997 opera a condizione che le stesse provengano
dall’attività agricola e che siano riutilizzate nella stessa attività
agricola. Ne consegue che sono rifiuti a tutti gli effetti (e come tali devono
essere disciplinate) le materie fecali provenienti da un allevamento avicolo con
migliaia di polli.
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Svolgimento del
processo
Con
sentenza in data 1 luglio 2004, il G.I.P. del Tribunale di Pordenone condannava
Burigotto Maurizio e Sfreddo Valentino alla pena di Euro 1.200 di ammenda per il
reato di cui all'art.51, primo comma, lettera a), D.L. 22/97.
Gli imputati proponevano ricorso per erronea applicazione di legge
sostenendo:
1) che il materiale in oggetto non rientrava tra le sostanze elencate
negli allegati di cui al D.L. 22/97;
2) che le materie fecali riutilizzate nelle pratiche agricole sono escluse
dall'applicazione della predetta legge e disciplinate dal successivo D.L.
152/99; che tale decreto, comunque, non è operativo non essendo stato emanato
il relativo regolamento attuativo con la conseguenza che le norme in vigore sono
quelle della legge 319/76; che tali norme prevedono che, per effettuare lo
spargimento sul suolo degli effluenti di allevamento, è necessaria
l'autorizzazione del Comune, che era regolarmente posseduta dallo Sfreddo (che
aveva, peraltro, effettuato la relativa comunicazione);
3) che, data la quantità di norme che disciplinano la materia, doveva
ritenersi applicabile il principio dell'ignoranza della legge che fa venire meno
l'elemento psicologico del reato.
Sub
I
Il
D.L. 5 febbraio 1997 n. 22 definisce come rifiuto "qualsiasi sostanza o
oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'Allegato A e di cui il
detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi; il punto 02 01
06 dell'allegato A prevede le "feci animali, urine e letame (comprese le
lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito".
E, pertanto, il materiale accumulato e poi sparso sui terreni del Burigotto
Maurizio deve essere definito come rifiuto ai sensi della predetta legge, in
quanto si tratta di deiezioni animali (o comunque di lettiera usata) e di cui il
produttore, e cioè l'imputato Sfreddo Valentino, ha l'obbligo di disfarsi e
comunque nel caso concreto si è disfatto.
Il
predetto Decreto all'articolo
8 ha
poi previsto che sono esclusi dal proprio campo di applicazione gli effluenti
gassosi emessi nell'atmosfera nonché, in quanto disciplinati da specifiche
disposizioni di legge, una serie di altre categorie di rifiuti, tra cui quelle
indicate alla lett. c) del comma 1 e cioè in particolare taluni rifiuti
agricoli tra i quali le materie fecali utilizzate nelle normali pratiche
agricole.
A
proposito delle materie fecali, si osserva anzitutto che l'esclusione non è
assoluta ma in quanto il rifiuto escluso sia disciplinato da specifiche
disposizioni di legge. In secondo luogo si rileva che le materie fecali sono
escluse se provengono da attività agricola come risulta chiaramente dal tenore
letterale della norma, la quale dispone: "sono esclusi i seguenti rifiuti
agricoli: le materie fecali…" Da ciò consegue che se le materie fecali
non provengono da attività agricola non sono escluse dalla disciplina dei
rifiuti. Inoltre le stesse materie fecali provenienti da attività agricola sono
escluse se ed in quanto riutilizzate in sede di attività agricola. Solo in
questo caso non si applica il Decreto Ronchi che troverà invece applicazione in
tutti gli altri casi. E l'attività svolta dallo Sfreddo Valentino non è
un'attività agricola ma un allevamento avicolo (con migliaia di polli) le cui
materie fecali non possono essere qualificate come rifiuti agricoli.
"In
tema di gestione di rifiuti, la esclusione delle materie fecali dalla disciplina
di cui al D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, prevista dall'art. 8 lett. c), opera a
condizione che le stesse provengano da attività agricola e che siano
riutilizzate nella stessa attività agricola. (In applicazione di tale principio
la Corte ha affermato la applicabilità della disciplina sui rifiuti alla
gestione di materie fecali provenienti da un alpeggio di bovini in una
malga)" - Cass., sez. III, sent. n. 8890, 10 febbraio 2005.
Sub
II
Dopo
il D.L. 33/97 è stata emanata una normativa di legge che riguarda taluni
rifiuti agricoli tra i quali le materie fecali utilizzate nelle normali pratiche
agricole e cioè il D.L. 152/99, che disciplina in generale la tutela delle
acque dall'inquinamento (disposizioni corrette ed integrate dal D.L. 258/2000).
La
nuova disciplina delle attività di utilizzazione agronomica degli effluenti da
allevamento e simili, contenuta nell'art. 38 del D.L. 152/99 dettata
dall'evidente intenzione del legislatore di semplificare siffatte forme di
smaltimento di liquami, di limitata rilevanza inquinante, favorendone
l'utilizzazione nell'ambito dell'attività agricola, non prevede più il regime
autorizzatorio, vale a dire la necessità di munirsi di un provvedimento, di
discrezionalità tecnica, della P.A. diretto a rimuovere l'ostacolo
all'esercizio del diritto da parte del titolare, bensì il solo onere di una
comunicazione, vale a dire di una mera dichiarazione di scienza, diretta a porre
l'autorità competente nelle condizioni di conoscere le caratteristiche e
modalità di siffatti scarichi minori, sì da consentirne il controllo e
l'intervento in caso di non ravvisata compatibilità con le esigenze di tutela
dell'ambiente e dell'igiene pubblica.
Il
secondo comma di tale articolo prevede che "le regioni disciplinano le
attività di utilizzazione agronomica di cui al comma 1, sulla base dei criteri
e delle norme tecniche generali adottati con decreto del Ministro per le
politiche agricole e forestali", ed il terzo comma prevede che "sono
disciplinati in particolare le norme tecniche di effettuazione delle operazioni
di utilizzo agronomico, i criteri e le procedure di controllo, ivi compresi
quelli inerenti l'imposizione di prescrizioni da parte dell'autorità
competente".
Tuttavia
questa disciplina non è attualmente vigente in quanto non è mai stato emanato
il DM attuativo di cui al primo comma e di conseguenza manca anche la disciplina
regionale di recepimento ed integrazione.
E
non può nemmeno trovare applicazione la norma penale di cui all'art. 59 comma
11 ter del D.L. 152/99, che necessita della previa vigenza della disciplina
dell'art.38.
Non
potendo applicarsi più la pregressa normativa di cui alla Legge Merli (319/76)
in quanto espressamente abrogata dall'art. 63 del D.L. 152/99, non può
soccorrere la normativa transitoria prevista dall'art. 62, comma 10, del D.L.
152/99, che prevede che fino all'emanazione della disciplina regionale di cui
all'art. 38, le attività di utilizzazione agronomica sono effettuate secondo le
disposizioni regionali vigenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto (le cui violazioni sono punite, salvo il fatto non costituisca reato,
con sanzione amministrativa pecuniaria dall'art. 54, comma 7, dello stesso D.L.
152/99). Ciò perché nella Regione Friuli Venezia Giulia non è mai stata
emanata alcuna disposizione in ordine a quelle che vengono definite come attività
di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, per cui la normativa
transitoria prevista dal D.L.vo 152/99 è di fatto inapplicabile, non è
giuridicamente vigente.
Pertanto,
considerato che il D.L. 22/97 ha previsto la possibilità di una diversa e
successiva disciplina di legge rispetto a quella del Decreto stesso per talune
categorie di rifiuti, tra le quali le materie fecali riutilizzate nelle normali
pratiche agricole, di conseguenza, in mancanza di una diversa e successiva
disciplina di tutela ambientale da parte di specifiche e settoriali disposizioni
di legge, le predette materie fecali rientrano pienamente nel campo di
applicazione del Decreto Ronchi.
In
conclusione, le sostanze di cui all'imputazione debbono essere considerate
rifiuti non pericolosi ai sensi dei Decreto Ronchi e tutte le attività connesse
alla loro gestione (raccolta, trasporto, smaltimento, ecc.) debbono essere
precedute dall'autorizzazione o altro provvedimento ai sensi
dell'artt. 27 e seguenti, con l'ulteriore conseguenza che,
in mancanza (come nel caso in esame) deve ritenersi la sussistenza del
contestato reato di cui all'art. 51, comma 1, lett. a), D.L. 22/97.
Sub
III
"La
esclusione della colpevolezza nelle contravvenzioni non può essere determinata
dall'errore di diritto dipendente da ignoranza non inevitabile della legge
penale, quindi, dal mero errore di interpretazione, che diviene scusabile quando
è determinato da un atto della pubblica amministrazione o da un orientamento
giurisprudenziale univoco e costante, da cui l'agente tragga la convinzione
della correttezza dell'interpretazione normativa e, di conseguenza, della liceità
della propria condotta".
"La
buona fede acquista giuridica rilevanza solo se si traduce, a causa di un
elemento positivo estraneo all'agente, in uno stato soggettivo che esclude anche
la colpa. Ad escludere la colpa non è sufficiente l'errore dipeso da ignoranza
non scusabile, nella quale rientra l'erronea interpretazione o l'ignoranza della
legge penale".