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Cass. Sez. III sent.18229 del 17
maggio 2005
Pres.Zumbo Est. Franco imp. Toriello
Il reato di cui all'art. 25, primo
comma dpr 203-1988 è reato istantaneo di pericolo. Le attività ad
inquinamento poco significativo sono solo quelle tassativamente indicate e tra
queste non rientra quella di esercizio di frantoio oleario
La riutilizzazione nel ciclo
produttivo della sansa residuata dalla lavorazione delle olive senza alcun
intervento preventivo di trattamento esclude la natura di rifiuto della
stessa.
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Svolgimento del processo
Con la sentenza in epigrafe il giudice del tribunale di Vallo della Lucania
dichiarò Toriello Giovanni colpevole dei reati di cui: a) agli artt. 15-25,
primo comma, D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, per avere emesso polveri nella
atmosfera senza essere in possesso della autorizzazione alle emissioni
inquinanti e senza provvedere al loro adeguato abbattimento; b) agli artt. 45-49
D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, per avere effettuato uno scarico di sostanze
liquide in un torrente e sul suolo senza la prescritta autorizzazione; c) agli
artt. 27, 28, 51 D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, per avere svolto una attività
di recupero della sansa utilizzandola quale combustibile per l'alimentazione
della caldaia, e lo condannò alla pena di € 4.000,00 di ammenda, oltre al
risarcimento del danno, equitativamente liquidato, in favore della parte civile
regione Campania.
In sostanza, il giudice accertò che il Toriello all'epoca
gestiva un frantoio oleario e che per la produzione dell'acqua calda utilizzava
una caldaia alimentata con sansa esausta residuata dai cicli di lavorazione
dell'olio, la quale, prima di essere avviata nei centri di recupero, veniva
stoccata in alcuni box attigui all'oleificio, dai quali percolava sul suolo il
liquido che si produceva per effetto del suo asciugamento.
L'imputato propone ricorso per cassazione deducendo:
a) violazione e falsa applicazione del D.P.R. 25 luglio
1991. Lamenta che il giudice ha valutato la sua condotta esclusivamente alla
luce del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, senza tener conto che all'epoca era
vigente il D.P.R. 25 luglio 1991, in forza del quale sono esonerate
dall’obbligo di autorizzazione le attività ad inquinamento poco
significativo. Nel caso di specie era stata appunto provata la poca
significatività dell'inquinamento prodotto, ma erroneamente il giudice non ha
tenuto conto delle risultanze processuali;
b) violazione e falsa applicazione dell'art. 51, primo
comma, D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22. Osserva che la sentenza impugnata ha
accertato in fatto che egli provvedeva ad alimentare la caldaia adoperata
nell'oleificio con la sansa residuata dai cicli di lavorazione delle olive. Non
può quindi essere integrato il reato di smaltimento non autorizzato di rifiuti
perché la sansa residuata dalla molitura era reimpiegata nel ciclo produttivo
come combustibile per riscaldare l'acqua necessaria al raffreddamento dei
macchinari utilizzati;
c) erronea applicazione degli artt. 49-59 D.Lgs. 11 maggio
1999, n. 152. Osserva che il percolamento era un fatto accidentale
insuscettibile di integrare uno scarico in senso vero e proprio. Il fatto era
comunque inoffensivo.
Motivi della decisione
Il primo motivo è infondato.
In via preliminare va ricordato che il reato di cui
all'art. 25, comma 1, del D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203 (sull'inquinamento
atmosferico) ha natura formale, poiché attiene all'esercizio di un impianto
esistente anteriormente all'entrata in vigore dello stesso D.P.R. senza che
l'interessato abbia presentato all'autorità regionale competente la domanda di
autorizzazione prescritta. Trattasi altresì dì reato di pericolo che
prescinde dalla verificazione di un danno concreto (Sez. III, 7 ottobre 1999,
Cipriani, m.. 214.988).
Ciò premesso, deve rilevarsi che non sussiste alcuna
violazione del D.P.R. 25 luglio 1991, invocato dal ricorrente. Difatti, i punti
25 e 26 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 1989
(contenente atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni, ai sensi
dell'articolo 9 della legge 8 luglio 1986, n. 349, per l'attuazione e
l'interpretazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988,
n. 203, recante norme in materia di qualità dell'aria relativamente a specifici
agenti inquinanti e di inquinamento prodotto da impianti industriali) come
modificati ed integrati dal D.P.R. 25 luglio 1991 (emanato ai sensi del punto 25
del citato D.P.C.M. 21 luglio 1989 e dell'art. 3, secondo comma, D.P.R. 24
maggio 1988, n. 203), dispongono che non sono soggette ad autorizzazione
soltanto le attività i cui impianti provocano inquinamento atmosferico poco
significativo ai sensi dell'art. 2, primo comma, D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203,
attività da individuarsi con un successivo decreto ministeriale ai sensi
dell'art. 3, secondo comma, D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203. Questa individuazione
è stata poi appunto operata dal D.P.R. 25 luglio 1991, che all'art. 2 ha
stabilito che devono qualificarsi come attività ad inquinamento atmosferico
poco significativo per il cui esercizio non è richiesta autorizzazione ai sensi
dell'art. 2, primo comma, D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, quelle tassativamente
indicate nell'allegato I del medesimo decreto. Fra tali attività non è
compresa quella svolta dall'imputato relativa all'esercizio di un frantoio
oleario.
Pertanto - come già rilevato da precedenti decisioni di
questa Sezione (cfr. Sez. III, 18 ottobre 1996, Carini, m. 206.477; Sez. III, 13
dicembre 2000, Gullotta. m. 218.698; Sez. III, 4 ottobre 2002, Stramazzo, m.
222.702; Sez. III, 20 dicembre 2002, Cardillo, m. 224.180) - non ha alcuna
importanza quale fosse in concreto la significatività dell'inquinamento
prodotto dall'impianto dell'imputato e le opinioni che abbiano potuto avere i
testi in proposito, dal momento che, ai sensi degli artt. 2 e 4 del D.P.R, 25
luglio 1991 possono legalmente considerarsi attività ad inquinamento
atmosferico poco significativo esonerate dall'obbligo di autorizzazione
esclusivamente quelle specifiche
tassativamente considerate nell'elenco di cui all'allegato I del medesimo
decreto, tra le quali non rientra quella di cui è processo.
Il terzo motivo - con il quale si invoca la accidentalità
del percolamento di modo che non sarebbe integrato uno scarico vero e proprio e
l'inoffensività del fatto - è inammissibile perché si risolve in una censura
in punto di fatto della decisione impugnata, con la quale si richiede una
nuova e diversa valutazione delle risultanze processuali riservata al giudice
del merito e non consentita in questa sede di legittimità ed è comunque
manifestamente infondato. Il giudice del merito, invero, con un apprezzamento di
fatto adeguatamente e congruamente motivato, e quindi non censurabile in
questa sede, ha accertato che non si trattava di un episodio occasionale ed
incidentale perché vi era un abituale e continuo percolamento dai box di
liquidi che fuoriuscivano dalla sansa stipata nei box stessi ed andavano a
finire nel corpo ricettore. Esattamente quindi è stato ritenuto che fosse
necessaria la autorizzazione senza che rilevi la pericolosità in concreto degli
scarichi stessi.
E' invece fondato il secondo motivo. Dalla stessa sentenza
impugnata, infatti, risulta che si trattava di materiale residuale della
produzione che era effettivamente ed oggettivamente riutilizzato nello stesso
ciclo produttivo, senza subire alcun intervento preventivo di trattamento e
senza recare pregiudizio all'ambiente, quale combustibile per alimentare la
caldaia per riscaldare l'acqua necessaria per il raffreddamento dei macchinari
utilizzati, materiale che quindi non poteva essere qualificato come rifiuto ai
sensi dell'art. 6 D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, come autenticamente
interpretato dall'art. 14 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito
con legge 8 agosto 2002, n. 178.
La sentenza impugnata deve quindi essere annullata senza
rinvio relativamente al reato di cui al capo C) (art. 51 D.Lgs. 5 febbraio 1997,
n. 22) perché il fatto non sussiste.
Questa Corte non può procedere direttamente alla
eliminazione della relativa pena perché il giudice di primo grado ha posto
come pena base proprio quella inflitta per il reato di cui al capo C),
considerato reato più grave. La sentenza impugnata deve pertanto essere
annullata con rinvio al tribunale di Vallo della Lucania per la rideterminazione
della pena: per i due reati residui nonché per una nuova quantificazione del
risarcimento del danno a favore della parte civile, dal momento che nel
determinare questo danno la sentenza impugnata ha ritenuto espressamente conto
anche del pregiudizio subito dalle regione Campania a causa della mancata richiesta
e del mancato rilascio della autorizzazione in materia di rifiuti,
autorizzazione che invece nella specie non era necessaria. Ciò comporta
altresì che appare conforme a giustizia compensare integralmente tra l'imputato
e la parte civile le spese del presente grado.
Nel resto il ricorso va rigettato.