§1.
La sentenza in epigrafe fornisce molti spunti al penalista che intenda
commentarla.
In
essa, infatti, si propone, tra l’altro, una inconsueta applicazione della
scriminante dell’adempimento del dovere a favore del direttore di uno
stabilimento industriale che non ha pienamente rispettato le prescrizioni
dell’autorizzazione di cui al d.p.r. 203/88 [1]; si ritiene, in
vero un po’ apoditticamente e contraddittoriamente, sussistente la
continuazione tra le contravvenzioni contestate « per essere [le stesse ] avvint[e] dal nesso
teleologico[2] » e « ancorché
attribuite a titolo di colpa o di dolo eventuale[3]» ; si ritiene
provato il dolo eventuale degli imputati
ai quali si contesta il reato p. e p. dall’art. 674 c.p. – nonostante, nel caso
concreto, fossero stati rispettati i limiti di legge [4]
- , in quanto «certamente erano a
conoscenza di dette intollerabili emissioni….pur tuttavia nulla hanno fatto per
impedire o ovviare a dette emissioni maleodoranti e intollerabili»[5].
Ma,
soprattutto, si afferma la responsabilità degli imputati in ordine alle
contestate condotte di smaltimento di rifiuti senza autorizzazione in ragione
della « qualificazione giuridica come rifiuti dei gas sottoposti a trattamento
ai fini dello smaltimento, nonostante la sussistenza dell’autorizzazione ai
sensi del d.P.R. 203/88».
§2.
I capi di imputazioni erano stati da P.M. così formulati : violazione dell’art.
51 commi 1 e 2 d.lgs. 22/97 perché in qualità di direttori dello stabilimento
di Agip Petroli s.p.a. di Gela ed in mancanza della prescritta autorizzazione
effettuavano “attività di incenerimento di rifiuti mediante combustione del
refluo gassoso ricco di CO e derivante dalla rigenerazione del catalizzatore da
considerarsi incenerimento a norma del DM 503/98 rifiuti speciali non
pericolosi” ( impianto Craking catalitico , capo B/1); “attività di
incenerimento dei rifiuti mediante combustione del refluo gassoso proveniente
dalle vasche API coperte e polmonate, considerarsi incenerimento a norma del DM
503/98, rifiuti speciali non pericolosi” (impianto Trattamento acque di
stabilimento, capo B/3); “attività di incenerimento dei rifiuti mediante
combustione della corrente gassosa residuale del Claus, rifiuti speciali non
pericolosi” ( impianto Claus, capo B/4) .
Per
arrivare a condannare i due imputati, il giudicante ha condotto un ragionamento
che prende le mosse da una complessa (e ardita) equazione :
gli
effluenti gassosi come le acque di scarico sono esclusi dal campo di
operatività del d.lgs.22/97 a mente dell’art. 8 comma 1;
poiché
le acque di scarico sono escluse soltanto se non costituiscono rifiuti liquidi,
e le acque di scarico costituiscono rifiuti liquidi ogni volta che “sono
sottoposte a un trattamento (ad esempio di evaporazione, di stoccaggio in un
depuratore) al fine di disfarsene”;
allora:
anche gli effluenti gassosi, quando sottoposti a trattamento al fine di
disfarsene, sono da considerarsi rifiuti gassosi e quindi sono sottoposti alla
disciplina del d.lgs.22/97.
Ci
permettiamo di non condividere neppure una delle affermazioni che precedono.
Consideriamo
la prima : sia “effluenti gassosi” che “acque di scarico” sono sottoposti alla
stessa “regola” di esclusione dal campo di applicazione del d.lgs.22/97 a mente
dell’art.8.
Non
è vero : l’art. 8 propone due regimi differenti: per gli effluenti gassosi da
un lato, e per un elenco di sostanze, che nel tempo è andato modificandosi[6] , tra i quali le
acque di scarico, dall’altro.
L’art.
8, infatti, testualmente recita “Sono esclusi dal campo di applicazione del
presente decreto gli effluenti gassosi nonché, in quanto disciplinati da
specifiche disposizioni di legge….” e segue un elenco di “sostanze”
tra le quali le acque di scarico.
Evidente
che quel “nonché” non è stato introdotto nella norma per caso o per distrazione,
ma svolge un ruolo preciso. Esercita, infatti, la funzione di separare il primo
segmento dalla disposizione (relativo agli effluenti gassosi) per il quale
l’esclusione è incondizionata, dal
secondo, quello relativo al lungo elenco di diverse sostanze, tra le quali le
acque di scarico, per il quale, al contrario, l’esclusione è condizionata alla
presenza di un’apposita disciplina.
Non
per nulla, poco dopo l’entrata in vigore del c.d. Decreto Ronchi, la dottrina
ha radicalmente escluso «qualsiasi possibilità di collegamento interattivo»[7] tra detto decreto e
il d.p.r. 203/88, e, quando l’ha ammessa, ha limitato il caso a una situazione
solo apparentemente simile a quella in discorso, ma di ciò meglio in seguito[8]
Con il che, è di immediata
evidenza che l’equazione proposta dal giudicante si appalesa…..zoppa fin
dall’origine, proprio perché diverso è il punto di partenza[9].
§3.
Ma quand’anche volessimo trascurare questa considerazione, tutt’altro che marginale,
neppure la seconda affermazione del giudicante appare corretta.
La
questione della linea di confine tra rifiuti liquidi e acque di scarico è stata
a lungo dibattuta[10] finché, salutato
dal plauso e dal sollievo dell’intera dottrina, il legislatore del 1999 (con il
d.lgs. 152/99), ridisciplinando le acque di scarico ed abrogando la legge
previgente, muta sul punto[11], ha fornito una
definizione di scarico nella quale l’apposizione dell’aggettivo “diretta” a
qualificare l’immissione delle acque nel corpo ricettore, consentiva di
affermare che, qualora detto collegamento diretto fosse stato interrotto prima
dell’immissione nel corpo ricettore, doveva farsi riferimento al d.lgs.22/97,
altrimenti al d.lgs. 152/99.
Ma,
si badi, la definizione di scarico reca anche un inciso, estremamente
importante, volto a caratterizzare, ulteriormente o eventualmente, le acque
reflue; queste, infatti, sono considerate “indipendentemente dalla loro natura
inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione”. Con il
che, si toglie ogni valore al ragionamento del decidente.
Nella sentenza, tuttavia, pur riportandosi
correttamente il testo completo della definizione di scarico, si trascura di
evidenziare le conseguenze che sul piano interpretativo, e quindi pratico,
derivano dalla presenza di detto chiarissimo inciso. Infatti, dopo aver proposto
integralmente la lett.bb) dell’art. 2 del d.lgs.152/99, si conclude affermando,
con bella quanto ingiustificata sicurezza, : “ne deriva che uno stesso liquido,
in un ciclo industriale, può assumere […] la qualità giuridica di rifiuto…se ed
in quanto sottoposto ad un trattamento ai fini del successivo smaltimento,
ossia ad una gestione prima che il detentore se ne disfi” e quindi si citano
alcune sentenze del Supremo Collegio che sembrerebbero confortare tale tesi.
A
prescindere dallo stupore che coglie il lettore quando si avvede che la
giurisprudenza citata è tutta ( e solo) quella anteriore al d.lgs.152/99 che,
pertanto, alla risolutiva definizione di
scarico non poteva certo riferirsi, e che, al contrario, è completamente
ignorata l’abbondante giurisprudenza della Suprema Corte successiva all’entrata
in vigore del d.lgs. 152/99 e favorevole alla diversa ( solo parzialmente) interpretazione da noi condivisa[12], va sottolineato
come ad oggi, almeno per quanto ci consta, mai la Suprema Corte abbia
ipotizzato che il d.lgs. 152/99 si applichi solo alle acque reflue che, tal
quali, vengano immesse dall’impianto che le produce, nei corpi ricettori.
Prima
ancora la logica, e subito dopo il testardo dettato normativo, inducono dottrina
e giurisprudenza a sostenere che il decreto lgs. 152/99 si applica alle acque
reflue industriali che, tal quali o dopo depurazione, vengono riversate
direttamente nel corpo ricettore. Vale la pena, al proposito, ricordare le inequivoche
parole della Relazione governativa al decreto legislativo : “per rifiuti allo
stato liquido si intendono le acque reflue di cui il detentore si disfaccia avviandole
a smaltimento , trattamento o depurazione a mezzo trasporto su strada o
comunque non canalizzato”.
Perciò
si applicherà il d.lgs.22/97 solo quando le acque reflue siano prima raccolte e poi inviate, tramite cisterne ,
autobotti o in altro modo, a un depuratore dove verranno trattate e successivamente
immesse nel corpo ricettore, oppure smaltite altrimenti, magari anche “disfandosene” clandestinamente, sottraendole
così ad ogni controllo.
Il
giudicante sembra, invece, riconoscere nella condotta del titolare di uno
stabilimento industriale dalla cui produzione derivino acque reflue che vengano
immesse nel corpo ricettore previa depurazione presso lo stesso stabilimento, la condotta del detentore di rifiuti liquidi
che degli stessi intende disfarsi
immettendoli nel corpo ricettore, ma che prima di far ciò realizzi un’attività
di gestione sui medesimi (nel caso: depurazione) proprio, come s’è appena
detto, al fine del loro successivo smaltimento ( nel caso: immissione nel corpo
ricettore).
Se
così fosse, ci domandiamo quale, estremamente ridotto, ambito di applicabilità
avrebbe (avuto[13]) il d.lgs. 152/99.
A
nostro avviso, pertanto, anche la seconda porzione della motivazione del
giudicante è inaccettabile.
Il
parallelo acque - reflui gassosi, quand’anche si ritenesse di poterlo proporre,
imporrebbe, comunque, in base alla logica ed alla legge, conclusioni di segno
opposto a quello cui è pervenuto il giudicante.
Se,
infatti, sono da considerarsi rifiuti liquidi solo le acque reflue, anche
previamente depurate, non direttamente immesse nei corpi ricettori, ma
conferite a terzi perché vengano (depurate e) scaricate, e, di conseguenza, se sono
da considerarsi scarichi idrici le acque reflue industriali, anche se depurate,
direttamente immesse nei corpi ricettori, allora sono rifiuti gassosi, e non scarichi in
atmosfera ai sensi del d.p.r. 203/88, soltanto
quegli effluenti gassosi che siano conferiti a terzi ( esterni allo
stabilimento) per essere trattati e poi da questi scaricati nell’atmosfera,
mentre continuano ad essere effluenti gassosi esclusi dall’operatività del
d.lgs. 22/97, non solo quelli direttamente immessi nell’atmosfera[14], ma anche quelli
trattati (“depurati”) nello stesso stabilimento, per essere poi scaricati
nell’atmosfera nel rispetto del d.p.r. 203/88.
Se
ciò é vero, come riteniamo sia, allora anche il terzo segmento della
motivazione del giudicante è inaccettabile. Di guisa che l’ardita, e forse
anche suggestiva, equazione proposta dal Tribunale di Gela si dimostra più che
altro un fallace sillogismo.
§4.
Posto ciò, di tutta evidenza che anche la ulteriore porzione di ragionamento del
giudicante e relativa alla riconducibilità della attività di combustione dei gas alla condotta di incenerimento di
rifiuti, nel caso all’esame, è del tutto ultronea e decisamente fuorviante, in
base al banale quanto invincibile rilievo per il quale quei gas provenienti da
quelle attività e sottoposti a quei trattamenti di combustione e poi immessi nell’atmosfera non sono da
considerare rifiuti, e, pertanto, la loro combustione non costituisce fase di
attività di incenerimento.
E
se fosse necessaria qualche ulteriore conferma di questa linea interpretativa,
si appalesa istruttiva la lettura del recentissimo d.lgs. 152/06 che, come è
noto, con l’insoddisfazione dei più[15],
ha ridisciplinato gran parte dell’
enorme corpus normativo ambientale.
Nella
parte quarta, “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti
inquinati”, all’art. 185: Limiti al campo di applicazione, al comma 1, si
afferma “Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente
decreto : a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell’atmosfera
di cui all’art.183, comma 1, lett.z)....”. All’art. 183, lett. z) si
definiscono “ emissioni: qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa
introdotta nell’atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico” il quale a
sua volta è definito alla lett. bb) dello stesso art. 183 come “ ogni modifica
atmosferica dovuta all’introduzione nell’aria di una o più sostanze in quantità
e con caratteristiche tali da ledere o costituire un pericolo per la salute
umana o per la qualità dell’ambiente oppure tali da ledere i beni materiali o
compromettere gli usi legittimi dell’ambiente”.
A
prescindere da ogni valutazione sulla tecnica di redazione delle norme - che,
nel caso, sembra non considerare né i principi di precisione e determinatezza ,
né le leggi della fisica – pare evidente che il legislatore ha tracciato una
netta linea di separazione tra disciplina delle emissioni in atmosfera e disciplina
relativa alla gestione dei rifiuti. Qui non v’è dubbio di sorta, a far tempo
dal 28 di aprile 2006, data di entrata in vigore del d.lgs. 152/06[16], le emissioni
gassose, così come definite dal legislatore, sono estranee alla disciplina
della parte quarta del d.lgs.152/06 e sono oggetto della disciplina della parte
quinta o delle eventuali altre norme di
settore[17].
§
5 Una considerazione conclusiva: il giudicante considera quelli contestati
reati permanenti e, infatti, nei capi di imputazione il tempus commissi delicti
è indicato nei termini: “fatti commessi in Gela dal dicembre 1999 al mese di
dicembre 2001 e tutt’ora in permanenza”.
Ma
dall’inizio della condotta contestata ad oggi, quand’anche si ritenesse
riconducibile l’attività svolta, come noi non riteniamo sia corretto fare, alla
attività di incenerimento di rifiuti, il quadro normativo di riferimento è
andato via via profondamente modificandosi. Anzitutto : l’impianto di Gela è
una raffineria di petrolio, pertanto, a far tempo dal 7 maggio 2005[18], è sottoposto al
d.lgs.59/05[19] che prevede per le
tipologie di attività industriali di cui all’ Allegato I, e tra queste anche
quelle realizzate nello stabilimento di Gela, la autorizzazione integrata
ambientale che, ai sensi del comma 14 dell’art. 5, sostituisce ogni altra
autorizzazione , visto, nulla osta o parere in materia ambientale[20]. Ma di ciò non v’è
traccia nella motivazione[21]
Inoltre,
dall’entrata in vigore del d.lgs. 11 maggio 2005 n. 133 [22],
per gli impianti considerati nuovi, e dal 28 dicembre 2005 per quelli
considerati esistenti, le norme da seguire sono, appunto, quelle di cui citato d.lgs.
133/05 che dà attuazione alla direttiva 2000/76/ce , sull’incenerimento dei
rifiuti”[23] e che prevede anche
sanzioni amministrative e penali per il mancato rispetto delle disposizioni ivi
contenute.
Allora,
ci interroghiamo, qualora volessimo considerare lo stabilimento di Gela un
impianto di incenerimento rifiuti mediante combustione[24],
siamo proprio certi che il 24 marzo 2006 si dovesse fare riferimento
esclusivamente al D.M.503/97 e si dovessero applicare le sanzioni di cui al
d.lgs.22/97 per la condotta di incenerimento di rifiuti senza autorizzazione e
non, invece, quelle di cui all’art. 19
del citato d.lgs.133/05, o per lo meno, non ci si dovesse porre il quesito ( e
risolverlo) su quale normativa penale applicare, tra quante succedutesi nel tempo
dal 1999 fino al momento della decisone[25]?
Tanto più che non può dirsi certo univoca, né in dottrina né in giurisprudenza,
la soluzione al quesito se « il reato permanente debba essere giudicato in base
alla legge in vigore all’inizio della
permanenza ovvero in base a quella in vigore
al tempo della cessazione »[26].
Il reato permanente, infatti, ad avviso di molti « non si esaurisce finchè perdura la situazione antigiuridica»[27] che, nel caso
all’esame, almeno ad avviso del PM prima e del giudicante dopo, consiste nel
(continuare a) esercitare l’attività di incenerimento di rifiuti senza
autorizzazione, e gli « atti compiuti dal soggetto per conservare la situazione
antigiuridica, appartengono ancora alla fase consumativa del reato»[28].
Alberta
Leonarda Vergine
Prof.aff.
di Diritto penale dell’ambiente
Nell’Università
degli Studi di Pavia