Tar Lombardia (Brescia) sent. 114 del 6 febbraio 2007
Rifiuti. Discariche
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
- SEZIONE STACCATA DI BRESCIA -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 330 del 2006 proposto da:
MARELL SCAVI SRL
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Paolo Roncelli e Barbara Mazzullo
ed elettivamente domiciliata in Brescia, via Solferino n. 67, presso lo
studio dell'Avv. Elisa Bonzani;
contro
la PROVINCIA DI BRESCIA
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Magda Poli, Katiuscia Bugatti e
Gisella Donati ed elettivamente domiciliata in Brescia, Piazza Paolo
VI, Palazzo Broletto, presso la sede dell'Avvocatura provinciale;
e contro
A.R.P.A. DELLA REGIONE LOMBARDIA
COMUNE DI PREVALLE
ASL DELLA PROVINCIA DI BRESCIA
non costituitisi in giudizio
per l’annullamento
del provvedimento del dirigente della Provincia di Brescia n. 3493 del
21 dicembre 2005, con il quale è stato approvato il piano di
adeguamento della discarica ai sensi dell'art. 17, comma 4, del Dlgs.
n. 36 del 2003, per la parte in cui si prescrive l'obbligo di
realizzazione della copertura superficiale finale in
conformità alla normativa sopravvenuta, nonché
della lettera n. 37372/06 del 13 marzo 2006, di accettazione
dell'appendice della garanzia finanziaria ed atti connessi.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Brescia;
Visti i motivi aggiunti proposti dalla ricorrente;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato quale relatore, alla pubblica udienza dell'11 gennaio 2007,
il dott. Stefano Mielli;
Uditi i difensori delle parti;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
La Società ricorrente è titolare di
un'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di una discarica
di rifiuti inerti e speciali derubricati, in località
Triassi nel Comune di Prevalle.
Gli atti autorizzativi e il parere di compatibilità
ambientale della Regione Lombardia di cui al decreto n. 18993 del 1
agosto 2000, hanno prescritto che le modalità di copertura
superficiale finale, avvenissero contemporaneamente con l'avanzamento
del fronte della discarica, mediante la posa di 30 cm di argilla con
permeabilità 10-6 cm/s e 70 cm di terreno coltivo.
In data 7 agosto 2003, la Società ha concluso i lavori di
conferimento dei rifiuti dandone comunicazione alla Provincia.
In data 26 settembre 2003 la Società ha inviato alla
Provincia il piano di adeguamento previsto dall'art. 17, del Dlgs. 13
gennaio 2003, n. 36, attuativo della direttiva 1999/31/CE, dichiarando
l'indisponibilità ad adeguarsi alle previsioni della
normativa sopravvenuta limitatamente alle nuove modalità di
realizzazione della copertura superficiale finale, in quanto era
pressoché terminata la sua realizzazione in
conformità alle indicazioni impartitele dagli originari atti
autorizzativi e al parere di compatibilità ambientale.
Per ogni altro aspetto, ivi compresa la prestazione delle garanzie
finanziarie ulteriori per la gestione post operativa, la ricorrente si
è adeguata alla nuova normativa.
Con provvedimento dirigenziale n. 3493 del 2 dicembre 2005, la
Provincia di Bergamo ha approvato il piano di adeguamento, prescrivendo
tuttavia che la copertura superficiale finale relativa a tutte le aree
non ancora recuperate alla data del 27 marzo 2003 - giorno dell'entrata
in vigore del Dlgs. 13 gennaio 2003, n. 36 - avrebbe dovuto, anche
previa rimozione di quella già realizzata, essere adeguata
alle prescrizioni di cui all'allegato 1 del menzionato decreto
legislativo, il quale prevede una struttura multistrato avente uno
spessore considerevolmente maggiore di quello, in fase di
completamento, previsto dagli atti autorizzativi originari.
Con ricorso notificato il 10 febbraio 2005 e depositato il successivo 3
marzo 2005, il predetto decreto, limitatamente alla menzionata
prescrizione, è impugnato per le seguenti censure:
I) violazione e falsa applicazione dell'art. 17 del Dlgs. n. 36 del
2003, eccesso di potere per carenza dei presupposti,
illogicità e irragionevolezza manifesta, in quanto detta
normativa non potrebbe trovare applicazione per le discariche che, alla
data del 27 settembre 2003, termine di presentazione del piano di
adeguamento, avessero già terminato i conferimenti cessando
la fase di gestione operativa e la realizzazione della copertura
secondo le modalità prescritte dagli atti autorizzativi;
II) violazione e falsa applicazione dell'art. 17 del Dlgs. n. 36 del
2003, della DGR n. 14393 del 30 settembre 2003, eccesso di potere per
illogicità ed irragionevolezza, in quanto la normativa di
rango primario e le indicazioni fornite sul punto dalla Regione, non
prescrivono il rispetto delle modalità di copertura finale
della discarica previste dalla normativa sopravvenuta, relativamente
alle discariche che, alla data del 27 settembre 2003, avessero
già cessato l'attività;
III) violazione e falsa applicazione dell'art. 17 del Dlgs. n. 36 del
2003, eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza,
ingiustizia manifesta e per violazione del principio di
proporzionalità, in quanto le modalità di
copertura previste dagli atti autorizzativi originari sarebbero
sufficienti ad assicurare un'adeguata tutela dell'ambiente, le
operazioni di copertura sono continuate, dopo l'entrata in vigore della
normativa sopravvenuta, senza che alcuna autorità
prescrivesse indicazioni circa la necessità di provvedere
diversamente da quanto originariamente prescritto, e per la circostanza
che le differenze altimetriche che si determinerebbero in caso di
realizzazione di coperture aventi un diverso spessore, comporterebbe
problemi di drenaggio, ristagno idrico, ruscellamento e conseguente
rischio di erosione;
IV) in via subordinata, eccepisce l'illegittimità
costituzionale della disposizione di cui all'art. 17 del Dlgs. 36 del
2003, ove interpretata nel senso fatto proprio dalla Provincia.
Con atto depositato il 25 maggio 2006, divenuto efficace il
provvedimento impugnato a seguito dell'accettazione da parte della
Provincia delle garanzie finanziarie integrative, la ricorrente ha
proposto domanda cautelare, cui ha rinunciato alla Camera di consiglio
del 9 giugno 2006.
Si è costituita in giudizio la Provincia di Bergamo
eccependo l'inammissibilità del ricorso e chiedendone la
reiezione perché infondato.
Alla pubblica udienza dell'11 gennaio 2006, in prossimità
della quale le parti hanno depositato memorie a sostegno delle proprie
difese, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. L'eccezione, con cui la Provincia eccepisce
l'inammissibilità del ricorso per l'omessa impugnazione
della DGR n. 14393 del 30 settembre 2003, è infondata, in
quanto nel ricorso non è dedotta la sua
illegittimità, ma si lamenta all'opposto che gli atti
impugnati violerebbero la medesima; in ogni caso, non sussisterebbe
l'onere di impugnazione perchè, sul punto, la deliberazione
ha natura meramente interpretativa di una disposizione di legge priva
di contenuto provvedimentale lesivo della situazione giuridica della
ricorrente.
2. Nel merito il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Costituisce oggetto della controversia l'individuazione dei soggetti
tenuti, durante il periodo transitorio, a realizzare la copertura
superficiale finale della discarica secondo le innovative
modalità introdotte dal Dlgs. n. 36 del 2003.
La ricorrente, in data antecedente alla scadenza del termine di
presentazione del piano di adeguamento, ha cessato
l'attività di conferimento dei rifiuti ed ha realizzato
più di due terzi della copertura superficiale finale che gli
atti autorizzativi e il parere di compatibilità ambientale
prescrivevano avvenissero contemporaneamente con l'avanzamento del
fronte della discarica, ed ha già steso e modellato il primo
substrato argilloso sulla restante parte.
L'art. 17 del menzionato decreto legislativo, prevede, al comma 1,
l’incondizionata possibilità, per le discariche
già autorizzate, di continuare a ricevere i rifiuti per cui
sono state autorizzate fino al 31 dicembre 2005, mentre, al comma 3,
impone la presentazione di un piano di adeguamento della discarica alle
previsioni di cui al decreto stesso, la cui mancata approvazione
è sanzionata, dal successivo comma 5, con la prescrizione
della chiusura della discarica per ordine
dell’autorità.
La deliberazione regionale n. 14393 del 30 settembre 2003, prevede che
le procedure di chiusura previste dall'art. 12, comma 3, si applichino
anche ai lotti degli impianti esistenti non ancora esauriti al 27 marzo
2003, che per le discariche esistenti, con ultimo lotto attivato entro
il 27 settembre 2003 e con cessazione esercizio, previsto dal piano di
gestione già approvato, entro il 16 luglio 2005, debba
comunque essere presentato il progetto di adeguamento al Dlgs. n. 36
del 2003, con esclusione del piano di gestione in quanto ormai non
più modificabile e infine che, per le discariche esistenti,
il piano di adeguamento relativo ai lotti la cui entrata in esercizio
è prevista, dal piano di gestione già approvato,
successivamente al 27 settembre 2003, debba obbligatoriamente
conformarsi agli allegati di cui al Dlgs. 36 del 2003.
Pertanto né il Dlgs. n. 36 del 2003, né le linee
guida regionali emanate con DGR n. 14393 del 30 settembre 2003,
disciplinano espressamente la fattispecie all'esame che non riguarda
una discarica suddivisa in lotti distinti.
2.1 Secondo l'interpretazione fatta propria dalla Provincia, il
riferimento contenuto nel comma 1, dell'art. 17, del Dlgs. 36 del 2003,
alle discariche già autorizzate alla data di entrata in
vigore del decreto, comporterebbe l'indiscriminata estensione degli
obblighi ivi previsti a tutte le discariche, sia a quelle con rifiuti
ancora da conferire, che quelle già chiuse o a quelle in
fase di post gestione.
Il Collegio ritiene che tale ordine di idee non possa essere condiviso.
Infatti, in mancanza di un'espressa indicazione normativa,
l'adeguamento alla disciplina sopravvenuta non può
risolversi in una totale e meccanica applicazione delle nuove
disposizioni agli impianti esistenti, ma deve tener conto della
situazione di fatto e dello stato in cui si trova la discarica, con la
conseguenza che non possono essere estesi gli obblighi relativi a fasi
di esercizio già concluse o in corso di completamento alla
data di scadenza del termine per la presentazione del piano di
adeguamento.
Un'indicazione in questo senso è contenuta nella stessa
direttiva 1999/31/CE, attuata dal menzionato decreto legislativo, che
al venticinquesimo considerando, dispone che "le discariche chiuse
anteriormente alla data di recepimento della presente direttiva non
dovrebbero essere soggette alle disposizioni da essa previste per la
procedura di chiusura".
Inoltre, la sanzione, contenuta all'art. 17, comma 5, del Dlgs. 36 del
2003, in caso di mancata presentazione del piano, consiste nella
prescrizione della chiusura della discarica e, come osservato da
condivisibile giurisprudenza che si è pronunciata su
questioni analoghe, è pertanto evidente che una discarica
che, come nel caso di specie, abbia già autonomamente
cessato il conferimento dei rifiuti entro il termine per la
presentazione del piano di adeguamento, non può logicamente
essere sanzionata proprio con l’attivazione del procedimento
di chiusura (cfr. Tar Veneto, 17 marzo 2006, n. 609; Tar Friuli Venezia
Giulia, 17 novembre 2005, n. 888; è invece inconferente il
richiamo al precedente della Sezione Tar Lombardia, Brescia, 4 luglio
2006, n. 853, contenuto nella memoria depositata in
prossimità della pubblica udienza dalla Provincia, che
riguarda una diversa fattispecie, in cui veniva sollevata la questione
di legittimità costituzionale, ivi dichiarata manifestamente
infondata, delle norme che impongono l'obbligo di prestazione delle
garanzie finanziarie per la fase di post gestione relativamente ad una
discarica cessata successivamente alla data di presentazione del piano
di adeguamento).
In definitiva, in accoglimento delle assorbenti censure contenute nel
primo e secondo motivo, il ricorso deve pertanto essere accolto, con
conseguente annullamento degli atti impugnati limitatamente alla parte
in cui prescrivono la realizzazione della copertura finale secondo le
modalità prescritte dal punto 1.2.3. dell'allegato I del
Dlgs. n. 36 del 2003.
In ragione della novità delle questioni oggetto del ricorso,
sussistono giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle
spese tra le parti del giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Sezione
staccata di Brescia - definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso
in epigrafe e, per l’effetto, dispone
l’annullamento del provvedimento n. 3493 del 21 dicembre
2005, nel senso precisato in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
Così deciso, in Brescia, l'11 gennaio 2006, dal Tribunale
Amministrativo Regionale per la Lombardia, in Camera di consiglio, con
l'intervento dei Signori:
Roberto Scognamiglio Presidente
Gianluca Morri Giudice
Stefano Mielli Giudice est.