TAR Toscana Sez. II sent. 939 del 25 giugno 2007
Ambiente in genere. Parco eolico e interesse al ricorso
Con riferimento alla negativa incidenza che la vicinanza di un impianto eolico comporta sul valore commerciale di beni immobili e di aziende agricole inserite in un contesto paesaggistico di pregio, Il TAR ha ritenuto sussistente l’interesse a ricorrere e la relativa legittimazione attiva anche in capo a due società non spolo con riferimento alla tutela di un bene comune quale il paesaggio, ma altresì di un interesse personale attuale e concreto, ad evitare deprezzamento del complesso immobiliare .
Si ringrazia l'Avv. M. Cerrruti per la segnalazione
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REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo
Italiano
IL TRIBUNALE
AMMINISTRATIVO REGIONALE
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N. 939 REG. SENT.
ANNO
2007
N. 507 REG. RIC.
N. 543 REG. RIC.
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PER LA TOSCANA
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ANNO
2006
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- II^ SEZIONE
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ha
pronunciato la seguente:
sui seguenti ricorsi
riuniti:
a) R.G. 507/2006 proposto da IACOPO
BIONDI SANTI in proprio e quale legale rappresentante della SOC.
IACOPO BIONDI SANTI FIBS S.R.L. sia dell’ AZIENDA AGRARIA MONTEPO’ S.R.L., rappresentato e difeso dall’avv.
Gioia Centonze di Grosseto e dall’avv. Gianluigi Ceruti, in Firenze domiciliato
in Via Masaccio n. 219 presso l’avv. Alessandra Centamore;
b) R.G. 543/2006 proposto da ASSOCIAZIONE
ITALIA NOSTRA, con sede in Roma, in persona del Presidente, rappresentato e
difeso dagli avv.ti Luigi Medugno di Roma, Claudia Molino e Antonio
Stancanelli, in Firenze domiciliata presso quest’ultima in Via Masaccio n. 172;
e n t r a m b
i c o n t r o
- l’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI GROSSETO, in persona del Presidente,
rappresentato e difeso dall’avv. Umberto Gulina ed elettivamente domiciliato in
Firenze, Lungarno Vespucci n. 20 presso l’avv. Andrea Cuccurullo;
nonchè la REGIONE TOSCANA, in persona del Presidente, rappresentata e difesa dagli avv.ti
Lucia Bora e Fabio Ciari ed elettivamente domiciliata presso l’Avvocatura
Regionale in Firenze, Via Cavour n. 18;
- il COMUNE DI SCANSANO, in persona del Sindaco, rappresentato e difeso
dall’avv. Umberto Gulina ed elettivamente domiciliato presso lo studio
dell’avv. Andrea Cuccurullo in Firenze, Lungarno Vespucci n. 20;
- la SOPRINTENDENZA BENI AMBIENTALI ED ARCHITETTONICI E PER IL PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI
SIENA E GROSSETO, in persona del legale rappresentante, ex lege domiciliata
presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze, Via degli Arazzieri n.
4;
- la COMUNITA’ MONTANA, ZONA S-COLLINE DEL FIORA, con
sede in Pitigliano, non costituita in
giudizio;
entrambi nei confronti:
- della SOC. PARCO EOLICO POGGI ALTI S.R.L., con sede in Roma, in persona
del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Grazia
Lanero e Francesco Marzari ed elettivamente domiciliato presso lo studio
dell’avv. Duccio M.Traina in Firenze, Via Lamarmora n. 14;
- l’AZIENDA U.S.L. N. 9 DI GROSSETO E l’A.R.P.A.T., con sede in
Firenze, nessuna delle due costituite in giudizio;
p e
r l ‘ a n n u l l a m e n t o, previa
sospensione,
della determinazione
29.12.2005 n. 5316 con cui il dirigente del Settore Ambiente della Provincia di
Grosseto ha approvato, ai sensi del D.P.R. 387/2003, art. 12, il progetto per
la costruzione del Parco Eolico Poggi Alti in loc. Murci (Comune di Scansano),
nonchè del decreto 7.10.2005 n. 5401 con cui la Giunta Regionale
Toscana, Direz. gen. della Presidenza, aveva escluso il suddetto progetto dalla
procedura di V.I.A. nonchè di ogni altro atto connesso tra cui in particolare
(vedi R.G. 543/2006) i verbali della conferenza dei Servizi dei giorni 27
gennaio – 8 marzo e 2 dicembre 2005;
Visti entrambi i ricorsi con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio
della Provincia di Grosseto, del Comune di Scansano, Regione Toscana,
Soprintendenza Beni Ambientali Architettonici Siena e Grosseto, Parco Eolico
Poggi Alti S.r.l.;
Visti i motivi aggiunti al
ricorso R.G. 543/2006 depositati il 28 giugno 2006;
Visto l’intervento ad
opponendum per entrambi i giudizi, spiegato dall’Associazione Legambiente
O.N.L.U.S., in persona del Presidente, con sede in Roma, rappresentata e difesa
dall’avv. Roberto Vannetti di Grosseto, in Firenze domiciliato presso la Segreteria del T.A.R.,
Via Ricasoli n. 40;
Viste le memorie difensive presentate dalle parti;
Visti tutti gli atti di
entrambe le cause;
Designato relatore per entrambe
il Cons. Lydia Ada Orsola SPIEZIA;
Chiamati entrambe alla
pubblica udienza del 4 aprile 2007 ed
uditi, gli avv.ti Gianluigi Ceruti, Gioia
Centonze, Umberto Gulina, Fabio Ciari, Patrizia Pinna (avv. Stato), Francesco
Marzari Umberto Gulina in sostituzione dell’avv. Roberto Vannetti, Claudia
Molino, Duccio M.Traina e Francesco Marzari;
Ritenuto e considerato in
fatto ed in diritto quanto segue:
F A T T O E D
I R I T T O
1. In data 14 dicembre 2004 la soc. Parco Eolico Poggi
Alti s.r.l. (con sede in Roma) presentava alla Provincia di Grosseto l’istanza
di attivazione della procedura di autorizzazione unica (ai sensi del D.leg.vo
n. 387/2003 art. 12) alla costruzione ed esercizio di una centrale eolica che
interessava una superficie di circa 5 Km quadrati, costituita da dieci
aereogeneratori (tipo G.90 – 2 MW) dell’altezza (ciascuno) di oltre mt. 110,00:
da collocarsi sul Crinale di Murci, località Poggi Alti, comune di Scansano
(prov. Grosseto) ad un’altezza di circa 600 metri sul livello del
mare; la località nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.) è
classificata quale Unità di Paesaggio R8.2.
Peraltro l’amministrazione
provinciale, preso atto che il progetto era difforme da altro precedente
(presentato dalla Gamesa Energia Italia s.p.a. cui è subentrata la Poggi Alti s.r.l.) già
valutato ai fini della necessità o meno della previa procedura di VIA
regionale, comunicava alla richiedente società l’interruzione dei termini
prescritti per il completamento del procedimento di autorizzazione.
Quindi la Giunta Regionale
della Toscana, Settore Valutazione, impatto ambientale, vista la domanda
presentata dalla Poggi Alti s.p.a. (in data 9 maggio 2005) per l’attivazione
della procedura di verifica ai sensi dell’art. 11 legge Reg. Toscana n. 79
/1998 sul progetto sopra illustrato, ed acquisiti i pareri delle
amministrazioni interessate ed i contributi istruttori di altri uffici ed enti
regionali, con determinazione dirigenziale 7 ottobre 2005 n. 5401 escluse il
Progetto dalla procedura di VIA (ai sensi della legge Reg.Tosc. n. 79/1998,
art. 11, comma 8) in conformità a quanto descritto nel rapporto istruttorio
richiamato nel preambolo, subordinando – peraltro – la realizzazione del
progetto medesimo al rispetto delle prescrizioni dettate contestualmente (sulla
cui osservanza erano incaricati di vigilare il Comune di Scansano, la Provincia di Grosseto,
l’A.R.P.A.T. e l’ASL secondo le rispettive competenze).
Quindi la Provincia di Grosseto
riattivata la procedura di autorizzazione unica ed acquisito il parere
favorevole con prescrizioni espresso dalla Conferenza dei servizi convocata il
2 dic. 2005 (ai sensi del D.leg.vo n. 387/2005 art. 12), con determinazione
dirigenziale del responsabile del Settore Ambiente 29 dicembre 2005 n. 5316 ha approvato il
progetto per la costruzione del Parco eolico Poggi Alti in località Murci,
Comune di Scansano, corredandola – comunque – delle molteplici e specifiche
prescrizioni già formulate dalla Conferenza dei Servizi; per l’esattezza 29
prescrizioni.
1.1. Avverso tale
autorizzazione, unitamente agli atti presupposti tra cui in particolare la
determinazione della Regione 17 ottobre 2005 di esclusione del progetto dalla
procedura di VIA regionale ed i verbali della Conferenza dei Servizi, ha
proposto ricorso innanzi a questo T.A.R., recante numero R.G. 507/2006, Iacopo
Biondi Santi, in proprio e quale legale rappresentante sia della Soc. Iacopo
Biondi Santi Fibs s.r.l. sia della Azienda Agraria Montepò s.r.l., chiedendone
l’annullamento, previa sospensione per i seguenti motivi:
1) Eccesso di potere per
contraddittorietà poichè su precedente versione dello stesso progetto la stessa
Provincia di Grosseto nel settembre 2002 si era espressa negativamente in
relazione, ha l’altro, proprio all’altezza degli impianti.
2) Violazione del P.T.C.
della Provincia di Grosseto con riguardo specifico alla scheda 7 relativa
all’Unità di Paesaggio R8.2., nonchè agli artt. 19 e 20.
3) Violazione del D.Leg.vo
22.1.2004 N. 42, art. 146, commi 7 e 8, del D.leg.vo n. 387/2003 art. 12, comma
3, ed eccesso di potere;
4) Eccesso di potere per
difetto d’istruttoria e di motivazione, con riguardo specifico del decreto
regionale del 17 ottobre 2006, nonchè illegittimità derivata della
autorizzazione provinciale da quella della determinazione regionale di
esclusione del progetto dalla procedura di VIA.
Infine parte ricorrente ha
chiesto che questo T.A.R. ordini alla Provincia di Grosseto il deposito dalla
documentazione relativa anche ai sub procedimenti.
1.2. Avverso i medesimi
provvedimenti (nonchè i verbali della Conferenza dei Servizi) ha proposto
ricorso (R.G. 543/2006) anche l’Associazione Italia Nostra, con sede in Roma,
deducendone i seguenti vizi di legittimità:
1-2 e 5) Violazione del
D.Leg.vo 29.12.2003 n. 387, art. 12, nonchè eccesso di potere per difetto di
presupposti, di motivazione e di istruttoria, travisamento ed illogicità.
3) Violazione del Piano
Regolatore Generale del Comune di Scansano e delle relative N.T.A..Eccesso di
potere per difetto istruttoria, motivazione ed errore nei presupposti;
4) Violazione della legge
Reg. 3.12.1998 n. 79, art. 5 e succ. modif., nonchè eccesso di potere sotto i
profili del difetto istruttoria, difetto di motivazione e travisamento.
Inoltre, a seguito del
deposito di documenti da parte delle amministrazioni resistenti, la ricorrente
Italia Nostra ha proposto motivi aggiunti (notificati il 15 giugno 2006)
deducendo i seguenti ulteriori profili di illegittimità dell’autorizzazione
impugnata:
1) Violazione della legge
Reg. Toscana 1.12.1998 n.89, art. 12, con riguardo all’impatto acustico, nonchè
eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione, errore nei
presupposti e travisamento;
2) Violazione della
Direttiva CEE n. 79/409 sulla conservazione degli uccelli selvatici, nonchè
della legge reg. Tosc. 6.4.2000 n. 56 ed eccesso di potere per carenza di
motivazione ed istruttoria e perplessità.
1.3. Quanto al ricorso R.G.
507/2006 si è costituita in giudizio la controinteressata Poggi Alti s.r.l.
che, con memoria dell’aprile 2006,
ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del
ricorso medesimo per difetto di legittimazione attiva e carenza di interesse ad
agire dal signor Biondi Santi, in proprio, quale semplice cittadino, che non
avrebbe provato nè la propria residenza in area limitrofa all’area interessata
dal progetto eolico nè pregiudizi effettivi a carico della azienda agricola di
cui è proprietario attraverso la società Iacopo Santi Fibs s.r.l. e l’Azienda
Agraria Montepò s.r.l.; inoltre neanche le stesse menzionate società (di cui Iacopo
Santi Biondi è legale rappresentante) avrebbero la legittimazione a ricorrere
in quanto farebbero valere posizioni soggettive di interesse diffuso alla
tutela ambientale, che, invece, sono configurabili soltanto in capo alle
associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi della legge n. 349/1986, art.
13; infine il ricorso sarebbe inammissibile per l’omessa impugnazione del
decreto regionale del 17 ottobre 2006 (che escludeva il progetto dalla
procedura di VIA), atto presupposto autonomamente lesivo, e sarebbe
irricevibile per la tardiva impugnazione del suddetto decreto unitamente
all’autorizzazione unica alla costruzione del Parco eolico; nel merito, poi, la Poggi Alti s.r.l. ha
chiesto il rigetto del ricorso R.G. 507/2006 con puntuali controdeduzioni.
Con memoria di costituzione
dell’aprile 2006 (nel ricorso R.G. 507/2006) la Provincia di Grosseto ha
preliminarmente eccepito la carenza d’interesse a ricorrere per la mancata
sussistenza della lesione della sfera giuridica del ricorrente, nonchè la tardività
del gravame avvverso la determinazione provinciale per la mancata impugnazione
del P.T.C. (approvato con delibera del consiglio provinciale del 1999), del
decreto regionale 17 ottobre 2005 citato e della deliberazione del Consiglio
Comunale di Scansano n. 72/2004 (recante l’approvazione della Variante al
P.R.G. comunale con l’istituzione della zona F speciale nella località Poggi
Alti di Murci); nel merito, poi, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Infine il Comune di
Scansano, previa eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza
d’interesse in capo ai soggetti che non hanno provato il loro legame con il
territorio nonchè di tardività delle censure relative alla localizzazione
dell’impianto eolico, nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso; anche la Regione Toscana
eccepita la carenza di legittimazione a ricorrere, ha chiesto il rigetto del
ricorso.
Con atto formale si è
costituito, infine, il Ministero dei beni culturali chiedendo il rigetto del
ricorso.
1.4. Quanto, poi, al ricorso
R.G. 543/2006 (proposto da Italia Nostra) si sono costituiti in giudizio
l’amministrazione provinciale di Grosseto, la controinteressata soc. Poggi Alti
s.r.l., la Regione
Toscana, il Comune di Scansano ed il Ministero dei Beni
culturali i quali hanno chiesto il rigetto del ricorso, preliminarmente
eccependone, comunque, l’inammissibilità sotto i seguenti profili: tardività
delle censure avverso il decreto regionale 17 ottobre 2005 ed avverso la
variante del P.R.G. del Comune di Scansano, nonchè genericità delle censure del
primo motivo e carenza d’interesse per i vizi procedimentali di cui al primo e
secondo motivo (Provincia di Grosseto); tardiva impugnazione del decreto
regionale 17 ottobre 2005 (Comune di Scansano); carenza d’interesse e di
legittimazione in ordine alla dedotta mancata acquisizione dei pareri ENAC e
Min. Beni Culturali ed alla pretesa violazione delle N.T.A. del P.R.G. di
Scansano per le dimensioni degli aereogeneratori, nonchè tardiva impugnazione
del decreto regionale 17.10.2005 e genericità delle censure corrispondenti
(Poggi Alti s.r.l.).
Con memorie del marzo 2007
la controinteressata e la
Provincia di Grosseto hanno replicato ai motivi aggiunti
notificati da Italia Nostra il 15 giugno 2006 chiedendone il rigetto, previa
eccezione di tardività dei medesimi e (quanto alla controinteressata) di
inammissibilità perchè inerenti a scelte di merito dell’amministrazione
provinciale.
Con memoria del 23 marzo
2007 la ricorrente Italia Nostra ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
Infine con atto depositato
il 23 marzo 2007 con riferimento ad entrambi i ricorsi l’Associazione
Legambiente O.N.L.U.S. ha proposto intervento ad opponendum contro i ricorrenti
a sostegno delle ragioni della Provincia di Grosseto, eccependo preliminarmente
la carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti Iacopo Biondi Santi e soc.
Iacopo Biondi Santi s.r.l. e altra, nonchè la tardività di entrambi i ricorsi
in epigrafe per omessa tempestiva impugnazione del P.T.C., dei decreti
regionali che escludevano la necessità della VIA e la Variante al P.R.G. di
Scansano; nel merito ha chiesto il rigetto di entrambi i ricorsi.
Con memoria del febbraio
2007 la Soprintendenza
ai Beni Ambientali ed Architettonici di Siena ha chiesto di essere estromessa
dal ricorso R.G. 543/2006 per carenza di legittimazione passiva, non avendo
partecipato alla procedura autorizzatoria.
Alla pubblica udienza del 4
aprile 2007, chiamati entrambi i ricorsi ed uditi i difensori presenti per le
parti, i medesimi sono passati in decisione.
2. Quanto sopra premesso in
fatto, in diritto in via pregiudiziale va disposta la riunione dei due ricorsi
in epigrafe, per evidenti ragioni di concessione oggettiva, al fine di decidere
congiuntamente.
Sempre in via preliminare
vanno esaminate le numerose eccezioni di iinammissibilità sotto vari profili
sollevate (anche con riguardo ai motivi aggiunti proposti al ricorso R.G.
543/2006), tra le quali in primo luogo quelle relative alla pretesa carenza
d’interesse a ricorrere.
2.1. Ad avviso delle
controparti il ricorrente Biondi Santi (in proprio e quale legale
rappresentante della Società omonima e dell’Azienda agraria Montepò s.r.l.) non
lamenterebbe una lesione effettiva e concreta della sua sfera giuridica e non
indicherebbe l’utilità derivante dall’accoglimento del ricorso per l’attività
agricola esercitata nella zona.
In realtà tale
prospettazione non sembra esatta al collegio.
Premesso che il ricorrente
ha dimostrato con documentazione agli atti che la soc. Iacopo Biondi Santi Fibs
s.r.l. è titolare delle quote dell’Azienda agraria s.r.l. (proprietaria dei
vigneti e del Castello di Montepò) e che di entrambe le società è
amministratore unico, il collegio rileva che nel caso di specie, considerate le
dimensioni dell’impianto energetico, sussiste senz’altro il requisito della
prossimità (vicinitas) dell’opera in questione alla tenuta agricola, che in
linea d’aria dista circa 1.200
metri dall’aereogeneratore più vicino situato sul
Crinale frontistante e può anche essere raggiunto dal rumore delle pale, ove il
vento spiri in direzione del crinale di Montepò; quindi l’interesse fatto
valere dal proprietario non configura solo un “interesse diffuso” alla tutela
di un bene comune quale il paesaggio, ma altresì un interesse personale attuale
e concreto, ad evitare deprezzamento del complesso immobiliare inserito con la
sigla SP.58 Castello di Montepò dal P.T.C. della provincia di Grosseto (art.
20) tra le aree di rilevante pregio ambientale che godono di una speciale
tutela della loro naturale vocazione ad attività (quali quelle di colture di
pregio ed agrituristica) che assicurano uno sviluppo pienamente compatibile con
l’esigenza primaria di mantenere le c.d. caratteristiche “invarianti”
distintive del luogo; d’altra parte per la tutela del bene ambientale la
giurisprudenza in più occasioni ha avuto moto di affermare che sulla base del
criterio della “vicinitas” sussiste la legittimazione ad agire anche in capo ai
singoli (unitamente all’intera collettività che insiste sul territorio) a
tutela di interessi incisi da atti dell’amministrazione che li ledono
direttamente e personalmente (vedi T.A.R. Tooscana, Sez. 3° 5.5.2006 n. 1953,
nonchè C.d.S., IV, 2.10.2006 n. 5760); le suddette osservazioni, con
riferimento alla negativa incidenza che la vicinanza di un impianto eolico
comporta sul valore commerciale di beni immobili e di aziende agricole inserite
in un contesto paesaggistico di pregio, consentono di ritenere sussistente
l’interesse a ricorrere e la relativa legittimazione attiva anche in capo alle
due società di cui è amministratore unico il signor Iacopo Biondi Santi, ricorrente anche in tale ultima veste oltre
che in proprio.
Per il ricorso R.G.
543/2006 va altresì, disattesa
l’eccezione di carenza di legittimazione a far valere irregolarità
procedimentali non strettamente attinenti alla tutela dei valori ambientali,
poichè le censure procedimentali formulate sono, comunque, rivolte a far valere
vizi del procedimento che si è concluso con la contestata autorizzazione
dell’impianto eolico in questione.
2.2. Non appaiono neanche condivisibili
le eccezioni di tardività sollevate (per entrambi i ricorsi), per la mancata
tempestiva impugnazione di alcuni atti presupposti dell’autorizzazione
provinciale per la realizzazione dell’impianto eolico nonchè (con riguardo al
ricorso R.G. 543/2006) limitatamente alla mancata tempestiva impugnazione del
decreto regionale 7 ottobre 2005 che ha escluso la necessità della procedura di
VIA regionale per il progetto.
Alcune controparti hanno
eccepito l’inammissibilità dei ricorsi per la mancata tempestiva impugnazione
degli atti presupposti dell’autorizzazioni provinciali quali il P.T.C.
provinciale approvato al 1999 (che ricomprende il territorio di Scansano tra le
aree in cui localizzare gli impianti di energetici di tipo eolico) del decreto
regionale 7 ottobre 2005 conclusivo della procedura di verifica ambientale ai
sensi dell’art. 11 della legge reg. Tosc. n. 79/1998 nonchè della variante al
P.R.G. di Scansano approvata nel 2004: le suddette eccezioni, però, vanno
disattese per le seguenti considerazioni.
In primo luogo le parti
ricorrenti non avevano alcun interesse ad impugnare nè il P.T.C. di cui, anzi,
invoca le disposizioni a tutela dell’unità di paesaggio R.8.2. Crinale di Murci
e Poggioferro, nè tanto meno la variante di P.R.G. del Comune di Scansano,
visto che l’esistenza nel P.R.G. di una zona destinata alla localizzazione di
tale genere di impianti non è l’unica e definitiva condizione richiesta per la
legittima adozione dell’autorizzazione alla realizzazione dell’impianto stesso
in tempi e modi non ancora definiti.
2.3. In secondo luogo – non
condividendo le eccezioni sollevate da più controparti – il Collegio ritiene
che l’impugnazione del decreto regionale conclusivo della procedura di verifica
dell’impatto ambientale (effettuata contestualmente a quella della
autorizzazione provinciale per la realizzazione dell’impianto eolico in
questione) non è tardiva: infatti,
premesso che il decreto in questione conclude il sub procedimento relativo alla
procedura di verifica ed è un presupposto del successivo procedimento, che
attraverso la Conferenza
dei Servizi (ai sensi dell’art. 12 D.P.R. n. 387/2003) porta all’autorizzazione
unica, è evidente che la suddetta pronuncia sull’impatto ambientale non
esplicava di per se stesso alcun effetto e, quindi, non era lesiva fino a
quando con il successivo provvedimento provinciale è stata autorizzata la
realizzazione dell’impianto eolico; in conseguenza l’interesse ad impugnare il decreto regionale 7 ottobre
2005 si è perfezionato in capo ai ricorrenti soltanto a partire dall’adozione,
in data 29 dicembre 2005, della autorizz. provinciale e quindi tempestivamente
i ricorrenti lo hanno impugnato unitamente alla determinazione dir. 29 dicembre
2005, quale atto presupposto ed unitamente ad altri atti presupposti.
Nè, a suffragare l’eccepita
tardività nell’impugnazione del decreto regionale, giova all’amministrazione
provinciale di Grosseto richiamare il precedente di questo T.A.R. Sez. 1,
28.3.2006 n. 1101 (emessa nei confronti del Comune di Grosseto) che si riferisce
a fattispecie completamente diversa (si trattava della pronuncia di
inammissibilità di un ricorso proposto avverso la delibera giuntale di
approvazione del progetto esecutivo di un parco urbano del fiume Ombrone senza
la impugnazione del precedente provvedimento di approvazione del presupposto
progetto definitivo):
2.4. Va altresì disattesa
l’eccezione che la ricorrente Italia Nostra (R.G. 543/2006) non avrebbe
interesse a dolersi delle irregolarità procedimentali riscontrate senza
dimostrare che le medesime hanno inciso sull’esito del procedimento: nel caso
di specie, infatti, sia il procedimento presupposto di verifica dell’impatto
ambientale sia quello autorizzatorio non si concludono con atti di natura
vincolata alla luce delle plurime valutazioni discrezionali ssottese.
2.5. Va, invece, accolta
l’eccezione di irricevibilità dei motivi aggiunti proposti da Italia Nostra nel
ricorso R.G. 543/2006 e notificati il 16 giugno 2006; la ricorrente asserisce
di aver potuto rilevare ulteriori profili di illegittimità della procedura
autorizzatoria soltanto a seguito del deposito in giudizio di alcuni atti a
seguito della costituzione delle amministrazioni resistenti, ma ad avviso del
collegio il riferimento alla conoscenza di nuova documentazione appare generico,
mentre le ulteriori censure attengono ad atti richiamati negli articolati testi
dei provvedimenti impugnati e quindi, anche se non noti, certamente conoscibili
con ordinaria diligenza e con i mezzi giuridici a disposizione del singolo per
la tutela dei propri interessi.
Pertanto, considerato che il
ricorso R.G. 543/2006 è stato notificato il 28 marzo 2006, i motivi aggiunti
(meglio illustrati nella parte in fatto) notificati il 15 giugno 2006, vanno
dichiarati irricevibili.
2.6. Va, infine, dichiarata
l’estromissione dal giudizio di cui al ricorso R.G. 543/2006 della
Sovrintendenza ai Beni Ambientali di Siena e Grosseto, accogliendo la
corrispondente eccezione sollevata dall’Avvocatura dello Stato: infatti la
procedura autorizzatoria in controversia non interessa aree soggette a vincoli
paesaggistici e per tale motivo la
Provincia di Grosseto già in data 14 gennaio 2005 (e cioè
all’epoca della prima fase di valutazione del progetto del Parco Eolico nella
precedente stesura) esonerò la Soprintendenza ai beni ambientali ed arch. di
Siena dal partecipare alla conferenza dei Servizi fissata per il 27 gennaio
2005.
3. Quanto al merito la
controversia concerne la legittimità o meno della determinazione dirigenziale
29 dicembre 2005 n. 5316 con cui l’amministrazione provinciale di Grosseto,
Settore Ambiente, ha autorizzato la realizzazione e l’esercizio del Parco
Eolico Poggi Alti (ai sensi dell’art. 12 D.leg.vo n. 387/2003) in territorio di
Scansano, loc. Poggi Alti di Murci, ad un altezza di circa mt. 600 sul livello
del mare, su conforme parere espresso dalla Conferenza dei Servizi in data 2
dicembre 2005 e prendendo atto che con decreto 7 ottobre 2005 n. 5401 il
Settore VIA della Regione Toscana aveva escluso il progetto presentato dalla
soc. Poggi Alti s.r.l. dalla procedura di VIA a conclusione della procedura di
verifica dell’impatto ambientale (espletata ai sensi dell’art. 11 legge reg.
Tosc. n. 79/1998), prevedendo – peraltro – una serie di prescrizioni; anche
l’autorizzazione provinciale, comunque, approva il progetto apponendovi 29
prescrizioni.
In punto di fatto è utile
precisare che la centrale eolica, che interessa una superficie complessiva di
km. quadrati 5 circa, è costituita da 10 aereogeneratori (tipo G 90-2 MW)
ciascuno composto da una torre di acciaio tubolare di mt. 67 circa e di un
rotore con 3 pale in fibra di vetro del diametro di mt. 89,60 con una velocità
compresa tra 9,0 e 19,0 giri al minuto, corrispondente ad una velocità massima
alla estremità esterna di oltre Km/h 300,00; l’aereogeneratore funziona (con
vento) tra i 3 e i 20 m/s e la ditta costruttrice (Gamesa Eolica) stima di
ottenere da questo impianto eolico una produzione lorda di circa 38,00
GWh/anno; la vita utile dell’opera è stimata in anni 20 e la velocità media del
vento (da SUD-SUD OVEST) è apprezzata in 6 m/s.
Va aggiunto che l’altezza
complessiva di ciascun aereogeneratore costituisce un dato contestato e va dai
mt. 110,8 indicati negli scritti difensivi della Poggi Alti s.r.l. ai mt. 122,8
indicati nel ricorso di Italia Nostra (R.G. 543/2006) ai mt. 111,80 indicati
nel ricorso di Biondi Santi (R.G. 507/2006), fermo restando che nella relazione
per la valutazione di incidenza ambientale (predisposta dal proponente ai sensi
del D.P.R. 357/1997 ed agli atti di causa) l’altezza totale da terra è indicata
in mt. 122,8.
3.1. Passando, quindi,
all’esame dei motivi di impugnazione il collegio ritiene meritevole di
accoglimento, quanto al ricorso R.G. 507/2006, le censure di eccesso di potere
per difetto di istruttoria e per carenza di motivazione dedotte (nel quarto
motivo) avverso il decreto regionale di esclusione della necessità della
procedura di VIA e quella di illegittimità dell’autorizzazione provinciale
(alla realizzazione dell’impianto eolico) in via derivata da quella del
presupposto provvedimento, nonchè, quanto al ricorso R.G. 543/2006, quelle di
violazione della legge Reg. Tosc. n. 79/19998, art. 5 e di eccesso di potere
per difetto di istruttoria, errore nei presupposti e carenza di motivazione
dedotte (nel quarto motivo) avverso il decreto regionale sopraindicato ed,
infine, quelle di violazione delle N.T.A. della variante al P.R.G. del Comune
di Scansano (di cui alla delibera consiliare n. 72/2004 con riferimento al
superamento dell’altezza massima stabilita per ciascun aereogeneratore nelle
suddette norme di attuazione) e di eccesso di potere per difetto di istruttoria
e di motivazione, errore nei presupposti e travisamento, censure dedotte,
avverso la determinazione dirigenziale 29 dicembre 2006 con cui la Provincia di Grosseto ha
approvato il progetto, con il terzo motivo che per ragioni di priorità logica
sarà esaminatao per primo.
3.2. Al riguardo dall’esame
degli atti emerge la sostanziale difformità tra il progetto autorizzato dalla
Provincia di Grosseto e le N.T.A. annesse alla variante al P.R.G. del Comune di
Scansano approvata con delibera consiliare 25 novembre 2004 n. 72 all’espresso
fine di individuare nel territorio comunale (Tav. 2.1.) una “zona E speciale”
per la realizzazione di un impianto di fonti energetiche di tipo eolico;
infatti le suddette norme tecniche consentono espressamente l’installazione di
“10 apparecchiature” costituite ciascuna da una torre tubolare tronconica di
acciaio di altezza massima di mt. 67 corredata da un rotare costituito da tre pale la cui lunghezza non dovrà essere
superiore a mt. 42,30, mentre sia nella relazione descrittiva presentata dalla
stessa società Poggi Alti agli uffici comunali sia nello studio predisposto per
la valutazione di incidenza ambientale per i 10 aereogeneratori G-90-2.00 MW
viene indicata un’altezza complessiva da terra (torre mt. 67 + rotore mt. 89,6)
di mt. 122,6; altezza che comunque (in altro grafico) riferita alla sola
torre+pale e rotore viene indicata in mt. 111,8.
Sul punto, quindi, non
risulta corroborata da alcuna documentazione l’affermazione della società
interessata (vedi memoria aprile 2006) secondo cui “l’altezza complessiva”
degli aereogeneratori sarebbe di mt. 110,8; pertanto la discrepanza tra il
progetto autorizzato dalla Provincia di Grosseto ed i limiti di altezza
indicati nella variante al P.R.G. di Scansano non risulta (come asserisce il
proponente) di poco più di 1
metro, ma di circa mt. 10; nè al riguardo risulta
rilevante la circostanza che, nel corso del giudizio, con delibera consiliare
12 ottobre 2006 n. 48 il Comune di Scansano abbia rettificato un preteso
“errore materiale di trascrizione” contenuto nella delibera di variante in
questione, in cui la lunghezza delle pale era stata (erroneamente) indicata in
mt. 42,30, e non in quella (esatta) di mt. 43,80; tra l’altro la discrepanza di
dati sulla lunghezza delle pale non aveva formato oggetto di censura in nessuno
dei due ricorsi.
Nei termini
sospraillustrati, quindi, l’autorizzazione della Provincia di Grosseto risulta
viziata da eccesso di potere per difetto d’istruttoria, travisamento ed errore
nei presupposti in relazione alla presupposta conformità del progetto
autorizzato rispetto alla Variante Urbanistica approvata allo specifico scopo
di dettare nella zona speciale E un regime urbanistico che consentisse
l’insediamento della fattoria eolica in questione in loc. Poggi Alti
3.3. Passando, quindi,
all’esame degli altri motivi di impugnazione e premesso per le ragioni
sopraesposte che il decreto regionale 7 ottobre 2005 n. 5401 ad avviso del
collegio risulta tempestivamente impugnato (unitamente alla determinazione di
autorizzazione della Prov. di Grosseto), appaiono fondate anche le censure di
errore nei presupposti, difetto di motivazione e falsa applicazione della legge
Reg. Toscana 3.12.1998 n. 79 art. 5, nonchè di illegittimità derivata, dedotte
– quanto alle prime due – in entrambi i ricorsi (quarto motivo) nel secondo
ricorso, quanto alla violazione di legge, e nel primo quanto all’illegittimità
derivata dell’autorizzazione provinciale da quella del decreto regionale di
esclusione del progetto dalla procedura di VIA regionale.
In effetti, dall’esame del
rapporto istruttorio predisposto dalla competente struttura regionale del
Settore VIA della Reg. Toscana e richiamatao sia nella premesse del decreto
7.10.2005 n. 5401, sia nella parte dispositiva, il collegio ha tratto il
convincimento che, non sussistevano i presupposti per escludere la necessità
che il progetto del Parco eolico fosse sottoposto alla procedura di VIA di cui
alla legge Reg. Tosc. N. 72/1998, artt. 12 e 14, e che, peraltro, la
determinazione di non necessarietà della suddetta procedura non risultava
conforme a quanto descritto nel rapporto istruttorio medesimo.
I profili critici di impatto
ambientale del progetto eolico in questione sono stati individuati (nel
suddetto rapporto) in particolare per la tutela degli uccelli selvatici e per
l’inquinamento acustico.
3.3.1. Infatti nell’area
circostante il parco eolico (superficie complessiva interessata Km quadrati
5,250) sono localizzati 3 Siti di importanza comunitaria - S.I.C. per aspetti
naturalistici e 4 Siti di importanza regionale S..I.R. (tra cui, a distanza di
circa Km. 1,7, il SIR B.22 – Torrente Trasubbie) per i quali le linee Guida per
la valutazione dell’impatto ambientale degli impianti eolici (tab. 3) prevedono
“aree critiche per aspetti naturalistici con fascia critica di Km. 1 per
presenza di significativi e rilevanti flussi migratori e di movimenti
giornalieri di avifauna; in particolare le schede dei principali elementi di
criticità per questi siti indicano “l’alto valore avifaunistico”, e , con
riguardo al S.I.R. B22 Torrente Trasubbie, le Norme Tecniche relative alle
forme di tutela e conservazione (vedi Del. G.Reg. 5.7.2004 N. 644), nell’ambito
dei principali elementi di criticità esterni al sito segnalano “progetto di
realizzazione di impianti eolici in prossimità del sito”. Ove si consideri,
poi, che la citata delibera di G.R. n. 644/2004 per il falco lanario indica i
S.I.R. Trasubbie e Monte Labbro (a circa Rm 8 di distanza) come siti chiave per
la specie in Toscana dove sono stati avvistati alcuni esemplari e che sono in
zona segnalati, comunque, importanti presenze di Aecipitridi mentre – al
contrario – la lista delle specie di uccelli riportata dal proponente nella verifica di compatibilità ambientale è
risultata incompleta proprio con riguardo ad alcune specie protette in ambito
europeo e lo studio di incidenza è stato elaborato sulla base sperimentale di
un solo sopralluogo in zona, appare di
evidente ragionevolezza la conclusione del rapporto istruttorio che, per
l’ipotesi di esclusione del progetto dalla procedura di VIA, ritiene necessario
che “preventivamente al rilascio dell’autorizzazione alla costruizone
dell’impianto” debba essere effettuata “una campagna di rilievi sul campo della
durata di 18 mesi” per valutare la frequentazione del sito da parte di rapaci e
di chirotteri con la definizione di soglie critiche di mortalità specifiche per
le varie specie e che successivamente, sulla base dei risultati dei
rilevamenti, il proponente provveda agli interventi indicati dalla Provincia
come necessari.
Nè ovviamente il prescritto
monitoraggio di durata triennale, da effettuarsi in corso di esercizio
dell’impianto medesimo, può essere considerato come equivalente e sostitutivo
della mancata realizzazione della campagna di rilievi ritenuta necessaria al
fine di acquisire proprio quelle conoscenze dello ecosistema più attendibili
che avrebbero permesso una più esatta valutazione di incidenza dell’impianto
sull’ambiente e, quindi, la previsione di misure di mitigazione dettate da
specifiche esperienze locali oppure, ove i rilievi fossero stati negativi, la
conferma della valutazione di incompatibilità già espressa dalla medesima
provincia di Grosseto nel 2002.
Inoltre la valutazione
dell’incidenza del progetto eolico sull’ambiente circostante doveva essere
effettuata dal Settore regionale VIA e poi dalla conferenza dei Servizi con
particolare accuratezza e rigore anche perchè il crinale Murci risulta
classificato nel P.T.C. (Piano Terr. di Coord.) della Prov. di Grosseto come
“Unità di Paesaggio” R.8.2. per la quale la scheda 7 – sistema paesistico
individua i caratteri che costituiscono “invarianti” da mantenere con il
massimo rigore in sede di pianificazione e controllo urbanistico; pertanto (v.
art. 18 P.T.C. prov. Grosseto) l’ammissibilità delle trasformazioni dovrà
essere valutata in funzione del mantenimento e della valorizzazione delle
invarianti generali e locali; il concetto di “evolutività ben temperata” viene
assunto come riferimento primario; nel caso specifico non è di secondario
rilievo il fatto che per il Crinale di Murci e Poggioferro la scheda 7,
considerata la morfologia dell’area e la caratteristica presenza dei falchi,
prescriva che le opportunità di sviluppo insediatiivo dei Comuni, legate
all’attività agrituristica ed alla valorizzazione della produzione vinicola
(vedi attuali marchi di vino molto rinomati), dovranno essere indirizzate
secondo criteri di rigorosa compatibilità con l’integrità del contesto
ambientale.
In conseguenza, a
prescindere dalla circostanza che l’intervenuta variante specifica al P.R.G.
del Comune di Scansano assicurava la necessaria conformità del progetto al
regime urbanistico dell’area dove doveva essere realizzato, la Regione Toscana e la Provincia di Grosseto
(ciascuno nelle rispettive sedi procedimentali) non potevano non tener conto –
nell’iter logico seguito nella valutazione del progetto per i profili di
competenza – che, comunque, il P.T.C. provinciale approvato nel 1999 che
classificava il crinale di Murci come unità di paesaggio R.8.2) ha valore
cogente (prevale sulla sottordinata pianificazione urbanistica comunale) e per
lo specifico sito prevede una serie di “invarianti strutturali” da preservare
che avrebbero richiesto motivazioni argomentate ed idonee a spiegare le ragioni
per cui per l’impianto eolico è stata ritenuta compatibile la collocazione sul
crinale di Murci; sul punto, peraltro, non risulta dirimente l’osservazione
(delle controparti) che il P.T.C. provinciale di Grosseto (art. 33, comma 10)
individua come sede di localizzazione di impianti di energia eolica il
territorio del Comune di Scansano e Semproniano, poichè non è stata neanche
ipotizzata un’alternativa collocazione in altro versante del territorio
comunale costituito da h.a. 27.000 circa ad andamento collinare ed
adeguatamente ventoso.
D’altra parte la necessità
di osservare gli indirizzi dettati dalla scheda 7 del P.P.C. Provinciale e
l’effetto dequalificante dal punto di vista paesaggistico (con particolare
espresso riferimento all’altezza di mt. 107 all’epoca prevista per i singoli
impianti) avevano già nel settembre 2002 condotto l’amministrazzione prov. di
Grosseto, nonostante la presenza già di altro elettrodotto ad A.T., a valutare
come “incompatibile con gli assetti paesistici territoriali ed ambientali” un
precedente più vasto progetto presentato dalla Camera Energia Italia per un
impianto eolico (di 17 ereogeneratori ciascuno alto mt. 107) da installare
nella stessa località.
3.3.2. Nè risultano positive
le conclusioni del rapporto istruttorio sotto il profilo del “clima acustico”:
infatti, dopo aver preso atto che nel Piano Com. di classif. acustica l’area
interessata dall’impianto è classificata in classe 3°, aree rurali interessate
da attività che impiegano macchine operatrici (e che la pianificazione vigente
non esclude la presenza di insediamenti abitativi anche nei mt. 150 dagli
aereogeneratori), il rapporto conclude nel senso che la realizzazione
dell’opera deve essere “preceduta” da una variante dell’attuale piano di
classificazione acustica comunale; va peraltro, rilevato che analogo rilievo
era stato avanzato nel decreto di esclusione del progetto dalla VIA , mentre in
data 12.9.2005 il settore regionale
tutela dall’inquinamento acustico osservava che, mancando i limiti di
riferimento del progetto per quanto riguarda ricettori interessati, non era
possibile esprimere alcun parere sulla compatibilità acustica dell’opera; nè
appare rilevante sul punto la posizione della Conferenza dei Servizi (2
dicembre 2005) che sinteticamente affermava di aver acquisito in via
istruttoria interna la delibera del Comune di Scansano di approvazione del
Piano acustico in questione senza alcuna espressa indicazione circa la rilevata
compatibilità acustica del progetto.
Quanto, poi, alle 29
prescrizioni impartite dal decreto regionale 7 ottobre 2005, il collegio, dopo
l’esame degli atti, ritiene che le medesime, più che testimoniare
l’approfondimento istruttorio svolto dal Settore regionale VIA (come asserisce
il promotore), costituiscano un persuasivo e circostanziato segnale della
presenza di aspetti problematici irrisolti (anche dopo la integrazione della
documentazione effettuata dal proponente) e che avrebbero trovato la giusta sede
di idoneo e naturale approfondimento nella sottoposizione del progetto alla
vera e propria procedura di VIA ai sensi degli artt. 12 e 14 legge reg. toscana
n. 79/1998; tra l’altro la stessa ritenuta necessità di impartire 29
prescrizioni per la realizzazione dell’impianto porta a concludere che la
sottoposizione del progetto allo approfondito esame in sede di VIA sarebbe
risultato certamente più rispettoso del “principio di precauzione” la cui
osservanza era certamente appropriata in considerazione dei delicati equilibri
dell’eco-sistema alla cui tutela sono volte molte delle suddette 29
prescrizioni.
3.4. Nei sensi illustrati,
pertanto, risultano illegittimi sia la determinazione dirigenziale della
Provincia di Grosseto 29 dicembre 2005 n. 5316 sia il verbale della riunione
della conferenza dei servizi in data 2
dicembre 2005, unitamente a quelli precedenti richiamati, sia il decreto della
Giunta Regione Toscana, Direz. gen. della Presidenza, che ha escluso il progetto
eolico in questione dalla procedura di VIA regionale; in particolare
l’autorizzazione alla costruzione del parco eolico nei sensi sopra esposti
risulta illegittima sia per vizi propri sia in via derivata, per i vizi da cui
è affetto il decreto regionale (che esclude la necessità di sttoporre il
progetto alla VIA), trattandosi di atto presupposto in senso stretto della
autorizzazione unica provinciale che viene rilasciata “nel rispetto delle
normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente, del paesaggio e del
patrimonio storico-artistico” (vedi D.P.R. n. 387/2003 , ART. 12).
Per ragioni di economia di
mezzi per entrambi i ricorsi restano assorbiti tutti gli altri motivi, censure
o profili di censura non esaminati, perchè da essi le parti ricorrenti non
troverebbero ulteriori vantaggi; considerato l’esito vittorioso dei due
ricorsi, non vi è necessità di esaminare l’intervento ad opponendum spiegato da
Legambiente O.N.L.U.S. in entrambi i ricorsi.
3.5. Concludendo, previa
riunione dei due ricorsi in epigrafe per connessione oggettiva, preliminarmente
respinte le eccezioni di inammissibilità relative ad entrambi i ricorsi,
dichiarati altresì irricevibili motivi aggiunti proposti al ricorso R.G.
543/2006 e dichiarata la carenza di legittimazione passiva della Soprintendenza
ai Beni Amb. ed Arch. di Siena nel ricorso R.G. 543/2006 con la conseguente
estromissione dal giudizio,, nel merito i due ricorsi in epigrafe vanno accolti
nei sensi sopraillustrati e, per l’effetto, vanno annullati i provvedimenti
impugnati meglio indicati in epigrafe.
Gli oneri di lite seguono la
soccombenza e, liquidati complessivamente in € 8.000,00 oltre gli accessori di
legge, vengono posti a carico della Provincia di Grosseto e della Regione
Toscana che, solidali tra loro, ne verseranno la metà alla parte ricorrente di
ciascun giudizio (per R.G. 507/2007 Biondi Santi Iacopo e società
rappresentante e per R.G. 543/2007 Italia Nostra) compensati tra i ricorrenti e
le altre amministrazioni costituite e compensati con l’interventore ad
opponendum; nulla nei confronti degli enti intimati ma non costituiti in
giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo
Regionale per la Toscana,
Sezione II^, previa riunione dei ricorsi in epigrafe, preliminarmente
dichiarati irricevibili i motivi aggiunti ed estromessa dal giudizio di cui al
ricorso R.G. 543/2006 la
Sovrintendenza ai Beni amb. e arch. di Siena, nel merito
accoglie i ricorsi in epigrafe nei sensi di cui in motivazione e, per
l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati meglio in epigrafe indicati.
Pone gli oneri di lite di entrambi
i ricorsi, liquidati complessivamente in € 8.000,00 oltre gli accessori di
legge, a carico della Provincia di Grosseto e della Regione Toscana che
solidali tra loro, ne verseranno la metà alla parte ricorrente di ciascun
giudizio; compensati tra i ricorrenti e le altre amministrazioni costituite e
con l’interventore ad opponendum; nulla da statuire nei confronti degli enti
intimati, ma non costituiti in giudizio;
Ordina che la presente
sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze, il 4 aprile 2007, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di
Consiglio, con l’intervento dei signori:
Giuseppe PETRUZZELLI -
Presidente
Lydia Ada Orsola SPIEZIA -
Consigliere, rel.est.
Stefano TOSCHEI - Consigliere
F.to Giuseppe Petruzzelli
F.to Lydia Ada Orsola
Spiezia
F.to Silvana Nannucci -
Segretario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL
25 GIUGNO 2007
Firenze, lì 25 GIUGNO 2007
Il
Direttore della Segreteria
F.to Giuseppe Petruzzelli