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Tribunale di S. Maria Capua Vetere
Sez. II coll.B sent. n.1924/04
depositata 9.12.04
est. Chiaromonte imp.
Pagliaro
Rifiuti. Omissione e rifiuto di atti
d’ufficio. Sussistenza del reato in ipotesi di omessa bonifica da parte del
Sindaco.
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CONCLUSIONI
Il Pubblico
Ministero richiedeva la condanna dell’imputato Pagliaro, concesse le
attenuanti generiche alla pena di mesi 4 e giorni 20 di reclusione, previa
concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Il difensore
dell’ imputato chiedeva l’assoluzione perché il fatto non sussisteo
perche’ il fatto non costituisce reato
SVOLGIMENTO DEL
PROCESSO
Il GUP presso
il Tribunale di SMCV emetteva in
data 20.1.2002 decreto che dispone il giudizio nei confronti dell’ imputato
odierno per il reato indicato in
epigrafe.
Dopo alcune
udienze istruttorie e successivi rinvii dovuti alle ragioni piu’ varie
(assenza dei testi impedimento difensori, mutamento della composizione del
collegio, contemporanea necessità di trattare complessi procedimenti), ed una
unica udienza istruttoria del 29.1.2004, all’udienza odierna
il processo veniva celebrato per la prima volta nella attuale
composizione collegiale.
In tale data
veniva rinnovata l’istruttoria dibattimentale; venivano dichiarate
utilizzabili le deposizioni dibattimentali
già rese ed in particolare le dichiarazioni rese dall’unico teste Sapio,
confermandosi la rinuncia dell’altro teste di accusa Lamparelli.
Stante la
contumacia dell’imputato veniva acquisito ai sensi dell’art. 513 c.p.p. il
verbale di interrogatorio da lui reso nel corso delle indagini preliminari.
Il Tribunale
acquisiva infine varia documentazione cui aveva fatto riferimento il teste Sapio
ed anche documentazione allegata al verbale di interrogatorio reso
dall’imputato in sede di indagini preliminari.
Tali documenti
venivano fascicolati e contrassegnati con numeri progressivi di colore rosso.
Su concorde
richiesta delle parti il Tribunale revocava la ordinanza ammissiva dei testi di
difesa, peraltro non presenti, e si acquisiva la relazione a firma del CTP, dr.
Puoti.
Veniva pertanto
dichiarata chiusa la istruttoria dibattimentale e le parti rassegnavano
le suindicate conclusioni.
Il Tribunale, dopo essersi ritirato
in camera di consiglio decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA
DECISIONE
Dagli atti
acquisiti al fascicolo del dibattimento e dichiarati utilizzabili a fini della
decisione ritiene il Tribunale che l’imputato Pagliaro debba essere condannato
per i fatti a lui ascritti.
Al fine di comprendere le ragioni di
tali conclusioni appare opportuno anzitutto riepilogare le principali emergenze
fattuali della istruttoria
dibattimentale, per poi analizzare partitamene le varie questioni interpretative
sollevate dalle parti, che –come detto- ad avviso del Tribunale devono essere
risolte nel senso della sicura configurabilità nel caso di specie del reato di
cui all’art. 328 comma 1 c.p.
Orbene è risultato dimostrato (ed
incontestato) che l’odierno imputato abbia rivestito la carica di Sindaco del
comune di Dragoni a fare data dall’anno 1997 e che all’epoca in detto comune
insisteva una discarica di rifiuti solidi urbani in località Cappelle.
Come analiticamente chiarito dalla
relazione di consulenza di parte acquisita agli atti, nonchè dalla
documentazione della Provincia e
della Prefettura di Caserta (parimenti acquisite) si trattava di un sito
autorizzato in forza di provvedimento della Giunta Regionale Campania del
23.7.88 che era stato per lungo
tempo utilizzato per lo smaltimento di RSU di detto comune e che aveva esaurito la sua capacità di contenimento.
Si trattava altresì di un impianto
che aveva evidenziato numerosi problemi gestionali, anche durante il periodo di
suo ordinario funzionamento.
Piu’ in particolare, dai documenti
acquisiti agli atti è emerso che già nel febbraio 1997, a seguito di
sopralluogo effettuato da personale del servizio ecologia della Provincia di
Caserta, della USL 12 di Piedimonte
Matese ed al Tecnico Comunale era
emerso che la discarica:
·
aveva esaurito la sua capacità di ricezione;
·
abbisognava di interventi di riparazione nel telo impermeabilizzante;
·
necessitava di essere completata la ricopertura dei rifiuti depositati
nell’invaso;
·
abbisognava della predisposizione del progetto definitivo di messa in
sicurezza e destinazione finale (cfr. nota della Provincia di Caserta inviata al
Sindaco Comune di Dragoni Prot. N. 1759/EC, acquisita agli atti e protocollata
col numero 1).
E emerso altresì che, dopo questa
prima nota, in assenza di un
formale riscontro documentale da parte della amministrazione comunale di
Dragoni, seguirono numerose altre missive di sollecito da parte della Prefettura
di Caserta (all’epoca delegata, come Commissario di Governo ex OPCM 7.10.94, a
seguire gli aspetti gestionali delle discariche di RSU) e dello stesso settore
ecologia della Provincia di Caserta (documenti contrassegnati con i nn. da 2 a 6) con cui si
sollecitava il Sindaco di Dragoni ad ottemperare a quanto richiesto e –
comunque a dare riscontro alle varie note inviate; di tali documenti occorre
menzionare analiticamente quello contrassegnato con il numero 3, a firma del
dirigente del settore Ecologia della Provincia di CE, datato 14.5.1998, da cui
è possibile ricavare che la discarica in esame aveva evidenziato numerose
anomalie gestionali a partire dalla data della sua attivazione e senza
che l’amministrazione Comunale avesse mai eseguito le opere necessarie per la
eliminazione di tali anomalie.
Ancora, dal verbale di sopralluogo
eseguito da tecnici dell’ENEA e della Provincia di Caserta (documento n. 6),
è emerso che nella discarica in esame “non risultava visibile la geomembrana di HDPE di fondo e sebbene
previsto in progetto, non si rilevava la presenza del sistema di captazione del
Biogas.”
Risultava infine, che pure esistendo
un sistema di raccolta del percolato, non era stato possibile acquisire dal
tecnico del Comune alcuna informazione circa le modalità di smaltimento di tale
rifiuto liquido.
Non resta che aggiungere che tali
carenze hanno trovato piena conferma nella deposizione dell’unico teste
escusso all’udienza del 29.1.2004 (Sapio Giuseppe) che ha riferito degli esiti
di un sopralluogo effettuato 13.10.2000 presso la discarica di località
Cappelle a cui aveva partecipato lo
stesso Sindaco di Dragoni.
A prescindere da tale ultimo
particolare, è risultato che tali circostanze erano ben note all’odierno
imputato anzitutto perché all’epoca già investito del suo ruolo
istituzionale di Sindaco del Comune, ma anche perché, proprio in tale qualità,
in data 24.10.1997 aveva deliberato un avviso pubblico per una gara funzionale
alla esecuzione di uno “ studio per la
chiusura ed il recupero ambientale della discarica Comunale in località
Cappella” (cfr documento prodotto dalla difesa e contrassegnato con il
numero 7).
Da quanto sopra detto ed anche
volendo prescindere dalle suindicate anomalie gestionali rilevate, risulta
pienamente acclarato che la Provincia di Caserta avesse richiesto con decisa
insistenza al Sindaco del Comune di Dragoni di eseguire
opportuno progetto di messa in sicurezza e sistemazione finale della
discarica.
E’ appena il caso di aggiungere
che la necessità di predisporre un progetto per la bonifica e messa in
sicurezza della discarica da parte dell’amministrazione comunale, lungi
dall’essere un onere autonomamente imposto dalla Provincia di Caserta, trovava
e trova pedissequa previsione normativa nel chiaro disposto degli artt. 17 e ss
del dlvo 22/97 che, come noto, prevede
precise scansioni e modalità per addivenire alla bonifica, messa in sicurezza
ed al ripristino ambientale dei siti inquinati.
In particolare il comma 3 della
citata norma prevede testualmente che “soggetti
istituzionali nell’esercizio delle proprie funzioni ” ( in questo caso
la Provincia di Caserta) diano comunicazione al Comune di siti
i cui livelli di inquinamento superano i limiti previsti.
A norma del successivo comma 4,
sempre con l’indispensabile impulso del Comune, come condizione propedeutica a qualsiasi intervento di bonifica e messa in
sicurezza, è previsto che sia presentato ed approvato dal Comune un
preliminare progetto programmatico degli interventi effettuandi.
Per mero tuziorismo bisogna anche
aggiungere che, anche qualora il responsabile dell’inquinamento fosse persona
diversa dal Comune, l’inequivoco disposto del comma 9 della citata norma
prevede che, in caso di inerzia dei responsabili (o qualora questi non siano
individuabili), gli interventi di messa in sicurezza e recupero ambientale siano
eseguiti in seconda battuta dal “Comune territorialmente competente” .
Bisogna anche ricordare al riguardo
che, prima della entrata in vigore del decreto Ronchi era parimenti possibile
individuare precise disposizioni di
legge che imponevano al Comune, titolare di una discarica di Rsu, di curare
precisi adempimenti funzionali alla bonifica ed alla messa in sicurezza di tali
siti durante il periodo di loro funzionamento ed anche a seguito del loro
esaurimento.
Piu’ in particolare, la materia de
qua era stata analiticamente regolamentata dalla delibera interministeriale
CITAI del 27.7.84, di attuazione e perfezionamento della disciplina dettata in
generale dal DPR 915/82.
Vale la pena riportare in proposito
la analitica disposizione della parte di interesse della citata delibera:
e)
Smaltimento del biogas.
Gli impianti devono essere dotati di dispositivi per la captazione ed il
recupero del biogas.
Nel caso in cui non risulti praticabile una utilizzazione energetica del biogas
captato, questo deve essere bruciato in loco mediante torce, preferibilmente ad
accensione automatica.
Nel caso di impianti di ridotte dimensioni, la Regione può autorizzare la
libera dispersione in atmosfera del biogas, purché venga accertato
preventivamente, e controllato in fase di esercizio, che tale dispersione non
comporti pericoli per la salute dell'uomo e/o per l'ambiente e comunque non
arrechi molestia.
I dispositivi di captazione, recupero, e combustione del biogas devono essere
mantenuti in esercizio anche dopo la chiusura della discarica per il periodo di
tempo stabilito dall'autorità competente.”
ed ancora:
“i)
Sistemazione finale e recupero dell'area.
Al completamento della discarica dovrà esserne effettuata la copertura finale
con materiale impermeabilizzante di spessore opportuno atto ad impedire
l'infiltrazione delle acque meteoriche nel corpo della discarica stessa.
Il piano di sistemazione e recupero dell'area interessata dall'impianto di
discarica, approvato in sede di autorizzazione dell'impianto stesso, deve
prevedere la destinazione d'uso dell'area, tenendo conto in ogni caso:
-- dei fenomeni di assestamento della massa dei rifiuti;
-- della formazione del percolato;
-- della necessità di favorire il naturale deflusso delle acque meteoriche
dall'area stessa.”
Non resta che aggiungere che, molto opportunamente, gli allegati
tecnici della delibera di Giunta Regionale 3324 del 29.7.88 di approvazione
del progetto di realizzazione della discarica in esame
(allegato 1 della “nota
tecnica” prodotta dalla difesa, contrassegnata con il numero 8) prevede
testualmente che nella sistemazione
ed adeguamento della discarica, nel suo esercizio
e nella sistemazione finale dell’area “dovrà
ottemperarsi a quanto appositamente prescritto dal punto 4.2.2 della citata
delibazione interministeriale del 27 luglio 1984” .
E’ emerso infine che solo in data
30.10.2000, appena quindici giorni dopo la
esecuzione del sopralluogo effettuato dai militari dei CC su incarico della
Procura della Repubblica, con delibera del Consiglio Comunale di Dragoni fu
stabilito di riconoscere il credito della ditta Carlone Luigi per la esecuzione
di lavori eseguiti presso la discarica in esame nel periodo dal 1993 al 1998 (cfr
documento contrassegnato con il numero 9); in altre parole da tale documento
sembra ricavarsi che la ditta in esame avesse eseguito nel periodo suindicato
lavori nell’impianto senza che fossero
state preventivamente individuate in bilancio le somme per tali opere e con
la riserva da parte della ditta medesima di ottenere il pagamento di tali somme
in un successivo momento (differito in avanti -come visto- anche di anni).
Come si vede, contrariamente a
quanto abbia inteso sostenere l’imputato nel suo verbale di interrogatorio
reso nel corso delle indagini preliminari ed acquisito agli atti ai sensi
dell’art. 513 c.p.p. (contrassegnato con il numero 11), fu ben possibile nel
corso degli anni ricorrere a ditte private per la esecuzione di lavori di cui si
appalesava l’urgenza anche senza la presenza attuale di fondi in bilancio.
Successivamente con delibera di
Giunta Comunale del 10.11.2000 n. 111 (cfr. copia del documento acquisito agli
atti e contrassegnato con il numero 10) veniva infine stabilito di “dare
seguito (a distanza di oltre tre anni n.d.r.) all’avviso
pubblicato nel 1997” e di cui
sopra si è parlato.
Appare utile evidenziare che -nei
vari accapi del provvedimento in esame- nel tentativo di fornire
una sintetica spiegazione delle ragioni di tale marchiano
ritardo, ci si limita a riferire che non era stato possibile formalizzare
l’incarico di consulenza
nell’anno 1998 per il mancato reperimento di fondi derivanti “dalla
vendita di materiale legnoso” senza fornire alcuna ulteriore e plausibile
spiegazione del mancato completamento della procedura negli anni seguenti, per i
quali ci si limita fare generico riferimento alla mancanza di adeguata copertura finanziaria.
Alcuna ulteriore spiegazione né
documentale né verbale è stata fornita dall’imputato
(le cui uniche dichiarazioni acquisite ed utilizzabili– come detto- sono
quelle rese alla Pg operante, non essendo lo stesso comparso nel corso del
dibattimento).
Piu’ in generale in ordine alla
possibilità di addurre quale valida giustificazione della inazione della
amministrazione comunale in subiecta materia, vale la pena richiamarsi
integralmente a quanto puntualmente affermato dalla Corte di Cassazione nella
sentenza 2109/2000 circa la impossibilità di considerare le difficoltà
economiche del Comune nella gestione di una
discarica di rifiuti urbani come una causa di giustificazione e di non
esigibilità della condotta richiesta.
“la gestione dei comuni costituisce infatti una assoluta priorità, in
quanto incide su interessi di rango costituzionale, come la salute dei cittadini
e la protezione delle risorse naturali, sicchè non ha rilievo giuridico la
insufficienza delle risorse, dovendo le stesse essere destinate in via
prioritaria al soddisfacimento delle predette esigenze rispetto ad altre”.
Per quanto concerne, poi, le singole
carenze gestionali di cui si è accertata la sussistenza, si ritiene utile fare
particolare riferimento alla mancata realizzazione di un sistema di captazione
del biogas.
A tale riguardo occorre subito
chiarire che non puo’ essere
condivisa l’impostazione
difensiva secondo cui tale tipo di accorgimento tecnico non fosse dovuto e
–soprattutto- non fosse necessario per garantire una sistemazione finale della
discarica una volta esaurita.
In proposito è parso di comprendere
che la difesa abbia considerato come sinonimi i concetti di “captazione” e
di “sfruttamento” del biogas.
In realtà e’ appena il caso di
evidenziare che i termini in esame appaiano ontologicamente molto diversi e
devono intendersi riferiti a due diverse fasi della gestione di una discarica di
rifiuti.
Invero, come noto, con il primo
termine deve aversi riferimento alla realizzazione di un sistema che consenta
–appunto- di convogliare verso gli strati superficiali della discarica
i gas prodotti dalla putrescenza del materiale organico contenuto nel RSU
ed accumulato nell’invaso.
Si tratta –intuibilmente- di un
accorgimento indispensabile per
evitare accumuli e ristagni in profondità di materiali gassosi che potrebbero
generare esplosioni e combustioni incontrollate.
E’ appena il caso di aggiungere
che i suindicati pericoli risultano ancora piu’ evidenti allorquando (come nel
caso di specie) i cumuli di rifiuti vengano successivamente ricoperti con
terreno vegetale, in grado , a lume di logica, di impedire oltremodo la
spontanea fuoriuscita dei gas prodotti.
Infine -per i medesimi motivi ora
evidenziati- diventa assolutamente insuperabile la necessità di disporre di
un adeguato sistema di captazione del Biogas allorquando, una volta
esaurita la discarica, si provveda
-a norma di legge (cfr. tra l’altro la circolare CITAI 27.2.84 già
richiamata)- a ricoprire con un telo impermeabilizzante anche la parte superiore
dell’invaso.
Ne discende che, logicamente, non
sarebbe mai possibile concepire la messa in esercizio di una discarica di RSU
senza la adeguata realizzazione di un sistema di captazione del biogas (cfr. anche da ultimo art. 13 comma 5 lettera
d del dlvo 36/2003).
Ciò chiarito è altrettanto
evidente che, una volta raccolto e convogliato il gas prodotto verso la
superficie, sarà astrattamente possibile prevedere un sistema di raccolta
e successivo sfruttamento di tale prodotto (che può notoriamente essere
impiegato come combustibile).
E’ ancora una volta la logica a
suggerire che tale ulteriore fase ed operazione puo’ essere solo eventuale,
apparendo necessario valutare caso per caso se la quantità di biogas prodotto
si presti effettivamente ad un riutilizzo o
ad un semplice smaltimento (anche mediante dispersione in atmosfera ad
esempio previa combustione mediante sistema a cd. “ fiamma libera”).
Orbene, su queste basi, è agevole
comprendere perché ed in quali termini l’autorizzazione regionale
all’esercizio della discarica in esame (allegato 2 delle “note tecniche”
acquisite agli atti) prevede
testualmente che “il biogas captato
potrà essere disperso in atmosfera attese le ridotte dimensioni
dell’impianto, a condizione che, in fase di esercizio vengano controllati gli
effetti di tale dispersione nell’ambiente circostanze”
In altre parole, come si vede, in
linea con quanto sopra evidenziato, la necessità di “captare” il biogas
prodotto dalla discarica viene considerato come un insuperabile presupposto
tecnico e fattuale a cui fare seguire l’opzione gestionale di disperdere in
atmosfera tale materiale senza contemplarne un successivo riutilizzo.
Al riguardo, pertanto, francamente
non è agevole comprendere il senso delle conclusioni del consulente tecnico
della difesa che ha evidenziato nella sua relazione
depositata agli atti (pag 2 primo capoverso) che “il
sistema adottato di libera dispersione
attraverso l’intera superficie di diffusione (ndr: senza captazione) sicuramente è stato il piu’ idoneo per gli aspetti di sicurezza per
l’ambiente l’igiene e la salute pubblica).
Non resta cha aggiungere che anche
nelle relazioni tecniche a firma del progettista dell’impianto, allegate alla
nota prodotta dalla difesa, contrariamente a quanto dedotto dal Consulente
tecnico di parte, viene fatta esplicita menzione addirittura di uno “schema
di sfruttamento del biogas” (all. n. 6 della nota tecnica succitata).
Bisogna infine evidenziare che,
anche in ordine al gravissimo inconveniente del danneggiamento del telo
impermeabilizzante (telo peraltro significativamente non individuato in
occasione dei sopralluoghi effettuati nel settembre e nell’ottobre del 2000)
non risulta prodotta alcuna documentazione che consenta di confermare
l’assunto del CTP secondo cui “il
danno al telo è
stato riparato da tempo” ; anzi, paradossalmente, sembra che
l’unico riferimento documentale che lo stesso Dr. Puoti fa nella sua
relazione per comprovare tale particolare, consista nel
verbale di sopralluogo del 20.9.00 ( in cui –giova ribadirlo- il telo di
HDPE fu indicato come “non visibile”).
In altre parole e riassumendo appare
assolutamente dimostrato che la discarica comunale di località Cappelle
presentava -sin dall’anno 1997 (data di insediamento dell’attuale imputato
quale Sindaco del Comune di Dragoni)- numerose anomalie che rendevano necessario
ed urgente la esecuzione di numerosi lavori di adeguamento e bonifica, oltre alla predisposizione di tutti quegli
accorgimenti imposti dalla legge per la messa in sicurezza durante il
cd. periodo di post mortem della
discarica in esame; al fine di dare
corso a questi lavori, precise disposizioni di legge, peraltro richiamate dalla
autorizzazione all’esercizio della discarica in esame, richiedevano propedeuticamente
la realizzazione di un progetto a cura
ed oneri della amministrazione Comunale di Dragoni.
Fatte queste articolate quanto
doverose premesse, giungendo alla inquadrabilità di tali condotte nell’ambito
dell’art. 328 comma 1 c.p., bisogna evidenziare come non possano in alcun modo
essere condivise le argomentazioni difensive secondo cui mancherebbero – nel
caso di specie- quelle ragioni di
“igiene e sanità pubblica”
imponenti l’adozione dell’atto richiesto “senza
ritardo”.
Invero, da tutto quanto sopra detto,
sembra anzitutto possibile sostenere –in generale- che, attesa la delicata
materia in esame (intimamente connessa con valori garantiti e tutelati dalla
Costituzione) e stanti le
inequivoche disposizioni surrichiamate
(art. 17 e ss dlgs 22/97, delibera CITAI del 27.7.84 e –da ultimo dlvo
36/2003), la semplice previsione di un puntuale obbligo di legge in capo al
Sindaco di predisporre un progetto per la messa in sicurezza e bonifica di un
sito di discarica, possa di per sé sola essere consentire di considerare tale
onere come connesso a ragioni di igiene e
sanità pubblica e dovuto senza ritardo.
In altre parole, pare convincente e
suggestiva l’impostazione secondo cui, in tali fattispecie, la valutazione
della rilevanza ed urgenza dell’atto amministrativo richiesto, viene sottratta
all’interprete per essere
anticipata preventivamente dal legislatore che, prevedendo precisi oneri in capo
ad amministratori pubblici nella delicata materia de qua, attribuisce a questi l’imprimatur
di atti che vanno compiuti senza ritardi e/o lungaggini di sorta.
Giova ricordare- a sostegno di tale
interpretazione- che nonostante l’amministrazione comunale avesse nelle
materie della igiene e sanità pubblica un generale potere di emettere ordinanze
contingibili ed urgenti, il legislatore del 1997 ha inteso ribadire la particolare rilevanza e necessità di celeri
interventi nella specifica materia
della gestione dei rifiuti attribuendo (con l’art. 13 dlvo 22/97)
ulteriori facoltà ordinatorie di urgenza alle varie amministrazioni
locali.
Anche a non volere condividere tale
impostazione, comunque, appare innegabile che nel caso di specie per tutto
quanto sopra evidenziato, sussistevano numerose ragioni fattuali che imponevano
la celere attivazione dell’attuale imputato mediante la predisposizione del
richiesto progetto di bonifica e messa in sicurezza per ragioni intimamente
connesse ad esigenze di igiene e sanità pubblica.
Invero le comprovate circostanze
che, anche in epoca precedente al
suo insediamento, la discarica
fosse stata male costruita in
dispregio delle relative autorizzazioni regionali (mancata realizzazione di un
sistema di captazione del Biogas), mal gestita (mancata ricopertura giornaliera
dei rifiuti e costatata tracimazione dall’invaso di percolato) e male
manutenuta (mancata riparazione del telo impermeabilizzante di HDPE), avrebbero
imposto al Sindaco di Dragoni, specie dopo i decisi e reiterati solleciti delle
altre amministrazioni, di predisporre il dovuto progetto di messa in sicurezza e
bonifica inevitabilmente necessario per potere adottare successivamente rimedi
tesi a scongiurare i gravi pericoli
connessi ad esempio- alla possibile
esplosione/combustione del biogas contenuto nell’invaso ed all’inquinamento
delle acque di falda a seguito
della fuoriuscita dallo scavo di percolato di discarica. Evidenziati i possibili
rischi della costante inazione della amministrazione comunale , non sembra
francamente utile alcun ulteriore considerazione per sostenere che l‘atto
richiesto fosse assolutamente urgente e connesso a ragioni di igiene e sanità
pubblica.
Non resta che aggiungere che, anche
a seguito dell’espletato dibattimento, nonostante la contestazione prevedesse
una “indicazione di condotta perdurante” alcuna ulteriore prova è stata
fornita dall’imputato circa l’avvenuto completamento della procedura per la
realizzazione del progetto di sistemazione della discarica , essendo stata
semplicemente acquisita la delibera di Giunta Comunale con cui si stabilì di
affidare il progetto ad oltre tre anni di
distanza dall’avviso pubblico deliberato in precedenza
dallo stesso imputato.
Tali ultime considerazioni valgono,
come chiarito, a fugare ogni dubbio anche in ordine alla sussistenza
dell’elemento subiettivo del reato in contestazione che, peraltro, la costante
Giurisprudenza di merito e di legittimità considerano unanimemente come
semplice dolo generico (cfr. tra tutte sentenza 2301/86 secondo cui: “ per
la configurabilità del reato di cui all’art. 328 c.p. si richiede, sotto il
profilo psicologico, il dolo generico, cioè la volontà cosciente da parte del
pubblico ufficiale di rifiutare ritardare od omettere l’atto da lui dovuto:
l’avverbio “indebitamente” inserito nel dettato legislativo, non comporta
la esigenza di un dolo specifico, ma sottolinea la necessità della
consapevolezza di agire in violazione dei doveri imposti”).
Quanto alla
pena , occorre evidenziare –anzitutto- come, attesa la incesuratezza
dell’imputato debbano essere
concesse le circostanze attenuanti generiche.
Si ritiene
pertanto equa e congrua
la pena di mesi 9 di
reclusione ; pena base anni
uno di reclusione diminuita come sopra per la concessione delle circostanze
attenuanti di cui all’art. 62 bis c.p.
Sussistendone i
presupposti di legge va disposta la sospensione condizionale della pena.
L’imputato Pagliaro va altresì condannato al pagamento
delle spese processuali.
P.Q.M.
Lletti
gli artt. 533 e 535 c.p.p., dichiara Pagliaro Bruno Carmine
colpevole del reato a lui ascritto – concesse le circostanze attenuanti
generiche- lo condanna alla pena di mesi 9
di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali.
Letto
l’art. 163 c.p., ordina nei confronti del Magliaro Bruno Carmine la
sospensione condizionale della pena.
SMCV
30 novembre 2004
Il Presidente
Il Giudice Estensore