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Cass. Sez. III sent.7837 del 6 marzo 2006 (Ud. 14 febbraio 2006)
Pres. Papadia Est. Amoroso Ric. Lazzarotto
Aria – Modifica sostanziale impianti
Le prescrizioni dell’art. 8 d.p.r. 203-1988 riguardano gli impianti tout court;
quindi sia quelli originari, sia quelli ai quali sia stata apportata una
modifica sostanziale ex art. 15 d.p.r. 203-88. L’impianto modificato
sostanzialmente è equiparato ad un nuovo impianto e quindi anche per esso si
pone un’esigenza di messa in esercizio e di messa a regime, secondo le
prescrizioni dell’articolo 8 la cui ratio è costituita dall’esigenza di tenere
l’amministrazione pubblica al corrente del regime delle immissioni in atmosfera
che risulta modificato dalle modifiche effettuate.
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Svolgimento del processo
1.
Lazzarotto Robert Charles nato il 23 giugno 1963 a Montreal (Canada) e Costa
Mauro nato il 22 febbraio 1965 a Bassano del Grappa erano imputati: a) del reato
previsto dall'articolo 25 comma 6 del D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203 perchè, in
qualità di legali rappresentanti della "Alusystem s.a.s.", senza
1'autorizzazione prescritta dall'art. 15 dello stesso d.p.r. eseguivano la
modifica sostanziale (attivazione di ulteriori due punti di emissione per le
batterie filtranti a servizio delle due cabine di verniciatura) dell'impianto,
che dava luogo ad emissioni nell'atmosfera, sito in via dell'Olmo n. 2, adibito
ad attività di verniciatura a polveri (in Nove fino al 22 gennaio 2002);
b) del reato
previsto dall'articolo 24 comma 3 del D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203 perché, in
qualità di legali rappresentanti della "Alusystem s.a.s.", omettevano di
comunicare alla regione, nel termine di quindici giorni dalla data di messa a
regime dell'impianto sito in via dell'Olmo n. 2 (adibito ad attività di
verniciatura a polveri), i dati relativi alle emissioni effettuate da tale data
per un periodo continuativo di dieci giorni (in Nove fino al 22 gennaio 2002).
In punto di
fatto era emerso che il giorno 22 gennaio 2002 funzionari dell'Arpav e della
Provincia si recarono in Nove presso la ditta Alusystem S.a.s. onde verificare
la regolarità dell'impianto e della relativa documentazione amministrativa. In
quella sede risultava che l'impianto, già in precedenza autorizzato ai sensi
dell'art. 6 del D.P.R. n. 203/88, e di cui si era successivamente denunciato il
solo trasferimento da Romano d'Ezzelino a Nove, aveva in realtà subito una
modifica, con la realizzazione di due nuovi punti di emissione nell'atmosfera
(camini a servizio di cabine di verniciatura).
Nei
confronti di Lazzarotto Robert Charles e di Costa Mauro, legali rappresentanti
della Alusystem, veniva pertanto emesso, per i reati suddetti, decreto penale di
condanna, avverso il quale gli imputati presentavano tempestiva opposizione. In
dibattimento, disposta preliminarmente la revoca del decreto penale opposto,
veniva sentito il funzionario dell'Arpav, Serraiotto Mario, nonché, ai sensi
dell'art. 507 c.p.p., il sig. Baldisseri Andra, in servizio presso
l’Amministrazione Provinciale in qualità di responsabile del settore
atmosferico; sempre ai sensi dell'art. 507 c.p.p. veniva altresì disposta
l'acquisizione al fascicolo del dibattimento delle risultanze analitiche
trasmesse dalla ditta Alusystem alla Provincia in data 15 luglio 2002. All'esito
del dibattimento il tribunale di Bassano del Grappa con sentenza del 20 novembre
2003 dichiarava la penale responsabilità di Lazzarotto Robert Charles e Costa
Mauro in ordine ai reati loro ascritti e, concesse le attenuanti generiche,
condanna gli stessi alla pena di € 150,00 di ammenda per ciascuno dei reati
contestati e quindi alla pena complessiva di € 300,00 di ammenda ciascuno, oltre
che al pagamento delle spese processuali. Concedeva agli imputati il beneficio
della non menzione.
2. Avverso
questa sentenza gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione.
Motivi
della decisione
1. Il
ricorso è articolato in quattro motivi.
Con il primo
motivo i ricorrenti denunciano "l'inosservanza o erronea applicazione dell'art.
25 comma 6 DPR 203/88 e degli artt. 15 e 13 DPR 203/88, nonché la mancanza di
motivazione in ordine al riferimento all'art. 15 DPR 203/88 in contrasto con la
disposizione testuale dell'art. 25 comma 6 DPR 203/88".
In
particolare notano che l’art. 25 comma 6 DPR 203/88 indicato in imputazione
contiene il solo espresso ed esclusivo riferimento al disposto di cui all'art.
13 del medesimo decreto e non all'art. 15, così come contestato in imputazione
agli odierni ricorrenti.
Con il
secondo motivo i ricorrenti denunciano "1'inosservanza o erronea applicazione
dell'art. 25 comma 6 DPR 203/88, dell'art. 15 DPR 203/88, dell'art. 2 comma 1 n.
1 DPR 203/88, nonché della parte IV sub 21 dell'art. unico del DM 21/7/1989",
nonché "manifesta illogicità e mancanza di motivazione in ordine alla
inesistente "sostanzialità" della modifica dell'impianto e alla mancata prova
dell'effetto inquinante".
Rilevano che
nessun controllo è stato concretamente eseguito dai tecnici dell'A.R.P.A.V.
circa le emissioni realmente prodotte dai due punti rilevati a seguito del
sopralluogo.
Con il terzo
motivo i ricorrenti denunciano "inosservanza o erronea applicazione dell'art. 25
comma 6 DPR 203/88, dell'art. 2 1 comma sub 9 e 10 DPR 203/88, nonché della
parte I sub 2 dell'art. unico del DM 21/7/1989", nonché la "manifesta illogicità
e mancanza di motivazione in ordine al concetto giuridico di atmosfera e di
impianto".
Osservano
che la sussistenza del reato contestato non poteva prescindere dalla prova
(mancante) che in realtà i due punti di immissione verificati dall'A.R.P.A.V.
non fossero il mero convogliamento al di fuori dello stabilimento di due punti
di immissione già prima esistenti in uscita all'impianto.
In sostanza,
non si era verificata alcuna modificazione dell'impianto (quanto alle
immissioni), dai momento che ciò che prima veniva rilasciato all'interno dello
stabilimento ora veniva convogliato all'esterno dello stesso.
Con il
quarto motivo i ricorrenti denunciano infine l'"inosservanza o erronea
applicazione dell'art. 24 comma 3 DPR 203/88", nonché la "manifesta illogicità e
mancanza di motivazione in ordine alla intervenuta comunicazione dei rilievi ai
sensi dell'art. 8 DPR 203/88".
La dedotta
insussistenza del contestato reato di cui all'art. 25 comma 6 DPR 203/88 ha
effetto preclusivo anche sulla negata sussistenza del reato di cui all'art. 24
comma 3 DPR 203/88.
2. Il
ricorso - i cui quattro motivi possono essere esaminati congiuntamente - è
infondato.
2.1. Quanto
al primo motivo è sufficiente richiamare Corte cost., 22 aprile 1992, n. 185,
che ha dichiarato illegittimo, per violazione degli art. 3, 24, 25, 2° comma,
Cost., l'art. 25, 6° comma, D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203, nella parte in cui fa
riferimento alla «autorizzazione prescritta dall’art. 13», anziché alla
«autorizzazione prescritta dall’art. 25, 6° comma, D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203,
nella parte in cui fa riferimento alla “autorizzazione prescritto dall’art. 13”,
anziché alla “autorizzazione prescritta dall’art. 15”.
Il
ricorrente semplicemente non tiene conto di questa pronuncia ed argomenta
(infondatamente) sulla base del testo normativo precedente alla dichiarazione di
incostituzionalità.
2.2.
Infondato è anche il secondo motivo.
Il tribunale
di Bassano del Grappa, con tipica valutazione di merito non censurabile in sede
di legittimità in quanto assistita da motivazione sufficiente e non
contraddittoria, ha accertato che le emissioni di due cabine di verniciatura che
prima venivano reimmesse nell'ambiente di lavoro, dopo essere state filtrate,
erano state invece avviate all'immissione nell'atmosfera attraverso due camini
di nuova realizzazione, che si aggiungevano ad altri sette già esistenti.
Inoltre il giudice di merito ha anche posto a raffronto i dati relativi alle
immissioni prima e dopo la realizzazione dei due nuovi camini ed ha potuto
verificare che la portata di questi ultimi era da sola superiore a quella dei
preesistenti sette camini, oggetto dell’autorizzazione assentita alla società.
Correttamente quindi il tribunale ha ritenuto verificata la fattispecie di cui
al cit. art. 15 ossia la "modifica sostanziale dell'impianto che comporti
variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni inquinanti".
Né rileva la
successiva conferma dell'autorizzazione provinciale che, con comunicazione del
16 marzo 2002, ha ribadito il decreto autorizzatorio dell'11 ottobre 2001. Si
tratta infatti nella specie di reato formale di pericolo, che è integrato per il
solo fatto che sia intervenuta la modifica non autorizzata dell'impianto. La
conferma dell'autorizzazione vale a sanare sul piano amministrativo la
regolarità dell'attività produttiva che genera immissioni nell'atmosfera, ma non
cancella il commesso reato.
2.3.
Inammissibile è poi il terzo motivo che chiede alla Corte una rivalutazione di
merito a fronte di una corretta ricognizione del tribunale che ben ha distinto
tra immissione nell'atmosfera e reimmissione nell'ambiente di lavoro mediante
l'utilizzazione di filtri, essendo all'evidenza necessariamente esterna
l'"atmosfera" e non potendo identificarsi con l'ambiente interno. Nel momento in
cui le emissioni delle cabine di verniciature non erano trattenute all'interno,
seppur filtrate, ma erano avviate all'esterno attraverso i due suddetti camini,
si è realizzata l'ipotesi (dell'art. 15 cit.) di nuove immissioni inquinanti in
atmosfera che richiedevano una nuova autorizzazione; e tale è stata la
"conferma" del precedente decreto autorizzatorio dell'Amministrazione
provinciale perché evidentemente, pur sommando le immissioni originarie con le
nuove immissioni, non venivano superate le soglie-limite.
2.4.
Infondato è infine il quarto motivo.
Le
prescrizioni dell'art. 8 D.P.R. n. 203 del 1988 riguardano gli "impianti" tout
court; quindi sia quelli originari, sia quelli ai quali sia stata apportata una
modifica sostanziale ex art. 15 cit..
L'impianto
modificato sostanzialmente è equiparato ad un nuovo impianto e quindi anche per
esso si pone un'esigenza di "messa in esercizio" e di "messa a regime", secondo
le prescrizioni dell'art. 8; la cui ratio è costituita dall'esigenza di tenere
1'Amministrazione pubblica al corrente del regime delle immissioni in atmosfera
che risulta modificato dalle modifiche effettuate.
3. Pertanto il ricorso va
rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali.