TAR CAMPANIA - NAPOLI-SEZIONE I- Ordinanza n. 741/07 ( Rel Guarracino):
WWF ITALIA (AVV. BALLETTA E RAZZANO) c. COMUNE DI MASSA LUBRENSE (AVV.
PINTO, RENDITISO e PERSICO) e altri.
Ai sensi del dell’art. 1, comma 4, e dell’allegato B, punto 7 lettera q), del D.P.R. 12 aprile 1996 in materia di V.I.A., devono essere assoggettati a procedura di valutazione di impatto ambientale i progetti di intervento su porti già esistenti allorché ricadano, anche parzialmente, all’interno di aree naturali protette
Si ringrazia l'Avv. M. Balletta per la segnalazione
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Registro Ordinanze: 741 /2007
Registro
Generale: 6888/2006
nelle persone dei Signori:
ANTONIO GUIDA Presidente
FABIO DONADONO
Consigliere, relatore
FRANCESCO GUARRACINO
Referendario, relatore
ha
pronunciato la seguente
Sul ricorso 6888/2006 proposto da: ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL WORLD WIDE FOUND FOR
NATURE – WWF ITALIA ONLUS rappresentata e difesa da BALLETTA MAURIZIO e RAZZANO
ROSELLA con domicilio eletto in Napoli Via A.Da
Salerno 13
COMUNE
DI MASSA LUBRENSE rappresentato e difeso da PINTO FERDINANDO, RENDITISO GIULIO
e PERSICO ROSA
REGIONE
CAMPANIA rappresentata e difesa da DE
GENNARO MARIA VITTORIA
MINISTERO
PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI – SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA PROVINCE DI
NAPOLI E CASERTA rappresentato e difeso da GERARDO
MICHELE
MINISTERO
DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE rappresentato e difeso da GERARDO MICHELE
MINISTERO
DEI TRASPORTI – CAPITANERIA DI PORTO DI CASTELLAMMARE DI STABIA rappresentato e difeso da GERARDO MICHELE
AGENZIA DEL
DEMANIO rappresentato e difeso da GERARDO
MICHELE
AGENZIA DELLE
DOGANE rappresentato e difeso da GERARDO
MICHELE
e nei confronti di
CONSORZIO DI GESTIONE DEL PARCO MARINO DI PUNTA
CAMPANELLA non
costituito
per l'annullamento, previa
sospensione, quanto al ricorso introduttivo: della determinazione del
responsabile del Servizio del Comune di Massa Lubrense del 4 agosto 2006,
adottata ex art. 14 ter, comma 6 bis, l. 241/1990, nonhé delle determinazioni assunte
dagli enti intimati nella seduta della Conferenza di servizi del 19 dicembre
2005 di approvazione del progetto definitivo relativo ai lavori di adeguamento
delle opere foranee a difesa del Porto di Marina della Lobra; quanto al
ricorso per motivi aggiunti del decreto dell’assessore alla tutela dell’ambiente
della Regione Campania n. 608 dell’1 dicembre 2006 recante il parere della
Commissione V.I.A. relativo al progetto “adeguamento funzionale delle opere
foranee a difesa del porto di Marina della Lobra;
Visti gli atti e i documenti depositati con il
ricorso;
Vista la domanda di
sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via
incidentale dal ricorrente;
Visto il ricorso per motivi
aggiunti depositato dalla difesa di parte ricorrente;
Udito il relatore Ref. FRANCESCO GUARRACINO
Uditi altresì i difensori delle parti come da
verbale;
CONSIDERATO
che le opere in questione ricadono in area naturale protetta;
CONSIDERATO che, ai sensi del dell’art. 1, comma 4, e
dell’allegato B, punto 7 lettera q), del D.P.R. 12 aprile 1996 in materia di V.I.A.,
devono essere assoggettati a procedura di valutazione di impatto ambientale i
progetti di intervento su porti già esistenti allorché ricadano, anche
parzialmente, all’interno di aree naturali protette;
RITENUTO che, contrariamente a quanto sostenuto dall’Amministrazione
resistente, non appaiono rilevanti le caratteristiche dimensionali del progetto,
che assumono invece importanza, ai fini dell’assoggettamento a V.I.A., quando,
diversamente dal caso concreto, il progetto non ricade in area naturale
protetta (art. 1, co. 6, D.P.R. cit.)
RITENUTO che, allo stato degli atti, la fattispecie non appare appartenere ad una
delle ipotesi in cui vige l’esclusione dalla procedura di V.IA;
Ritenuto pertanto che sussistono le ragioni di cui all’ art. 21
della L. 6.12.1971, n. 1034;
ACCOGLIE la suindicata domanda
cautelare, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 7 marzo 2007.
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione
ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne
comunicazione alle parti.
IL PRESIDENTE