TAR Friuli VG sent. 136 del 23 febbraio 2006
Ambiente in genere. Autorizzazione integrata ambientale
IL
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA,
Ric. 483/2006 R.G.R.
Sent. n. 136/07 Reg. Sent.
costituito da:
Vincenzo Borea - Presidente
Oria Settesoldi - Consigliere, relatore
Vincenzo Farina - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 483/2006 di Gesteco S.p.A. con sede in Grions Del Torre
–Povoletto (UD) via Pramollo n.6 in persona del legale
rappresentante pro tempore Sig. Lino Paravano, rappresentata e difesa
dall’avv. Vincenzo Pellegrini del Foro di Treviso e
dall’avv. Giuseppe Sbisà del Foro di Trieste, con
domicilio eletto presso lo studio del secondo in Trieste, via S.
Francesco n.11
c o n t r o
la Provincia di Udine, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Massimo Raffa e Andrea
Raccaro con elezione di domicilio presso la segreteria del T.A.R.
e nei confronti
della Regione Friuli Venezia Giulia , in persona del legale
rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
nonchè
del Comune di Cividale, in persona del legale rappresentante pro
tempore, non costituito in giudizio;
p e r
l’annullamento della deliberazione della Giunta Provinciale
di Udine n.93 del 10 marzo 2006, nella parte in cui – al
punto 12) di pag. 18 – dispone che “ il presente
provvedimento non costituisce autorizzazione integrata ambientale ai
sensi del D.lgs n. 59 del 18.02.2005 e succ. mod.e int. “
già richiesto con ricorso straordinario al presidente della
repubblica
Visto il ricorso, ritualmente notificato e depositato presso la
Segreteria;
Visto l’atto di costituzione in giudizio
dell’Amministrazione provinciale;
Viste le memorie prodotte dalle parti tutte;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi, alla pubblica udienza del 7 febbraio 2007 - relatore il
Consigliere Oria Settesoldi - i difensori delle parti presenti;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso, originariamente proposto al Capo dello Stato e trasposto
in sede giurisdizionale a seguito di atto di opposizione ex art. 10 del
D.P.R. 1199/1971 presentato dalla Provincia di Udine, la
società ricorrente ha impugnato la clausola in epigrafe
deducendone l’illegittimità per i seguenti motivi:
1)Violazione del D.lgs. n. 36/2003, Violazione della l.r. 25/2005.
Violazione della l.r n. 30/1987 e del DPGR n. 01/1998/pres. Violazione
della l.r n. 7/2000. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di
presupposti, per carenza di motivazione e per
contraddittorietà fra atti dell’istruttoria;
nell’assunto che la clausola impugnata escluderebbe
immotivatamente che l’autorizzazione de quo possa ritenersi
sostitutiva dell’autorizzazione integrata ambientale
nonostante la asserita sussistenza di tutti i presupposti prescritti
dall’art. 20 della l.r. n. 25/2005 perché il
procedimento è stato svolto ai sensi dell’art. 5
del DPGR n. 01/1998 e art. 23 comma 1 bis della l.r. n. 30/1987 e la
Regione, in persona della competente Direzione Regionale Ambiente,
è sempre stata convocata regolarmente alla conferenza
tecnica, ancorché non vi abbia poi presenziato.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione
Provinciale intimata controdeducendo per il rigetto del ricorso.
DIRITTO
Con l’unico articolato motivo di ricorso parte ricorrente
contesta la precisazione contenuta al punto 12 del dispositivo della
deliberazione impugnata secondo cui tale provvedimento non costituisce
autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D.lgs. n. 59 del
18.2.2005. Sostanzialmente si argomenta che una volta che
l’amministrazione provinciale abbia invitato a partecipare
alla conferenza tecnica la struttura regionale competente in materia di
autorizzazione integrata ambientale, automaticamente il progetto
approvato a maggioranza dalla conferenza tecnica e quindi dalla
delibera della giunta provinciale costituisce anche autorizzazione
integrata ambientale ex art. 20 l.r. 25/2005; questo avverrebbe anche
se l’amministrazione regionale competente (considerata come
uno qualsiasi dei componenti della conferenza tecnica) – pur
invitata – sia rimasta assente dalla partecipazione alla
conferenza, ritenendosi superata ogni questione in merito
dall’approvazione (anche a maggioranza) del progetto da parte
dell’organo tecnico nel suo complesso.
Osserva al riguardo il Collegio che la conferenza tecnica in questione
è qualificata dall'art. 6, comma 1, D.P.G.R. 2/1/1998
n.01/Pres. quale ente "con funzioni di consulenza per 1'approvazione di
impianti di smaltimento e/o recupero di rifiuti e loro varianti
sostanziali" e tale organo è composto (comma 2) oltre che
dall' assessore provinciale all'ambiente (lett.a) e da alcuni soggetti
titolari di una struttura pubblica con competenza ambientale (lett. da
b-d), principalmente da esperti (in numero di 8) in materia ambientale
che partecipano a titolo personale e che sono individuati su proposta
di vari ordini professionali, dalle associazioni di protezione
ambientale, dalle associazioni di categoria imprenditoriali e dalle
aziende socio sanitarie (lett. da e-h).
Pertanto, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente (pag.5
ricorso straordinario), a tale conferenza tecnica non partecipano
"...gli Enti indicati dall'art. 5 (D. P. G. R. n. 01/1998/Pres.) ...tra
i quali rientra anche la Direzione Provinciale dell'ambiente...
struttura regionale competente in materia di autorizzazione integrata
ambientale...", dato che tale norma regolamentare individua solo gli
enti cui la Provincia deve trasmettere, contestualmente all'avvio del
procedimento, il progetto presentato e di cui si chiede l'approvazione
ed il rilascio dell'autorizzazione. Tra questi organi oggetto della
comunicazione, rientra la Direzione regionale dell'ambiente indicata
genericamente dalla norma regolamentare come ente regionale di
riferimento. Ma tale generico riferimento a tale struttura regionale,
che si articola in numerosi servizi, non integra il presupposto di cui
all'art. 20 L.R. 25/2005, che prevede che per i procedimenti
autorizzatori in corso gli stessi "...costituiscono autorizzazione
integrata ambientale... a condizione che alla Conferenza Tecnica di cui
all'articolo 6 del decreto medesimo (D. P. G. R. n. 01/1998/Pres.),
partecipi la struttura regionale competente in materia di
autorizzazione integrata ambientale..”; struttura competente
che nel caso oggetto del presente giudizio deve individuarsi nel
“Servizio tutela da inquinamento atmosferico acustico e
ambientale", struttura autonoma con a capo un funzionario con la
qualifica di direttore.
Tale soggetto preposto a capo del Servizio tutela da inquinamento
atmosferico acustico e ambientale non è quindi tra i
soggetti componenti della conferenza tecnica di cui all'art. 6 D.P.G.R.
211/1998 n.01/Pres .
Sopraggiunta la normativa di cui all'art. 20 L.R. 18/8/2005 n.25, che
prevede per i procedimenti in corso la possibilità che il
provvedimento autorizzatorio emesso possa costituire anche
autorizzazione integrata ambientale, è evidente che, qualora
la Provincia inviti alla conferenza tecnica di cui all'art. 6 D.P.G.R.
n.0111998 Pres. anche il Servizio tutela da inquinamento atmosferico
acustico e ambientale, diventa possibile che, ove si verifichi il
presupposto previsto dall'art. 20 L.R. 25/2005 e cioè la
partecipazione del rappresentante di tale Servizio regionale,
l’atto autorizzatorio emesso costituisca anche autorizzazione
integrata ambientale, ove naturalmente esistano anche gli ulteriori
requisiti richiesti dalla norma.
La norma dell'art. 20 L.R. 25/2005 prevede chiaramente che per il
riconoscimento all' emanando provvedimento autorizzatorio del "valore"
di autorizzazione integrata ambientale, è richiesta la
condizione necessaria della partecipazione del rappresentante della
struttura regionale competente alla conferenza tecnica, prevedendosi
espressamente che ciò avvenga “a condizione che
alla Conferenza Tecnica di cui all'articolo 6 del decreto medesimo,
partecipi la struttura regionale competente in materia di
autorizzazione integrata ambientale”
Dal tenore letterale della norma si evince, quindi, che è
richiesta la partecipazione – e quindi la presenza effettiva
– con esclusione di qualsiasi equipollente, poiché
l’art. 20 – norma speciale disciplinante la
fattispecie - non si è limitato a prevedere che la
composizione della conferenza tecnica di cui all'art. 6 D.P.G.R.
2/1/1998 n.01/Pres venisse integrata con la presenza della struttura
regionale competente, ma ne ha espressamente richiesto la
partecipazione.
Non è quindi possibile assimilare la partecipazione alla
conferenza tecnica della struttura regionale competente richiesta dalla
norma in esame, alla acquisizione di un parere obbligatorio di un
organo, la cui mancata formulazione o l'assenza del rappresentante
dello stesso alle sedute della conferenza tecnica può essere
superata dalla delibera collegialmente approvata dall'organo tecnico.
L'infondatezza dell'interpretazione sostenuta dal ricorrente emerge
inoltre anche sotto un altro profilo, ove si pensi che la norma
dell'art. 20 L.R. 25/2005 è norma speciale di grado primario
emanata successivamente alla normativa di settore e quindi
perfettamente in grado di derogare, non solo alle norme legislative
regolatrici del procedimento in questione richiamate in ricorso dal
ricorrente, ma soprattutto alle norme di grado regolamentare del
D.P.G.R. 2/1/1998 n.01/Pres, che prevedono da parte della conferenza
tecnica l'approvazione del progetto secondo un principio mggioritario
proprio di un organo collegiale e che consentono di eludere
l'espressione della volontà di una struttura (come nel caso
di specie il Servizio regionale tutela da inquinamento atmosferico
acustico e ambientale) ove questa ritenga di non partecipare alla
deliberazione della conferenza tecnica.
La decisione della struttura regionale competente di non partecipare
alla conferenza tecnica di approvazione del progetto ha pertanto
automaticamente determinato la disposizione giuntale poi impugnata dal
ricorrente, senza che la Provincia di Udine potesse prendere una
diversa soluzione non avendo alcun potere di valutazione discrezionale
in ordine alla mera presa d’atto dell’esistenza o
inesistenza dei presupposti di legge per la valenza di autorizzazione
integrata ambientale.
Il come sopra ricordato carattere di normativa speciale
dell’art. 20 più volte citato esclude di per
sé ogni possibile rilevanza dell’ulteriore
normativa richiamata in ricorso quale gli art.22 e ss. della L.R.
20/3/2000 n. 7, che, tra l’altro, si riferiscono all'ipotesi
di conferenza di servizi quando "... sia opportuno effettuare un esame
contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento
amministrativo...", mentre la conferenza tecnica di cui all'art. 6
D.P.G.R. 2/1/1998 n.01/Pres, è un organo permanente (i
componenti nominati dalla Provincia restano in carica quattro anni ai
sensi del comma 7) "con funzioni di consulenza per l'approvazione di
impianti di smaltimento e/o recupero di rifiuti e loro varianti
sostanziali" non assimilabile ad una conferenza di servizi, in cui i
singoli partecipanti sono rappresentanti delle rispettive
amministrazioni. Anche per questa ragione non può applicarsi
l' art. 22/ter L.R. 7/2000 secondo il cui comma 9^ “Si
considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui
rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà
dell'amministrazione rappresentata e non abbia notificato
all'amministrazione procedente, entro il termine di trenta giorni dalla
data di ricezione della determinazione di conclusione del procedimento,
il proprio motivato dissenso a norma dell'articolo 22-quater, comma 1,
ovvero, nello stesso termine, non abbia impugnato la determinazione
conclusiva della conferenza di servizi.”
L’impossibilità di aderire a tale tesi
è vieppiù dimostrata dalla successiva norma
dell'art. 24 L.R. 7/2000 (rubricata "Acquisizione di pareri e
valutazioni tecniche") secondo cui (comma 1) "ove debba essere
obbligatoriamente sentito un organo consultivo... questo deve emettere
il proprio parere entro il termine prefissato da disposizioni di legge
o di regolamento, o in mancanza, non oltre novanta giorni dal
ricevimento della richiesta" e (comma 2) "...in caso di decorrenza del
termine di cui al comma 1, senza che sia stato comunicato il parere o
senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie,
è in facoltà dell'amministrazione richiedente di
procedere indipendentemente dall’acquisizione del
parere”, dato che, ai sensi del quarto comma, “Le
disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano in caso di
pareri che debbano essere rilasciati da Amministrazioni preposte alla
tutela ambientale, paesaggistico - territoriale ed urbanistica e della
salute dei cittadini”.
Per tutte le considerazioni che precedono il ricorso è
infondato e deve essere respinto.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese tra
le parti, tranne per il contributo unificato che resta a carico della
ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia,
respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente
pronunciando sul ricorso in premessa, lo rigetta.
Spese compensate. Il contributo unificato resta a carico della
ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
Così deciso in Trieste, in Camera di Consiglio, il 7
febbraio 2007.
f.to Vincenzo Borea - Presidente
f.to Oria Settesoldi - Estensore
Depositata nella segreteria del Tribunale
il 23 febbraio 2007
f.to Erica Bonanni.