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Giurisp.Penale Cass.: Rifiuti. Sottoprodotti e rapporti con la previgente disciplina
Inserito il Mercoledì, 30 maggio @ 17:01:41 CEST da God

Rifiuti

Cass. Sez. III n. 10270 del 9 marzo 2007 (Ud. 26 gen. 2007)
Pres. Papa Est. Lombardi Ric. Noaro
Rifiuti. Sottoprodotti e rapporti con la previgente disciplina

L'art. 14 del D.L. 8.7.2002 n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 8.8.2002 n. 178, è stato abrogato dall'art. 264, comma 1 lett. l), del D. L.vo 3.4.2006 n. 152, senza che risulti riprodotta l'eccezione alla applicabilità della normativa in materia di rifiuti di cui all'abrogato articolo 14. La disciplina abrogata è più favorevole per l'imputato, con la conseguente applicabilità di quest'ultima ai sensi dell'art. 2, comma 3, C.P.



Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata il Tribunale di Vicenza ha affermato la colpevolezza di Noaro Orlando in ordino al reato di cui agli artt. 14 e 51, comma 2, del D.L.vo n. 22/97, ascrittogli perché, quale legale rappresentante della ditta Noaro Costruzioni s.r.l., effettuava l’abbandono di rifiuti derivanti da demolizioni edili, costituiti da mattoni, calcinacci, cemento armato, parti in legno, ringhiere ed altro, livellandoli sul terreno e reimpiegandoli quale sottofondo per una nuova costruzione.

Il giudice di merito ha fondato l’affermazione della colpevolezza dell’imputato sulla circostanza che

i residui dell’attività di demolizione edilizia non erano stati sottoposti ad una cernita adeguata per rendere omogenea la parte dei rifiuti reimpiegata per le operazioni di livellamento del terreno.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato, che la denuncia per violazione di legge.

 

Motivi della decisione

Con un unico motivo di gravame il ricorrente deduce che il giudice di merito ha erroneamente affermato la sussistenza del reato ascrittogli, in quanto il reimpiego dei materiali provenienti dalla attività di demolizione edilizia avveniva mediante l’utilizzazione di sostanze omogenee per effetto della cernita dei materiali di risulta che era ancora in corso di esecuzione all’atto dell’accertamento. Si deduce quindi, in punto di diritto, che l’operazione di reimpiego dei rifiuti con le descritte modalità deve considerarsi lecita alla luce dell’indirizzo interpretativo di cui ad una pronuncia di questa Suprema Corte e che la affermazione della colpevolezza dell’imputato è frutto di un’errata valutazione delle risultanze processuali, essendo emerso chiaramente dall’istruttoria dibattimentale che le operazioni di cernita dei materiali di risulta delle demolizioni non era stata ancora completata e che gli agenti accertatori sono intervenuti allorché era ancora in corso una prima fase di separazione dei predetti materiali.

Il ricorso, che è al limite dell’ammissibilità, essendo prevalentemente fondato su deduzioni di natura fattuale, non è fondato.

Osserva preliminarmente la Corte che l’art. 14 del D.L 8 luglio 2002 n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2002 n. 178, è stato abrogato dall’art. 264, comma 1 lett. l), del D.L.vo 3 aprile 2006 n. 152, mentre ai sensi dell’art. 184, comma 3 lett. b) del medesimo testo normativo i materiali provenienti da attività di demolizione rientrano nella categoria dei rifiuti speciali, senza che risulti riprodotta l’eccezione alla applicabilità della normativa in materia di rifiuti di cui all’abrogato articolo 14 della L. n. 178/2002, con riferimento all’ipotesi del riutilizzo dei materiali nel medesimo o in analogo ciclo produttivo.

Si palesa, quindi, evidente che la disciplina abrogata è più favorevole per l’imputato, con la conseguente applicabilità di quest’ultima ai sensi dell’art. 2, comma 3, c.p..

Tanto premesso, si deve, però, rilevare che secondo l’ormai consolidato indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte, dal quale non si ravvisano ragioni per discostarsi, “I materiali provenienti da demolizione edilizia sono rifiuti speciali non pericolosi e possono essere riutilizzati nello stesso od in diverso ciclo produttivo - ad esempio nelle opere di riempimento - previo preventivo “test di cessione” degli stessi in conformità al D.M. 5febbraio 1998, in modo da non recare pregiudizio all’ambiente; in assenza del menzionato test ogni recupero dei materiali cosiddetti di risulta integra la contravvenzione di cui all’art. 51, comma primo, lett. a) del D.Lgs. n. 22 del 1997.” (sez. III, 200430127, Piacentino, RV 229467; conf. sez. III, 200536955, P.M. in proc. Noto ed altri, RV 232192)

Deve, pertanto, sussistere la prova positiva della inesistenza di un pregiudizio per l’ambiente a seguito del reimpiego dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, affinché gli stessi possano essere sottratti alla disciplina dei rifiuti, ai sensi dell’art. 14, comma secondo lett. a), del D.L. 8 luglio 2002 n. 138, convertito con modificazioni nella L 8 agosto 2002 n. 178, quale disposizione più favorevole per l’imputato.

Orbene, nel caso in esame, non solo non risulta che l’imputato abbia prodotto prova della inesistenza di un pregiudizio per l’ambiente in conseguenza delle operazioni di riutilizzo dei materiali di cui si tratta, ma il giudice di merito ha, altresì, accettato che tra i rifiuti provenienti da demolizioni edilizie oggetto del reimpiego insieme a calcinacci erano presenti parti di infissi, sia in plastica che in alluminio, sicché nella specie non era stata neppure effettuata una cernita adeguata per assicurare l’omogeneità dei materiali utilizzati per operazioni di riempimento e, tanto meno, risulta provata l’assenza di danno per l’ambiente in conseguenza del loro reimpiego.

Né l’accertamento di fatto può formare oggetto di censure di merito, in sede di legittimità, in punto di valutazione delle risultanze probatorie, in assenza della deduzione di elementi che evidenzino la illogicità manifesta o contraddittorietà della motivazione sul punto.

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p. al rigetto dell’impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 


 
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