Cass. Sez. III n. 26479 del 9 luglio 2007 (Up. 14 marzo 2007)
Pres. Onorato Est. Onorato Ric. Magni
Rifiuti. Reato di omessa bonifica (natura del reato e rapporti tra vecchia e nuova disciplina)
1.Nonostante il secondo comma dell'art. 17 D.Lv. 22-97 obblighi agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale chiunque cagioni un inquinamento "anche in maniera accidentale", tale obbligo ha contenuto civile e amministrativo (secondo il decimo comma dello stesso art. 17 è un onere reale del sito inquinato, che - come tale - grava su tutti coloro che si succedono nella titolarità del diritto reale sul sito), ma non è sanzionato penalmente dall'art. 51 bis se non nei casi in cui l'inquinamento è cagionato con dolo o colpa, non potendosi prescindere nelle fattispecie contravvenzionali dall'essenziale profilo psicologico imposto dall'art. 42, comma 4, c.p.. Ora, invece, l'art. 242 D.Lgs. 3.4.2006 n. 152, che ha sostituito l'art. 17, rinnova gli obblighi di comunicazione e di bonifica solo a carico del "responsabile", senza menzionare più l'inquinamento accidentale, anche se estende gli stessi obblighi a carico di chi individua contaminazioni storiche (quindi anche a lui non imputabili) che possano comportare rischi di aggravamento. In altri termini una lettura costituzionalmente orientata dell' art. 51 bis impone che sia l'inquinamento nel senso anzidetto, sia l'omessa bonifica siano coperti dal principio di colpevolezza penale desumibile dall'art. 27, comma, 1 della Carta fondamentale.
2.Il reato contemplato dall’art. 51bis D.Lv. 22-97 è stato abrogato e riformulato dall'art. 257 D.Lgs. 152
Svolgimento
del
processo
1
- Con sentenza
del 28 marzo 2006 la corte d’appello di Milano ha
integralmente confermato
quella resa il 3 dicembre 2004 dal locale tribunale, che aveva
dichiarato
Riccardo Magni colpevole del reato di cui all’art. 51 bis
D.Lgs. 22/197, perché
- quale legale rappresentante della “Autodemolizioni
Forlanini s.a.s. di Magni
Riccardo & C” aveva cagionato
l’inquinamento o il pericolo concreto di
inquinamento da rifiuti pericolosi, non provvedendo alla bonifica del
sito
dello stabilimento sociale, imposta con l’ordinanza sindacale
del 18 maggio 2000
(fatto protratto oltre il 17
giugno 2003, data in cui era stata accertato il solo sgombero dei
rifiuti).
Per
l’effetto il
Magni veniva condannato, in concorso con le attenuanti generiche, alla
pena di
dieci mesi di arresto ed euro 8.000 di ammenda, col beneficio della
sospensione
condizionale della pena subordinato alla esecuzione della bonifica
entro il
termine di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza.
In
particolare,
la corte territoriale, prendendo in considerazione le censure formulate
dall’imputato appellante, ha osservato che:
a)
la personale
responsabilità del reato doveva attribuirsi al legale
rappresentante
dell’impresa di autodemolizione, che era anche destinatario
dell’ordinanza
sindacale, e non al padre del medesimo Armidoro Ardenaschi, indicato
come
gestore di fatto dell’impresa, posto che costui non risultava
destinatario di
alcuna delega formale da parte del Magni;
b)
l’inquinamento per mezzo di rifiuti pericolosi configura una
fattispecie
autonoma di reato, e non una circostanza aggravante, atteso che la
norma dell’art.
51 bis ripete la struttura delle norme di cui ai commi 1 e 3
dell’art. 51
D.Lgs. 22/1997, la quale riflette il fatto che la illecita gestione o
la
mancata bonifica di inquinamento per rifiuti pericolosi può
ricorrere senza che
vi sia illecita gestione o mancata bonifica da inquinamento per rifiuti
non
pericolosi.
2
- Il Magni ha
proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi a sostegno. In
particolare denuncia:
2.1
-
inosservanza o erronea applicazione degli astt. 17 e 51 bis D.Lgs.
22/1997, in
relazione agli artt. 40, 42 e 43 c.p., nonché manifesta
illogicità di motivazione
sul punto.
Sostiene
che la
norma incriminatrice di cui trattasi punisce solo chi cagiona
l’inquinamento e
non provvede alla conseguente bonifica del sito, sicché
è impropria la
considerazione relativa al soggetto destinatario
dell’ordinanza sindacale, ed è
illegittima e immotivata la condanna di chi - come il Magni - non ha
mai
gestito l’impresa di autodemolizione;
2.2
- ancora
inosservanza o erronea applicazione dell’art. 51 bis, anche
in relazione agli
artt. 62 bis, 63 e 69 c.p,, nonché manifesta
illogicità di motivazione sul
punto.
Sostiene
che la
previsione di una pena più grave per
l’inquinamento da rifiuti pericolosi
configura una circostanza aggravante ad effetto speciale ex art. 63,
comma 3,
c.p., e non una fattispecie autonoma di reato, sicché doveva
farsi luogo al
giudizio di bilanciamento con le attenuanti generiche.
Motivi della decisione
3
- Per una
migliore comprensione della fattispecie, occorre preliminarmente
chiarire che
il presente processo penale è iniziato perché il
comune di Milano, per mezzo
de! suo assessore all’ambiente, essendo venuto a conoscenza
dai tecnici
dell’ASL milanese, che un’area sita in via
Forlanini n. 25
a Milano, gestita dalla
s.a.s. Autodemolizioni Forlanini con un’autorizzazione ex ad.
28 D.Lgs. 22/1997
ormai scaduta, superava i limiti di inquinamento legislativamente
previsti, con
ordinanza del 18 maggio 2000, emessa a norma dell’art. 17,
comma 3, dello
stesso D.Lgs. 22/1997, aveva diffidato il responsabile
dell’inquinamento ad
avviare la procedura di bonifica prevista dal comma 2 dello stesso art.
17,
in particolare
elaborando un piano di caratterizzazione del sito (cioè una
descrizione
dettagliata del sito stesso, delle sue componenti ambientali e delle
attività
svolte, con presentazione di un piano di indagine per definire il tipo,
il
grado e l’estensione dell’inquinamento)
nonché un progetto preliminare di
bonifica.
La
società non
aveva adeguatamente ottemperato all’ordinanza e neppure aveva
provveduto a una
compiuta bonifica del sito inquinato.
Nel
corso del
processo veniva disposta una perizia specialistica, la quale accertava
che
l’inquinamento: a) era derivato
dall’attività di autodemolizione irregolarmente
esercitata dalla società sino ad epoca antecedente e
prossima al giugno 2003;
b) pur essendo ancora superficiale, aveva superato i limiti di
accettabilità
stabiliti dall’art. 17 del D.Lgs. 22/1997 in relazione
all’allegato 1
dell’apposito decreto ministeriale 25 ottobre 1999 n. 471 (v.
per tutto ciò la
dettagliata sentenza del tribunale monocratico di Milano).
4
- In linea di diritto, giova
altresì precisare che l’ordinanza comunale di
diffida emessa ai sensi del
citato terzo comma dell’art. 17 differisce essenzialmente
dall’ordinanza
sindacale di rimozione dei rifiuti prevista dall’art. 14
dello stesso D.Lgs.
22/1997.
La
seconda, infatti, presuppone
il semplice abbandono o deposito incontrollato di rifiuti sul suolo o
nel
suolo; ha per oggetto la rimozione, l’avvio al recupero o
allo smaltimento dei
rifiuti abbandonati, nonché il ripristino dello stato del
luogo; ed è assistita
dalla sanzione penale dell’arresto stabilita
dall’art. 50, comma 2, D.Lgs. 22/1997.
La.
prima ordinanza invece
presuppone una situazione più grave, consistente
nell’inquinamento da rifiuti
superiore ai limiti di accettabilità stabiliti dal decreto
ministeriale
previsto dall’art. 17 (appunto il D.M. 25 ottobre 1999 n.
471); ha per oggetto
la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale del sito
inquinato secondo le sequenze procedimentali fissate nel secondo comma
dello
stesso art. 17; e la sua inottemperanza è sanzionata
dall’art. 51 bis con la
pena congiunta dell’arresto e dell’ammenda.
Più
precisamente la norma di cui
all’art. 51 bis punisce chiunque cagiona un inquinamento, o
un pericolo
concreto e attuale di inquinamento, superiore ai predetti limiti di
accettabilità, se non provvede alla bonifica imposta e
disciplinata dall’art.
17.
Secondo
le principali
ricostruzioni dommatiche formulate al riguardo si tratterebbe
alternativamente:
a) di un reato omissivo, in cui la condotta incriminata è la
omessa bonifica, e
il presupposto - come tale esterno alla fattispecie penale e al
principio di
colpevolezza - è l’inquinamento
o il pericolo di inquinamento nel senso anzidetto; b) di un reato a
condotta
mista, che si consuma con la condotta positiva consistente nel
cagionare
l’inquinamento nel senso anzidetto e con la condotta omissiva
consistente nel
non ottemperare all’obbligo di bonifica; c) di un reato di
evento a condotta
libera o reato causale puro, nel quale l’evento incriminato
è l’inquinamento o
il pericolo concreto dell’inquinamento nel senso anzidetto,
cagionato da una
qualsiasi condotta dolosa o colposa, la cui punizione è
però subordinata alla omessa
bonifica (configurata come
condizione obiettiva di punibilità a contenuto negativo).
Tralasciandosi
in questa sede
l’analisi degli inconvenienti cui vanno incontro le prime due
tesi, deve
condividersi la ricostruzione dommatica di cui alla lettera c),
perché più
rispondente al tenore letterale dell’art. 51 bis, e quindi al
principio di
tipicità e determinatezza penale, nonché
all’imprescindibile principio di
colpevolezza (cfr. in tal senso Cass. Sez. III, n. 9794 del 29 novembre
2006,
Montigiani; mentre non può condividersi Cass. Sez. III, n.
1783 del 28 aprile 2000,
Pinuti, rv. 216585, che
abbraccia la tesi sub a), giustamente criticata in dottrina).
Va
sottolineato che, nonostante
che il secondo comma dell’art. 17 obblighi agli interventi di
messa in
sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale chiunque cagioni un inquinamento nel senso anzidetto
“anche in maniera accidentale”, tale obbligo ha contenuto civile e amministrativo
(secondo il decimo comma dello stesso art. 17
è un onere reale del sito
inquinato, che - come tale - grava su tutti coloro che si succedono
nella titolarità
del diritto reale sul sito), ma non è
sanzionato penalmente dall’art. 51 bis se non nei casi in cui
l’inquinamento
è cagionato con dolo o colpa, non potendosi prescindere
nelle fattispecie
contravvenzionali dall’essenziale profilo psicologico imposto
dall’art. 42,
comma 4, c.p.. Ora, invece, l’art. 242 D.Lgs. 3 aprile 2006
n. 152, che ha sostituito
l’art. 17,
rinnova gli obblighi di comunicazione e di bonifica solo a carico del
“responsabile”, senza menzionare più
l’inquinamento accidentale, anche se
estende gli stessi obblighi a carico di chi individua contaminazioni
storiche
(quindi anche a lui non imputabili) che possano comportare rischi di
aggravamento.
4.1
- La ricostruzione dommatica
della contravvenzione di cui all’art. 51 bis come reato di
evento a condotta
libera, sottoposto alla condizione obiettiva di punibilità
della mancata
bonifica, richiede però una precisazione. Non può
che trattarsi di una
condizione di punibilità c.d. intrinseca, giacché
il mancato raggiungimento
dell’obbiettivo della bonifica non fa che aggravare quella
offesa al bene
tutelato dalla norma incriminatrice, che era stata già
perpetrata dalla
condotta di inquinamento.
A
differenza
delle condizioni di punibilità estrinseche o proprie, che -
proprio perché estranee
al divieto penale - sono sottratte alla regola della
rimproverabilità
desumibile dall’art. 27, comma 1, Cost. e, a norma
dell’art. 44 c.p., rendono
punibile la condotta incriminata anche se non sono volute
dall’agente, le
condizioni intrinseche (o improprie) - proprio perché
incidono sul bene
tutelato - devono essere coperte dal principio di colpevolezza,
sicché
finiscono per mascherare veri e propri elementi costitutivi del reato,
imputabili all’agente almeno a titolo di colpa. (Per un
utilizzo analogo della
condizione intrinseca di punibilità in materia di
contravvenzioni alla
sicurezza e all’igiene del lavoro v. Cass. Sez. III, n. 14777
del 22 gennaio 2004,
Ranieri, rv. 228467).
In
altri
termini, concludendo sul punto, una lettura costituzionalmente
orientata
dell’art. 51 bis impone che sia l’inquinamento nel
senso anzidetto, sia
l’omessa bonifica siano coperti dal
principio
di colpevolezza penale desumibile dall’art. 27, comma 1 della
Carta
fondamentale.
Non
occorre
aggiungere che una ovvia conseguenza di questa impostazione
è che il termine di
prescrizione della contravvenzione di cui trattasi inizia a decorre, ai
sensi
dell’art. 158, comma 2, c.p., solo dalla data in cui si
è perfezionato il
risultato della mancata bonifica del sito secondo le cadenze
procedimentali
disciplinate dall’art. 17 D.Lgs. 22/1997.
5 - Alla luce di questi principi non
può censurarsi il giudizio di responsabilità
dell’imputato per il reato
contestato.
Come
già
accennato, infatti, è pacifico che l’inquinamento
di cui si discute ha superato
i limiti accettabilità stabiliti dall’art. 17
D.Lgs. 22/1997 in relazione
all’allegato 1 del decreto ministeriale 25 ottobre 1999 n.
471, ed è stato
cagionato non in maniera accidentale, ma
dall’attività di autodemolizione esercitata
dalla società Forlanini senza il rispetto delle norme di
tutela ambientale.
Altrettanto
pacifico è che la società non ha ottemperato in
modo adeguato e tempestivo agli
obblighi di bonifica che ne conseguivano.
Quanto
alla
responsabilità personale di Riccardo Magni, essa deriva dal
fatto che egli era
l’amministratore e il legale rappresentante della
società, come tale
destinatario degli obblighi imposti dai ripetuti artt. 17 e 51 bis, e
che, per
liberarsi dalla sua responsabilità, non ha adeguatamente
provato di aver
totalmente delegato la gestione sociale al padre, conferendogli i
relativi
poteri decisionali e finanziari. Anche l’ordinanza comunale
di diffida ai sensi
del terzo comma dell’art. 17 fu emessa nei suoi confronti
proprio in quanto
ritenuto responsabile dell’inquinamento.
Quanto
al
trattamento sanzionatorio, correttamente i giudici di merito hanno
escluso il
giudizio di bilanciamento tra le riconosciute attenuanti generiche e
l’asserita
circostanza aggravante contemplata dalla norma per
l’inquinamento provocato da
rifiuti pericolosi: e ciò sull’esplicito
presupposto che si tratta di reato
autonomo e non di reato circostanziato.
Sul
tema la
dottrina è divisa, mancando indizi testuali sicuri della
volontà legislativa di
configurare la fattispecie di inquinamento
da rifiuti pericolosi come reato autonomo o come circostanza
aggravante
del reato base di inquinamento da rifiuti non pericolosi.
La
soluzione
preferibile è però quella che configura la
fattispecie come reato autonomo, anzitutto
perché
sarebbe difficilmente giustificabile una configurazione diversa da
quella
relativa al reato di gestione non autorizzata di rifiuti, che
l’art. 51 dello
stesso D.Lgs. 22/1997 differenzia quoad
poenam con riferimento ai rifiuti pericolosi e ai rifiuti
non
pericolosi, e che la giurisprudenza unanime di questa corte interpreta
come
ipotesi autonoma di reato e non come ipotesi aggravata di un reato
semplice.
In
secondo
luogo, è legittimo supporre che, proprio per una condotta
penale di forte
allarme sociale come quella di inquinamento da rifiuti pericolosi, il
legislatore abbia voluto sottrarre al bilanciamento discrezionale tra
le
circostanze, affidato al giudice ex art. 69 c.p., la commisurazione
concreta
della pena, mettendo così a repentaglio la
congruità del trattamento sanzionatorio
e l’efficacia generalpreventiva della pena edittale.
6
- Resta solo da precisare
d’ufficio che il reato de quo
è stato
abrogato e riformulato dall’art. 257 D.Lgs. 4.2006 n. 152 in
modo più favorevole
al reo ai sensi dell’art. 2, comma 4,
c.p.
(abrogatio sine abolitione).
In
particolare, nella disciplina
abrogata l’evento dell’inquinamento coincideva -
come già detto - col
superamento dei livelli di accettabilità stabiliti nelle
tabelle allegate al
D.M. 471/1999 o col concreto e attuale pericolo del superamento di tali
livelli: mentre nella disciplina sopravvenuta consiste nel superamento
delle
concentrazioni soglia di rischio (CSR) definite negli artt. 240 lett.
c) e 242
D.Lgs. 152/2006, in relazione all’Allegato 5 della Parte
Quarta, che sono più
alte dei previgenti livelli di accettabilità.
Questi
ultimi invece
sostanzialmente coincidono con le concentrazioni soglia di
contaminazione (CSC) definite
nell’art. 240 lett. b) in relazione al predetto Allegato 5, che rilevano solo indirettamente
perché, una volta superate, impongono un
procedimento di caratterizzazione e di analisi rischio
sito specifico,
in esito al quale, solo se è accertato il superamento di
concentrazione soglia
di rischio (CSR), è richiesta la messa in sicurezza e la
bonifica del sito (v.
la succitata sentenza Montigiani, a cui si rinvia per una
più dettagliata
motivazione).
Ne
deriva che secondo la
fattispecie vigente l’evento del reato è diverso
sotto un duplice profilo: a)
perché è previsto solo come evento di danno,
ossia come inquinamento, e non
come pericolo di inquinamento: b) perché
l’inquinamento è definito come
superamento delle CSR, che è un livello di rischio superiore
ai livelli di
attenzione individuati dalle CSC c quindi ai livelli di
accettabilità già
definiti dal D.M. 471/1999.
In
altri termini, l’inquinamento
che perfeziona il reato di cui all’art. 257 D.Lgs. 152/2006
è più grave
dell’inquinamento che perfezionava il reato di cui
all’art. 51 bis D.Lgs. 22/1997.
Nel
caso di specie, però, l’imputato
non ha mai contestato che i valori di concentrazione accertati non
superassero
anche le CSR definite dal D.Lgs. 152/2006; e infatti quelli indicati
dal perito
e analiticamente riportati nella sentenza di primo grado sono di gran
lunga
superiori anche alle contaminazioni tollerate dalla normativa
sopravvenuta (in
particolare relativamente allo zinco, al pirene, al benzo antracene, al
benzo
fluorantene, etc.).
Ne
deriva che, secondo il
principio c.d. di doppia
punibilità, il
fatto contestato al Magni configurava il
reato non sole secondo la norma dell’art. 51 bis
D.Lgs. 22/1997, ma
anche secondo la norma più favorevole dell’art.
257 D.Lgs. 152/2006: sicché
anche sotto questo profilo il giudizio di responsabilità non
può essere
censurato.
7
- In conclusione il ricorso
deve essere respinto. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p. consegue
la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali. Considerato il
contenuto del
ricorso, non si ritiene di irrogare anche la sanzione pecuniaria a
favore della
cassa delle ammende.