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TAR Lombradia Sez. II sent. 630 del 21 marzo 2006
Rifiuti - Autorizzazione - Diniego per incompatibilità urbanistica e non
necessità dell'impianto al fabbisogno provinciale
Si ringrazia Alan VALENTINO per la
segnalazione
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale
Amministrativo Regionale per la Lombardia
Sezione 2^
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
in forma
semplificata ex artt. 21 e 26 legge 6.12.1971 n. 1034
sul ricorso
n. 182 del 2006 proposto da
GIADA s.r.l.
con sede in Ravanusa (AG),
in persona del legale rappresentante signor Paolo Vivacqua, rappresentata e
difesa dagli avv. Salvatore Lo Re e Ignazio Valenza, con domicilio eletto presso
lo studio dell’avv. Vincenzo Salerno in Milano, viale Montenero 70
contro
PROVINCIA di MILANO,
rappresentata e difesa dagli avv.ti Angela Bartolomeo, Luciano Fiori, Elisabetta
Baviera, Marialuisa Ferrari, Alessandra Zimmiti e Nadia Marina Gabigliani,
presso di loro elettivamente domiciliata in Milano, via Vivaio 1
nei confronti
- del COMUNE di CARATE
BRIANZA, rappresentato e difeso dall’avv. Umberto Grella, con domicilio eletto
presso il suo studio in Milano, via Cesare Battisti 21
- dell’A.R.P.A. - Agenzia
regionale di protezione dell’ambiente, non costituita in giudizio
per
l'annullamento
della disposizione dirigenziale 24 ottobre
2005 n. 469/2005 (raccolta generale n. 11073/2005), con cui il direttore del
Settore rifiuti e bonifiche della Provincia ha negato l’autorizzazione ex artt.
27 e 28 d.lgs. 22/1997 per la realizzazione di un impianto di messa in riserva,
recupero e deposito preliminare di rifiuti speciali non pericolosi.
Visto il ricorso,
notificato il 16-17-18, depositato il 21 gennaio 2006;
Viste le memorie di
costituzione e difesa del Comune e della Provincia;
Visti atti e documenti di
causa;
Uditi, nella camera di
consiglio del 23 febbraio 2006, relatore il dott. Carmine Spadavecchia, gli
avv.ti Valenza, Bartolomeo e Grella;
Sentite le parti sul punto
e ritenuto che sussistano i presupposti per definire il ricorso con sentenza
semplificata;
Premesso che:
- la Società ricorrente ha
chiesto alla Provincia l’approvazione del progetto e l’autorizzazione per la
realizzazione e l’esercizio di un impianto di messa in riserva, recupero e
deposito preliminare di rifiuti non pericolosi, ai sensi degli artt. 27 e 28 del
decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22;
- la conferenza di servizi
appositamente convocata ha registrato il parere
negativo del Comune di Carate Brianza, secondo cui l’intervento proposto
contrasterebbe con le previsioni urbanistiche, “sia per gli edifici previsti,
che per la rilevante pavimentazione dell’area”: ciò in quanto l’impianto è
localizzato in zona destinata dal piano regolatore generale a “fascia di
rispetto stradale e sedi viarie” (nuove strade, ampliamenti, parcheggi
pubblici);
- con l’impugnato
provvedimento dirigenziale del 24 ottobre 2005 la Provincia, menzionati il
parere negativo del Comune e le controdeduzioni svolte, in fase procedimentale,
dalla Società ricorrente, ha negato
l’autorizzazione su un duplice ordine di motivi: per un verso (a) condividendo
“gli aspetti di problematicità legati al contesto territoriale di siffatta
tipologia di impianto”; e per altro verso (b) valutando che “la tipologia
dell’impianto proposto non è fondamentale al fine dell’attuale situazione di
smaltimento rifiuti della Provincia, in quanto esistono sul territorio impianti
simili, sufficienti al fabbisogno provinciale”;
Ciò premesso e considerato:
- che le censure svolte in
ricorso investono esclusivamente il motivo sub a), e cioè la condizione
urbanistica dell’area; al riguardo la ricorrente sostiene che i vincoli di piano
regolatore preordinati alla realizzazione di opere viarie sono divenuti
inefficaci per decorso del termine quinquennale di cui all’art. 2 della legge 19
novembre 1968 n. 1187, che le costruzioni in progetto non ricadono nella fascia
di rispetto della SP 11 (strada provinciale esistente) e che sono contenute
entro i limiti di edificabilità previsti per le c.d. zone bianche dall’art. 4,
ultimo comma, della legge 28 gennaio 1977 n. 10 [ora art. 9, primo comma, lett.
b), d.p.r. 6 giugno 2001 n. 380];
- che, sebbene tali
doglianze non appaiano prive di fumus boni juris, è assorbente il rilievo
che nessuna censura investe il provvedimento relativamente al motivo sub b),
che respinge la richiesta di autorizzazione
muovendo da una valutazione di non necessità dell’impianto in relazione al
fabbisogno provinciale;
Considerato che si tratta
di ragione autonoma, di per sé suscettibile di supportare il diniego, non
impugnato in parte qua;
Richiamato il principio secondo cui l'atto
amministrativo basato su una pluralità di motivi indipendenti resiste ad una
impugnativa che non lo investa integralmente quando i profili non censurati
siano astrattamente idonei a supportarlo (Ad. Plen. 20.5.80 n. 18);
Ritenuto pertanto che il
ricorso debba essere dichiarato inammissibile, restando l’onere delle spese di
causa regolato dal criterio della soccombenza;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo
Regionale per la Lombardia dichiara il ricorso inammissibile.
Condanna la ricorrente alla
rifusione delle spese di causa, che si liquidano nella somma di € 1.500,oo (Euro
millecinquecento), oltre IVA e CPA, a favore di ciascuna delle Amministrazioni
costituite.
Così deciso in Milano,
nella camera di consiglio del 23 febbraio 2006, con l'intervento dei magistrati:
Angela
Radesi presidente
Carmine
Spadavecchia consigliere, estensore
Daniele
Dongiovanni referendario