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Giurisp.Penale Cass.: Urbanistica. Condono edilizio – Limiti di applicabilità
Inserito il Venerdì, 27 ottobre @ 15:05:00 CEST da God

Urbanistica Cass. Sez. III n. 29741 del 6 settembre 2006 (ud. 6 giu. 2006)
Pres. Vitalone Est. Franco Ric. Tinghino
Urbanistica – Condono edilizio – Limiti di applicabilità
Il condono edilizio non è applicabile con riferimento agli interventi abusivi non aventi destinazione residenziale

 Re. Gen. 20258/05

Sentenza n. 978


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE


Composta dagli I11.mi Sigg.:
1. Dott. Claudio Vitalone Presidente
2. Dott. Guido De Maio Consigliere
3. Dott. Pierluigi Onorato Consigliere
4. Dott.ssa Claudia Squassoni Consigliere
5. Dott. Amedeo Franco (est.) Consigliere
ha pronunciato la seguente


SENTENZA


sul ricorso proposto da Tinghino Giovanni, nato a Caltagirone il 29 aprile 1957; avverso la sentenza emessa i120 dicembre 2004 dal giudice del tribunale di Caltagirone;
udita nella pubblica udienza del 6 giugno 2006 la relazione fatta dal Consigliere Amedeo Franco;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Francesco Salzano, che ha concluso per il rigetto del ricorso;


Svolgimento del processo


Con sentenza del 20 dicembre 2004 il giudice del tribunale di Caltagirone assolse Tinghino Giovanni dalla imputazione di cui: A) all'art. 44, lett. b), d.p.R. 6 giugno 2001, n. 380, in quanto il manufatto realizzato costituiva una serra, per la quale non era richiesto permesso di costruire, mentre lo ritenne colpevole dei reati di cui: B) agli artt. 64 e 71 testo unico dell'edilizia; C) agli artt. 65 e 72 testo unico dell'edilizia, trattandosi di opera in conglomerato cementizio armato e con struttura di ferro; D) agli artt. 91 e 95 testo unico dell'edilizia; E) agli artt. 94 e 95 testo unico dell'edilizia per violazione delle norme antisismiche, e lo condannò, con la continuazione e le attenuanti generiche, alla pena complessiva di E 500,00 di ammenda.


L'imputato propone ricorso per cassazione deducendo:
a) violazione dell'art. 38 legge 28 febbraio 1985, n. 47, in relazione ai commi 25, 26 e 36 dell'art. 32 d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326. Deduce che il giudice del merito avrebbe dovuto dichiarare estinti gli altri reati avendo egli presentato domanda di condono edilizio con l'integrale pagamento della oblazione ed estinguendo il condono anche i reati per violazione delle norme sul cemento armato ed antisismiche.


b) violazione e falsa applicazione degli artt. 64, 65, 71, 72, 93, 94, 95 d.p.R. 6 giugno 2001, n. 380, in relazione alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, ed alla legge 2 febbraio 1974, n. 64; carenza di motivazione sul punto; carenza di accertamenti tecnici; violazione per mancato ricorso all'art. 507 cod. proc. pen. Osserva che era stata provata la scarsa consistenza dell'opera in questione, la sua sostanziale coincidenza con quella approvata dal comune e che si trattava di un'opera per la quale non era prescritta la autorizzazione del genio civile, né il preventivo progetto di un tecnico abilitato e la direzione di questi. Inoltre, per prassi consolidata e convinzione diffusa dei tecnici del luogo, le serre non sono sottoposte alla normativa antisismica e sul cemento armato. Il giudice ha disatteso le risultanze tecniche emerse in dibattimento sul punto senza però disporre una perizia per accertare se l'opera in questione rientrava o meno tra quelle soggette alle normative de quibus. Il giudice avrebbe inoltre dovuto tener conto della notorietà del pubblico convincimento e della pratica diffusa tra i tecnici e gli operatori locali e sostanzialmente tollerata dalla pubblica amministrazione. Ciò anche perché si trattava di una opera sostanzialmente precaria per la sua assoluta temporaneità.


Motivi della decisione


Il primo motivo è manifestamente infondato perché le opere in questione non erano condonabili non trattandosi di costruzione destinata ad edilizia residenziale. Il secondo motivo è infondato.


Il giudice del merito ha invero accertato in punto di fatto che l'opera era stata realizzata con cemento avente la medesima quantità di ferro del precompresso. In particolare, si trattava della costruzione di 16 pilastri in cemento armato alti circa m. 1,80, sulle cui estremità erano state bullonate delle capriate in ferro e tubi ad arco, in modo da formare un telaio di copertura per una altezza complessiva di circa m. 3 ed una superficie di circa mq. 240. Si trattava quindi di un'opera con strutture in conglomerato cementizio e con strutture metalliche.


Esattamente, pertanto, il giudice ha ritenuto che dovesse essere rispettata la normativa sul cemento armato, sebbene non fosse necessario il permesso di costruire (Sez. III, 13 febbraio 2003, Felli, m. 224.479).


Ed invero, «le norme di cui agli artt. 1 e 4 della legge 5 novembre 1971, n. 1086 - ora trasfuse nel testo unico dell'edilizia - si riferiscono a tutte le opere in cemento armato e c.a. precompresso senza alcuna distinzione circa le dimensioni e le caratteristiche, richiamate, invece, dall'art. 2 al fine di individuare il tecnico qualificato (ingegnere, architetto oppure geometra) cui commettere la redazione del progetto e la direzione dei lavori. L'art. 1 comma quarto della legge n. 1086 del 1971 indica una prescrizione, quella della denuncia dell'inizio dei lavori con conglomerato cementizio, a cui il costruttore deve attenersi per consentire all'ente preposto di venire a conoscenza dell'attività costruttiva e di effettuare i dovuti controlli al fine di escludere ogni pericolo per la pubblica e privata incolumità (fattispecie relativa all'irrilevanza di alcune "circolari" amministrative regionali emanate in senso contrario)» (Sez. III, 10 giugno 1996, Sangiorgi, m. 205.791).


Altrettanto esattamente è stata ritenuta applicabile la disciplina antisismica. Ed invero, l'obbligo di denuncia e di presentazione dei progetti previsto dall'art. 93 testo unico dell'edilizia e quello di preventiva autorizzazione previsto dall'art. 94 riguardano tutte le opere realizzate nelle zone sismiche e precisamente, come prevede l'art. 83, «tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità, da realizzarsi in zone dichiarate sismiche».


Conformemente alla finalità perseguita dal legislatore, quindi, le disposizioni relative alla disciplina antisismica hanno una portata ancor più ampia di quelle relative alle opere in conglomerato cementizio armato in quanto pongono norme che, coerentemente alle esigenze di più rigorosa tutela dell'incolumità pubblica nelle zone dichiarate sismiche, si applicano, omnicomprensivamente a «tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità», a nulla rilevando la natura dei materiali impiegati e delle relative strutture. Anzi, proprio l'impiego di elementi strutturali meno solidi e duraturi rende ancor più necessari i controlli e le cautele prescritte ai fini preventivi in questione (cfr. Sez. III, sent. 26 settembre 2001, Tucci, m. 220.269; Sez. III, sent. 29 maggio 2002, Bianchini, m. 222.254; Sez. III, 27 aprile 2004, Chiari; Sez. III, 18 gennaio 2006, Solis).

Non vi è quindi dubbio che la costruzione di un'opera avente le caratteristiche di quella di cui al presente processo fosse assoggettata alle prescrizioni della normativa antisismica.
Il fatto che nella zona eventualmente vigesse una prassi contraria (avendo i tecnici del luogo una diversa convinzione) è ovviamente del tutto irrilevante.


Era poi palesemente irrilevante la richiesta perizia perché le caratteristiche stesse dell'opera (come pacificamente accertate) dimostravano che essa era soggetta alla normativa antisismica ed a quella sul cemento armato. Ai fini di questa assoggettabilità, infine, era indifferente che l'opera fosse eventualmente precaria.


Il ricorso deve pertanto essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.


Per questi motivi
La Corte Suprema di Cassazione


rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.


Cosi deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 6 giugno 2006.
L'estensore
Il Presidente

 
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