Cass. Sez. III n. 24258 del 20 giugno 2007 (Cc 10 mag. 2007)
Pres. Postiglione Est. Teresi Ric. Rosati
Beni Ambientali. Nozione di bosco
Il bosco è definito nel comma 6 dell'art. 2 del d.lgs.18.05.2001 n. 227 e coincide con ogni terreno coperto da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, da castagneti, sughereti o da macchia mediterranea, purché avente estensione non inferiore ai 2.000 metri quadrati, larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento. Al bosco sono assimilate anche altre superfici di estensione inferiore a 2.000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco medesimo.
UDIENZA
C.C. DEL 10.05.2007
SENTENZA N.440
REG. GENERALE N.05668/2007
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Signori:
dott. Amedeo
Postiglione
Presidente
1. dott. Guido De
Maio
Consigliere
2. dott. Alfredo
Teresi
Consigliere rel.
3. dott. Amedeo
Franco
Consigliere
4. dott. Maria Silvia
Sensini
Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da Rosati Piero, nato a Luco dei Marsi il
29.07.1941, indagato del reato di cui agli art. 44 letto c) d.P.R. n.
380/2001 e 142 lett. g) del d. lgs. n. 42/2004, avverso l'ordinanza del
Tribunale di Roma in data 30.10.2006 che ha rigettato l'istanza di
riesame del decreto di sequestro preventivo immobiliare emesso dal GIP
in data 27.09.2006;
Visti gli atti, l'ordinanza denunciata e il ricorso;
Sentita nella Camera di Consiglio la relazione del Consigliere dott.
Alfredo Teresi;
Sentito il PM nella persona del PG, dotto Wladimiro De Nunzio, il quale
ha chiesto il rigetto del ricorso;
Sentito il difensore del ricorrente, avv. Alessandra Giovagnoli, che ha
chiesto l'accoglimento del ricorso;
osserva
Con ordinanza in data 30.10.2006 il Tribunale di Roma rigettava
l'istanza di riesame proposta da Rosati Piero, indagato per avere
eseguito lavori edilizi d'urbanizzazione primaria senza avere
preventivamente ottenuto il prescritto nulla asta dalla competente
autorità, su un terreno esteso mq. 6.700 sottoposto a
vincolo paesaggistico, avente le caratteristiche di area
boscata per la presenza di pini domestici e situato in
continuità con un bosco di altre essenze avverso il decreto
di sequestro preventivo emesso dal GIP in data 27.09.2006.
Proponeva ricorso per cassazione l'indagato eccependo la "nullità
dell'ordinanza per contraddittorietà della motivazione"
perché l'area interessata ai lavori di edificazione non era
soggetta ad alcun vincolo, ciò risultando dal Piano
Territoriale Paesaggistico nel quale non rientra quella oggetto di
sequestro, nonché dal verbale della Conferenza dei servizi
con la quale era stata approvata la convenzione di lottizzazione in cui
era testualmente affermato che i vincoli indicati nel certificato di
destinazione urbanistica sono ubicati al di fuori dell'area oggetto di
opere edilizie.
Comportando l'inesistenza del vincolo l'insussistenza del fumus,
chiedeva l'annullamento dell'ordinanza.
Il ricorso è infondato.
In tema di misure cautelari reali e di sequestro preventivo l'ipotesi
accusatoria deve corrispondere, per costante giurisprudenza di questa
Corte, ad una fattispecie astratta sicuramente prevista dalla legge
come reato, sicché, quando nella fase delle indagini
preliminari sia stato indicato un fatto inquadrabile nel reato in
relazione al quale è stato disposto il sequestro, in sede di
riesame del provvedimento, l'ipotesi di reato, verificabile sotto il
profilo probatorio soltanto nel giudizio di merito, deve essere
valutata sul piano dell'astrattezza.
Per il mantenimento del sequestro basta, quindi, la puntuale
enunciazione di un'ipotesi di reato che renda necessaria la limitazione
o l'esclusione della disponibilità delle cose che siano
pertinenti a tale reato.
Soltanto quando l'enunciazione sia manifestamente illogica oppure
quando la configurabilità del reato appaia impossibile il
giudice del riesame, cui è attribuita pienezza di cognizione
che gli consente di prendere in considerazione anche elementi
sopravvenuti, è tenuto a revocare il sequestro.
Nel caso in esame nessuna delle suddette ipotesi ricorre,
sicché è legittimo il disposto sequestro
preventivo dell'area dell'indagato, la cui condotta è
sicuramente riconducibile sub specie iuris alle
fattispecie di cui agli art. 44 del d.P.R. n. 380/2001 e 142 letto g)
del d. 19s. n. 42/2004, alla stregua degli accertamenti eseguiti dal
Corpo Forestale dello Stato, secondo cui l'area sulla quale sono state
eseguire le opere, senza il previo conseguimento del nulla osta
paesaggistico, è soggetta a vincolo paesaggistico
perché trattasi, per la presenza di pini domestici, di area
boscata posta in contiguità con un bosco di essenze quercine.
Quindi il Tribunale, nella presente fase cautelare, ha correttamente
fatto rientrare l'area sulla quale ha operato l'imputato nella nozione
di bosco come definito nel comma 6 dell'art. 2 del d. L.gs. 18.05.2001
n. 227 e coincidente con ogni terreno coperto da vegetazione forestale
arborea, associata o meno a quella arbustiva, da castagneti, sughereti
o da macchia mediterranea, purché avente estensione non
inferiore ai 2.000 metri quadrati, larghezza media non inferiore a 20
metri e copertura non inferiore al 20 per cento.
AI bosco sono assimilate anche altre superficie di estensione inferiore
a 2.000 metri quadrati che interrompono la continuità del
bosco.
Alla luce di tali principi esattamente è stato ritenuto che
nel caso di specie ricorresse la fattispecie giuridica di bosco, come
tale vincolata a fini paesaggistici, poiché il terreno,
esteso 6.700 mq e contiguo ad un bosco di altre essenze, su cui era in
corso di realizzazione l'intervento de quo, era coperto da pini
domestici.
Il rigetto del ricorso comporta condanna al pagamento delle spese
processuali.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio in Roma il 10.05.2007.