Cass. Sez. III sent.1869 del 23 gennaio 2007 (cc. 26 ottobre
2006)
Pres. Vitalone Est. Franco Ric. Gigante
Aria. Getto pericoloso di cose
Non è configurabile il reato di cui all'art. 674 cod. pen.
nel caso in cui le emissioni provengano da un'attività
regolarmente autorizzata e siano inferiori ai limiti previsti dalle
leggi speciali in materia di inquinamento atmosferico poiché
all'inciso «nei casi non consentiti dalla legge" deve
riconoscersi, contrariamente a quanto ritenuto da precedente
orientamento, una valenza rigida, tale da costituire una sorta di
spartiacque tra il versante dell'illecito penale da un lato e quello
dell'illecito civile dall'altro.
Camera di consiglio del 26.10.2006
SENTENZA N. 1065
REG. GENERALE n. 28368/2006
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli III. mi Signori
Omissis
SENTENZA
sul ricorso proposto da Gigante Clemente, nato a Taranto il 2 luglio
1947;
avverso l'ordinanza emessa il 24 maggio 2006 dal tribunale di Taranto,
quale giudice del riesame;
udita nella udienza in camera di consiglio del 26 ottobre 2006 la
relazione fatta dal Consigliere Amedeo Franco;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
Generale dott. Francesco Salzano, che ha concluso per l'annullamento
con rinvio limitatamente al reato di cui all'art. 674 cod. pen. e per
il rigetto nel resto;
udito il difensore avv. Antonio Raffo;
Svolgimento del processo
Con decreto del 27 aprile 2006 il giudice per le indagini preliminari
del tribunale di Taranto dispose il sequestro preventivo di un'area del
porto di Taranto di circa 20.000 mq., data in concessione alla spa
ltalcave ed adibita allo stoccaggio di pet-coke, ipotizzando a carico
di Gigante Clemente, quale direttore tecnico della società,
i reati di cui agli artt. 59, commi 1 e 6
quater, d. lgs. 11 maggio 1999, n. 152, e 674 cod. pen.
In particolare, il reato di cui all'art. 59 cit. era contestato per
avere l'indagato realizzato immissioni sul suolo e nelle acque marine
di acque meteoriche di dilavamento in assenza della autorizzazione
prevista dall'art. 4 lett. b), del decreto del commissario delegato per
l'emergenza ambientale in Puglia n. 282 del 21.11.2003, e il reato di
cui all'art. 674 cod. pen. era contestato per avere immesso
nell'atmosfera e nell'ambiente circostante polveri di carbone di
petrolio atte a molestare le persone ivi transitanti ed imbrattare le
aree.
Nel corso dell'udienza dinanzi al tribunale del riesame, il pubblico
ministero specificava che il fatto di cui al capo A), relativo alla
legge sull'inquinamento, doveva intendersi nel senso che era attribuita
all'indagato la violazione delle norme regionali richiamate dall'art.
39, comma 3, d. lgs. 11 maggio 1999, n. 152, ed emesse per
regolamentare il regime delle acque di prima pioggia e di lavaggio
delle aree esterne nei casi di pericolo di dilavamento di sostanze
pericolose.
Il tribunale del riesame, con l'ordinanza impugnata,
confermò il decreto di sequestro.
In particolare osservò:
- che doveva essere accolta la nuova qualificazione
giuridica del fatto, secondo l'interpretazione datane dal pubblico
ministero in udienza, nel senso che, ferma restando
l'identità del fatto contestato, esso costituiva violazione
della disciplina regionale non con riferimento all'art. 4 lett. b), del
decreto del commissario delegato per l'emergenza ambientale in Puglia
n. 282 del 21.11.2003, che regola le immissioni delle acque
di dilavamento di cui al punto 5 dell'appendice A1 del piano
direttore del 13.6.2002 e di cui al comma 1, lett. b), dell'art. 39 d.
lgs. 152/1999, ma con riferimento alle ipotesi di cui al comma 3
dell'art. 39 cit. (richiamato dall'art. 59, comma 6 quater),
che regola il regime delle acque meteoriche di prima pioggia,
nei casi di rischio di rilascio di sostanze pericolose di cui al punto
6 dell'appendice A1 del detto piano direttore del 13.6.2002, richiamato
dall'art. 1 del decreto 282 del 21.11.2003;
- che sussisteva il fumus che l'indagato non
avesse ottemperato alla disciplina regionale relativa alla acque di
prima pioggia, ai sensi dell'art. 39, comma 3, d, lgs. 152/99, la cui
raccolta era distinta rispetto a quella delle successive acque di
dilavamento, che nella specie comunque non ricevevano alcun trattamento;
- che infatti erano configurabili le violazioni alla disciplina
regionale perché le acque di prima pioggia erano contenute
nell'area destinata allo stoccaggio, insieme al pet-coke, da un cordolo
non a tenuta ed inidoneo ad impedire sversamenti anche occasionali
all'esterno, verso il suolo o verso il mare; perché l'area,
per quanto impermeabilizzata, non poteva essere considerata idonea area
di raccolta delle acque dal momento che era destinata al deposito del
materiale mentre la area di raccolta delle acque avrebbe dovuto avere
una autonoma e distinta destinazione; perché le acque non
erano adeguatamente convogliate e potevano quindi provocare fenomeni di
stagnazione; perché i pozzetti di raccolta erano di
dimensioni modeste ed inidonei a contenere l'acqua proveniente dalle
precipitazioni; perché soprattutto le acque, pur potendo dar
luogo al rilascio di sostanze pericolose, non subivano alcun
trattamento depurativo appropriato sul posto, tale da garantire il
rispetto dei limiti tabellari;
- che ulteriore profilo di responsabilità, da valutare come
spunto investigativo, avrebbe potuto essere rinvenuto
nell'utilizzazione delle acque per bagnare il pet-coke al fine di
evitare le polveri, dal momento che in tal modo le acque avrebbero
potuto perdere la loro qualità di acque meteoriche di
dilavamento per assumere quella di acque reflue industriali, che
necessiterebbero di apposita autorizzazione;
- che era irrilevante la assenza di opere di canalizzazione o di
condotte, perché anche secondo la disciplina di cui al
d.Igs. 11 maggio 1999, n. 152, la immissione diretta di reflui in
vasche e serbatoi costituisce scarico e deve essere autorizzata, anche
quando, come nella specie, il contenitore sia impermeabilizzato;
- che il provvedimento di autorizzazione alle emissioni in atmosfera
dell' 11.12.2001 faceva riferimento generico alla attività
di movimentazione materiali, senza alcuna specifica indicazione del
pet-coke, e che la normativa di attuazione della direttiva 96/62 CE si
indica la necessità di stabilire valori limite per gli
inquinanti indicati nell'allegato 1, fra cui il nichel e gli Ipa, che
sono presenti nel pet-coke;
- che quindi sussisteva anche il fumus del reato di
cui all'art. 674 cod. pen, perché sussistevano ragionevoli
dubbi che la attività in questione fosse stata regolarmente
autorizzata e che fossero stati rispettati i limiti di emissione
previsti dalle leggi speciali;
- che d'altra parte era emerso che le precauzione prese per evitare lo
spandimento delle poveri erano assolutamente insufficienti o non
utilizzate, sicché doveva ritenersi non rispettata la
prescrizione
contenuta nel provvedimento di autorizzazione di mantenere in ogni caso
le emissioni ai livelli più bassi possibili utilizzando le
migliori
tecnologie.
L'indagato propone ricorso per cassazione deducendo:
1) violazione degli artt. 321 e 324 cod, proc. pen. perché
il tribunale del riesame si è sottratto al doveroso
accertamento della sussistenza del fumus del reato
ritenendo sufficiente la astratta configurabilità dei reati
contestati ed omettendo di conseguenza l'esame dei dati fattuali della
vicenda.
2) inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 62, comma 3, d. lgs.
11 maggio 1999, n. 152, e dell'art. 6 del piano direttore della regione
Puglia del 13.6.2002, integrato con decreto n. 282 del 21.11.2003.
Osservato che l'art. 62, terzo comma, cit. stabilisce che le regioni
definiscano, in termini non inferiori a due anni, i tempi di
adeguamento alle prescrizioni della legislazione regionale. Orbene, sia
l'ordinanza del 13.6.2002 sia quella del 21.11.2003, che approvano il
piano direttore per le acque meteoriche per la regione Puglia, hanno
omesso di definire i tempi di adeguamento. Quindi, in attesa della
indicazione di un termine per adeguarsi, non è ancora
operante la disciplina a livello regionale di attuazione del d. lgs. 11
maggio 1999, n. 152.
3) inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 59, commi 1 e 6 quater,
del d.Igs. il maggio 1999, n. 152; manifesta illogicità e
contraddittorietà circa la esatta indicazione della
normativa presuntivamente violata; violazione del principio secondo cui
occorre far riferimento alla contestazione sostanziale e non formale;
violazione del principio del divieto di nuove contestazioni. Osserva
che il pubblico ministero aveva contestato il reato di cui all'art. 59,
commi 1 e 6 quater, del d.Igs. 11 maggio 1999, n.
152, per avere realizzato immissioni sul suolo e nelle acque
marine di acque meteoriche di dilavamento senza la autorizzazione
prevista dall'art. 4, lett. b), del decreto del commissario
delegato per l'emergenza ambientale n. 272 del 22.11.2003. Nel corso
della udienza è stato invece contestata la violazione delle
norme regionali richiamate dal comma 3 dell'art. 39 d.Igs. 152/99
dirette a regolamentare il regime delle acque di prima
pioggia e di lavaggio delle aree esterne nei casi di pericolo
di dilavamento di sostanze pericolose. Quindi il pubblico ministero ha
da una parte contestato il reato di cui all'art. 59, commi 1 e 6 quater,
che richiamano l'art. 39, comma 3, e, dall'altra parte, lo ha
contestato per la assenza della autorizzazione di cui all'art. 4, lett.
b), cit., ossia facendo riferimento all'art. 39, comma 1. Ora, secondo
il principio che ciò che rileva non é la
indicazione formale del reato ma la descrizione dal fatto contestato,
deve ritenersi che sia stato effettivamente contestato il reato di cui
all'art. 39, comma 1, che corrisponde al fatto materiale descritto, e
non quello di cui all'art. 39, comma 3, che corrisponde al numero
indicato. Pertanto non rileva la precisazione fatta in udienza dal
pubblico ministero che l'articolo contestato sia il 39, comma 3, dal
momento che il capo di imputazione non ha subito modificazioni e che
rimane contestata la immissione in assenza di autorizzazione
sanzionata amministrativamente dall'art. 39, comma 1. Ed infatti, il
fatto indicato nel capo di imputazione è differente da
quello
necessario ad integrare il reato di cui all'art. 39, comma 3, dal
momento che una cosa è contestare il fatto che le acque di
prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne non siano
convogliate e trattate in impianti di depurazione in ipotesi
particolari, ed altra cosa è contestare il fatto che siano
state realizzate immissioni di acque meteoriche di dilavamento
sul suolo e nelle acque marine in assenza di specifica autorizzazione.
Il tribunale del riesame, quindi, non si è limitato a dare
al fatto una diversa qualificazione giuridica, ma ha in
realtà modificato il fatto. Il sequestro, infatti,
è stato dato sul presupposto che mancasse la
autorizzazione di cui all'art. 4. lett. b), cit.,
mentre solo in sede di udienza si è fatto riferimento alla
presunta
mancanza di un trattamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio
in un impianto di depurazione. Vi è stata quindi una nuova
contestazione, in violazione di principi fondamentali, dal momento che
l'indagato è stato privato del vaglio della contestazione da
parte del
giudice naturale (ossia il gip) nonché del diritto alla
difesa in
relazione al nuovo fatto contestato solo in sede di riesame.
Del resto il tribunale ha continuato a riferirsi alternativamente
all'art. 39, comma 1, ed all'art. 39, comma 3, dal momento che dopo
aver chiarito che il fatto consiste nella violazione della disciplina
regionale con riferimento alle ipotesi di cui all'art. 39, comma 3,
aggiunge che tale disciplina è contenuta nel punto 6
dell'Appendice A1 del piano direttore richiamato dall'art. 1 del
decreto 21.11.2003, che invece fa riferimento all'art. 39, comma 1.
Permane quindi la confusione e la contraddittorietà del capo
di imputazione.
4) inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 59, commi 1 e 6 quarter,
del d.Igs. 11 maggio 1999, n. 152, ed erronea applicazione dell'art.
39, comma 3. Osserva che il tribunale ha ritenuto erroneamente che la
condotta penalmente rilevante non fosse quella prevista dall'art. 4,
lett. b), cit., come contestato, ma quella prevista dall'art. 39, comma
3, cit., che regola il regime delle acque meteoriche di prima pioggia
nei casi di rischio di rilascio di sostanze pericolose. Ora, la
normativa in questione fa riferimento esclusivamente alle acque di
prima pioggia e di lavaggio e non anche alle acque reflue, che sono
cosa diversa. Ha quindi errato il tribunale quando ha ritenuto che la
immissione diretta di reflui in vasche e serbatoi costituisce scarico
in senso tecnico e va quindi autorizzata, Infatti, l'art. 39, comma 3,
che il tribunale ha ritenuto applicabile nella specie, non si riferisce
affatto alle acque reflue industriali ma alle acque di prima pioggia o
di lavaggio.
5) inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 39, comma 3, d. lgs.
11 maggio 1999, n. 152. Osserva che l'art. 39 cit. è diretto
alla finalità di prevenire i rischi idraulici ed ambientali.
Inoltre, dall'art. 6 dell'appendice A1 del piano direttore delle acque
del 13.6.2002, emerge che la disciplina in questione si applica solo ai
casi in cui si verifichi uno sversamento effettivo delle acque di prima
pioggia o di lavaggio, che contengano sostanze pericolose, in
fogna o nelle acque superficiali o sul suolo. Risulta
cioè chiaramente che le prescrizioni si applicano
esclusivamente quando vi sia un effettivo dilavamento, ossia quando lo
stesso comporti un recapito in un corpo recettore (acque superficiali o
suolo). Solo in tal caso quindi le acque di prima pioggia debbono
essere raccolte in una vasca a tenuta stagna e sottoposte a trattamento
depurativo. Nella specie il piazzale di contenimento è
composto da una superficie impermeabile su cui opera il dilavamento e
che è racchiusa da un doppio ordine di cordoli di cemento
che
impediscono in modo assoluto la fuoriuscita delle acque piovane e il
loro sversamento in mare. Tali acque vengono invece o lasciate
evaporare in loco o utilizzate per bagnare i cumuli di carbone al fine
di evitare la polvere, ma non vengono mai immesse in un corpo
recettore, ossia in mare o su suolo non impermeabilizzato. La normativa
in esame quindi non si applica al caso del piazzale della Italcave. Del
resto sarebbe assurdo depurare dal pet-coke delle acque che devono
essere riutilizzate esclusivamente per irrorare lo stesso pet-coke. Le
eventuali pozzanghere formatesi oltre i cordoli non sono assolutamente
imputabili ad uno sversamento di acque piovane dal piazzale, ma alle
minime quantità di materiale che inevitabilmente cade per
terra durante le operazioni di carico e scarico e può
formare in caso di pioggia delle pozzanghere che poi si risolvono con
l'evaporazione e la raccolta del carbone residuato.
Erroneamente poi il tribunale del riesame ha ritenuto che il cordolo
fosse inidoneo ad impedire sversamenti occasionali al di fuori dello
stesso. Infatti, una immissione minima ed occasionale, magari per la
rottura accidentale dei cordoli, non è sanzionabile
penalmente, anche se effettuata senza autorizzazione e con superamento
dei valori limite. Gli scarichi sono costituiti soltanto dalle
immissioni dirette tramite condotta, ossia quelle dirette e
continuative tramite un sistema stabile di deflusso.
6) inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 674 cod. pen. con
riferimento agli artt. 1, 6 e 7 d.p.R. 24 maggio 1988, n. 203, e con
riferimento alla determinazione dirigenziale della regione Puglia dell'
11.12.2001, nonché violazione dell'art. 844 cod. civ. e del
principio del favor rei. Lamenta innanzitutto che
il tribunale del riesame ha errato nel ritenere che l'autorizzazione
alle emissioni nella atmosfera regolarmente rilasciata alla
società non riguardasse anche le polveri di pet-coke.
Il tribunale del riesame ha invero errato in primo luogo nel ritenere
apoditticamente che il pet-coke non costituisca un tipo di carbone, e
che quindi non rientri nell'ambito della autorizzazione alle emissioni
che fa espresso riferimento al carbone.
In secondo luogo ha errato nel ritenere che l'autorizzazione
dirigenziale non comprendesse comunque il pet-coke, senza considerare
che la stessa concerne tutte le emissioni derivanti dalla
movimentazione di materiali, e fra tali materiali rientra anche il
pet-coke. Inoltre, il tribunale del riesame ha fatto illogicamente
riferimento a mere perplessità del dirigente, senza
considerare che non era mai pervenuta alcuna precisazione o alcuna
risposta da parte della amministrazione competente, e che era
impensabile che nel rilasciare l'autorizzazione la amministrazione non
sapesse che essa riguardava anche il pet-coke. Deve quindi ritenersi
sussistente una valida autorizzazione alle emissioni in atmosfera nei
limiti di legge.
In terzo luogo il tribunale ha impropriamente richiamato la direttiva
96/62 CE in materia di valutazione e di gestione della
qualità dell'aria, che è invece irrilevante. La
direttiva è stata infatti recepita in Italia con il d.lgs.
351/1999, il quale prevede che con successivi decreti del ministero
dell'ambiente siano recepiti i valori limite di emissione per
determinati inquinanti e il termine in cui tali valori devono essere
raggiunti. Orbene, i valori limite per il nichel e gli IPA non sono
stati ancora fissati da nuovi decreti.
7) inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 674 cod. pen. e
dell'art. 844 cod. civ. Ricorda che secondo la più recente
giurisprudenza di questa Corte il reato di cui all'art. 674 cod. pen.
non sussiste quando l'attività sia autorizzata e non vi sia
stato il superamento dei limiti di emissione delle polveri in atmosfera
stabilii dalle normative
di settore. Il tribunale del riesame ha però
irragionevolmente ritenuto non applicabile questo principio per il
motivo che vi sarebbero ragionevoli dubbi in ordine alla esistenza di
una regolare autorizzazione ed al rispetto dei limiti di emissione. Il
tribunale ha però omesso di considerare che tutte le analisi
effettuate hanno dimostrato il rispetto dei limiti tabellari di
emissione così come non ha considerato l'accertamento
compiuto dall'organo verificatore, sicché è
illogica ed immotivata l'affermazione che vi sarebbero dei dubbi sul
rispetto dei limiti di emissione. Analogamente il tribunale ha omesso
di considerare che la Italcave è dotata di certificazione di
rispondenza alla norma ISO 14001.2004 e che ha adottato tutte le misure
tecnologiche più qualificate per impedire emissioni di
polvere senza badare a spese. In ogni caso, anche in considerazione di
questi interventi, non sussiste lo elemento psicologico del reato.
In prossimità dell'udienza in camera di consiglio il
difensore del ricorrente ha depositato memoria con la quale deduce
inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 674 cod. pen. in
riferimento agli artt. 1, 6 e 7 del d.p.R. 24 maggio 1988, n, 203, ed
alla Determinazione dirigenziale della regione Puglia n. 256
dell'11.12.2001, nonché violazione del principio del favor
rei.
Motivi della decisione
Ritiene il Collegio che il ricorso sia infondato.
Quanto al primo motivo, è vero che il tribunale del riesame
ha richiamato, in tema di limiti al sindacato demandatogli, principi
risalenti e ormai superati dalla più recente giurisprudenza.
Ma è anche vero che, nonostante il principio affermato, il
tribunale del riesame non si è affatto limitato ad accertare
la mera astratta configurabilità del reato ipotizzato, ma ha
valutato, sulla base di un esame di tutti gli elementi di fatto
sottoposti alla sua attenzione, la sussistenza in concreto, e non in
astratto, del fumus dei reati contestati sotto il
profilo della congruità degli elementi rappresentati. Non
sussiste quindi la dedotta violazione degli artt. 321 e 324 cod. proc.
pen.
E' infondato anche il secondo motivo, con il quale si sostiene, in
sostanza, che le norme dettate dalla regione Puglia per disciplinare lo
smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree
esterne ai sensi dell'art. 39, comma 3, del d.lgs. 11 maggio 1999, n.
152 (modificato ed integrato dal d.Igs. 18 agosto 2000, n. 258), non
sarebbero efficaci ed applicabili perché il provvedimento
normativo regionale recante la detta disciplina non avrebbe indicato -
come invece previsto dall'art. 62. comma 3, del d.Igs. 11 maggio 1999,
n. 152 - i tempi - da prevedere in termini non inferiori a due anni -
di adeguamento alle prescrizioni regionali di adeguamento al d.Igs.
152/99.
E difatti, anche a volere ammettere che la violazione di detta
previsione possa comportare l'inefficacia (o la sospensione di
efficacia) delle norme regolamentari regionali, la disposizione di cui
al citato art. 62, comma 3, deve comunque essere sistematicamente
interpretata nel senso che, qualora le norme regionali di attuazione
non indichino alcun termine per l'adeguamento alle prescrizioni in esse
contenute o indichino un termine inferiore ai due anni, si deve in ogni
caso applicare il detto termine di due anni previsto, in via generale,
dalla norma statale. Nel caso di specie, le prescrizioni regionali di
cui si discute sono state emesse con ordinanza del commissario delegato
per l'emergenza ambientale per la Puglia del 13 giugno 2002 (che ha
approvato il c.d. piano direttore per la regione Puglia) e con decreto
dello stesso commissario n. 282 del 22 novembre 2003 (che ha corretto
alcune tabelle precedentemente fissate), sicché, alla
data del sequestro del 27 aprile 2006, le norme sanzionatorie previste
per le violazioni alle prescrizioni stesse erano sicuramente efficaci
ed applicabili essendo in ogni caso ormai decorsi i due anni previsti
per adeguarsi alle stesse.
Ritiene il Collegio che sia infondato anche il terzo motivo, non
essendo censurabile l'affermazione del tribunale del riesame secondo
cui esso si è limitato soltanto a dare una diversa
qualificazione
giuridica del fatto contestato (peraltro conforme alla correzione della
qualificazione del fatto reato contestato sub a) effettuata in udienza
dal pubblico ministero) mentre ha lasciato ferma l'identità
del fatto
contestato e la fattispecie incriminatrice. Ed infatti,
poiché, come
esattamente ricorda lo stesso ricorrente, ciò che rileva non
è tanto
l'indicazione formale del reato quanto invece la descrizione fattuale
che dello stesso viene data nell'ambito del capo di imputazione, rileva
il Collegio che con il capo di imputazione era stato contestata,
sostanzialmente, l'effettuazione dello scarico delle acque meteoriche,
e precisamente la loro immissione sul suolo e nelle acque superficiali
marine, in violazione delle prescrizioni normative regionali. Il fatto
contestato, quindi, nella sua sostanza é rimasto identico ed
effettivamente è stata modificata solo la sua qualificazione
giuridica,
essendosi ravvisata la violazione delle norme regionali adottate ai
sensi non del primo, ma del terzo comma, dell'art. 39 d.Igs. 11 maggio
1999, n. 152, in quanto si trattava di acque meteoriche di prima
pioggia e non di acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti
fognarie separate o immesse tramite altre condotte separate. Non
può
invero determinare il mutamento dello stesso fatto la circostanza,
puramente marginale, relativa alle ragioni specifiche per le quali le
prescrizioni regionali in tema di immissione sul suolo e nelle acque
marine delle acque meteoriche erano state violate, e cioè se
sotto il
profilo della mancanza di autorizzazione alla immissione ovvero sotto
il profilo della mancanza di opportuno convogliamento e trattamento. Si
tratta invero di specificazioni che non possono aver inciso sulla
medesimezza del fatto, soprattutto tenendo conto che si è
ancora nella
fase cautelare, nella quale la contestazione è
necessariamente fluida,
e che comunque non hanno inciso o limitato il concreto esplicarsi del
diritto di difesa.
Non è quindi ravvisabile alcuna violazione di legge, in
quanto il tribunale del riesame ha correttamente seguito il costante
orientamento giurisprudenziale, secondo cui anche in materia de
libertate vige il principio della immutabilità del
fatto contestato, inteso come accadimento della realtà, sul
quale l'indagato è stato chiamato a difendersi, non
già il principio dell'immutabilità della
definizione giuridica data al fatto stesso dal pubblico ministero: ne
consegue che è sempre consentito al giudice
dell'applicazione della misura, o a quello del riesame o d'appello,
attribuire la corretta qualificazione giuridica al fatto descritto nel
capo d'imputazione, senza che ciò incida sull'autonomo
potere di iniziativa del P.M. e fermo restando che l'eventuale
correzione del nomen juris non può avere
effetto oltre il procedimento incidentale (Sez. Un., 19 giugno 1996, Di
Francesco, m. 205.617; Sez. I, 14 luglio 1997, Cavaliere, in. 208.724;
Sez. II, 20 ottobre 1999, Schettino, m. 216.348; Sez. IV. 11 dicembre
2003, Sangiuolo, m. 228.566).
Il quarto motivo è manifestamente infondato,
perché il riferimento fatto dalla ordinanza impugnata (pag.
8) alle acque reflue industriali ed alla loro immissione diretta in
vasche e serbatoi o contenitori anche impermeabilizzati, non riguarda
il fatto contestato con il capo a) ed il relativo reato ipotizzato per
il quale è stato disposto e confermato il sequestro
preventivo - per il quale il tribunale ha sempre fatto correttamente
riferimento alle acque meteoriche, ed in particolare a quelle di prima
pioggia, e non alle acque reflue industriali - bensì una
mera ulteriore ipotesi accusatoria, da
«valutare come spunto investigativo» e relativa non
allo scarico ed alla immissione delle acque meteoriche ma alla loro
diretta utilizzazione nella attività produttiva e
commerciale per bagnare il pet coke depositato sul piazzale.
Si tratta quindi di obiter dicta estranei
all'oggetto del presente giudizio cautelare e che non incidono sulla
correttezza della decisione adottata dalla ordinanza impugnata.
Con il quinto motivo il ricorrente ricorda che le prescrizioni
regionali in esame, ed in particolare quelle poste dall'art. 6
dell'appendice A/1 del piano direttore delle acque approvato con
decreto del commissario delegato per l'emergenza ambientale in Puglia
n. 191 del 16.6.2002, stabiliscono che «le acque di prima
pioggia e di lavaggio delle aree esterne che dilavano dalle pertinenze
di stabilimenti industriali, nonché da strade e piazzali
destinati alla movimentazione e deposito di mezzi e di materiali, anche
se chiusi, in appositi contenitori, che possono dar luogo al rilascio
di sostanze di cui alla Tab. 3 dell'all. 5 del D.L.gs 152/99, come
novellato dal D.L.gs 258/2000, devono essere raccolte in vasca a tenuta
stagna e sottoposte ad un trattamento depurativo appropriato in loco,
tale da conseguire il rispetto dei limiti di emissione previsti dalla
Tab.3 di cui all'Allegato 5 del D.Lgs. 152/99 per le immissioni in
fogna e nelle acque superficiali, ovvero nel rispetto dalla Tab. 4 nel
caso di immissioni sul suolo. In alternativa, è
facoltà del titolare avviare tali acque ad impianto di
trattamento gestito da terzi, ai sensi dell'art. 36 del D.L.gs. 152/99
e successive modifiche ed integrazioni». Il ricorrente,
quindi, rileva che la norma regionale ha previsto che la suddetta
disciplina si applichi solo ai casi in cui si verifichi uno sversamento
effettivo delle acque di prima pioggia o di lavaggio, che contengano
sostanze pericolose, in fogna o nelle acque superficiali o sul suolo,
ossia esclusivamente quando vi sia un effettivo dilavamento che
comporti un recapito in un corpo recettore (acque superficiali ovvero
suolo); e che solo in tal caso le acque di prima pioggia debbono essere
raccolte in una vasca a tenuta stagna e sottoposte a trattamento
depurativo. Sostiene, pertanto, in sostanza, che nella specie questa
disciplina non deve trovare applicazione perché il
dilavamento opera sullo stesso piazzale di contenimento, composto da
una superficie impermeabile racchiusa da un doppio ordine di cordoli di
cemento che impediscono in modo assoluto la fuoriuscita delle acque
piovane e il loro sversamento in mare. Le acque, dunque, vengono o
lasciate evaporare in loco o utilizzate per bagnare i cumuli di carbone
al fine di evitare la polvere, ma non vengono mai immesse in un corpo
recettore, ossia in mare o su suolo non impermeabilizzato.
Anche questo motivo è infondato, perché il
tribunale del riesame, con congrua ed adeguata motivazione - che
peraltro non può essere sindacata in questa sede
perché, come noto, col ricorso avverso provvedimenti in tema
di misure cautelari reali può essere dedotta solo la
violazione di legge o la assoluta mancanza o la mera apparenza della
motivazione e non anche la sua contraddittorietà o
illogicità - ha ritenuto in punto di fatto che nella specie
le acque di prima pioggia - idonee a dar luogo al rilascio di sostanze
contenute nella tabella 3, nonché nelle tabelle 3A e 5
(aggiunte dal decreto del commissario regionale n. 282 del 21.11.2003)
dell'allegato 5 del d.Igs. 11 maggio 1999, n. 152, e precisamente il
nichel, il cromo e gli idrocarburi di origine petrolifera (IPA) -
venivano effettivamente immesse, in via continuativa e non meramente
occasionale, sul suolo non impermeabilizzato esterno al detto piazzale
di contenimento recintato da cordoli e nelle acque superficiali marine,
e con modalità che costituivano violazione delle relative
prescrizioni regionali, come doveva dedursi dal fatto:
- che i cordoli non erano a tenuta stagna e quindi erano idonei ad
impedire sversamenti all'esterno sul suolo e nel mare, come era
confermato dalle pozzanghere e dalle tracce fangose esistenti al di
fuori dei cordoli;
- che comunque l'area in questione non poteva essere considerata idonea
alla raccolta delle acque di prima pioggia ai sensi della normativa
regionale, perché la stessa aveva anche lo scopo di
contenere il pet coke ivi stabilmente depositato, mentre avrebbe dovuto
avere autonoma e specifica destinazione, distinta da quella di area
adibita a deposito di materiale inquinante;
- che le acque di prima pioggia non erano adeguatamente convogliate e
provocavano quindi diffusi fenomeni di stagnazione;
- che i pozzetti di raccolta erano di modeste dimensioni ed inidonei a
contenere acque provenienti da precipitazioni, anche modeste, mentre le
acque avrebbero dovuto essere raccolte in apposite ed adeguate vasche a
tenuta stagna;
- che le acque stesse non godevano di alcun trattamento depurativo
appropriato e tale da garantire il rispetto dei limiti previsti dalle
prescrizioni regionali.
L'accertamento dei fatti e la motivazione sulla sussistenza di una
immissione delle acque di prima pioggia sul suolo e nelle acque marine
in violazione delle relative prescrizioni regionali sono quindi
sicuramente sufficienti ed idonee in questa sede cautelare a
giustificare la misura cautelare adottata, anche se, ovviamente,
ciò non esclude la necessità di ulteriori
approfondimenti nel prosieguo delle indagini e nell'eventuale giudizio
di merito.
Ritiene il collegio che siano anche infondati i motivi relativi alla
sussistenza del fumus del reato di cui all'art. 674
cod. pen., che possono essere unitariamente considerati.
Va preliminarmente rilevato che, secondo l'orientamento seguito negli
ultimi tempi dalla giurisprudenza di questa Corte, ai fini della
configurabilità del reato previsto dalla seconda parte
dell'art. 674 cod. pen. (emissione di gas, vapori o fumi atti a
molestare le persone), l'espressione «nei casi non consentiti
dalla legge» costituisce una precisa indicazione circa la
necessità che tale emissione avvenga in violazione delle
norme che regolano l'inquinamento atmosferico. Ne consegue che,
poiché la legge contiene una sorta di presunzione di
legittimità delle emissioni di fumi, vapori o gas che non
superino la soglia fissata dalle leggi speciali in materia, ai fini
dell'affermazione di responsabilità per il reato indicato
non basta l'affermazione che le emissioni stesse siano astrattamente
idonee ad arrecare fastidio, ma è indispensabile la puntuale
e specifica dimostrazione che esse superino i parametri fissati dalla
legge, mentre quando, pur essendo le emissioni contenute nei limiti di
legge, abbiano arrecato e arrechino concretamente fastidio alle
persone, superando la normale tollerabilità, si
applicheranno le norme di carattere civilistico contenute nell'art. 844
cod. civ. (cfr, Sez. I, 16 giugno 2000, Meo, m. 216.621; Sez. I, 24
ottobre 2001, Tulipano, m. 220.678; Sez. III, 23 gennaio 2004, Pannone,
m. 228.010; Sez. III, 19 marzo 2004, n. 16728, Parodi; Sez. I
20 maggio 2004, Invernizzi, m. 229.170; nonché Sez. I, 12
marzo 2002, Pagano, m.
221362; Sez. I, 14 marzo 2002, Rinaldi, m. 221.653, in tema di
emissione di onde elettromagnetiche).
Non è, pertanto, configurabile il reato di cui all'art. 674
cod. pen. nel caso in cui le emissioni provengano da
un'attività regolarmente autorizzata e siano inferiori ai
limiti previsti dalle leggi speciali in materia di inquinamento
atmosferico (Sez. III, 1° febbraio 2006, n. 8299, Tortora, m.
233.562);
In altri termini, secondo l'attuale prevalente orientamento
giurisprudenziale, all'inciso «nei casi non consentiti dalla
legge» deve riconoscersi, contrariamente a quanto ritenuto
dal precedente orientamento, una valenza rigida, tale da costituire una
sorta di spartiacque tra il versante dell'illecito penale da un lato e
quello dell'illecito civile dall'altro.
Nel caso di specie, il tribunale del riesame ha ritenuto sia che non
fosse stata rilasciata una autorizzazione alle emissioni relativa al
pet coke, sia che fossero stati superati i limiti per le emissioni
previsti dalla vigenti tabelle, sia comunque che la presenza della
autorizzazione non fosse scriminante perché non erano state
seguite le prescrizioni contenute nella autorizzazione stessa.
Per quanto riguarda il primo profilo, è effettivamente
fondata l'eccezione del ricorrente, in quanto, ancor prima della nota
dell'assessorato all'ecologia della regione Puglia del 7 agosto 2006,
doveva comunque ritenersi che le emissioni in atmosfera derivanti dalla
movimentazione di pet coke rientrassero nell'ambito della
autorizzazione regionale dell' 11 dicembre 2001. E difatti - a parte
ogni questione se il pet coke costituisca un tipo di carbone sia pure
particolare per la sua provenienza ovvero sia un materiale del tutto
diverso e non paragonabile al carbone per la sua diversa origine - sta
di fatto che, come risulta dalla stessa ordinanza impugnata, la detta
autorizzazione regionale dell' 11.12.2001 riguardava in via generale le
«emissioni in atmosfera rinvenienti dall'attività
di movimentazione materiali presso il molo polisettoriale - porto di
Taranto», e quindi, evidentemente, anche il pet-coke, salvo
diversi successivi provvedimenti amministrativi diretti a specificare,
integrare o revocare in parte la autorizzazione in questione, e che non
risultano essere mai stati emanati.
Sennonché, ciò non basta per l'accoglimento,
in parte qua, del ricorso perché, come rilevato, il
fumus del reato di cui all'art. 674 cod. pen. è
stato ravvisato anche per il superamento dei limiti tabellari e per il
mancato rispetto delle prescrizioni cui era subordinata l'efficacia
della autorizzazione.
Sotto il primo aspetto, infatti, l'ordinanza impugnata ha ritenuto, con
apprezzamento di fatto sorretto da adeguata motivazione, e quindi non
censurabile in questa sede, che sussistevano ragionevoli dubbi (tali da
integrare, in sostanza, il fumus del reato
contestato) che fossero stati superati i limiti di emissione previsti
dalle leggi speciali, anche perché, allo stato, non poteva
essere attribuito valore alle analisi eseguite da un incaricato
dall'Italcave, non conoscendosi quali sostanze inquinanti fossero state
censite.
Rileva peraltro la Corte che, considerando i termini problematici e di
dubbio nei quali il tribunale del riesame ha ritenuto superati i limiti
di emissione, appare indispensabile che nel prosieguo delle indagini e
nell'eventuale giudizio di merito vengano esperiti gli opportuni
accertamenti diretti a fornire la prova della effettiva sussistenza di
tale superamento.
In ogni caso, la sussistenza del fumus del reato in
questione risulta adeguatamente motivata anche sulla base dell'ultima
considerazione svolta dal tribunale del riesame, relativa al mancato
rispetto delle prescrizioni cui era subordinata l'efficacia della
autorizzazione. Ha infatti osservato l'ordinanza impugnata che la
autorizzazione imponeva alla Italcave di «mantenere le
emissioni al di sotto del limite imposto dalla normativa vigente e a
contenere in ogni caso le emissioni stesse ai livelli più
bassi possibili a seguito dell'utilizzo, cui è tenuta, della
migliore tecnologia man mano disponibile». Il tribunale del
riesame ha invece accertato che le precauzioni prese per contenere lo
spandimento delle polveri erano assolutamente insufficienti
(inidoneità del filmante, non utilizzo di vasche interrate,
formazione di cumuli altissimi fino a dodici metri, assenza di pannelli
di protezione dai venti) o non utilizzate (vasca realizzata nell'area),
sicché non potevano dirsi rispettate le prescrizioni
contenute nel provvedimento di autorizzazione. In altri termini, il
tribunale del riesame ha ritenuto che, per tale ragione, le emissioni
non provenissero da una «attività regolarmente
autorizzata», e che pertanto, anche sotto questo profilo
(peraltro non fatto oggetto di specifica censura da parte del
ricorrente), fosse configurabile il reato di cui all'art. 674 cod. pen..
Alla stregua delle considerazioni dianzi svolte, ritiene il Collegio
che, nella fattispecie in esame - spettando ai giudici del merito
l'ulteriore approfondimento e la compiuta verifica - allo
stato, a fronte dei prospettati elementi, della cui
sufficienza in sede cautelare non può dubitarsi, le
argomentazioni difensive non valgono ad escludere la
legittimità della misura adottata.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato con conseguente condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Per questi motivi
La Corte Suprema di Cassazione
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di
Cassazione, il 26 ottobre 2006.
L'
estensore
Il presidente
Amedeo
Franco
Claudio Vitalone