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Giurisp.Penale Cass.: Beni cultirali.Interesse artistico e storico dei beni tutelati
Inserito il Domenica, 30 marzo @ 19:09:25 CEST da God

Beni Culturali
Cass. Sez. III n. 44967 del 4 dicembre 2007 (ud. 26 Ott. 2007)
Pres. Vitalone Est. Cordova Ric. Liberatore e altri.
Beni cultirali. Reati di cui agli artt. 124 e 125 del D.Lgs. n. 490 del 1999 - Interesse artistico e storico dei beni tutelati - Presenza congiunta dei medesimi - Necessità - Esclusione - Presenza disgiunta - Sufficienza.

Ai fini della tutela delle cose d'antichità e di arte di cui alla L. n. 490 del 1999, i requisiti di interesse artistico, storico, archeologico o demo-etno-antropologico che devono caratterizzare i relativi beni possono ricorrere disgiuntamente.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. VITALONE Claudio - Presidente - del 26/10/2007
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 02613
Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 017890/2007
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) LIBERATORE SALVATORE N. IL 09/03/1972;
2) TRAVAGLIANTE SALVATORE N. IL 06/11/1975;
3) GUGLIELMINO ANTONINO N. IL 06/12/1958;
4) RAPISARDA GIUSEPPE N. IL 10/07/1971;
avverso SENTENZA del 11/01/2007 CORTE APPELLO di CALTANISSETTA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CORDOVA AGOSTINO;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. IZZO Gioacchino che ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 18.3.2003, il Tribunale di Enna condannava Liberatore Salvatore, Liberatore Francesco, Travagliante Salvatore, Guglielmino Antonino, Rapisarda Vincenzo e Rapisarda Giuseppe - il secondo, il quarto ed il quinto con la recidiva - ad un mese, giorni 30 di reclusione ed Euro 60,99 di multa, e gli altri tre ad un mese, giorni 15 di reclusione ed Euro 50,99 di multa in ordine ai reati di cui all'art. 110 c.p., art. 61 c.p., n. 3, del D.Lgs. n. 490 del 1999, art. 124, lett. a) per avere eseguito scavi per il ritrovamento di beni appartenenti al patrimonio archeologico senza la prescritta concessione (capo A, riunito per la continuazione a quello di cui al capo B), e art. 110 c.p., e D.Lgs. n. 490 del 1999, art. 125 per essersi impossessati di nove monete (di cui due d'argento), due punte di frecce in bronzo, un vago di collana in bronzo, una pateretta, una lucerna, un vasetto miniaturistico, un coperchietto acromo ed un bacile miniaturistico acromo: oggetti tutti risalenti ciascuno ad età variabile tra il 5^ ed il 2^ secolo a.C. (capo B): e ciò il 28.4.2000, in concorso tra loro e con Aquino Alfio, deceduto. I predetti erano stati notati dalla Guardia di Finanza di Rossomanno nel territorio di Enna mentre erano intenti a scavare, e, perquisiti mentre andavano via, venivano trovati in possesso del materiale di cui sopra, oltre che di attrezzi di scavo e di due metaldetector. Avverso la sentenza proponevano appello gli imputati, eccependo:
1) la nullità per omessa notifica del verbale del 18.12.2001 a Liberatore Francesco, non comparso perché in stato di detenzione;
2) identica nullità per Rapisarda Vincenzo, trovantesi a Belpasso con l'obbligo di dimora;
3) la mancata notifica della rinnovazione della citazione per la nuova udienza;
4) l'illegittima dichiarazione di contumacia degli imputati;
5) l'illegittima dichiarazione di contumacia all'udienza del 18.12.2001 senza la presenza del difensore di fiducia;
6) la mancata notifica del verbale del 18.12.2001 al difensore non comparso perché impedito;
7) la nullità della sentenza per l'illegittima dichiarazione di contumacia all'udienza successiva senza la presenza del difensore di fiducia;
8) l'insussistenza del reato contestato;
9) il diniego delle attenuanti generiche, e per Guglielmino Antonino della concessione del beneficio della sospensione;
10) il difetto di motivazione in ordine alla pena;
11) la nullità del giudizio per Liberatore Francesco a Guglielmino Antonino per non essere individuato il soggetto cui era stata consegnata la citazione.
Proponeva appello anche il P.M., lamentando l'omessa applicazione dell'aumento di pena di cui all'art. 112 c.p., comma 5, la non adeguatezza di essa in relazione alla gravità del fatto, la mancata confisca e restituzione dei reperti allo Stato.
La Corte d'appello di Caltanissetta annullava con rinvio la sentenza nei confronti di Liberatore Francesco e Rapisarda Vincenzo per la notifica effettuata a mani del figlio nei locali del messo notificatore quanto al primo e per analoghe considerazioni quanto al secondo.
Riteneva infondata l'eccezione relativa alla notifica del decreto di citazione a Rapisarda Giuseppe e Guglielmino Antonino, in considerazione della notifica a mani proprie quanto al primo ed alla figlia quanto al secondo.
Rigettava le richieste di assoluzione, essendo stati colti gli imputati sul fatto, e riteneva infondato il rilievo circa la sussistenza della sola ipotesi di cui al capo B), trattandosi di due condotte autonome.
Egualmente infondato riteneva il rilievo secondo cui l'interesse protetto concernerebbe oggetti aventi congiuntamente i caratteri d'antichità e d'arte, state la tutela giuridica prestata alle stesse cose.
Concedeva a tutti le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante di cui all'art. 112 c.p., n. 5, oltre che alla recidiva per Guglielmino, quest'ultima correttamente contestata. Veniva infine ordinata la restituzione degli oggetti all'amministrazione avente diritto.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso il difensore di Liberatore Salvatore, Travaglianti Salvatore, Guglielmino Antonino e Rapisarda Giuseppe, deducendo che per il reato di cui al capo A) l'attività di scavo era prodromica al rinvenimento ed all'impossessamento dei reperti, per cui tale reato era assorbito da quello di cui al capo B), con eliminazione della continuazione; inoltre, era apodittica la riconosciuta qualità della "res" quale meritevole di tutela penale per la mera "antiquitas", laddove detta tutela spettava alle "cose d'antichità e d'arte" aventi congiuntamente tali caratteristiche. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va dichiarato inammissibile, non ravvisandosi alcuno dei vizi di cui all'art. 606 c.p.p..
In particolare, quanto ai dedotti motivi, i due reati contestati devono ritenersi autonomi, atteso che quello di cui al D.Lgs. 30 ottobre 1999, n. 490, art. 124 si realizza indipendentemente dal rinvenimento degli oggetti di cui all'art. 2, e l'impossessamento illecito di tali oggetti di cui al successivo art. 125 può essere compiuto anche da chi sia in possesso della concessione per la ricerca, per cui ne consegue la continuazione nel reato, essendo avvenuta con più azioni la violazione di diverse disposizioni di legge, e cioè la ricerca di per sè abusiva al fine
dell'impossessamento abusivo.
Del resto, ove così non fosse, il citato art. 125 non avrebbe raddoppiato la pena per l'impossessamento compiuto da chi fosse in possesso della concessione, il che convalida l'autonomia dei due reati.
Quanto alla tesi secondo cui la normativa riguarderebbe le cose aventi congiuntamente i requisiti dell'antichità e dell'arte, essa è in palese contrasto con l'art. 2, del D.Lgs. in esame, che riguarda le cose immobili e mobili che presentano - disgiuntamente - interesse artistico, storico, archeologico, o demo-etno- antropologico: ed, a tacer d'altro, oggetti risalenti al periodo tra il 5^ ed il 2^ secolo a.C. sono palesemente di interesse archeologico, in quanto rappresentativi, quanto meno, delle caratteristiche degli oggetti di epoca così remota, e ciò prescindendo dal loro valore artistico, sicuramente sussistente per tutti gli oggetti in esame, tranne che per le punte di frecce. L'inammissibilità del ricorso preclude l'esame della prescrizione del reato di cui al capo A).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2007.
Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2007


 
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