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Giur.Amm. T.a.r.: Beni Ambientali. Procedura di V.i.a.
Inserito il Venerdì, 30 marzo @ 15:30:00 CEST da God

Beni Ambientali

TAR CAMPANIA - NAPOLI-SEZIONE I- Ordinanza n. 741/07 ( Rel Guarracino):
WWF ITALIA (AVV. BALLETTA E RAZZANO) c. COMUNE DI MASSA LUBRENSE (AVV.
PINTO, RENDITISO e PERSICO) e altri.

Ai sensi del dell’art. 1, comma 4, e dell’allegato B, punto 7 lettera q), del D.P.R. 12 aprile 1996 in materia di V.I.A., devono essere assoggettati a procedura di valutazione di impatto ambientale i progetti di intervento su porti già esistenti allorché ricadano, anche parzialmente, all’interno di aree naturali protette

 Si ringrazia l'Avv. M. Balletta per la segnalazione


REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA

NAPOLI

PRIMA   SEZIONE

 

Registro Ordinanze:   741    /2007

                                                                                                  Registro Generale: 6888/2006

nelle persone dei Signori:

ANTONIO GUIDA Presidente

FABIO DONADONO Consigliere, relatore

FRANCESCO GUARRACINO Referendario, relatore

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Sul ricorso 6888/2006  proposto da: ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL WORLD WIDE FOUND FOR NATURE – WWF ITALIA ONLUS rappresentata e difesa da BALLETTA MAURIZIO e RAZZANO ROSELLA con domicilio eletto in Napoli Via A.Da Salerno 13

contro

COMUNE DI MASSA LUBRENSE   rappresentato e difeso da PINTO FERDINANDO, RENDITISO GIULIO e PERSICO ROSA

REGIONE CAMPANIA rappresentata e difesa da DE GENNARO MARIA VITTORIA

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI – SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA PROVINCE DI NAPOLI E CASERTA rappresentato e difeso da GERARDO MICHELE

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE rappresentato e difeso da GERARDO MICHELE

MINISTERO DEI TRASPORTI – CAPITANERIA DI PORTO DI CASTELLAMMARE DI STABIA rappresentato e difeso da GERARDO MICHELE

AGENZIA DEL DEMANIO rappresentato e difeso da GERARDO MICHELE

AGENZIA DELLE DOGANE rappresentato e difeso da GERARDO MICHELE

e nei confronti di

CONSORZIO DI GESTIONE DEL PARCO MARINO DI PUNTA CAMPANELLA non costituito

 

per l'annullamento, previa sospensione, quanto al ricorso introduttivo: della determinazione del responsabile del Servizio del Comune di Massa Lubrense del 4 agosto 2006, adottata ex art. 14 ter, comma 6 bis, l. 241/1990, nonhé delle determinazioni assunte dagli enti intimati nella seduta della Conferenza di servizi del 19 dicembre 2005 di approvazione del progetto definitivo relativo ai lavori di adeguamento delle opere foranee a difesa del Porto di Marina della Lobra; quanto al ricorso per motivi aggiunti del decreto dell’assessore alla tutela dell’ambiente della Regione Campania n. 608 dell’1 dicembre 2006 recante il parere della Commissione V.I.A. relativo al progetto “adeguamento funzionale delle opere foranee a difesa del porto di Marina della Lobra;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto il ricorso per motivi aggiunti depositato dalla difesa di parte ricorrente;

Udito il relatore Ref. FRANCESCO GUARRACINO

Uditi altresì i difensori delle parti come da verbale;

 

CONSIDERATO che le opere in questione ricadono in area naturale protetta;

CONSIDERATO che, ai sensi del dell’art. 1, comma 4, e dell’allegato B, punto 7 lettera q), del D.P.R. 12 aprile 1996 in materia di V.I.A., devono essere assoggettati a procedura di valutazione di impatto ambientale i progetti di intervento su porti già esistenti allorché ricadano, anche parzialmente, all’interno di aree naturali protette;

RITENUTO che, contrariamente a quanto sostenuto dall’Amministrazione resistente, non appaiono rilevanti le caratteristiche dimensionali del progetto, che assumono invece importanza, ai fini dell’assoggettamento a V.I.A., quando, diversamente dal caso concreto, il progetto non ricade in area naturale protetta (art. 1, co. 6, D.P.R. cit.)

RITENUTO che, allo stato degli atti, la fattispecie non appare appartenere ad una delle ipotesi in cui vige l’esclusione dalla procedura di V.IA;

Ritenuto pertanto che  sussistono le ragioni di cui all’ art. 21 della L. 6.12.1971, n. 1034;

P.Q.M.

 

ACCOGLIE la suindicata domanda cautelare, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione.

             Così deciso nella camera di consiglio del 7 marzo 2007.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

 

IL PRESIDENTE

 

IL REFERENDARIO EST.

 

IL SEGRETARIO


 
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