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Giurisp.Penale Cass.: Rifiuti. Pneumatici fuori uso
Inserito il Mercoledì, 28 marzo @ 16:00:00 CEST da God

Rifiuti
Cass. Sez. III n 8679 del 1 marzo 2007 (ud. 23 gen. 2007)
Pres. De Maio Est. Sarno Ric. Vitale ed altro
Rifiuti. Pneumatici fuori uso
Diversamente da quanto indicato nell’originaria indicazione del D.Lv. 22-1997, la nozione di rifiuti è attualmente ristretta ai soli pneumatici "fuori uso" (rimanendone invece esclusi, come noto, i c.d, pneumatici ricostruibili) ciò in quanto l'art. 23 della legge 31 luglio 2002, n. 179 ha disposto che "all'allegato A [del d.lgs 22/97] le parole: "16 01 03 pneumatici usati" sono sostituite dalle seguenti: "16 01 03 pneumatici fuori uso" ed, attualmente, sia l'art. 228 che l'allegato A) - voce 16.01.03 - del d.lgs 152-2006, contemplano anch'essi nella categoria dei rifiuti unicamente i "pneumatici fuori uso".


Udienza Pubblica del 23.1.2007
SENTENZA N. 00173/2007
REG. GENERALE n. 028077/2006


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE


Composta dagli III. mi Signori

    Dott. DE MAIO GUIDO                                         Presidente
1. Dott. FIALE ALDO                                               Consigliere
2. Dott. FRANCO AMEDEO                                     Consigliere
3. Dott. IANNIELLO ANTONIO                                  Consigliere
4. Dott. SARNO GIULIO                                           Consigliere

ha pronunciato la seguente


SENTENZA/ ORDINANZA


sul ricorso proposto da:


1) VITALE DOMENICO                                            N. IL 03/04/1939


2) LAMPITELLI SALVATORE                                   N. IL 25/01/1966


avverso SENTENZA             del 26/10/2004


TRIB.SEZ.DIST.                       di MARCIANISE


visti gli atti, la sentenza ed il ricorso


udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere SARNO GIULIO

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. W. De Nunzio che ha concluso per rigetto del ricorso


Vitale Domenico e Lampitelli Salvatore hanno interposto appello avverso la sentenza emessa dal giudice unico del tribunale di santa Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Marcianise, in data 26.10.2004, con la quale entrambi venivano condannati alla pena di euro 1.800 ciascuno di ammenda per il reato di cui agli articoli 110 cp, 51 co. l d lgs. n. 22/97, perché in concorso tra loro effettuavano il trasporto e lo smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, nella specie pneumatici usati, in assenza della prescritta autorizzazione. In Marcianise il 22.8.2002.


I motivi di appello sono sostanzialmente identici.


Entrambi gli imputati infatti eccepiscono:


a) la nullità dell'impugnata sentenza per mancanza e manifesta illogicità della motivazione circa la ritenuta sussistenza del fatto reato contestato, non avendo il giudice enunciato i fatti salienti comprovanti l'assunto accusatorio della sussistenza di un'attività di gestione di rifiuti non autorizzata;


b) l'insussistenza del reato non contemplando la normativa in vigore la necessità di autorizzazione per l'attività di trasporto di rifiuti posta in essere un semplice cittadino;


ed in via subordinata richiedono:


c) l'assoluzione ai sensi dell'articolo 530 capoverso cpp;


d) l'applicazione delle attenuanti generiche nella massima estensione e la riduzione della pena in quanto eccessiva.


L'appello, in quanto proposto avverso sentenza di condanna alla sola pena pecuniaria veniva convertito in ricorso per cassazione.


Motivi della decisione.


Il ricorso non può essere accolto.


1-2) I primi due motivi possono essere senz'altro esaminati congiuntamente in quanto incentrati entrambi sulla configurabilità del reato ipotizzato nel caso di specie.


Ciò posto ritiene il Collegio correttamente motivata la conclusione cui perviene il giudice di merito che ha ritenuto entrambi i ricorrenti responsabili per il trasporto non autorizzato di rifiuti non pericolosi.


Evidenzia, infatti, al riguardo il tribunale che il Vitale ed il Lampitelli, secondo la testimonianza resa dagli agenti della Polizia municipale intervenuti, erano stati avvistati mentre conducevano e scaricavano in prossimità di una vasca in disuso situata in aperta campagna un rimorchio pieno di pneumatici usati, da essi condotto in loco con un trattore in precedenza temporaneamente parcheggiato, unitamente al rimorchio ed al carico, su un terreno vicino chiuso con un cancello.

E' altresì corretto desumere, come ha fatto il giudice di merito, dalle modalità stesse dell'azione - scarico in aperta campagna - la natura di rifiuti per i pneumatici trasportati.


Ed invero proprio dalle modalità di smaltimento si può legittimamente dedurre che i pneumatici in questione non solo erano usati, così come affermato dal tribunale, ma, in quanto destinati all'abbandono, andavano oramai a pieno titolo considerati "fuori uso".


La puntualizzazione si rende necessaria continuando a fare in realtà riferimento sia la contestazione che la motivazione a "pneumatici usati" - evidentemente in conformità alla originaria indicazione contenuta nel d.lgs 22/97 - laddove, invece, per effetto di successivi interventi normativi, la nozione di rifiuti è attualmente ristretta ai soli pneumatici "fuori uso" (rimanendone invece esclusi, come noto, i c.d. pneumatici ricostruibili).


Ed, invero, l'art. 23 della legge 31 luglio 2002, n. 179 ha disposto che "all'allegato A [del d.lgs 22/97] le parole: "16 01 03 pneumatici usati" sono sostituite dalle seguenti: "16 01 03 pneumatici fuori uso" ed, attualmente, sia l'art. 228 che l'allegato A) - voce 16.01.03 - del lgs 152/2006, contemplano anch'essi nella categoria dei rifiuti unicamente i "pneumatici fuori uso".


Quanto ai restanti rilievi dei ricorrenti, occorre a monte ricordare che l'orientamento costante di questa Corte è nel senso di ritenere che il reato di attività di gestione di rifiuti in assenza di autorizzazione, previsto dall'art. 51 del d.lgs 5 febbraio 1997 n. 22, non ha natura di reato proprio integrabile soltanto da soggetti esercenti professionalmente una attività di gestione di rifiuti, ma costituisce una ipotesi di reato comune che può essere pertanto commesso anche da chi esercita attività di gestione dei rifiuti in modo secondario o consequenziale all'esercizio di una attività primaria diversa (ex plurimis Sez. 3, n. 16698 del 11/02/2004 Rv. 227956).


E ciò in relazione all'inequivocabile significato dell'espressione "chiunque" adoperata nel primo comma dell'articolo citato.


Tali considerazioni rimangono evidentemente valide anche alla luce dell'art. 256 del d.lgs 152/2006 che sostanzialmente ripropone la formulazione della norma precedente.


In relazione alla asserita occasionalità della condotta trattasi evidentemente di censura di merito non prospettabile in sede di legittimità.


3) Le considerazioni esposte sono assorbenti rispetto alla richiesta assolutoria sia pure ai sensi dell'art. 530 cpv cpp.


4) Sono inammissibili, infine, le richiesta di adeguamento della pena in sede di legittimità. Peraltro la pena stessa risulta correttamente motivata dal giudice di merito che ben può applicare la diminuzione di pena per le attenuanti in misura inferiore a quella di un terzo.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali.


PQM


La Corte Suprema Cassazione


Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.


Così deciso in Roma il 23.1.2007


 
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