Giur.Amm. T.a.r.: Urbanistica. Realizzazione box per cani
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T.A.R Campania (Napoli) sent. 10065 del 21 novembre 2006
Urbanistica. Permesso di costruire, per la realizzazione di 21 box
destinati al ricovero di cani randagi
REPUBBLICA ITALIANA
N. 10065 /2006
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Reg. Sent.
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE
N.5331/06 Reg.Ric.
PER LA CAMPANIA
SEDE DI NAPOLI SECONDA SEZIONE
composto dai Magistrati:
- dr. ANTONIO
ONORATO
Presidente
- dr.
ANDREA
PANNONE Consigliere
- dr. PIERLUIGI
RUSSO P. Referendario, estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n.5331/2006 R.G. proposto dalla sig.ra Rosa PEZZELLA,
rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe e Francesco Tamburrino ,
coi quali è elettivamente domiciliata in Napoli, al Viale
della Costituzione, Is. G/8 (c/o avv. Antonello Tornitore);
CONTRO
il Comune di Acerra, in persona del legale rappresentante pro tempore,
non costituito ;
PER L’ANNULLAMENTO
previa sospensione del provvedimento prot. n.4430 del 15 maggio 2006,
recante diniego di permesso di costruire ;
Visto il ricorso con i relativi allegati ;
Visti gli atti tutti della causa ;
Udito, alla pubblica udienza del 9 novembre 2006, il relatore p.
referendario P. Russo e il difensore della ricorrente, come da verbale ;
Visti gli artt. 21, comma 9, e 26, comma 4, della legge n.1034/1971,
nella formulazione introdotta, rispettivamente, dagli artt. 3, comma 1,
e 9, comma 1, della legge n.205/2000 ;
Ritenuto di poter definire il giudizio con decisione in forma
semplificata e sentita sul punto la parte costituita, come da verbale ;
Rilevato che il dirigente del Settore Urbanistica del Comune di Acerra,
con il provvedimento impugnato, ha negato il rilascio del permesso di
costruire, per la realizzazione di 21 box destinati al ricovero di cani
randagi, sul presupposto che “[...] la zona interessata
è classificata secondo il vigente P.R.G. come Zona E
Agricola e viabilità esistente” e che
[...] le norme tecniche di attuazione, di detta zona, non contemplano
l’intervento richiesto [...]” ;
Ritenuto che la suddetta motivazione è inidonea a fondare
l'impugnato diniego, perché non è configurabile
una pretesa incompatibilità urbanistica oggettiva e assoluta
tra la destinazione agricola e la realizzazione di box a servizio del
canile, sia in quanto la destinazione agricola di una zona comporta che
la stessa non può essere destinata ad insediamento abitativo
residenziale, ma non preclude l'installazione di opere che nulla hanno
a che vedere con la localizzazione della residenza della popolazione,
sia in quanto, per ovvie ragioni, un ricovero per cani randagi
è preferibile che venga ubicato in aperta campagna e quindi
in zona agricola, salvo che il piano regolatore generale non preveda
apposite localizzazioni;
Ritenuto che tale principio generale non appare contraddetto dalle
norme tecniche di attuazione del P.R.G. del Comune di Acerra, atteso
che le stesse consentono la realizzazione di stalle per il ricovero di
animali;
Richiamato sul punto il conforme orientamento giurisprudenziale (cfr.,
circa la compatibilità di un canile municipale con la
destinazione a zona agricola, Consiglio di Stato, IV Sezione,
31.01.2005, n.253) ;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve ritenersi fondato, con
conseguente annullamento del provvedimento impugnato, salvi gli
ulteriori atti dell'Amministrazione;
Ritenuto che le spese vanno poste a carico del Comune soccombente
nell'importo liquidato in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sezione Seconda
– accoglie il ricorso in epigrafe R.G. n.5331/2006 e, per
l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Comune di Acerra a rimborsare alla ricorrente le spese del
presente giudizio, liquidate in euro 800 (ottocento), oltre alla
rifusione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 9
novembre 2006.
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
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