Cass. Sez. III n 8408 del 28 febbraio
2007 (ud. 30 nov. 2006)
Pres. De Maio Est. Fiale Ric. Martino ed altro
Urbanistica. Responsabilità del prprietario dell'area
Deve essere ribadito l'orientamento ormai consolidato in tema di
responsabilità del proprietario dell'area per gli interventi
edilizi abusivi ivi realizzati secondo il quale occorre considerare la
situazione concreta in cui si è svolta l'attività
incriminata
Pubblica Udienza del 30.11.2006
SENTENZA N.
1948
REG. GENERALE n. 27342/2006
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli III. mi Signori
1. Dott. Guido De
Maio
Presidente
2. Dott. Pierluigi
Onorato
Componente
3. Dott. Aldo
Fiale
Componente
4. Dott. Antonio
Ianniello
Componente
5. Dott. Giovanni
Amoroso
Componente
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. MARTINO Giuseppe, nato a Sant'Eufemia di
Aspromonte il 19.9.1941
2. FRACHEA Rosa, nata a Sant'Eufemia di Aspromonte
il 21.4.1949
avverso la sentenza 8.5.2006 della Corte di Appello
di Reggio Calabria
Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso
Udita, in pubblica udienza, la relazione fatta dal
Consigliere dr. Aldo Fiale
Udito il Pubblico Ministero, in persona del dr.
Vincenzo Geraci, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Udito il difensore, Avv.to Antonino Tripodi, il
quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, con
sentenza dell' 8.5.2006, in parziale riforma della sentenza 18.1.2005
del Tribunale monocratico di Palmi:
a) ribadiva l'affermazione della responsabilità penale di
Martino Giuseppe e Frachea Rosa in ordine ai reati di cui:
- all'art. 20, lett. c), legge n. 47/1985 (per avere realizzato, in
zona sottoposta a vincolo paesaggistico, due fabbricati in totale
difformità dalla concessione edilizia ad essi rilasciata -
acc. in Sant'Eufemia d'Aspromonte, il 5.6.2002);
- all'art. 163 D.Lgs. n. 490/1999 (per avere eseguito opere edilizie
senza la prescritta autorizzazione paesaggistica);
b) dichiarava estinte per prescrizione le ulteriori contravvenzioni di
cui agli artt. 17, 18 e 20 della legge n. 64/1974; 2, 4, 13 e 14 della
legge n. 1086/1971;
c) e, con le già riconosciute circostanze attenuanti
generiche, essendo stati unificati i reati nel vincolo della
continuazione ex art. 81 cpv. cod. pen., determinava per ciascuno la
pena condizionalmente sospesa - in complessivi mesi sei arresto ed euro
12.500,00 di ammenda, confermando gli ordini di demolizione delle opere
abusive e di rimessione in pristino dello stato originario dei luoghi;
d) confermava la subordinazione del beneficio della sospensione
condizionale della pena inflitta al Martino alle effettive demolizione
e rimessione in pristino, da eseguirsi entro 60 giorni dalla formazione
del giudicato.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso congiunto gli imputati, i
quali hanno eccepito, sotto i profili della violazione di legge e del
vizio di motivazione:
- la carenza assoluta di prova in ordine alla
riconducibilità dell'attività di edificazione
abusiva alla Frachea;
- la erronea determinazione della pena residua, in seguito alla
declaratoria di intervenuta prescrizione di alcuni reati;
- la incongrua subordinazione del beneficio della sospensione
condizionale della pena inflitta al Martino alla effettive demolizione
delle opere abusive e rimessione in pristino dello stato originario dei
luoghi, non avendo i giudici del merito tenuto conto della sostanziale
irrilevanza dei precedenti penali a suo carico.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso è infondato.
In ordine alla individuazione della responsabilità per
l'esecuzione di opere edilizie abusive deve rilevarsi che la
giurisprudenza ormai assolutamente prevalente di questa Corte Suprema -
condivisa dal Collegio - è orientata nel senso che il
semplice fatto di essere proprietario o comproprietario del terreno (o
comunque della superficie) sul quale vengono svolti lavori illeciti di
edificazione, pur potendo costituire un indizio grave,
non è sufficiente da solo ad affermare la
responsabilità penale, nemmeno qualora il soggetto che
riveste tali qualità sia a conoscenza che altri eseguano
opere abusive sul suo fondo, essendo necessario, a tal fine, rinvenire
altri elementi in base ai quali possa ragionevolmente presumersi che
egli abbia in qualche modo concorso, anche solo moralmente, con il
committente o l'esecutore dei lavori abusivi.
Occorre considerare, in sostanza, la situazione
concreta in cui si è svolta l'attività
incriminata, tenendo conto non soltanto della piena
disponibilità, giuridica e di fatto, della superficie
edificata e dell'interesse specifico ad effettuare la nuova costruzione
(principio del "cui prodest")
bensì pure: dei rapporti di parentela o di
affinità tra l'esecutore dell'opera abusiva ed il
proprietario; del eventuale presenza "in loco" di
quest'ultimo durante l'effettuazione dei lavori; dello
svolgimento di attività di materiale vigilanza
sull'esecuzione dei lavori; della richiesta di provvedimenti
abilitativi anche in sanatoria; del regime patrimoniale fra coniugi o
comproprietari e, in definitiva, di tutte quelle situazioni e quei
comportamenti, positivi o negativi, da cui possano trarsi elementi
integrativi della colpa e prove circa la compartecipazione,
anche morale, all'esecuzione delle opere, tenendo
presente pure la destinazione finale delle stesse [vedi, tra, le
decisioni più recenti, Cass., Sez. III 27.9.2000, n. 10284,
Cutaia ed altro; 3.5.2001, n. 17752, Zorzi ed altri; 10.8.2001, n.
31130, Gagliardi; 18.4.2003, n. 18756, Capasso ed altro; 2.3.2004, n.
9536, Mancuso ed altro; 28.5.2004, n. 24319, Rizzuto ed altro;
12.1.2005, n. 216, Fucciolo; 15.7.2005, n. 26121, Rosato; 2.9.2005, n.
32856, Farzone; 12.1.2007, Catanese].
La responsabilità per la realizzazione di una costruzione
abusiva non prescinde, per il proprietario dell'area interessata dal
manufatto, dall'esistenza di un
consapevole contributo all'integrazione dell'illecito, ma
grava sull'interessato l'onere di allegare circostanze utili a
convalidare la tesi che, nella specie, si tratti di opere realizzate da
terzi a sua insaputa e senza la sua volontà (vedi Cass.,
Sez. feriale, 16.9.2003, n, 35537, Vitale ed altro).
2. Alla stregua di tali principi, nella fattispecie in esame, i giudici
del merito hanno fondato correttamente la responsabilità
della Frachea sui seguenti elementi:
- la concessione edilizia rispetto alla quale erano state eseguite
opere totalmente difformi (con rilevante aumento di volumetria) era
stata congiuntamente rilasciata al Martino ed alla stessa Frachea;
- entrambi detti coniugi avevano la disponibilità giuridica
e di fatto del terreno sul quale sono stati edificati i due fabbricati.
Da tali elementi a stata razionalmente dedotta la compartecipazione
della ricorrente all'esecuzione delle opere abusive, tenuto conto che
ella non solo era pienamente consapevole della realizzazione delle
stesse ma era addirittura contitolare dell'originario titolo
abilitativo le cui prescrizioni sono state eclatantemente violate e non
ha comunque dimostrato di avere posto in essere una qualsiasi concreta
attività di opposizione ad una edificazione illecita.
3. Infondato è pure il terzo motivo di ricorso.
Le Sezioni Unite di questa Corte Suprema - con la sentenza 3.2.1997, n.
714, ric. Luongo - hanno affermato la legittimità della
subordinazione della sospensione condizionale della pena alla
demolizione dell'opera abusiva [rivolta a rafforzare il ravvedimento
del condannato indipendentemente della circostanza che egli sia o meno
gravato da precedenti penali] e tale principio, a maggior ragione, deve
applicarsi all'ordine di rimessione in pristino già previsto
dagli art. 1 sexies della legge n. 431/1985 e 164
del D.Lgs. 29.10,1999, n. 490 (ed attualmente dall'art. 181, 2°
comma, del D.Lgs. 22.1.2004, n. 42), allorché si consideri
che:
- è sicuramente possibile l'utilizzazione del disposto
dell'art. 165 cod. pen., poiché la non autorizzata
immutazione dello stato dei luoghi, in zona assoggettata a vincolo
paesaggistico, ben può comportare "conseguenze dannose o
pericolose";
- la sanzione specifica della rimessione ha una funzione direttamente
ripristinatoria del bene offeso e quindi si riconnette al preminente
interesse di giustizia sotteso all'esercizio stesso dell' azione penale;
- in relazione a tale peculiare sanzione la Corte Costituzionale ha
affermato che essa costituisce un obbligo a carico del
giudice - imposto per la più incisiva tutela di
un interesse primario della collettività per la salvaguardia
del valore ambientale predestinato dalla norma che lo prevede - e
si colloca su un piano diverso ed autonomo rispetto a quello dei poteri
della Pubblica Amministrazione e delle valutazioni della stessa, configurandosi
quale
conseguenza necessaria sia dell'esigenza di recuperare
l'integrità dell'interesse tutelato, sia del giudizio di che
il legislatore ha dato all'attuazione di interventi modificativi del
territorio in zone di particolare interesse ambientale. (Corte Cost.,
Sent. 20.7.1994, n. 318)
4. Deve essere accolta, invece, la doglianza dei
ricorrenti riferita alla determinazione della pena inflitta a ciascuno
di essi e, sul punto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza
rinvio ben potendo questa Corte procedere al computo esatto alla
stregua dei criteri utilizzati in sede di merito.
Il Tribunale, riconoscendo la colpevolezza degli
imputati in ordine a tutti i sette reati ad essi originariamente
ascritti, aveva condannato ciascuno alla pena complessiva di mesi sei
di arresto ed euro 16.000,00 di ammenda (pena base, per la
più grave violazione dell'art. 20 lett. c), della legge n.
47/1985, fissata in mesi sei di arresto ed euro 18.000,00 di ammenda
ridotta ex art. 62 bis cod. pen, a mesi quattro ed
euro 12.000,00 ed aumentata di mesi 2 di arresto ed euro 4.000,00 per
la ritenuta continuazione con altre sei fattispecie contravvenzionali,
computando così un aumento di giorni 10 ed euro 666,66 per
ciascuna di esse). La Corte territoriale ha dichiarato la prescrizione
di quattro delle contravvenzioni già unificate nel vincolo
della continuazione, sicché dalla pena inflitta dal primo
giudice si sarebbero dovuti complessivamente detrarre 40 giorni di
arresto ed euro 2.666,64 di ammenda. Sono stati detratti, invece,
3.500,00 euro di ammenda.
Tale decurtazione della pena pecuniaria non può essere
modificata in senso peggiorativo per i ricorrenti, ma la pena
detentiva, rimasta incongruamente inalterata, deve essere diminuita di
mesi uno e dieci giorni.
La pena complessivamente inflitta a ciascun
imputato resta fissata, conseguentemente, in mesi quattro, giorni venti
di arresto ed euro 12.500,00 di ammenda.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione,
visti gli artt. 607, 615 e 620 c.p.p„
annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla misura
della pena detentiva, che riduce di mesi uno e dieci giorni.
Rigetta il ricorso nel resto.
ROMA, 30.11,2006
L'
estensore
Il presidente
Aldo
Fiale
Guido De Maio