Cass. Sez. III n. 29740 del 8 settembre 2006 (ud. 6 giu. 2006)
Pres. Vitalone Est. Franco Ric. Salvi
Rifiuti – Discarica abusiva – Sanzioni applicabili
E’ manifestamente infondata la eccezione pregiudiziale
comunitaria in ordine alla sanzione applicabile in materia di discarica
abusiva di rifiuti in quanto il legislatore nazionale ha rispettato in
pieno il principio di proporzionalità prevedendo una pena
più severa nel caso in cui la discarica riguardi rifiuti
pericolosi e nessuna disposizione comunitaria impone
l’applicazione di sanzioni amministrative in caso si tratti
di rifiuti non pericolosi.
Svolgimento
del
processo
Con
sentenza del 21 aprile 2004
il giudice dell’udienza preliminare del tribunale di Trento
dichiarò Salvi
Luigi colpevole del reato di cui all’art. 51, terzo comma,
d.lgs. 5 febbraio
1997, n. 22, per avere realizzato e gestito, senza la prescritta
autorizzazione, una discarica di rifiuti speciali non pericolosi
(blocchi e
frammenti di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso,
calcestruzzo e
materiali lapidei), e lo condannò alla pena ritenuta di
giustizia.
La
corte d’appello di Trento, con
sentenza del 16 febbraio 2005, ridusse la pena confermando nel resto la
sentenza di primo grado.
L’imputato
propone ricorso per
cassazione deducendo:
a)
inosservanza di norme
processuali stabilite a pena di nullità perché il
giudice di primo grado ha
respinto con sentenza, anziché con apposita ordinanza, la
eccepita
pregiudiziale Comunitaria. Erroneamente
la corte d’appello ha respinto questa eccezione.
b)
ripropone la questione
pregiudiziale comunitaria per violazione del principio di
proporzionalità
perché il legislatore nazionale non ha distinto, per quanto
riguarda il tipo di
sanzione penale applicabile, tra discarica di rifiuti pericolosi e
discarica di
rifiuti non pericolosi, non prevedendo per quest’ultima la
sanzione più mite,
ed in particolare una sanzione amministrativa.
c)
inosservanza di norme
processuali stabilite a pena di nullità perché la
corte d’appello, invece di
dichiarare la nullità della sentenza di primo grado per
omessa motivazione
sulla eccezione di inutilizzabilità delle indagini svolte
dopo il 9 gennaio 2003,
la ha valutata nel merito.
d)
inosservanza
di norme processuali stabilite a pena di nullità della
seconda proroga delle
indagini preliminari perché concessa dal giudice per le
indagini preliminari
oltre il termine di dieci giorni di cui all’art. 406, terzo
comma, cod. proc.
pen.
e)
mancanza ed
illogicità della motivazione nella parte in cui ritiene
provato che l’imputato
avesse gestito la discarica in questione.
Motivi
della decisione
Il
primo motivo
è manifestamente infondato perché, secondo la
giurisprudenza di questa Suprema
Corte da cui non vi è motivo per discostarsi, «la norma dell’art. 491, quinto
comma, cod. proc. pen., la quale
prescrive che sulle questioni preliminari il giudice decide con
ordinanza, non
è sanzionata da nullità, cosicché ove
il giudice del dibattimento decida la
questione preliminare insieme al merito, l’imputato non
può dolersene, oltre
tutto perché nessun danno deriva alla sua posizione e
perché comunque nel
sistema della legge l’ordinanza che risolve questioni
preliminari è impugnabile
solo con la sentenza che definisce il dibattimento» (Sez.
VI, 25 giugno
1993, Esposito, m. 195.035).
La
eccezione
pregiudiziale comunitaria di cui al secondo motivo - a parte ogni
considerazione sulla sua ammissibilità, dal momento che non
è stata ritualmente
sollevata in questa sede ma solo riproposta mediante rinvio per relationem ad atti del giudizio
di merito - è comunque manifestamente infondata
perché il legislatore nazionale
ha rispettato in pieno il principio di proporzionalità,
prevedendo, con l’art.
51, terzo comma, d.lgs. 5 febbraio
1997, n. 22, nel caso si tratti di rifiuti pericolosi una pena
più severa
rispetto a quella prevista nel caso si tratti di rifiuti non pericolosi
(arresto da uno a tre anni, anziché arresto da sei mesi a
due anni, ed ammenda
nella misura doppia sia nel minino sia nel massimo). Nessuna norma o
principio
comunitario, poi, impone addirittura al legislatore nazionale di
applicare
esclusivamente una sanzione amministrativa nel caso si tratti di
rifiuti non
pericolosi. Anzi, come ha esattamente messo in rilievo la corte
d’appello,
emerge semmai un orientamento dell’ordinamento comunitario
favorevole alla
protezione dell’ambiente attraverso sanzioni di carattere
penale e contrario ad
una depenalizzazione nel settore (cfr. decisione quadro 2003/80/GAI del
Consiglio).
Il
terzo motivo
è anch’esso manifestamente infondato
perché ineccepibilmente la corte
d’appello, a fronte della eccezione di
inutilizzabilità delle indagini svolte
successivamente al 9 gennaio 2003, la ha esaminata nel merito motivando
in
proposito. E’ evidente, infatti, che il dedotto errore e la
dedotta mancanza di
motivazione del giudice di primo grado sul punto non avrebbero comunque
potuto
comportare la nullità della sentenza appellata.
E’
manifestamente infondato anche il quarto motivo perché il
pubblico ministero
aveva provveduto tempestivamente a richiedere la proroga delle indagini
preliminari, mentre nessuna nullità o
inutilizzabilità poteva derivare dal
fatto che il giudice per le indagini preliminari avesse concesso detta
proroga
dopo il termine di dieci giorni di cui all’art. 406, terzo
comma, cod. proc.
pen., termine che ha natura meramente ordinatoria. In ogni caso il
motivo
appare anche inammissibile trattandosi, a ben vedere, di motivo non
espressamente proposto con l’atto di appello. Infatti, come
esattamente
rilevato dalla sentenza impugnata, con l’atto di appello fu
sostanzialmente
eccepita solo la inutilizzabilità degli atti di indagini
compiuti dopo il 9
gennaio 2003 (eccezione questa accolta dalla corte d’appello)
e non anche la
inutilizzabilità degli atti compiuti dopo il 9 luglio 2002, a
causa della nullità
della seconda ordinanza di proroga. Contro la decisione del primo
giudice di
ritenere valido il secondo provvedimento di proroga, infatti, con
l’atto di
appello non furono proposte specifiche censure, in quanto tutto il
gravame si fondava sul fatto
che il giudice
di primo grado aveva esaminato solo il primo profilo di
inutilizzabilità e non
anche il secondo.
Il
quinto motivo si risolve in
una censura in punto di fatto della decisione impugnata, con la quale
si
richiede una nuova e diversa valutazione delle risultanze processuali
riservata
al giudice del merito e non consentita in questa sede di
legittimità, ed è
comunque manifestamente infondato perché la corte
d’appello ha fornito congrua,
specifica ed adeguata motivazione delle ragioni per le quali ha
ritenuto
accertato - anche a prescindere dalla consulenza tecnica tardivamente
disposta
dal pubblico ministero - che il prevenuto avesse riversato nella
discarica in
questione il materiale di cui al capo di imputazione. Ha infatti
osservato la
corte d’appello che, da un lato, era stata sicuramente
accertata la circostanza
storica (peraltro non contestata con l’appello) che nella
discarica in
questione era avvenuto il conferimento del materiale derivante dai
lavori
appaltati dalla PAT alla Edilcom e di cui ai contratti specificati nel
capo di
imputazione e, da un altro lato, che i suddetti contratti avevano ad
oggetto
opere stradali necessariamente comportanti scavi di materiale diverso
da terra
e sassi, quali frammenti di pavimentazione bituminosa e residui di
demolizioni
di murature. Ne ha quindi logicamente tratto la conseguenza che
l’imputato,
avendo scaricato nell‘area in questione i detti residui, ha
utilizzato l’area
stessa quale discarica di rifiuti che in essa invece non potevano
confluire. Si
tratta di una motivazione plausibile e sicuramente non manifestamente
illogica,
che non può quindi essere sindacata in questa sede.
Il
ricorso deve pertanto essere
dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi.
In
applicazione dell’art. 616
cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese
processuali e, in mancanza di elementi che possano far ritenere non
colpevole
la causa di inammissibilità del ricorso, al pagamento in
favore della cassa
delle ammende di una somma, che, in considerazione delle ragioni di
inammissibilità del ricorso stesso, si ritiene congruo
fissare in € 1.000,00.
Essendo
il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi,
la circostanza che la prescrizione del reato sia maturata in una data
successiva
(29 marzo 2005) a quella in cui è stata emessa la sentenza
impugnata, è del
tutto irrilevante perché, a causa della
inammissibilità del ricorso non si è
formato un valido rapporto di impugnazione il che preclude a questa
Corte la
possibilità di rilevare e dichiarare le eventuali cause di
estinzione del
reato, ivi compresa la prescrizione, verificatasi in data posteriore
alla
pronuncia della decisione impugnata (Sez. Un., 22 novembre 2000, De
Luca, m.
217.266; giur. Costante)