Cass. Sez. III n. 38495 del 10 ottobre 2007 (Ud. 25 set. 2007)
Pres. Lupo Est. Squassoni Ric. Castelnuovo ed altri
Rifiuti. Materie prime secondarie
La categoria delle materie prime secondarie è stata introdotta dal D.Lv. 152-2006 al fine di escludere dalla disciplina dei rifiuti quelle sostanze che, fino dalla origine o dopo adeguate operazioni, presentano specifiche caratteristiche tecniche, fissate con decreto ministeriale, e sono idonee ad essere usate in un processo produttivo industriale o ad essere commercializzate.
La definizione non è applicabile in caso di rifiuti non destinati ad essere trasformati e reimpiegati dal momento che i detentori se ne sono disfatti mediante l'abbandono.
Anche le m.p.s. sono soggette alla normativa sulla gestione dei rifiuti sino al loro recupero completo (coincidente con il momento in cui non occorrono ulteriori trasformazioni per il successivo uso)
Motivi della decisione
Con
sentenza 22 marzo 2005, il
Tribunale di Como ha ritenuto Castelnuovo Claudio Salvatore,
Castelnuovo
Roberto e Castagna Carla responsabili dei reati previsti dagli artt.
163 D.L.vo
490/1999, 734 cp (per avere eseguito un intervento non autorizzato,
accumulo di
rifiuti non pericolosi, in zona protetta alterando la bellezza del
luogo) e
dall’art. 50 c. 2 D.L.vo
22/1997 (per non avere
ottemperato alla ordinanza sindacale 29 maggio 2002 che intimava
rimozione dei
rifiuti).
In
parziale riforma della
decisione del primo Giudice, la Corte di Appello di Milano, con
sentenza 6
luglio 2006,
ha
dichiarato estinto per prescrizione il reato di cui all’art. 734 cp ed
ha rideterminato
la pena.
Per
giungere a tale conclusione,
i Giudici hanno disatteso la prospettazione della difesa sulla
applicabilità
della legge sul condono (non essendo stati contestati reati edilizi),
sulla non
qualità di rifiuto del materiale (trattandosi di oggetti di scarto in
parte
riutilizzabili previa estrazione dei metalli) e sulla non
configurabilità delle
contravvenzioni; in tale modo, hanno superato la tesi della difesa
secondo la
quale la statuizione di condanna era incompatibile con l’assenza di una
discarica abusiva e di un reato edilizio.
Per
l’annullamento della
sentenza, gli imputati hanno proposto ricorso per Cassazione deducendo
difetto
di motivazione e violazione di legge, in particolare, rilevando:
-
che gli oggetti rinvenuti non
sono qualificabili come rifiuti in quanto trattasi di rottami ferrosi e
scarti
di lavorazione da considerarsi materie prime secondarie;
-
che non si è realizzata una
discarica né una opera edilizia né una modifica dello ambiente per cui
il reato
previsto dal D.L.vo 490/1999 non è configurabile;
-
che il vincolo paesaggistico
non esisteva perché la zona era edificata e priva di bellezze naturali;
-
che il reato ambientale è
ipotizzabile solo a seguito di abuso edilizio per cui i Giudici
avrebbero
dovuto sospendere il processo per condono;
-
che l’ordinanza sindacale era
illegittima: inoltre, il provvedimento è stato rispettato dal momento
che
imponeva la eliminazione dei rifiuti e non delle materie prime;
-
che la Corte non ha considerato
come il ripristino ambientale avvenuto prima della sentenza di condanna
configurasse una causa estintiva del reato.
Le
censure dei ricorrenti non
sono fondate.
Deve,
innanzi tutto, precisarsi
come i Giudici di merito (con motivato accertamento fattuale che non
può essere
messo in discussione in questa sede) abbiano concluso che in un sito
soggetto a
vincolo ambientale (a sensi del DM 6 aprile 1973 emanato in attuazione
della
L.1497/1939) giacessero oggetti di vario tipo destinati allo abbandono
(costituiti da cappe, lavelli, collettori di veicoli a motore,
radiatori ed
altro).
Tale
materiale - passibile di
limitato riutilizzo previa estrazione delle materie ferrose - deve
essere
qualificato rifiuto e la conclusione della Corte territoriale non è
meritevole
di censure.
Non
può essere invocata la
previsione dell’art. 14 D.L. 138/2002 conv. L. 178/2002, vigente
all’epoca dei
fatti, che fornisce una interpretazione autentica della nozione di
rifiuto; ciò
per la decisiva ragione (che supera la vexata quaestio del contrasto
della norma
con le direttive comunitarie) che il materiale doveva essere sottoposto
prima
dello eventuale (e non certo nella ipotesi in esame) riuso, ad una
delle
operazioni di recupero previste dallo allegato C del D.L.vo 22/1997.
Né
potrebbe venire in rilievo la
categoria di materia prima secondaria, che è stata introdotta dal
D.L.vo
152/2006 al fine di escludere dalla disciplina dei rifiuti quelle
sostanze che,
fino dalla origine o dopo adeguate operazioni, presentano specifiche
caratteristiche tecniche fissate con decreto ministeriale, e sono
idonee ad
essere usate in un processo produttivo industriale o ad essere
commercializzate. Invero i rifiuti non erano destinati ad essere
trasformati e
riempiegati dal momento che i detentori se ne erano disfatti mediante
l’abbandono; inoltre, anche le materie in esame sono soggette alla
normativa
sulla gestione dei rifiuti sino alloro recupero completo (coincidente
con il
momento in cui non occorrono ulteriori trasformazioni per il successivo
uso)
che è carente nel caso che ci occupa.
La
circostanza che la giacenza
dei rifiuti - per l’entità del materiale e la permanenza temporale
dell’accumulo - non integrasse l’ipotesi di una discarica abusiva non
ha
influenza alcuna sulla configurabilità del reato ambientale.
Per
raggiungere il risultato di
un equilibrato sviluppo degli interventi su territori vincolati, l’art.
163 D.L.vo
490/1999 (ora art. 181 TU 157/2006) stabilisce che le modifiche su di
essi si
svolgano secondo linee preordinate dalla autorità amministrativa; il
reato si
realizza con l’impedimento del preventivo controllo che, secondo la
comune
esperienza, pone in pericolo il paesaggio che è il bene giuridico
tutelato in
via mediata.
Di
conseguenza, integra la
fattispecie di reato ogni modifica del territorio posta in essere senza
la
necessaria autorizzazione della autorità preposta alla tutela del
vincolo;
pertanto, è priva di consistenza giuridica l’assunto dei ricorrenti
secondo i
quali solo con la costruzione di opere edilizie possa perfezionarsi
l’illecito
de quo.
Il
reato si configura con ogni
intervento idoneo ad incidere, modificandolo, sullo originario assetto
del
territorio vincolato e, quindi, anche con la realizzazione di un
deposito
incontrollato di rifiuti (Conf. Cass. Sezione 3 sentenza 43955/2004).
Tuttavia
la condotta, per il
principio di necessaria lesività sotteso ad ogni tipo di illecito, deve
essere
idonea a porre in pericolo l’interesse protetto; si deve escludere dal
novero
degli interventi penalmente sanzionati quelli che si prospettano, pur
in
astratto, inidonei a compromettere o alterare il paesaggio.
Tale
non è il caso concreto ove
l’accumulo non autorizzato di rifiuti era di notevole entità e
consistenza sì
da deturpare la bellezza naturale del luogo come dimostra l’esistenza
del reato
previsto dall’art.734 cp (pur dichiarato estinto per prescrizione).
L’area
su cui giacevano i rifiuti
è stata bonificata nel settembre 2004 come risulta dal testo del
provvedimento
impugnato (e, sul punto, i ricorrenti non hanno formulato censure); di
conseguenza,
il ripristino ambientale, avvenuto dopo la sentenza di condanna del
Tribunale,
non integra la speciale scriminante prevista dall’art. 181 c. 1 bis
D.L.vo
42/2004 (introdotto con la L.
308/2004).
Dal
momento che nessun intervento
di natura edilizia è stato contestato agli imputati, tutte le deduzioni
sulla
applicabilità del condono, e sulla necessaria sospensione del processo,
sono
inconferenti come già hanno correttamente evidenziato dai Giudici di
merito.
Per
quanto concerne il reato
previsto dall’art.50 c. 2 D.L.vo 22/1997, l’ordinanza sindacale
intimava agli
imputati la rimozione dei rifiuti (tale era da considerarsi il
materiale
accumulato per quanto su precisato), giacenti su di un sito di loro
proprietà,
individuandoli quali responsabili dello abbandono.
Competeva
ai soggetti
interessati, al fine di evitare di rendersi responsabili della
inottemperanza
all’ordine, di ricorrere in via amministrativa per l’annullamento del
provvedimento sindacale o di dimostrare in sede penale l’assenza delle
necessarie
condizioni soggettive al fine di determinare la disapplicazione
dell’atto da
parte del Giudice ordinario; nulla di ciò è stato fatto dai ricorrenti.
Onere
della accusa era solo
quello dì provare l’esistenza della ordinanza del Sindaco, assistita da
presunzione di legittimità, e l’inottemperanza dei suoi destinatari
(Cass.
Sezione 3 sentenza 31/03/2002).