Cass. Sez. III n. 13600 del 1 aprile 2008 (Cc 5 feb. 2008)
Pres. Lupo Est. Gentile Ric. PM in proc. Paganelli
Polizia Giudiziaria. Guardie delle associazioni venatorie e di protezione ambientale e funzioni di PG
Le guardie volontarie delle associazioni venatorie e di protezione ambientale non rivestono la qualifica di agenti di polizia giudiziaria, anche se alle stesse è affidata la vigilanza sull'applicazione della L. n. 157/92 sulla caccia, con la conseguenza che non è consentito loro di operare il sequestro delle armi, della fauna e dei mezzi di caccia; potere che spetta, ex art. 28 citata legge, ai soli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.
Il fatto che alle guardie volontarie delle associazioni venatorie e di protezione ambientale sia riconosciuto, nell' ambito delle funzioni loro assegnate dalla L. 157/92, il potere di accertare violazioni delle disposizioni sull'attività venatoria ( art. 28, l° e 5° comma L. 157/1992) non comporta automaticamente il riconoscimento nei loro confronti della qualifica di agenti o ufficiali di PG, ai sensi degli artt. 57, 3° comma, e 55, l° comma cpp. Invero la disciplina di cui agli artt. 27, l ° e 2° comma; 28, 2° e 5° comma L. 157192 normativa quest'ultima successiva a quella di cui al nuovo cpp entrato in vigore il 24/10/89 - contiene le seguenti disposizioni: l) alle guardie volontarie delle associazioni venatorie e di protezione ambientale non viene attribuita la qualifica di agente o ufficiale di PG (art. 27, l° comma lett. b); 2) viene attribuita ai soli ufficiali ed agenti di PG il potere di procedere al sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia (art. 28, 2° comma); 3) è previsto, per gli organi di vigilanza che non esercitano le funzioni di PG - nel caso che accertino violazioni delle disposizioni sull' attività venatoria - la sola funzione di redigere verbali (inerenti ai fatti accertati) e conformi alla legislazione vigente, da trasmettere sia all'Ente da cui dipendono che all'Autorità competente (art. 28, 5° comma).
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