Cass. Sez. III n.27259 del 12 luglio 2007 (Up 18 mag. 2007)
Pres. Lupo Est. Ianniello Ric. Necco
Aria. Comunicazione analisi periodica emissioni
La funzione che la norma di legge assegna alle prescrizioni impartibili in sede di autorizzazione all'esercizio di un impianto che può dar luogo ad emissioni nell'atmosfera è quella di assicurare l'effettività del controllo pubblico su tali emissioni contro il pericolo dell'inquinamento non solo nel momento della costruzione dell'impianto e dell'avvio del relativo esercizio ma anche nel corso di quest'ultimo. Per cui la comunicazione all'autorità che ha autorizzato l'attività potenzialmente inquinante dei risultati dell'analisi periodica di tali emissioni imposta dall'autorizzazione presenta l'evidente funzione di potenziare le possibilità di controllo da parte dell'autorità nel corso del normale esercizio dell'impianto.
Svolgimento del processo
Con sentenza del 30 maggio 2005, il Tribunale di
Vicenza ha
condannato alla pena di euro 200,00 di
ammenda Giuseppe Necco, dichiarandolo colpevole del reato di cui
all’art. 25, comma
2° del D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203 (oggi
trasfuso nel comma 20
dell’art. 279 del D.P.R. 3
aprile 2006 n. 152),
per non avere osservato, in qualità di
dipendente delegato alla tutela
dell’ambiente della s.p.a. Rino Mastrotto Group, le
prescrizioni
dell’autorizzazione n. 593 del
29 marzo 1999
relativamente all’invio annuale alla provincia di Vicenza dei
referti delle
analisi delle emissioni in atmosfera dell’impianto termico di
tale società per
l’anno 2002. Come accertato in Trissino l’11 agosto
2003.
Avverso
tale sentenza propone
ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo:
1
- la violazione dell’art. 1
cod. pen. (principi di legalità e di determinatezza della
fattispecie penale).
L’autorizzazione
del 1999 prevedeva
un controllo annuale ed uno semestrale delle immissioni in atmosfera e
disponeva l’invio dei risultati alla Provincia (obbligo poi
abolito con la
successiva autorizzazione del 11 agosto 2003), senza stabilire termini
di
decadenza per l’adempimento di tale obbligo, che il Tribunale
ha invece
ritenuto da assolvere subito dopo l’acquisizione dei
risultati (nel caso in
esame i dati dell’anno 2002, insieme a quelli relativi al
primo semestre del
2003, erano stati inviati il 19 agosto 2003).
Interpretata
in tale ultimo
senso, la illegittimità costituzionale di tale norma di
legge per
indeterminatezza deriverebbe dal fatto di essere una norma in bianco
che rinvia
ad un atto amministrativo che stabilisce un obbligo ma non stabilisce
il tempo
dell’adempimento e tuttavia sanziona il ritardo di esso.
Concludendo,
secondo il
ricorrente, o si ritiene che una norma penale che punisce il ritardo
nella
comunicazione dei dati indicati all’autorità che
ha rilasciato l’autorizzazione
non esista oppure ne va ritenuta l’illegittimità
costituzionale.
2
- il vizio di motivazione,
laddove il Tribunale ha ritenuto in maniera meramente assertiva che
l’invio dei
dati rilevati debba avvenire nel periodo immediatamente successivo
all’effettuazione dei controlli.
Il
ricorrente chiede pertanto
l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
Motivi
della decisione
Il
ricorso è infondato.
La
funzione che la norma di legge
assegna alle prescrizioni impartibili in sede di autorizzazione
all’esercizio
di un impianto che può dar luogo ad emissioni
nell’atmosfera è quella di
assicurare l’effettività del controllo pubblico su
tali emissioni contro il
pericolo dell’inquinamento non solo nel momento della
costruzione dell’impianto
e dell’avvio del relativo esercizio ma anche nel corso di
quest’ultimo.
Per
cui la comunicazione
all’autorità che ha autorizzato
l’attività potenzialmente inquinante dei
risultati dell’analisi periodica di tali emissioni imposta
dall’autorizzazione
presenta l’evidente funzione di potenziare le
possibilità di controllo da parte
dell’autorità nel corso del normale esercizio
dell’impianto.
Questa
essendo la specifica
funzione della comunicazione dei dati delle analisi periodiche alla
Regione o
alla Provincia, per consentire tempestivi interventi correttivi o
repressivi da
parte di essa, appare logicamente conseguente che tale comunicazione
avvenga
immediatamente dopo l’acquisizione da parte
dell’impresa dei risultati di tali
analisi periodiche, per cui correttamente il giudice di merito ha
ritenuto
implicitamente inserita una tale disposizione tra le prescrizioni
dell’autorizzazione, in assenza di una diversa indicazione.
In
proposito, si rileva infine
che la censura di indeterminatezza della norma incriminatrice che ne
risulta,
sostenuta con l’argomento per cui non sarebbe esattamente
percepibile il lasso
di tempo misurato con l’espressione “immediatamente
dopo”, non appare, a tacer d’altro,
pertinente nel caso in esame in cui
il delegato alla tutela ambientale della società ha atteso
più di sette mesi
dall’acquisizione dei risultati delle analisi prima di
trasmetterli alla
Provincia, pertanto in un tempo sicuramente eccedente quello
immediatamente
successivo a quest’ultima.
Concludendo,
alla stregua delle
considerazioni svolte, il ricorso va respinto, con la conseguente
condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali.