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Dottrina: Rifiuti. Bonifiche
Inserito il Giovedì, 29 aprile @ 19:43:43 CEST da God

Rifiuti Nuova pagina 2

Bonifiche: un vademecum per i comuni
di Simonetta Tunesi e Stefano Ciafani

tratto da Rifiuti Oggi, trimestrale di Legambiente, gennaio - febbraio - marzo 2004



Nuova pagina 1

Il decreto ministeriale n. 471/99 stabilisce i criteri tecnici e le procedure amministrative con cui condurre la messa in sicurezza d'emergenza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, dando attuazione all’art. 17 del D. Lgs. n.22/97. Queste norme definiscono un quadro organico mirato a ridurre il degrado del territorio causato dall'inquinamento di suolo e acque sotterranee, permettere il risanamento di aree industriali attive e di zone di discarica, recuperare ad usi urbani aree occupate da siti industriali dimessi, salvaguardando il territorio non ancora urbanizzato. A queste si aggiunge la legge 443/2001 come modificata dalla legge 396/2003 che chiarisce in che modo devono essere trattate le terre da scavo.

Se le amministrazioni competenti non sono in grado di supportare lo svolgimento delle attività di bonifica da parte dei soggetti responsabili, privati o pubblici, ne possono risultare intaccate le funzioni di controllo della qualità ambientale e sanitaria e di governo del riutilizzo territoriale.

A oltre quattro anni dall'avvio della normativa sulla bonifica dei siti inquinati, per molti Comuni, grandi e piccoli, risulta ancora difficile avviare queste attività. Spesso ciò è dovuto alla carenza di strutture tecniche necessarie a sostenere attività così complesse o alla difficoltà di stabilire il coordinamento tra le amministrazioni, Provincia e Regione, e le strutture di controllo, Arpa e Asl, di cui la norma richiede il coinvolgimento. In altri casi alla difficoltà a rintracciare il soggetto responsabile dell'inquinamento o alla mancanza di finanziamenti per avviare il risanamento di siti di competenza pubblica.

Quello che segue è un sintetico vademecum dei compiti che spettano ai Comuni per dare seguito alle attività necessarie in caso di siti contaminati.

La procedura di individuazione di un sito inquinato è semplice: si eseguono accertamenti preliminari per misurare la concentrazione delle sostanze inquinanti in suolo, sottosuolo e acque sotterranee; si confrontano i risultati delle analisi con i valori di concentrazione limite accettabili (Cla) stabiliti nell'Allegato 1 del D.M. 471/99. In particolare la Tabella 1 per suolo e sottosuolo in funzione dell’uso del sito (verde e residenziale, colonna A; commerciale e industriale, colonna B); la Tabella 2 per le acque sotterranee. Per le acque superficiali sono indicati i criteri per stabilire se l'inquinamento del sito in esame abbia un effetto sulla qualità delle acque. Un sito è inquinato quando anche una sola delle sostanze presenti supera il valore di Cla.

L'art. 10 e l'Allegato 4 del D.M. stabiliscono che gli interventi di bonifica e ripristino ambientale devono essere effettuati seguendo un preciso percorso progettuale, (indicato nelle linee guida dell'Allegato 4).

Il Progetto di Bonifica si articola in tre livelli di approfondimenti tecnici progressivi: Piano della caratterizzazione, Progetto preliminare e Progetto definitivo.

Un Comune può ricevere la comunicazione dell'esistenza di un sito inquinato in diversi modi: ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 del D.M. 471/99.

ARTICOLO 7

La comunicazione ai sensi dell’art. 7 è presentata da chiunque cagiona, anche in maniera accidentale, il superamento dei valori di CLA o un pericolo concreto e attuale di superamento degli stessi, al Comune, alla Provincia e alla Regione nonché agli organi di controllo ambientale e sanitario e deve essere fatto entro le 48 ore successive all'evento. Una volta presentata la comunicazione, il responsabile della situazione di inquinamento o di pericolo di inquinamento ha altre 48 ore di tempo per comunicare gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza adottati e in fase di esecuzione.

Il Comune entro i 30 giorni successivi verifica l'efficacia degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza adottati e può fissare prescrizioni ed interventi integrativi.

Mentre il responsabile dell'evento che ha determinato il superamento dei valori di Cla o dalla individuazione della situazione di pericolo concreto e attuale di inquinamento deve presentare al Comune e alla Regione il Piano della caratterizzazione, entro trenta giorni dall’evento ed in seguito, sulla base dei risultati dell'esecuzione del Piano della caratterizzazione deve predisporre e trasmettere al Comune e alla Regione il Progetto preliminare. Il Comune, sentita la Conferenza di Servizi lo approva e a questo punto dovrà essere predisposto sempre da parte del responsabile dell’evento, il Progetto definitivo di bonifica e ripristino ambientale.

ARTICOLO 8

Sono i soggetti e gli organi pubblici che, nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, accertano una situazione di pericolo di inquinamento o la presenza di siti inquinati per i quali non sia stata effettuata la comunicazione dai soggetti responsabili a darne comunicazione ai sensi dell’art. 8. Il Comune, ricevuta la comunicazione, con propria ordinanza diffida il responsabile dell'inquinamento ad adottare i necessari interventi di messa in sicurezza d'emergenza, di bonifica e ripristino ambientale. L'ordinanza è notificata anche al proprietario del sito. Entro le 48 ore successive alla notifica dell'ordinanza il responsabile della situazione di inquinamento o di pericolo di inquinamento deve comunicare al Comune, alla Provincia e alla Regione territorialmente competenti gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza adottati e in fase di esecuzione.

ARTICOLO 9

La comunicazione ai sensi dell'articolo 9 è possibile quando il proprietario del terreno non è anche responsabile dell’evento di inquinamento (proprietari non responsabili). La procedura prevista da questo articolo è stata anche utilizzata per individuare i siti inquinati in periodo antecedente all'uscita del D.M. 471/99 e stabilire per questi la possibilità di attivare l'iter di bonifica.

Dopo la comunicazione e qualora il responsabile dell'inquinamento non sia individuabile o non provveda alla bonifica, e non vi provvedano nemmeno il proprietario del sito inquinato né altro soggetto interessato, i necessari interventi di messa in sicurezza d'emergenza, di bonifica e ripristino ambientale sono adottati dalla Regione o dal Comune ai sensi dell'art. 17, commi 9, 10 e 11 del D.Lgs n. 22/97.

Una volta che viene notificata l'esistenza di un sito inquinato (secondo una delle tre modalità previste) il Comune diviene il responsabile di un procedimento istruttorio. Questo procedimento viene attivato istituendo una Conferenza dei Servizi (Cds) che riunisce tutte le amministrazioni e gli enti interessati. Qualora il sito inquinato ricada nel territorio di più comuni la responsabilità del procedimento spetta alla Regione.

Quindi un Comune cui sia stata notificata l'esistenza di un sito inquinato deve:

· verificare l'efficacia delle azioni per la messa in sicurezza d'emergenza del sito inquinato condotte per rimuovere le fonti inquinanti primarie ed impedire la migrazione dell'inquinamento al di fuori del sito

· controllare l'esecuzione delle fasi progettuali previste dalla procedura e il rispetto dei tempi di esecuzione delle diverse fasi, così come stabiliti in Cds.

Nell’ambito della Cds il ruolo delle amministrazioni consiste nel:

  • definire chiaramente ed in modo unitario le specifiche richieste tecniche o amministrative rivolte ai privati affinché i documenti progettuali corrispondano ai dettati normativi;
  • favorire "la costante concertazione tra i responsabili della progettazione e i tecnici" del settore pubblico
  • stabilire precisamente le modalità di esecuzione dei controlli, durante l'esecuzione della caratterizzazione e degli interventi di bonifica.

Importante per il procedere dell'iter amministrativo e per la riuscita tecnica degli interventi di bonifica è il modo in cui sono condotte le Cds e in cui sono mantenuti i rapporti con i soggetti privati responsabili degli interventi. È buona regola mantenere distinte le fasi in cui gli enti incontrano i privati che illustrano i progetti o si comunicano le integrazioni e le modifiche richieste ai documenti progettuali dalle riunioni in cui gli enti valutano la documentazione presentata dai privati e si confrontano tra loro. La valutazione dell'efficacia delle azioni di messa in sicurezza d'emergenza riveste particolare rilevanza amministrativa per il Comune di competenza, deve quindi essere condotta con estrema attenzione e molto rapidamente; la verifica può richiede l’esecuzione di specifici monitoraggi da parte dei soggetti responsabili ed eventualmente analisi integrative da parte dell'Arpa competente.


 
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