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Bonifiche: un vademecum
per i comuni
di Simonetta Tunesi e Stefano Ciafani
tratto da Rifiuti Oggi, trimestrale di
Legambiente, gennaio - febbraio - marzo 2004
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Il decreto ministeriale n. 471/99 stabilisce i
criteri tecnici e le procedure amministrative con cui condurre la messa in
sicurezza d'emergenza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti
inquinati, dando attuazione all’art. 17 del D. Lgs. n.22/97. Queste norme
definiscono un quadro organico mirato a ridurre il degrado del territorio
causato dall'inquinamento di suolo e acque sotterranee, permettere il
risanamento di aree industriali attive e di zone di discarica, recuperare ad usi
urbani aree occupate da siti industriali dimessi, salvaguardando il territorio
non ancora urbanizzato. A queste si aggiunge la legge 443/2001 come modificata
dalla legge 396/2003 che chiarisce in che modo devono essere trattate le terre
da scavo.
Se le amministrazioni competenti non sono in grado
di supportare lo svolgimento delle attività di bonifica da parte dei soggetti
responsabili, privati o pubblici, ne possono risultare intaccate le funzioni di
controllo della qualità ambientale e sanitaria e di governo del riutilizzo
territoriale.
A oltre quattro anni dall'avvio della normativa
sulla bonifica dei siti inquinati, per molti Comuni, grandi e piccoli, risulta
ancora difficile avviare queste attività. Spesso ciò è dovuto alla carenza di
strutture tecniche necessarie a sostenere attività così complesse o alla
difficoltà di stabilire il coordinamento tra le amministrazioni, Provincia e
Regione, e le strutture di controllo, Arpa e Asl, di cui la norma richiede il
coinvolgimento. In altri casi alla difficoltà a rintracciare il soggetto
responsabile dell'inquinamento o alla mancanza di finanziamenti per avviare il
risanamento di siti di competenza pubblica.
Quello che segue è un sintetico vademecum dei
compiti che spettano ai Comuni per dare seguito alle attività necessarie in
caso di siti contaminati.
La procedura di individuazione di un sito
inquinato è semplice: si eseguono accertamenti preliminari per misurare la
concentrazione delle sostanze inquinanti in suolo, sottosuolo e acque
sotterranee; si confrontano i risultati delle analisi con i valori di
concentrazione limite accettabili (Cla) stabiliti nell'Allegato 1 del D.M.
471/99. In particolare la Tabella 1 per suolo e sottosuolo in funzione
dell’uso del sito (verde e residenziale, colonna A; commerciale e industriale,
colonna B); la Tabella 2 per le acque sotterranee. Per le acque superficiali
sono indicati i criteri per stabilire se l'inquinamento del sito in esame abbia
un effetto sulla qualità delle acque. Un sito è inquinato quando anche una
sola delle sostanze presenti supera il valore di Cla.
L'art. 10 e l'Allegato 4 del D.M. stabiliscono che
gli interventi di bonifica e ripristino ambientale devono essere effettuati
seguendo un preciso percorso progettuale, (indicato nelle linee guida
dell'Allegato 4).
Il Progetto di Bonifica si articola in tre livelli
di approfondimenti tecnici progressivi: Piano della caratterizzazione, Progetto
preliminare e Progetto definitivo.
Un Comune può ricevere la comunicazione
dell'esistenza di un sito inquinato in diversi modi: ai sensi degli articoli 7,
8 e 9 del D.M. 471/99.
ARTICOLO 7
La comunicazione ai sensi
dell’art. 7 è presentata da chiunque cagiona, anche in maniera accidentale,
il superamento dei valori di CLA o un pericolo concreto e attuale di superamento
degli stessi, al Comune, alla Provincia e alla Regione nonché agli organi di
controllo ambientale e sanitario e deve essere fatto entro le 48 ore successive
all'evento. Una volta presentata la comunicazione, il responsabile della
situazione di inquinamento o di pericolo di inquinamento ha altre 48 ore di
tempo per comunicare gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza adottati e
in fase di esecuzione.
Il Comune entro i 30 giorni
successivi verifica l'efficacia degli interventi di messa in sicurezza
d'emergenza adottati e può fissare prescrizioni ed interventi integrativi.
Mentre il responsabile dell'evento
che ha determinato il superamento dei valori di Cla o dalla individuazione della
situazione di pericolo concreto e attuale di inquinamento deve presentare al
Comune e alla Regione il Piano della caratterizzazione, entro trenta giorni
dall’evento ed in seguito, sulla base dei risultati dell'esecuzione del Piano
della caratterizzazione deve predisporre e trasmettere al Comune e alla Regione
il Progetto preliminare. Il Comune, sentita la Conferenza di Servizi lo approva
e a questo punto dovrà essere predisposto sempre da parte del responsabile
dell’evento, il Progetto definitivo di bonifica e ripristino ambientale.
ARTICOLO 8
Sono i soggetti e gli organi
pubblici che, nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, accertano una
situazione di pericolo di inquinamento o la presenza di siti inquinati per i
quali non sia stata effettuata la comunicazione dai soggetti responsabili a
darne comunicazione ai sensi dell’art. 8. Il Comune, ricevuta la
comunicazione, con propria ordinanza diffida il responsabile dell'inquinamento
ad adottare i necessari interventi di messa in sicurezza d'emergenza, di
bonifica e ripristino ambientale. L'ordinanza è notificata anche al
proprietario del sito. Entro le 48 ore successive alla notifica dell'ordinanza
il responsabile della situazione di inquinamento o di pericolo di inquinamento
deve comunicare al Comune, alla Provincia e alla Regione territorialmente
competenti gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza adottati e in fase
di esecuzione.
ARTICOLO 9
La comunicazione ai sensi
dell'articolo 9 è possibile quando il proprietario del terreno non è anche
responsabile dell’evento di inquinamento (proprietari non responsabili). La
procedura prevista da questo articolo è stata anche utilizzata per individuare
i siti inquinati in periodo antecedente all'uscita del D.M. 471/99 e stabilire
per questi la possibilità di attivare l'iter di bonifica.
Dopo la comunicazione e qualora il responsabile
dell'inquinamento non sia individuabile o non provveda alla bonifica, e non vi
provvedano nemmeno il proprietario del sito inquinato né altro soggetto
interessato, i necessari interventi di messa in sicurezza d'emergenza, di
bonifica e ripristino ambientale sono adottati dalla Regione o dal Comune ai
sensi dell'art. 17, commi 9, 10 e 11 del D.Lgs n. 22/97.
Una volta che viene notificata l'esistenza di un
sito inquinato (secondo una delle tre modalità previste) il Comune diviene il
responsabile di un procedimento istruttorio. Questo procedimento viene attivato
istituendo una Conferenza dei Servizi (Cds) che riunisce tutte le
amministrazioni e gli enti interessati. Qualora il sito inquinato ricada nel
territorio di più comuni la responsabilità del procedimento spetta alla
Regione.
Quindi un Comune cui sia stata notificata
l'esistenza di un sito inquinato deve:
·
verificare l'efficacia delle azioni per la messa in sicurezza d'emergenza
del sito inquinato condotte per rimuovere le fonti inquinanti primarie ed
impedire la migrazione dell'inquinamento al di fuori del sito
·
controllare l'esecuzione delle fasi progettuali previste dalla procedura
e il rispetto dei tempi di esecuzione delle diverse fasi, così come stabiliti
in Cds.
Nell’ambito della Cds il ruolo delle
amministrazioni consiste nel:
- definire chiaramente ed in modo
unitario le specifiche richieste tecniche o amministrative rivolte ai
privati affinché i documenti progettuali corrispondano ai dettati
normativi;
- favorire "la costante
concertazione tra i responsabili della progettazione e i tecnici" del
settore pubblico
- stabilire precisamente le modalità
di esecuzione dei controlli, durante l'esecuzione della caratterizzazione e
degli interventi di bonifica.
Importante
per il procedere dell'iter amministrativo e per la riuscita tecnica degli
interventi di bonifica è il modo in cui sono condotte le Cds e in cui sono
mantenuti i rapporti con i soggetti privati responsabili degli interventi. È
buona regola mantenere distinte le fasi in cui gli enti incontrano i privati che
illustrano i progetti o si comunicano le integrazioni e le modifiche richieste
ai documenti progettuali dalle riunioni in cui gli enti valutano la
documentazione presentata dai privati e si confrontano tra loro. La valutazione
dell'efficacia delle azioni di messa in sicurezza d'emergenza riveste
particolare rilevanza amministrativa per il Comune di competenza, deve quindi
essere condotta con estrema attenzione e molto rapidamente; la verifica può
richiede l’esecuzione di specifici monitoraggi da parte dei soggetti
responsabili ed eventualmente analisi integrative da parte dell'Arpa competente.