Cass. Sez. III n. 44289 del 28 novembre 2007 (Ud 7 nov. 2007)
Pres. Postiglione Est. Lombardi Ric. Riva
Rifiuti. Abbandono: continuità normativa tra vecchia e nuova disciplina
Vi è piena continuità normativa tra la fattispecie dell'abbandono, del deposito incontrollato dei rifiuti e della loro immissione nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'art. 14, commi primo e secondo, prevista dall'art. 51, comma secondo, del D. Lvo n. 22-97 ed il corrispondente disposto di cui all'art. 256, comma secondo, in relazione all'art. 192, commi primo e secondo, del D. Lvo 152-06 Il testo delle disposizioni, infatti, è assolutamente identico e la volontà del legislatore di affermare la piena continuità normativa tra le fattispecie previste dalle leggi citate, succedutesi nel tempo, è chiaramente espressa nell'art. 264, comma primo letto i), del D.L.vo n. 152/06, che ha abrogato il D. L.vo 5.2.1997 n. 22. Non si palesa conferente, inoltre, al fine di contestare la continuità normativa tra le predette disposizioni, la statuizione, contenuta nell'art. 192, terzo comma, del D. L.vo n. 152/06, secondo la quale l'accertamento della violazione deve essere effettuato, in contraddittorio con i soggetti interessati, dagli organi preposti al controllo. La disposizione citata, infatti, si riferisce alla applicazione delle sanzioni consistenti nell'obbligo di rimozione dei rifiuti e di ripristino dello stato dei luoghi disciplinate dal comma terzo dell'art. 192, con particolare riferimento ai proprietari del suolo o titolari di diritti reali sullo stesso, obbligati in solido con i soggetti che hanno violato il divieto - sanzioni di natura amministrativa che vengono imposte dall'autorità sindacale -, e non all'accertamento dei reati ed alla applicazione delle sanzioni penali il cui procedimento è dettato dal codice di rito. Peraltro, le modalità di accertamento della fattispecie costituente reato afferiscono ad un profilo di natura non sostanziale e non rientrano, perciò, tra i parametri (entità della sanzione, circostanze aggravanti o attenuanti ed altri elementi di natura sostanziale) in base ai quali deve essere individuata la norma più favorevole ai sensi dell'art. 2, terzo comma, c.p.. Norma più favorevole che, nella specie, è quella di cui all'abrogato art. SI, commi primo e secondo, del D. L.vo n. 22/97, stante la maggiore tenuità, sia pure in misura irrisoria, della sanzione pecuniaria prevista dalla predetta disposizione.
Svolgimento del processo
Con la sentenza
impugnata il tribunale di Alba, sezione distaccata di Bra, ha affermato
la
colpevolezza di Riva Mario in ordine al reato di cui all’art. 51, comma
secondo, in relazione all’art. 14, comma primo, del D.L.vo n. 22/97,
ascrittogli, perché, quale socio accomandatario della ditta IM.PRO.MA.
effettuava l’abbandono di rifiuti speciali non pericolosi, costituiti
da acque
reflue di sfioro di massima pressione del pozzo utilizzato dall’azienda
e di
fanghi di depurazione, mediante l’immissione degli stessi nel corpo
idrico
superficiale denominato Rio Venesina.
A seguito
di ispezioni eseguite dagli
organi di polizia
giudiziaria era emerso in
punto di fatto che le acque del
citato corpo idrico superficiale
erano inquinate per la presenza di sedimenti di natura organica,
fanghi di depurazione ed altri
scarti di lavorazione nella
zona a valle
dello stabilimento industriale della ditta IM.PRO.MA., produttrice di farine ad uso zootecnico.
Il giudice di
merito ha, quindi, accertato sulla base
delle risultanze processuali acquisite nel corso del
dibattimento che il descritto
fenomeno di inquinamento era determinato dalla fuoriuscita occasionale di
acque di sfioro, di fanghi di supero
e comunque di acque luride tracimanti dall’impianto
di depurazione dello stabilimento industriale, fenomeno che
si verificava o a seguito di piogge di particolare rilevanza o per il
blocco della pompa dell’impianto
ogniqualvolta si era verificata una mancanza
di energia elettrica.
La sentenza ha
affermato che il fatto accertato
integra l’ipotesi
dell’abbandono di rifiuti liquidi previsto dalle disposizioni citate e che vi
è continuità normativa tra
la fattispecie
contravvenzionale prevista dai citati articoli
del D.L.vo n. 22/97 e quella
di cui agli art.
256, comma secondo, in
relazione all’art. 192, commi primo e
secondo, del D.L.vo 3 aprile 2006 n. 152, attualmente vigente.
Avverso la sentenza
ha proposto ricorso il difensore dell’imputato, che la denuncia per
violazione
di legge e vizi della motivazione.
Motivi della decisione
Con il primo mezzo
di annullamento il ricorrente
denuncia la
violazione ed errata applicazione degli
art. 14, comma primo, e 51, comma secondo, del D.L.vo n. 22/97, nonché mancanza o manifesta
illogicità della motivazione della
sentenza.
Si deduce
che le disposizioni citate
sono state abrogate dall’art. 264
del D.L.vo n. 152/06 e che,
contrariamente a quanto
affermato dalla sentenza impugnata,
non vi è piena continuità
normativa tra le disposizioni che sanzionano l’abbandono di rifiuti
dettate dal D.L.vo n. 22/97 e quelle di cui al
testo unico in materia ambientale
attualmente vigente.
Si osserva sul
punto che l’art. 192, comma terzo, del D.L.vo
n. 152/06 nel porre a carico
dei
trasgressori sanzioni di
natura amministrativa, quali la rimozione dei rifiuti ed il ripristino dello
stato dei luoghi, stabilisce che gli accertamenti delle
violazioni previste dalla norma siano effettuati dai soggetti preposti al controllo in
contraddittorio con i soggetti
interessati.
Si deduce, quindi,
che la normativa vigente si palesa
maggiormente
improntata al principio del favor rei
in merito all’accertamento
delle violazioni e, pertanto,
la sua applicazione
avrebbe dovuto formare oggetto di contestazione nel corso del
dibattimento, al fine di consentire alla
difesa dell’imputato la verifica della ritualità
degli accertamenti eseguiti
dagli organi di vigilanza.
Con lo stesso
motivo di gravame si deduce
che la ditta IM.PRO.MA. era
titolare di una regolare autorizzazione
allo
scarico e che nel dibattimento è stata
dichiarata
la nullità delle analisi effettuate per
violazione dei diritti di
difesa dell’imputato, sicché questi è stato
assolto dal reato di cui all’art. 59 del D.L.vo n. 152/99. Da
tale fatto si inferisce, poi,
la carenza di prove
in ordine alla natura della chiazza
rilevata dai verbalizzanti e che
la stessa fosse conseguenza
della presenza di sostanze inquinanti. Si censura altresì l’accertamento
relativo alla provenienza
dallo stabilimento industriale delle sostanze rilevate, non essendo
stata
accertata la presenza di tubi provenienti
dall’impianto per lo scarico
nel corso d’acqua.
Si aggiunge, infine, che poco
prima dei controlli vi era
stato un
evento meteorologico imprevedibile,
consistito in un violento nubifragio, con un conseguente blackout
protrattosi per molte ore
che determinò il blocco degli
impianti
elettrici, sicché nella specie doveva essere
escluso del tutto l’elemento
soggettivo del reato.
Con il secondo
mezzo di annullamento si deduce
l’eccessività della
pena inflitta, in relazione alla
modesta gravità dell’episodio accertato
dai tecnici
dell’Arpa, e si chiede il contenimento della sanzione nel minimo
edittale,
nonché l’applicazione dell’indulto ai sensi dell’art. 1 della L. n.
241/2006.
Il ricorso
non è fondato.
La sentenza
impugnata ha esattamente affermato che vi è
piena continuità normativa tra la fattispecie dell’abbandono, del
deposito
incontrollato dei rifiuti e della
loro immissione nelle acque superficiali o sotterranee in
violazione del divieto di cui all’art. 14, commi primo e secondo,
prevista dall’art. 51, comma secondo, del D.L.vo
n. 22/97 ed il corrispondente disposto
di cui all’art.
256, comma secondo, in relazione all’art.
192, commi primo e secondo,
del D.L.vo 3
aprile 2006 n. 152.
Il testo delle
disposizioni sopra riportate,
infatti, è assolutamente
identico e la volontà del legislatore di affermare la piena continuità
normativa tra le fattispecie
previste dalle leggi citate, succedutesi nel tempo,
è chiaramente espressa
nell’art. 264, comma primo lett.
i), del D.L.vo n. 264/06, che
ha abrogato il D.L.vo 5 febbraio 1997 n.
22.
Non si palesa
conferente, inoltre, al fine
di contestare la continuità normativa tra le predette disposizioni,
la statuizione, contenuta
nell’art. 192, terzo comma, del D.L.vo n. 152/06, secondo la quale
l’accertamento della violazione deve essere effettuato, in
contraddittorio con i soggetti interessati, dagli organi preposti al controllo.
La disposizione
citata, infatti, si riferisce alla applicazione delle sanzioni
consistenti
nell’obbligo di rimozione dei rifiuti e di ripristino dello stato dei
luoghi disciplinate dal comma terzo
dell’art. 192, con particolare
riferimento ai proprietari del
suolo o titolari di diritti
reali sullo stesso, obbligati
in solido con i soggetti
che hanno
violato il divieto - sanzioni di natura
amministrativa che
vengono imposte dall’autorità sindacale
-, e non
all’accertamento dei reati ed alla applicazione delle sanzioni penali
il cui
procedimento è dettato dal codice di rito.
Peraltro, le
modalità di accertamento delta fattispecie costituente
reato afferiscono ad
un profilo di natura
non sostanziale
e non rientrano, perciò, tra i parametri
(entità della sanzione, circostanze aggravanti o attenuanti
ed altri elementi di natura
sostanziale) in base ai quali
deve essere individuata la norma più favorevole ai sensi
dell’art. 2, terzo comma, c.p..
Norma più favorevole che, nella specie, è
quella di cui all’abrogato
art. 51, commi
primo e secondo, del D.L.vo n. 22/97, stante la maggiore tenuità, sia
pure in
misura irrisoria, della sanzione pecuniaria prevista dalla predetta disposizione.
Nel caso in esame, pertanto, non doveva essere effettuata alcuna
ulteriore contestazione in
dibattimento dello ius superveniens,
riferendosi, in ogni caso, la
contestazione agli elementi fattuali che integrano la
fattispecie di reato.
Nel resto le doglianze del ricorrente costituiscono
esclusivamente una censura in punto di fatto dell’accertamento di merito
relativo alla immissione illecita delle sostanze
inquinanti di cui alla
contestazione da parte della ditta di cui è
responsabile l’imputato nelle acque del Rio Venesina. In proposito è
appena il
caso di rilevare che il giudice di merito ha correttamente qualificato
rifiuti
liquidi le acque che tracimavano dall’impianto di depurazione, senza
essere
immesse in corpi recettori mediante una condotta, e, pertanto,
trattandosi di
rifiuti, esula dalla fattispecie contravvenzionale l’accertamento della
effettiva
capacità inquinante delle sostanze oggetto dell’abbandono o immissione
nelle
acque superficiali, dovendo essere solo accertato che le stesse
rientrano nella
categoria delle cose di cui il soggetto si è disfatto o aveva
intenzione o
l’obbligo di disfarsi, così come affermato in sentenza.
Del tutto inammissibile è inoltre la deduzione in
sede di legittimità, al
fine di contestare l’esistenza dell’elemento psicologico del reato, di
circostanze fattuali che non hanno neppure formato oggetto di
accertamento nella
sede di merito.
Il secondo motivo di gravame è inammissibile, in
quanto anche esso
costituisce esclusivamente una censura della valutazione del giudice di
merito
in ordine alla misura della pena inflitta, peraltro correttamente
ancorata ai
parametri della gravità del fatto
e
della personalità dell’imputato. L’indulto, infine, deve essere
applicato in
sede esecutiva.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Ai sensi dell’art. 616 c.p.p. al rigetto
dell’impugnazione segue la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.