Cass. Sez. III n. 44291 del 28 novembre 2007 (Ud 7 nov. 2007)
Pres. Postiglione Est. De Maio Ric. Montagner
Rifiuti. Responsabilità detentore e produttore
Il produttore-detentore di rifiuti speciali non pericolosi, qualora non provveda all' autosmaltimento o al conferimento dei rifiuti a soggetti che gestiscono il pubblico servizio, può consegnarli ad altri soggetti, ma, in tal caso, ha l'obbligo di controllare che si tratti di soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento; ove, per contro, tale doverosa verifica sia omessa, il produttore-detentore risponde a titolo di concorso con il soggetto qualificato nella commissione del reato
Motivazione
Con sentenza in
data 8 maggio 2006 del giudice monocratico del Tribunale di Treviso,
sez.
distacc. di Montebelluna, Gino Montagner fu condannato alla pena
ritenuta di
giustizia, perché riconosciuto colpevole del reato di cui agli artt.
110 cp - 51
co. 1 lett. a D.L.vo
22/97 (“perché, in concorso e comunque cooperazione colposa con Coppe
Ettore,
nella relativa qualità di legale responsabile della ditta G & AEQUAM srl,
quale produttore/detentore di
rifiuti
speciali non pericolosi classificati con codice CER 0702, avviava gli
stessi a
non autorizzate/comunicate attività di recupero, conferendoli in
particolare,
senza i necessari preliminari accertamenti e verifiche, alla GEO servizi di
Montebelluna che al recupero ditale
tipologia di rifiuti non era autorizzata, in Montebbelluna fino al 27
gennaio 2005”).
Avverso tale
sentenza ha proposto ricorso personalmente l’imputato denunciando
inosservanza
dell’art. 48 cp e difetto di motivazione in ordine alla sussistenza
dell’elemento soggettivo, in quanto dall’istruttoria era emerso che
egli “si
affidava alla Geo Servizi srl per tutte le attività concernenti i
rifiuti
prodotti, compresa l’attività di consulenza e classificazione dei
materiali da
smaltire; che, inoltre, egli “conferiva i rifiuti prodotti dalla
propria
azienda dopo attenti e scrupolosi accertamenti relativi
all’abilitazione della
Geo Servizi srl”, per cui doveva ritenersi che “assolveva la propria
posizione
di garanzia, accertando la validità delle autorizzazioni al trasporto e
al
recupero della ditta a cui conferiva i rifiuti della propria attività
produttiva”.
Il
ricorso è
infondato e va pertanto rigettato. Deve, infatti, essere rilevato che
fuori
discussione è la materialità del reato, essendo stato univocamente
accertato
che, nell’ambito dell’attività produttiva svolta, la G
& Aequam - esercente
attività di produzione di scarpe sportive - conferiva sfidi di
lavorazione
(“campionati e classificati con il codice CER 070213 sulla base di una
consulenza di un tecnico dipendente della Geo Servizi)
alla Geo Servizi non autorizzata allo stoccaggio e al
recupero
di tale tipologia di rifiuto”. Ciò accertato in linea di fatto, il
primo
giudice, in tema di sussistenza di elemento soggettivo del reato, ha
fatto
ineccepibile applicazione del principio, consolidato nella
giurisprudenza di
questa Corte (sez. III, 17 aprile 2003 n. 16016 e 6 maggio 2004 n.
2l588<9,
secondo cui il produttore-detentore di rifiuti speciali non pericolosi,
qualora
non provveda all’autosmaltimento o al conferimento dei rifiuti a
soggetti che
gestiscono il pubblico servizio, può ex art.
10 D.L.vo 22/97 consegnarli ad altri soggetti, ma, in tal caso, ha
l’obbligo di
controllare che si tratti di soggetti autorizzati alle attività di
recupero o
di smaltimento; ove, per contro, tale doverosa verifica sia omessa, il
produttore-detentore risponde a titolo di concorso con il soggetto
qualificato
(nella specie, smaltitore) nella commissione del reato di cui all’art.
51 co. 1
D.L.vo 22/97. Tale ultima situazione è stata limpidamente ravvisata dal
primo
giudice, essendo incontestabile che la verifica compiuta dall’attuale
ricorrente, circa il possesso da parte della Geo dei requisiti
necessari, non
fu né completa né approfondita. Ciò legittima pienamente l’affermazione
conclusiva secondo cui “l’affidamento sulla serietà e correttezza della
Geo
Servizi..., la circostanza che la stessa Geo Servizi si faceva carico
dell’identificazione
del rifiuto e della redazione dei formulari di identificazione, nonché
la
dimostrata trasparenza documentale in ordine alla gestione del rifiuto
stesso
non esimono da colpa l’imputato, investito di una posizione di garanzia
qualificata
dall’obbligo giuridico di impedire un determinato evento (smaltimento
non
autorizzato di rifiuti) e concorrente rispetto alla responsabilità del
soggetto
smaltitore”. Ineccepibilmente il primo giudice ha sottolineato, in
particolare,
che nella specie non può ravvisarsi una causa esimente l’elemento
psicologico
del reato, essendosi trattato soltanto “di fatto connesso ad una
situazione di
mero affidamento tra soggetti privati privo di efficacia esimente ai
fini
penali, anche in considerazione del bene giuridico protetto dalla
disposizione
incriminatrice di evidente rilievo pubblicistico in quanto finalizzato
alla
tutela dell’ambiente”.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna
della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali.